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IMMUNITA' STATALE E RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

Una terza ipotesi nella quale l'istituto dell'immunità è stato scalfito è quello relativo ai rapporti di

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lavoro di chi lavora nelle ambasciate e nei consolati. In passato si diceva tutti coloro che lavorano

nelle ambasciate e nei consolati avevano l'immunità, si è ritenuto fosse non del tutto congruo perché

non tutti i lavoratori subordinati di queste organizzazioni partecipavano attivamente all'esercizio

della funzione pubblica. Se è vero che un segretario di un ambasciatore partecipa alla funzione

pubblica tiene contatti, svolge una funzione di rilievo pubblico e quindi sembra ragionevole

riconoscere. Se per un lavoro che può partecipare alla funzione pubblica ci può sembrare

ragionevole avere questa immunità alla giurisdizione italiana, lo stesso non si può dire per "i

rapporti di lavoro di cittadini italiani con gli Stati esteri che non si sottraggono alla giurisdizione

italiana quando abbiano ad oggetto prestazioni manuali e meramente accessorie delle attività di tipo

pubblicistico dell'ente sovrano estero " (Cassazione S.U: 16 gennaio 1990).

Esempio: l'italiano che lavora per ambasciata straniera ed esercita funzione pubblica, contesta per

esempio licenziamento.

I giudici italiani più volte si sono dichiarati incompetenti in quanto privi di giurisdizione in

relazione al reintegro nella posizione lavorativa richiesta, non lo stesso si può dire per i profili

economici. Dei profili economici i giudici italiani (pagamento dei stipendi non percepiti) se ne sono

occupati, di altre domande come il reintegro si sono dichiarati incompetenti. Il reintegro da parte

della giurisdizione italiana è stato ritenuto troppo invasivo.

Parallelamente c'è stata sentenza del 2011 corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo: una cittadina

italiana residente in Italia che lavora presso una scuola francese a Roma. La cittadina italiana si è

vista negare dai giudici italiani la giurisdizione per quanto riguarda il reintegro, si è vista invece

riconoscere giurisdizione per quanto riguarda i profili economici. La Corte di Strasburgo ha

condannato i giudici italiani: si è ritenuto che il mancato reintegro da parte dei giudici italiani è

stato ritenuto violativo del diritto al giusto processo e dunque eccessivamente lesivo del diritto

all'azione dei cittadini.

L'IMMUNITA' DELLA GIURISDIZIONE ESECUTIVA

Finora si è parlato dall'immunità della giurisdizione di cognizione. Ma oltre a non poter essere citati

in giudizio di fronte ai tribunali di un paese straniero nella fase di cognizione, gli Stati non possono

essere sottoposti a procedimenti esecutivi e cautelari all'estero. Rispetto ai beni (esempio: scuola

francese) di uno stato che si trovino in un altro stato. Come la regola inerente all'immunità della

giurisdizione di cognizione deve ormai ritenersi esistente in una versione limitata, allo stesso modo

l'immunità dall'esecuzione forzata è accolta in una versione ristretta, dal momento che essa riguarda

esplicitamente i beni destinati all'espletamento di una funzione pubblica, mentre non interessa i beni

detenuti da uno Stato a titolo privato.

L'immunità degli Stati dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva dello Stato dal foro non

rappresenta, infatti, una semplice appendice dell'immunità della giurisdizione di cognizione. Per

comprendere quanto affermato basti prendere in considerazione 2 elementi:

1) il primo riguarda la necessità di operare un'apposita rinuncia da parte dello Stato che intende

sottoporsi a giudizio esecutivo. Questo significa che quand'anche uno Stato abbia rinunciato

all'immunità di giurisdizione di cognizione e si sia volontariamente sottoposto al giudizio di

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tribunali stranieri non per questo potrà essere sottoposto ad un procedimento di esecuzione che

abbia ad oggetto beni destinati all'espletamento di una funzione pubblica. A tal fine occorre

un'ulteriore rinuncia, distinta e autonoma rispetto alla precedente. Ciò a conferma che c'è una

completa autonomia tra immunità statale dalla giurisdizione esecutiva e immunità statale dalla

giurisdizione di cognizione.

2) Il secondo elemento che testimonia l'autonomia della regola sull'immunità della giurisdizione di

cognizione rispetto a quella sull'immunità dalla giurisdizione esecutiva è rappresentato

dall'evoluzione differenziata che le due norme hanno avuto nel corso del tempo. Ad esempio

all'imporsi del carattere relativo dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione non ha corrisposto

una contemporanea evoluzione del diritto internazionale consuetudinario, che ha continuato ad

affermare il carattere assoluto dell'immunità dall'esecuzione. Solo nella seconda metà del ventesimo

secolo la regola dell'immunità ristretta della giurisdizione esecutiva è venuta ad imporsi in via

definitiva: "In anni non lontani, al carattere relativo dell'immunità dalla cognizione si opponeva il

carattere assoluto dell'immunità dall'esecuzione".

L'immunità statale è la regola che meglio tutela la soggettività dello stato e non incontra limiti

soggettivi (non contano le dimensioni: tanto San Marino come USA), dal punto di vista operativo

tanti limiti:

iure imperio e iure privatorum;

• eccezione umanitaria;

• rapporti di lavoro subordinato.

E cosa diversa è l'immunità dalla giurisdizione della cognizione dall'immunità dalla giurisdizione

della cognizione.

IMMUNITA' FUNZIONALE

Immunità funzionale e personale sono altri due tipi di immunità. Hanno in comune non si

riferiscono più allo stato e alle sue diramazioni, ma a ciascun individuo organo che operi per conto

dello stato.

L'immunità funzionale è l'immunità che spetta a ciascun individuo organo dello Stato che svolga

una funzione pubblica, dunque che stia compiendo una funzione nell'esercizio dei suoi poteri di

funzionamento. Il problema dell'immunità funzionale è capire quando un soggetto che sia titolare di

una funzione pubblica stia agendo nell'esercizio della funzione pubblica e quando stia agendo nella

sua sfera personale perché per i primi sarà coperto dall'immunità, per i secondi no.

Ad esempio il caso dei Marò ha a che fare con questa vicenda: si tratta di capire se i loro atti erano

atti di difesa della nave su cui si trovavano oppure no. Molto dipende da come si interpreta l'atto di

funzione pubblica: se noi usiamo un approccio restrittivo che si limita a guardare alla sola finalità

dell'atto, l'immunità coprirà solo quegli atti posti in essere per l'esercizio della funzione pubblica. In

realtà nella prassi sembra prevalere una nozione più ampia di atto pubblico perché si dice che è atto

pubblico qualunque atto posto in essere che abbia una qualche relazione con la funzione pubblica,

rilevando anche il solo fatto che per l'esercizio di quell'azione siano stati usati mezzi pubblici. Ciò

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significa che se un pubblico ufficiale si avvale di mezzi pubblici (auto di servizio, scorta) per

finalità private si sarebbe dentro al campo di applicazione dell'immunità. Non sarebbe così se si

scegliesse l'impostazione restrittiva. Invece prevale l'approccio estensivo che arriva a dire che anche

in caso di atto illecito per abuso di potere usando però mezzi pubblici, si è nel campo d'applicazione

dell'immunità. Tale impostazione è comunque controverso. Il fondamento di questa regola è quello

di rispettare l'organizzazione dello stato (come corollario della sovranità statale e soprattutto della

sua autonomia organizzativa):

1) c'è chi dice che derivi dal divieto di intromissione negli affari interni dello stato ( principio

generale),

2) c'è chi dice che è invece un derivato dell'immunità statale (questo perché a Convenzione della

Nazioni Unite adotta nell'art. 2 una nozione di Stato talmente ampia da comprendere anche "i

rappresentanti dello Stato che agiscono in tale veste").

3) c'è chi dice che deriva da una norma consuetudinaria autonoma. Questa sembra l'impostazione

usata nel Caso Callipari in cui si è posto il problema dell'immunità funzionale. I giudici italiani

hanno negato la loro giurisdizione, invocando l'immunità in favore dei militari statunitensi

responsabili di questa condotta. Le corti di merito sembrano configurare l'istituto come regola

consuetudinaria autonoma, adottando una nozione abbastanza ampia di atto nell'esercizio delle

proprie funzioni ricondotta ad una norma consuetudinaria autonoma. La Cassazione riconosce

questa lettura però si nota come l'ordinamento tende a ricondurre l'immunità funzionale

all'immunità statale, pur riconoscendogli una certa autonomia.

Dal punto di vista oggettivo non è una regola chiara, mancando una pronuncia della Corte

Internazionale di Giustizia: sarebbe stato forse opportuno rinviare il caso dei Marò alla Corte

Internazionale.

Dal punto di vista soggettivo non presenta particolari problemi o eccezioni, dal momento che

qualunque individuo-organo che agisca nell'esercizio di funzioni ufficiali gode dell'immunità: sia

laddove esso appartenga al potere esecutivo, legislativo o giudiziario, sia laddove esso appartenga

all'apparato centrale o alle strutture decentrate dello Stato.

Analoga constatazione emerge se si analizzano i limiti alla regola dal punto di vista temporale:

nessun dubbio sul fatto che l'immunità funzionale, laddove riconosciuta, sia illimitata nel tempo.

L'agente che abbia compiuto un determinato atto illecito nell'esercizio di un incarico ufficiale non

potrà essere chiamato a risponderne né durante il periodo della carica, né successivamente allo

scadere del mandato.

Ci sono inoltre tutte le deroghe a questa regola:

1) deroga pattizia: la regola consuetudinaria può essere derogata dalla regola pattizia. Accertata

l'esistenza di una regola consuetudinaria di cui è incerto il fondamento e il campo di applicazione

essa può essere derogata pattiziamente, come nei seguenti casi:

Convenzione del 1948 sul genocidio: lo stato che aderisce non potrà far valere l'immunità

52 funzionale laddove questi individui si rendano responsabili di genocidio

Art. 27 dello Statuto della Corte Penale Internazionale dice che non rileva la qualifica

• dell'individuo se egli commette crimini internaziona

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A.A. 2016-2017
88 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.