Diritto internazionale lezione n.1
Individui e enti collettivi nel diritto internazionale
L'individuo è il soggetto primario degli ordinamenti statali mentre gli enti collettivi sono soggetti secondari o strumentali. Nel diritto internazionale i soggetti, prima della disciplina di diritto comune, sono enti collettivi. Quindi il diritto internazionale si caratterizza in quanto si riferisce a comunità che non hanno come componenti diretti gli individui, bensì organizzazioni o enti che sono, appunto, gli Stati. Questo cambiamento della comunità internazionale è risalente nel tempo.
Si tratta di un sistema fondato su rapporti tra soggetti enti che governano un determinato territorio, in modo esclusivo, con autonomia e indipendenza. La posizione dell'individuo rispetto a questa situazione è intermediata dallo stato di sua appartenenza. Questa impostazione ha retto e continua a farlo sulla base della considerazione che lo Stato sia il punto di riferimento di determinati rapporti inter-individuali. Progressivamente la stessa nozione di Stato, che si era affermata nell'ambito della gestione dei rapporti internazionali, è messa in crisi da due fattori:
- Progressiva valorizzazione della tutela dei diritti dell'uomo. Questa era sempre vista, in via indiretta, come l'affermazione dei diritti dell'individui rispetto agli Stati cui appartenevano. Es. → trattamento riservato allo straniero nel territorio di un altro Stato. Nel caso in cui la sua posizione venisse lesa rispetto al trattamento che doveva essere garantito, toccava allo Stato di appartenenza di questo individuo far valere certi diritti. Il cambiamento notevole si ha negli anni recenti dove si verificano due circostanze:
- L'individuo che rimaneva sfornito di ogni tutela internazionalistica.
- Progressiva tutela che tende a garantire l'individuo → necessario stabilirla.
- Globalizzazione sia profilo economico sia da quello "sociale", che incide cioè sulle migrazioni storiche sostanzialmente non contenibili dai singoli stati (fenomeno inarrestabile che vede come soggetti immediati e diretti gli individui).
Istituti del diritto internazionale sono modellati sul principio della progressiva affermazione dell'idoneità del modello Inter-statale. A fronte del conflitto inter statale e inter individuale non ci si deve dimenticare del primato della politica rispetto ai rapporti economici. Qui vengono a contrapporsi due ideologie opposte: marxista e liberistica.
Lezione n. 2
I soggetti del diritto internazionale
Cos'è il diritto internazionale? Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati, è quindi tipico di un ordinamento giuridico non composto da individui, persone fisiche o giuridiche o altri enti a noi "familiari". Quindi è un diritto prettamente interstatale. Per questi motivi vige in un ordinamento giuridico che è quello di una comunità internazionale, in cui le persone fisiche o giuridiche non esistono e gli unici ad avere diritti e obblighi sono gli Stati nei loro rapporti reciproci.
In questo ordinamento giuridico non c'è una sorta di accentramento del Governo, o meglio della funzione legislativa, giudiziaria ed esecutiva. I soggetti dell'ordinamento giuridico sono anche i governanti dello stesso ordinamento giuridico, perché gli Stati sono i destinatari delle norme internazionali, ma anche, contemporaneamente, i creatori delle stesse (non attraverso un filtro o elezioni, ma in modo diretto). Non vi è un organo che rappresenti il Governo degli Stati e quindi tutta la struttura dell'ordinamento giuridico internazionale è molto complessa.
Critiche al diritto internazionale
Utilizzando dei parametri interni (diritto costituzionale o diritto privato) arriveremmo ad affermare che l'ordinamento giuridico internazionale non è un ordinamento giuridico (essenzialmente perché non vi è un Governo che controlli il territorio). Bisogna tener presente che non si può analizzare un fenomeno, come quello dell'ordinamento giuridico internazionale, applicando parametri nati, cresciuti e applicabili all'ordinamento giuridico statale. In base a questi parametri si può affermare l'esistenza o meno di uno Stato, ma non dell'ordinamento giuridico internazionale.
Spingendo all'estremo questo tipo di ragionamento, accettando quindi la tesi più critica che esista, affermeremmo che il diritto internazionale non esiste: ma questa affermazione è prima di tutto smentita dalla realtà di fatto. Infatti gli Stati regolano i loro rapporti attraverso delle norme, le quali vengono poste da essi stessi. Lo scenario, se il diritto internazionale, o meglio l'ordinamento giuridico internazionale non esistesse, sarebbe quello che vede solo un rapporto di forza economica e militare tra gli Stati. In questa prospettiva il diritto internazionale è molto utile per prevenire, ad esempio, qualsiasi tipo di conflitto tra loro.
Tuttavia la struttura della comunità internazionale è sui generis, e non bisogna confondere, per quanto sia importante, il ruolo delle organizzazioni delle Nazioni Unite con quello di un potere accentrato a livello mondiale. Per esempio il Consiglio di sicurezza ha una competenza limitatissima ed interviene solo quando si verificano crisi che possono minare la pace (veri e propri atti di aggressione). Inoltre la partecipazione alle Nazioni Unite è volontaria, quindi uno Stato è libero di farne parte o meno, accettando o rifiutando, di conseguenza, le istruzioni del Consiglio di Sicurezza.
Per la Corte Internazionale di Giustizia, organo di assoluta rilevanza, vale lo stesso, in quanto vi si rivolgono e accettano le eventuali sentenze solo gli Stati che ne accettano la giurisdizione. Infatti nessuno può costringere uno Stato a sedere dinnanzi alla Corte di Giustizia contro la propria volontà.
Caso Milošević → Dopo il conflitto dell'ex Jugoslavia più soggetti, che rivestivano la carica di Capo di Stato, Capo di Governo ma anche Capo Supremo delle Forze Armate, vennero sottoposti a giudizio di una Corte in maniera non conforme rispetto né alla loro volontà né a quella dello Stato di appartenenza. In questo caso, ad essere richiamato a giudizio non è stato uno Stato, ma solo un soggetto che lo rappresentava. Inoltre, normalmente non è possibile rinviare a giudizio un Capo di Stato o di Governo, in quanto agisce in rappresentanza dello Stato di appartenenza e ha l'immunità.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha una competenza limitata, può approvare provvedimenti provvisori, implicanti anche l'uso della forza. Nella fattispecie il Consiglio di sicurezza ha deciso che tra i suoi provvedimenti, non implicanti l'uso della forza, poteva anche istituire dei Tribunali ad hoc, che giudicassero la responsabilità penale dei soggetti, anche massimi rappresentanti di uno Stato contro la volontà dello stesso. Quando ciò è avvenuto non era necessario né il consenso dello Stato né dei soggetti rinviati a giudizio, perché il tutto rientrava all'interno delle proprie competenze. Venne quindi istituito il Tribunale per la ex Jugoslavia.
Soggetti di diritto internazionale: gli Stati
L'acquisizione della soggettività internazionale - La prassi del riconoscimento. Gli Stati, già membri della comunità internazionale e dalla soggettività indiscussa, danno una sorta di patentino ai nuovi Stati: questa prassi viene chiamata "riconoscimento". Si tratta di un atto formale che fanno i Governi degli Stati, che riconoscono lo Stato in questione come un loro pari, come un soggetto che entra a far parte della comunità internazionale, con cui si prepareranno ad avere rapporti di cooperazione di stampo politico o economico e con cui si concluderanno trattati di ogni genere.
Quello che il diritto internazionale ha chiaro è che questo non è un momento rilevante nella costituzione della soggettività internazionale. Questa prassi che gli Stati hanno, cioè di concedersi il riconoscimento, dal punto di vista giuridico non ha alcuna rilevanza (mentre ne ha da quello politico). Quindi possono esserci casi in cui un soggetto che non è Stato viene riconosciuto come tale. In altri casi non si riconosce come soggetto un ente che è uno Stato ma perché ha caratteristiche sue proprie non gradite dagli altri soggetti internazionali.
Esempio: processo di disgregazione ex Jugoslavia o Unione Sovietica → Gli Stati membri della Comunità Europea decidono di riconoscere i nuovi Stati ponendo però una condizione, che consisteva in una lista contenente una serie di caratteristiche. Questa imponeva ai nuovi Stati di: rispettare i diritti fondamentali, creare un Governo di stampo democratico rappresentativo della popolazione. In sostanza, negare il riconoscimento non significa non riconoscere uno Stato ma manifestare la volontà di non entrarvi in rapporto. Quindi il riconoscimento non condiziona la soggettività.
Occorrono due condizioni per acquisire la soggettività:
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Sovranità interna o effettività: si parla di sovranità interna quando esiste un apparato centrale (Governo) in grado di controllare una comunità di individui stanziata su un determinato territorio (indifferente numero popolazione ed estensione territorio). In via giurisdizionale noi diciamo che uno Stato esiste anche quando il Governo Italiano non dà il riconoscimento, questo perché è ben chiara la distinzione tra il momento politico e quello prettamente giuridico. "L'organizzazione di Governo che eserciti effettivamente il proprio potere su una comunità territoriale diviene soggetto di diritto internazionale in modo automatico. Uno Stato sovrano, quindi, sussiste come soggetto autonomo di diritto internazionale in presenza della triade territorio-popolo-governo e in presenza dei requisiti di effettività e di indipendenza. Il riconoscimento di uno Stato da parte di un altro Stato, infatti, è un atto privo di conseguenze giuridiche ed appartiene alla sfera politica, in quanto rileva null'altro che l'intenzione di stringere rapporti amichevoli (Cassazione, sez. III penale, 17 settembre 2004)". Con riferimento alla popolazione → essa consiste in un insieme di individui che convivono stabilmente nell'ambito di spazi con caratteristiche di "comunità" dotata di una propria e particolare coscienza politica, pur potendo appartenere a differenti culture, origini e/o credo religiosi.
- Gli spazi di comune convivenza devono necessariamente identificarsi in uno specifico territorio consistente in una "parte della superficie terrestre venuta ad esistenza in modo naturale" alla quale non può essere assimilata "una piattaforma artificiale" costruita su spazi marittimi di cui un ente abbia operato l'occupazione. Non è peraltro necessario che lo specifico territorio abbia frontiere definitivamente stabilite ed assolutamente certe (ne è conferma l'esperienza di Israele, la cui piena personalità internazionale non è oggetto di alcuna ragionevole obiezione, pur in presenza di ancora accese controversie in merito agli esatti confini del suo territorio rispetto agli Stati vicini.
- Ma soprattutto ciò che rileva è la presenza di un'autorità politica organizzata in grado di esercitare le funzioni sovrane con caratteristiche di effettività nell'ambito di un territorio e su una popolazione, intesi nel senso innanzi indicato. Ciò che interessa è l'effettivo esercizio di tutte le funzioni sovrane su un territorio e su una popolazione a prescindere dai criteri attraverso i quali si è addivenuti alla titolarità di tali funzioni sovrane e dalle modalità di loro esercizio.
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Sovranità esterna o indipendenza giuridica: significa che uno Stato deve trovare in sé stesso la fonte della sua legittimità e non deve dipendere dall'ordinamento di un altro Stato o dall'ordinamento di qualsiasi gruppo di Stati. Non deve andare a ricercare la propria originarietà e il proprio potere nella Costituzione di uno Stato straniero, ma deve avere proprie regole e norme e non dipendere giuridicamente da nessun altro. Da questo punto di vista è ovvio che ogni Stato è, in questo momento, interdipendente da una serie di altri Stati. Ma oggi nessuno Stato è realmente indipendente: il diritto internazionale ha chiarito molte volte che tutte quelle che sono le dipendenze, i limiti alla sovranità, l'impossibilità per uno Stato di comportarsi come crede, sono attribuibili dal diritto stesso e sono validi per tutti (assicurando quindi ad ogni Stato la propria indipendenza). Si tratta semplicemente di limitazioni che gli Stati si sono dati nei loro rapporti reciproci.
- Oppure → Limiti che derivano da impegni volontariamente assunti dagli Stati: gli Stati membri dell'Unione Europea. Nessuno mette in dubbio che questi siano degli Stati a tutti gli effetti, ma la loro sovranità è soggetta a dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Gli Stati non sono obbligati: essi decidono se accedere o meno all'Unione Europea, così come se continuare a farne parte o uscirne; ma soprattutto decidono gli Stati quali competenze trasferire all'Unione Europea.
- Quindi, le restrizione alla libertà dello Stato imposte dal diritto internazionale consuetudinario o dipendenti da impegni volontariamente assunti o di fatto esistenti nei confronti di un altro Stato, non incidono sulla sua "indipendenza" intesa nel significato ora indicato ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica: e cioè, tali circostanze non incidono sulla sua "sovranità esterna".
Tutti i condizionamenti di fatto, politici ed economici, non incidono sulla soggettività, cioè sulla sovranità esterna. Ogni stato è pesantemente interconnesso agli altri, dal punto di vista economico e politico. Perché questi vincoli non inficiano l'indipendenza di uno Stato? Perché sono o volontariamente assunti o, i condizionamenti di fatto, non minano il fatto che lo Stato trovi in se stesso la propria giustificazione di esistere. Se andassimo a valutare, sulla base di un criterio di indipendenza economica, la soggettività, forse risulterebbe che non esiste alcun Stato al mondo come soggetto di diritto internazionale; perché anche gli Stati più forti economicamente sono interconnessi con gli altri. L'interconnessione economica non mina l'indipendenza giuridica degli Stati.
Questa interconnessione, ovviamente, non dovrebbe arrivare fino al punto di porre uno Stato sotto ricatto economico: uno Stato in queste condizioni mantiene comunque la sua soggettività internazionale ma subisce una pressione illecita da parte dello Stato che lo pone sotto ricatto (comportamenti vietati dal diritto internazionale).
Esempio: lotta dell'ONU contro fenomeno coloniale → gli Stati coloniali, che dipendevano dalla madre patria che imponeva ogni scelta di rappresentanza di stampo politico, non erano Stati a tutti gli effetti (questo perché non avevano la sovranità esterna).
Dal punto di vista della sovranità esterna è ovvio che tutte le articolazioni interne di uno Stato, a prescindere dal loro nome, non hanno soggettività internazionale (come per esempio le Regioni e gli Stati membri di Stati Federali, che non hanno poteri sul fronte internazionale).
Gli ulteriori potenziali requisiti
Secondo alcune manifestazioni della pratica internazionale sempre più rilevanti, il potere di imperio e di governo deve, in particolare, affermarsi ed essere gestito nel rispetto dei diritti dell'uomo sino a legittimare, in caso di loro violazione su ampia scala, l'intervento da parte di altri Stati e l'uso della forza al fine di garantirne il rispetto. Ma soprattutto tale potere deve essere legittimato da, e garantire il, c.d. diritto all'autodeterminazione dei popoli, codificato nella Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati del 1970 in cui si stabilisce "il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione".
Quindi, in merito al requisito dell'autodeterminazione dei popoli, per lungo tempo, si è sostenuto che condizionasse la soggettività internazionale di uno Stato: si riteneva che uno Stato fosse tale nel momento in cui rappresentasse la maggioranza della popolazione stanziata al proprio interno. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli innanzitutto rappresenta una norma di carattere consuetudinario e generale.
In merito a questo principio bisogna tenere distinte le situazioni dell'autodeterminazione interna ed esterna. Il diritto internazionale comprende solo la c.d. autodeterminazione esterna. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli viene sistematicamente violato tutte le volte che ci si trova di fronte a tre situazioni:
- Dominazione coloniale.
- Dominazione da parte di una forza militare straniera (un popolo invade un altro e attraverso il controllo militare arriva a dominare il territorio).
- Esistenza di un gruppo sociale definito (in base a qualsiasi parametro, definito dal punto di vista tecnico, religioso o linguistico) al quale viene rifiutato l'accesso agli organi di Governo e non sono in grado di esprimere in alcun modo la propria rappresentatività.
→ Il principio in questi tre casi viene violato.
Esempi: nel caso del modello coloniale o della dominazione militare non riconosciamo soggettività all'ente perché manca il requisito della sovranità esterna. Nell'ultimo caso, invece, abbiamo un Governo eletto all'interno dello Stato e che si basa su principi costituzionali propri, ma che rifiuta ad un gruppo sociale definito, che vive nel territorio, ogni accesso alle autorità pubbliche. In questo caso lo Stato è tale.
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