Diritto internazionale
Mercoledì 28/02
Diritto internazionale pubblico
Il diritto pubblico, oggetto delle lezioni del primo modulo, è il diritto internazionale senza ulteriori aggettivi, è l’insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni internazionali, cioè i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale (innanzitutto, ma non solo, gli Stati).
I soggetti di diritto internazionale
Vengono in rilievo le nozioni di soggetti del diritto internazionale, che sono i destinatari degli obblighi giuridici e dei diritti soggettivi e di ogni altra conseguenza discendente dal diritto internazionale. Questo comprende l’insieme delle regole che delimitano la sfera soggettiva del diritto medesimo, che a sua volta consiste negli interlocutori e negli enti che si affacciano sul panorama internazionale con garanzie di imparzialità.
I soggetti di diritto internazionale sono in primo luogo i membri della comunità internazionale: si realizza una coincidenza tra i creatori e i destinatari delle norme internazionali, quindi tra il momento della creazione e quello dell’attuazione delle regole internazionali e questa caratteristica è così tipica e peculiare di questo settore da far persino dubitare che il diritto internazionale sia un diritto (interrogativo di Hart nel concetto di diritto, libro del 61 del quale dedica il capitolo conclusivo al diritto internazionale: qui troviamo un interrogativo: il diritto internazionale è veramente diritto? Quesito che ci porremo in conclusione del primo modulo cercando di illustrare le ragioni per le quali si può dare risposta affermativa; oggi infatti non ci sono gli strumenti per dare una risposta definitiva, i soggetti vincolati ad una norma sono i creatori della norma stessa e questa peculiarità era stata posta da Hart alla base della discussione).
Il diritto internazionale pubblico disciplina innanzitutto
- Le relazioni e i rapporti tra Stati, i quali sono soggetti necessari e originari perché senza di essi non ci sarebbe una comunità internazionale e, di conseguenza, diritto internazionale: sono soggettività originaria e piena.
- Altri destinatari di diritti e obblighi hanno soggettività meno piena rispetto a quella degli Stati, ad esempio le organizzazioni internazionali, che hanno una soggettività derivata: alla base delle organizzazioni, infatti, vi è un atto costitutivo, al quale precede un momento volitivo da parte degli stati membri dell’organizzazione, i quali decidono appunto di porre le regole fondamentali di questo nuovo soggetto di diritto internazionale. Le organizzazioni non sono soggetti necessari del diritto internazionale anche se oggi sono interlocutori essenziali. Sono soggetti che ripetono questa caratteristica da un accordo internazionale, ma la loro soggettività è anche meno piena rispetto a quella degli stati; questi ultimi possono tuttavia aver operato una cessione di sovranità all’organizzazione, ma non senza limiti, bensì definendo gli ambiti e vincolando la volontà degli stati medesimi, quindi la soggettività derivata si esprime anche nel limitare la capacità decisionale di questi soggetti ai soli fini dell’organizzazione internazionale. Gli stati rivendicano la posizione di sovrani dei trattati.
Il diritto che si forma nelle organizzazioni tende a essere una sorta di tertium tra il diritto statale e il diritto internazionale. Il diritto dell’unione europea è diritto internazionale? Perché l’organizzazione abbia soggettività internazionale deve esprimersi in termini di qualche autonomia rispetto alla posizione degli stati che ne fanno parte, ad esempio avendo organi che decidono a maggioranza, erogano sanzioni nei confronti degli Stati membri ecc. E quindi ha l’organizzazione una competenza normativa? Abbiamo un diritto che si impone agli stati da parte dell’organizzazione che decide a maggioranza.
L’oggetto di diritto internazionale e i rapporti tra privati
Il diritto internazionale può avere oggetto vario, in alcuni casi di natura prevalentemente esterna, es. limitazione dei confini, alleanze, condotte in caso di guerra; altri casi in cui le materie hanno forte rilevanza interna es. Convenzione di Vienna dell’80 sulla vendita di beni mobili tra i privati.
Il diritto internazionale non si occupa direttamente dei rapporti tra privati, il che può apparire paradossale in quanto ci sono convenzioni internazionali che si occupano nello specifico dei privati, ad esempio le convenzioni dell’Aia. La disciplina concordata all’interno di una convenzione può avere come destinatari ultimi i privati, ma è comunque indirizzata agli stati i quali assumono l’obbligo di renderla operativa nei rispettivi ambiti interni; (ad esempio convenzione per disciplinare la vendita internazionali di beni mobili, ma che intercorre tra privati per cui in caso di controversia tra essi in relazione a quella materia ci si rifà alla disciplina di quella convenzione). Sul piano formale la convenzione internazionale pone in prima battuta obblighi e diritti solo interstatali: se uno stato stipula una convenzione internazionale e non la rende operativa sul piano interno, i privati che intendono avvalersene non potranno farlo perché quella norma non è stata resa effettiva sul piano sostanziale. Se lo stato non rende operativa la disciplina potrà essere dichiarato responsabile per violazione del diritto internazionale e un altro stato potrà invocare la sua responsabilità. Sul piano interno l'effettività di quelle regole è garantita dai giudici nazionali, ma solo quando lo stato ha adempiuto gli obblighi rendendo operativa quella disciplina.
Internazionale è il livello al quale il diritto si forma, mentre per la sua attuazione rileva il livello statale.
Differenza con il diritto internazionale privato
Nel diritto internazionale privato la prospettiva muta, con riferimento al significato dell’aggettivo privato. Qui internazionale indica il rapporto di tipo privatistico al quale il diritto internazionale privato intende applicarsi: relazioni tra privati es. contratto di vendita internazionale, che presenta un indice qualsiasi di internazionalità per esempio perché stipulato tra persone residenti in stati diversi. Possiamo avere internazionalità soggettiva o oggettiva (es. trasporto che deve avvenire tra Genova e Marsiglia perché i porti sono in due stati diversi). Anche un matrimonio o un diritto reale che presenti un indirizzo di estraneità è oggetto del diritto internazionale privato. Si deve quindi verificare la presenza di un elemento esterno rispetto all’ordinamento italiano e in tal caso non si potrà ricorrere alle discipline codicistiche ma si dovrà fare riferimento al diritto internazionale privato, (rapporto soggetto a regole di diritto privato ma non tutto riconducibile all’ordinamento italiano).
Presupposto comune al diritto internazionale pubblico e privato è l’esistenza di una pluralità di stati, nel privato perché la logica è che ci sia una fattispecie con riferimento al quale ci siano contatti con più di un ordinamento giuridico statale.
Mercoledì 07/03
Il diritto internazionale pubblico, (in origine noto come ius gentium) è l’insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni internazionali, cioè i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale (innanzitutto, ma non solo, gli Stati) fissando diritti e obblighi nei confronti dei propri destinatari. Senza una pluralità di stati non c'è diritto internazionale, perché nella sua forma iniziale esso disciplina la coesistenza di più stati definendone degli ambiti di sovranità rispetto ai quali gli stati hanno un relativo diritto alla non ingerenza, (sovranità esclusiva), nel proprio ambito di sovranità statale.
Fonti del diritto internazionale
-
La consuetudine (diritto pattizio): ovvero il diritto internazionale generale, che si forma attraverso una prassi costante con la percezione che le regole che gli stati stanno osservando hanno valenza giuridica obbligatoria. All’interno di questa categoria vi sono:
- Norme consuetudinarie “semplici”
- Norme consuetudinarie che hanno una valenza giuridica rafforzata: norme di ius cogens: queste presentano un'intensità volitiva più forte, perché sono percepite come regole di diritto internazionale generale che valgono per tutti gli stati ma che non si prestano ad essere derogate perché costituiscono fondamento e impalcatura ineliminabile delle relazioni internazionali, dunque sono regole protette da una operatività complessiva e carattere cogente tanto che gli stati potranno porre delle deroghe ad esse solo attraverso regole che successivamente vengono a formarsi e che gli stati percepiranno a loro volta come regole cogenti che hanno sostituito quelle precedenti. C’è dunque un procedimento aggravato relativamente a queste. In caso di contrasto tra la norma di un trattato e una norma di ius cogens, la norma del trattato è nulla (art. 64 Convenzione di Vienna del 1969). Le norme di ius cogens coincidono spesso (ma non necessariamente) con quelle che sanciscono obblighi erga omnes (riconosciute a partire dagli ’70), cioè obblighi di cui ciascun Stato è titolare verso tutti gli altri.
- Diritto internazionale secondario: trattati, convenzioni, atti istitutivi di organizzazioni internazionali. Sono fonti indicate come secondarie, ma la gerarchia tra le fonti di primo e secondo grado è flessibile: tra diritto generale (secondario) e pattizio c'è un rapporto di reciproca derogabilità: attraverso un accordo si può derogare ad una norma consuetudinaria, ma non ad una norma consuetudinaria percepita come cogente e pertanto strutturale; questa flessibilità è la regola generale. Oppure ad esempio un trattato può venir meno per desuetudine, ovvero perché una parte di esso non rispetta il diritto cogente e vi è il comune consenso degli stati di non vederla attuata. Le norme di secondo grado possono dunque portare deroghe alle norme pattizie. Il pattizio vincola solo gli stati che sono parte dell’accordo.
- Fonti previste da accordi: si tratta di un’ulteriore fonte di terzo grado rispetto alle consuetudini e ai trattati. Questo tipo di fonte trae a sua volta la propria legittimazione da una fonte di secondo grado, ad esempio una disposizione del trattato che ne prevede e ne specifica gli effetti. Una fonte normativa nel diritto dell’unione europea sono i regolamenti.
Rapporto tra diritto statale e diritto internazionale
- Diritto internazionale: si applica agli Stati (e non direttamente al loro interno, nei confronti di individui e imprese).
- Diritto nazionale: si applica all’interno degli Stati (a individui e imprese che operano sul territorio nazionale).
‘Diaframma’ tra diritto internazionale e diritti nazionali, che si collocano su due ‘livelli’ distinti. Affinché una norma internazionale si applichi all’interno di uno Stato, essa deve essere ‘recepita’ (‘attuata’) dallo Stato (‘trasposta’ nell’ordinamento interno dello Stato), attraverso apposite norme nazionali e (per i trattati internazionali: ratifica ed esecuzione) I casi del diritto dell’UE della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tra diritto statale e diritto internazionale c'è un rapporto dualistico: le fonti del diritto internazionale, in particolare le prime due, hanno proprie regole in presenza delle quali acquisiscono vigore nell'ordinamento internazionale; tuttavia, affinché la stessa fonte possa produrre effetti anche nell’ordinamento statale, è necessario un meccanismo di apertura, un recepimento della fonte internazionale al proprio interno, senza la quale la norma internazionale non potrebbe vincolare lo stato: se il legislatore italiano non usa un meccanismo attraverso il quale la fonte internazionale, es il trattato, produca effetti nell’ordinamento interno, sul piano interno quelle regole previste dal trattato non produrranno effetti e, di conseguenza, un altro stato potrà sollevare la sua responsabilità. Quando si stipula un trattato si limitano in qualche misura la libertà e la sovranità dello stato e talvolta lo stesso non sta in piedi se tutti gli stati non osservano le sue disposizioni, e ciò spiega perché alcuni trattati richiedono un numero elevato di stati contraenti.
Ciascuno stato può quindi accettare il vincolo derivante dal diritto internazionale solo se anche gli altri lo fanno, ad esempio individuando limiti in virtù del diritto internazionale; se non lo fa diventa responsabile sul piano internazionale sulla base di un’azione promossa da un altro stato e lo stesso nel caso in cui, se pur aderente al trattato, lo stato non lo applica sul piano interno, dove non produrrà effetti: e proprio in questo che sta il dualismo.
Effettività del diritto internazionale
- Problema dell’effettività del diritto internazionale (inferiore a quella dei diritti nazionali): non vi è un organo gerarchicamente sovraordinato agli Stati in grado di garantire autonomamente – anche coercitivamente – il rispetto delle norme internazionali.
Torniamo alla domanda relativa all’opera di Hart “il diritto internazionale è effettivamente diritto internazionale?” Mancano tre elementi per rendere effettivo il diritto internazionale:
- Un potere legislativo internazionale;
- Un tribunale con giurisdizione coercitiva;
- La possibilità di erogare sanzioni che promanino da un organo generale.
L’evoluzione storica del diritto internazionale
Il diritto internazionale cosiddetto classico nasce nel 1648 con il trattato di Westfalia e vede come destinatari, necessari e originari, unicamente gli stati, i quali danno appunto vita a tale diritto nel momento in cui si rapportano tra loro. Successivamente, a partire dal Novecento, c'è un arricchimento di altri attori tra cui abbiamo citato le organizzazioni internazionali (che sono poi organizzazioni della cooperazione internazionale), che si pongono accanto agli stati in una logica di semplice coesistenza.
Le regole iniziali attengono soprattutto a definire gli ambiti di giurisdizione e sovranità degli stati; successivamente subentrano le organizzazioni che pongono obblighi reciproci più significativi, ovvero soggetti- destinatari da individuare su basi di effettività. Non abbiamo una regola internazionale che precisi che sorge uno stato in presenza di determinati presupposti, perché la prospettiva accreditata è che uno stato acquisisca soggettività internazionale nel momento in cui si affaccia con garanzie di effettività nelle relazioni internazionali e assuma così diritti e obblighi derivanti proprio dal fatto di essere un protagonista del panorama internazionale.
Soggettività di diritto internazionale
- Soggettività internazionale: titolarità di diritti e/o obblighi ai sensi del diritto internazionale. In origine (Seicento): solo gli Stati.
- Dal Novecento, anche altri soggetti (con soggettività internazionale limitata, cioè non ‘piena’ come quella degli Stati): organizzazioni internazionali (OI), movimenti di liberazione nazionale, insorti, ecc.
Il diritto internazionale è meno effettivo di un diritto nazionale (per la mancanza di quei tre requisiti), ma è comunque un diritto che si fonda sull'effettività perché appunto sono gli stati che si pongono con garanzie di effettività nell’ambito del panorama internazionale e che devono rendere effettivo tale diritto sul piano interno. Il diritto internazionale non è garante della legittimità della soggettività internazionale acquisita dallo stato, ma si limita a registrare che quello stato esprima la propria soggettività in modo effettivo sul piano delle relazioni internazionali.
Gli Stati sono componenti necessari ed ineliminabili della Comunità internazionale, ordinamenti «originari». Comunità internazionale: soggettività ‘‘universale’’ e struttura (almeno formalmente) paritaria. Gli Stati, come soggetti del diritto internazionale, nascono e si affermano nei fatti, a livello ‘‘sostanziale’’, attraverso fenomeni basati sull’effettività: si ‘‘auto-legittimano’’, trovando in sé stessi la legittimazione della propria esistenza, nascono a prescindere da atti giuridici: il diritto internazionale non crea gli Stati, ma si limita a prendere atto della loro esistenza (se essi hanno una serie di requisiti, che si vedranno tra poco).
Dunque, il diritto internazionale non preesiste agli Stati. Ultimo punto: valenza meramente dichiarativa del riconoscimento di uno stato. Un eventuale atto di riconoscimento non può avere efficacia costitutiva della soggettività internazionale, senno ci sarebbe un accordo in tal senso. L’ordinamento internazionale non attribuisce questa valenza, perché attribuisce automaticamente questa “patente” di soggetto di diritto internazionale solo quando un ente ha una forma di controllo sul territorio e sul popolo, ovvero esercita la sovranità in maniera effettiva e arriva quindi a porsi in posizione paritaria agli altri stati.
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