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LA COMMISSIONE
Art 17 TUE /245 TFUE
Organo politico DI INVIDUI che rappresenta gli interessi dell’Ue, è complementare e alternativo al
Parlamento e più distaccato dagli stati.
È composta da un membro avente la cittadinanza di ogni stato membro, e deve essere un cittadino Ue, e dura
5 anni. Criteri di indipendenza, di competenza e impegno europeo.
Obblighi legati ai commissari e agli stati: (INDIPENDENZA E PROFESSIONALITA’)
Commissari: non accettare sollecitazioni e di astenersi da qualsiasi atto incompatibile con la funzione di
commissario (no + attività professionale privata per tutta la durata dell’incarico), e l’obbligo di indipendenza
dovrebbe durare anche dopo la cessazione, deve essere onesto e non sfruttare le info.
C’è la possibilità su richiesta del Consiglio a maggioranza semplice o della Commissione di ricorrere alla
Corte di Giustizia se il Commissario viola il principio di indipendenza: se è in carica lo fa dimettere e se non
lo è gli toglie tutti i privilegi (pensione).
Nomina della Commissione per 5 anni
Nomina del Presidente della Commissione: viene proposto dal Consiglio Eur che decide a maggioranza
qualificata, ma viene nominato dal Parlamento Ue, di regola il pres della commissione è in sincronia con il
Parlamento.
Nomina della Commissione: La lista dei commissari viene adottata dal Consiglio europeo di comune accordo
con il presidente della commissione, perché è importante che tra lui e i commissari ci sia un rapporto di
fiducia.
Il pres della commissione deve poi presentare il suo programma al parlamento ue, e dopo vi è un
approvazione del Parl eu, e il Consiglio Europeo nomina la Commissione a maggioranza qualificata.
Censura: fiducia distruttiva decretata dal Parl europeo, che fa sciogliere la Commissione.
Dimissioni volontarie d’ufficio: Art 247 TFUE: decretate dalla Corte di giustizia su proposta della
Commissione o del Consiglio europeo per mancanza di indipendenza o per colpa grave, atto che rechi gravi
danni agli interessi dell’Ue.
Dimissioni richieste dal presidente: richieste se viene meno la fiducia tra lui e i commissari, il commissario è
obbligato a dare le dimissioni oppure interviene la Corte di giustizia.
Alto rappresentante: è anche il vicepresidente della Commissione non può essere sottoposto a censura, o alle
dimissioni perché anche se fa parte della commissione ha anche ruoli esterni.
Quando decade la commissione: il nuovo presidente viene rieletto con procedura ordinaria, gli altri
commissari che sono stati dimessi vengono sostituiti dal Consiglio di comune accordo con il presidente della
commissione previo accordo con il parl ue. La sostituzione viene decisa da pres della commissione anche
secondo quanto tempo resta alla fine del mandato. Questa proposta deve essere poi approvata dal Consiglio
che delibera all’unanimità, perché i commissari sono 1 per ogni stato membro e se qualcuno viene dimesso
qualche stato resta senza rappresentante.
La commissione si riunisce almeno 1 volta a settimana, per svolgere attività collegiali. Il pres della
Commissione ha il compito di ripartire le funzioni e gli incarichi tra i commissari, che poi possono essere
modificate o revocate, tranne che per l’Alto rappresentante che non è subordinato all’autorità del Presidente
della Commissione.
Presidente della Commissione: definisce gli orientamenti della Commissione
- organizzazione interna
- nomina dei vicepresidenti
- decide la dimissione di un membro.
La Commissione delibera a maggioranza semplice (art 250 TFUE) o attraverso il consensus, cioè alla fine
condividono un documento.
Competenze – natura politica
1. Vigilanza: insieme alla Corte di giustizia, controlla il rispetto dei trattati però di natura istruttoria, di
indagine cioè poteri di analisi, di ricerca di investigazione che vengono dati dai trattati o dal Consiglio a
maggioranza semplice.
2. Esecuzione del bilancio: gestione delle entrate e delle uscite dell’Ue.
3. Coordinamento e esecuzione delle decisioni dell’Ue:attività di mera attuazione amministrativa, sul
principio di uniformità necessaria alcuni atti vengono attuati dalla commissione perché serve
un’armonizzazione tra gli stati.
Attività di normazione dell’esecuzione: l’attività di delega da una competenza alla Commissione, e segue
l’istituzione di un comitato di controllo composto da rappresentanti degli stati e uno della commissione, cioè
il Presidente della commissione. Questo comitato da un parere preventivo e vincolante oppure solo una
consulenza, e dipendono dal contenuto dell’atto. Per rispettare il principio di sussidiarietà su un atto
riguardante gli stati si chiederà un’approvazione preventiva, mentre sulle materie che sono di competenza
esclusiva dell’Ue basterà una semplice consulenza. Principio di leale cooperazione, spetta all’istituzione che
delega l’atto alla Commissione vedere quale dei due poteri dare al comitato anche rispettando le attribuzioni
dello stato.
Art 290 TFUE: Potere di delega alla Commissione di alcuni atti che devono essere implementati, in cui l’atto
deve definire gli obiettivi, il contenuto e la portata che poi dovranno essere regolati a livello amministrativo.
4. Assicurare la rappresentanza esterna dell’Ue: con la presenza dell’Alto Rappresentante per l’attività di
politica estera e sicurezza comune, la commissione interviene anche nello sviluppare trattati internazionali.
5. Programmazione pluriannuale o annuale dell’Ue: viene esercitata attraverso due atti atipici di natura
programmatica, dove si impostano le strategie dell’Ue: il libro bianco (programmazione molto articolata di
ciò che l’Ue dovrà fare in una determinata materia per realizzare un certo obiettivo), il libro verde (atto che
raccoglie uno studio, un’analisi fatta dalla Commissione sulla realtà dei fatti su una materia). I due libri
hanno come punto di riferimento gli obiettivi.
6. Potere di proposta esclusiva degli atti legislativi: quasi esclusività nell’esercitare la proposta di qualsiasi
atto legislativo, essa non può legiferare salvo che in alcuni casi speciali, ma può proporre leggi.
In alcuni casi il Consiglio può modificare all’unanimità la proposta della Commissione, questa allo stesso
tempo però può revocare la proposta fermando i lavori del Consiglio.
7. Potere di espressione di pareri: in generale, su tutti gli argomenti di interesse dell’Ue
8. Materia della concorrenza: ha diretti poteri decisionali, e può emanare atti legislativi di carattere generale
e astratto non solo atti legislativi.
ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTRERA E LA SICUREZZA COMUNE
Art 18 Tue
Non è un’istituzione, ma un organo ibrido, membro del Consiglio e vicepresidente della Commissione e
partecipa alla riunione del Consiglio europeo. È un po’ in tutte le istituzioni al vertice poiché può essere
anche chiamato e interpellato al Parlamento. Il mandato coincide con quello della Commissione.
Ha un legame molto stretto con gli organi di stati, Consiglio e Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo a maggioranza qualificata d’accordo con il Presidente della Commissione nomina l’Alto
Rappresentante.
È solo il Consiglio europeo che può revocarlo. Il Parlamento non ha potere, nemmeno la censura funziona
perché può essere solo dimesso come commissario ma comunque resta Alto Rappresentante.
Vi è un rapporto di fiducia di condivisione e di stima, con il presidente del Consiglio europeo ma ne resta
comunque indipendente perché il suo ruolo è definito dai trattati.
L’Alto Rappresentante è nominato dal Consiglio europeo e svolge questo ruolo in maniera indipendente
anche all’interno della Commissione; ha un ruolo attivo nel Consiglio perché è il presidente degli affari
esteri.
Ha la guida delle politiche estera e la sicurezza comune anche in modo autonomo dalla commissione, elabora
le proposte al Consiglio e il Consiglio europeo, implementa le decisioni in materia di sicurezza.
Egli è anche membro della Commissione e ha anche un ruolo indipendente: esercita il suo ruolo anche a
prescindere dalle regole della Commissione, egli non è indipendente come gli altri commissari perché è
nominato dal Consiglio eu ed è l’espressione della volontà degli stati, mentre quando è il vicepresidente
dovrebbe essere indipendente. Fornisce al Cons eu e al Consiglio, un quadro della situazione politica
corrente che serve a questi due organi per prendere le decisioni. L’Alto Rappresentante ha un proprio
dicastero di supporto.
Servizio europeo dell’azione esterna: servizio diplomatico che coopera con la struttura dei singoli stati, che
assiste l’Alto Rappresentante nell’esercizio della guida della politica estera e della sicurezza comune; questo
assiste anche i vari presidenti delle istituzioni quando svolgono un ruolo di rappresentanza all’esterno.
ISTITUZIONI DI CONTROLLO TECNICO
CORTE DI GIUSTIZIA
Art 19 TUE
3 organi DI INDIVIDUI che formano l’istituzione: la corte di giustizia, tribunale e i tribunali specializzati
perché c’era l’esigenza di non congestionare troppo la Corte di Giustizia per renderla efficiente.
Nomina dei giudici per 6 anni:
Corte di Giustizia: un giudice per ogni stato membro, è assistita da 11 avvocati generali, composizione fissa
Tribunale: Almeno un giudice per ogni stato membro, oggi sono 47, poi da settembre 19 si passerà a 2
giudici per stato.
Nomina: direttamente dagli stati, previa consultazione con il “Comitato” composto da 6 ex giudici nominati
dal Consiglio, e 1 eletto sul proposta del Parlamento, che deve valutare l’adeguatezza dei candidati
Non c’è un ricambio totale dei giudici ma è continuativo.
Requisiti di nomina:
Indipendenza e Competenza:necessità che vengano selezionati sulla base della loro partecipazione alle più
alte cariche giurisdizionale (competenza), obbligo degli stati di non condizionare i giudici (indipendenza).
Avvocati generali per la Corte: 11 avvocati che aiutano, elaborano le istanze e propongono una
“CONCLUSIONE” che non è vincolante per la Corte ma che comunque viene tenuta molto in
considerazione.
Il tribunale può usufruire degli avvocati generali, tramite una richiesta del tribunale stesso dal collegio
giudicante quindi più ristretto, tra i membri del tribunale.
Nazionalità: 4 fissi degli stati maggiori (ger, fr, gb e ita) e gli altri a rotazione
Durata: 6 anni rinnovabile
Funzioni della Corte di Giustizia:
1. Assicura il rispetto dei trattati (natura giurisdizionale): accerta la correttezza o meno dei comportament