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MEZZI NON DIPLOMATICI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Quali sono?
Sono quelli che prevedono l'intervento di un terzo,che prevedono l'adozione di una
decisione vincolante tra le parti:
1.L'Arbitrato:è il primo dei mezzi non diplomatici conosciuti dal diritto internazionale
per la risoluzione delle controversie. Caratteristiche dell'arbitrato sono:
-la volontà degli Stati in lite di rimettere al giudizio di arbitri la soluzione della loro
controversia
-la scelta degli arbitri,i quali quindi non debbono preesistere rispetto all'insorgenza della
lite
-la risoluzione della controversia mediante norme giuridiche
Il secondo elemento è quello che differenzia maggiormente l'arbitrato dai tribunali
internazionali. Di norma allorché si conviene di sottoporre al giudizio di arbitri una
determinata questione,gli Stati sono soliti stipulare un compromesso,nel quale vengono
identificati gli arbitri,vengono fissate le questioni sulle quali essi saranno tenuti a
pronunciarsi,viene stabilito il diritto applicabile e il termine entro il quale gli arbitri
dovranno pronunciare il lodo. In altri termini l'arbitrato è un procedimento che si svolge
attraverso regole procedurali predeterminate che sfocia in una decisione vincolante tra
le parti. Il presupposto dell'arbitrato,quindi la fonte di potere,è l'accordo delle parti
stesse. Se l'accordo non c'è non vi può essere nemmeno al soluzione;ma se l'accordo c'è
la soluzione,la sentenza è vincolante tra le parti.
può anche essere istituzionalizzato,cioè svolgersi nell'ambito (o con
NB:l'arbitrato
l'ausilio) di una istituzione internazionale. La Corte Permanente di Arbitrato,non è un
giudice precostituito,ma è un organo di supporto. La caratteristica dello strumento
arbitrale è che da vita ad un meccanismo autoritativo di soluzione della controversia non
precostituito. Un altro fondamentale motivo di successo dell'arbitrato consiste nel fatto
che esso può riguardare controversie tra Stati e soggetti diversi dagli Stati,compresi gli
individui. Questa caratteristica è particolarmente importante per quanto concerne
controversie tipiche del diritto internazionale,quelle cioè inerenti al trattamento degli
stranieri.
2.Corte CIG rappresenta il tentativo più ambizioso e
di Giustizia Internazionale:la
strutturato di creare una giurisdizione competente a risolvere le controversie tra Stati.
Succeduta nel 1946 alla Corte permanente di giustizia internazionale,nata nel 1920 sotto
gli auspici della Società delle Nazioni,la CIG ''costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso
quindi essa è organo dell'ONU. La
che...forma parte integrante della presente Carta''
CIG che ha sede all'Aja è composta da 15 giudici,aventi ciascuno una nazionalità
diversa,eletti dal Consiglio di Sicurezza e dall'Assemblea Generale secondo una
complicata procedura,prevista nello Statuto. La CIG giudica a maggioranza in sessione
plenaria,ovvero in camere di consiglio composte da almeno tre giudici,in conformità alle
norme organizzative previste nello Statuto.
La Corte Internazionale di Giustizia esercita una doppia funzione:
risolvere in termini vincolanti delle controversie. Imparzialità
-giurisdizionale:significa
ed indipendenza. Innanzitutto va osservato che ''solo gli Stati possono essere parti
(articolo 34.1 dello Statuto). Inoltre,a norma dell'articolo 93.1 della
dinanzi alla Corte''
Carta ''tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della
L'adesione allo Statuto della Corte determina quindi
Corte Internazionale di Giustizia''.
la possibilità di avere ''accesso'' alla Corte stessa,sebbene ciò,non implichi di per sé un
automatico assoggettamento dei membri alla giurisdizione della CIG. Non hanno invece
locus standi gli Stati i quali,al momento dell'instaurazione del giudizio,non erano parti
dell'O.N.U.e non avevano quindi nemmeno la qualità di parti dello Statuto. Possono stare
in giudizio Stati la cui effettività è in discussione quando comunque sono parti di trattati
nei quali la CIG è prevista quale organo per la risoluzione delle controversie scaturenti
da tali trattati. 96 della Carta delle Nazioni Unite afferma che ''l'Assemblea
-consultiva:l'articolo
Generale o il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di
Per quanto riguarda
Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica''.
l'Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza,benché le norme della Carta e dello
Statuto paiano attribuire a questi organi il potere di richiedere pareri su qualsiasi
questione di diritto internazionale,la Corte ha precisato che deve esistere un
collegamento fra l'attività di tali organi e la questione sulla quale il parere è
richiesto,pur rimanendo essa stessa titolare in via esclusiva del potere discrezionale
quanto alla decisione se formulare il parere richiesto,ed essendo quindi del tutto
irrilevante l'eventuale opposizione degli Stati interessati rispetto a tale decisione. La
funzione consultiva può consentire alla CIG di esprimere il proprio pensiero rispetto a
questioni delicate nel contesto internazionale,delle quali esse potrebbe non essere mai
investita in sede di giurisdizione contenziosa,stante il presupposto dell'accettazione
della stessa sa parte degli Stati interessati alla questione.
Su cosa si fonda il potere della Corte?
Si fonda sul consenso delle parti. Esso si manifesta attraverso quattro modalità:
-la di un trattato di prevenire espressamente il
clausola compromissoria:previsione
potere della Corte di Giustizia di risolvere le inerenti controversie. Essa è inserita nel
trattato ed è limitata nelle controversie che riguardano quel trattato. La stessa Corte ha
peraltro chiarito che è tendenzialmente legittima l'apposizione di eventuali riserve degli
Stati su tali clausole,atteso che esse non incidono sulla disciplina sostanziale del trattato
ma solo sull'eventuale giurisdizione della Corte,e quindi difficilmente si pongono in
contrasto con l'oggetto e lo scopo sostanziale della convenzione
-il specifico con cui gli
trattato di arbitrato o trattato generale di arbitrato:accordo
stati parti decidono di devolvere ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro,ad
una giurisdizione internazionale.
-la 36 comma 2 dello Statuto. È una previsione dello Statuto
clausola opzionale:articolo
della Corte Internazionale di Giustizia che stabilisce,prevede che uno Stato possa,con
atto unilaterale,dichiarare di accettare una giurisdizione della Corte Nazionale di
Giustizia,nei confronti di qualunque altro Stato che abbia accettato un atto unilaterale.
-forum (estensione del foro):che si verifica quando il consenso alla
prorogatum
giurisdizione è ricavato dalla condotta dello Stato davanti alla Corte e/o nelle sue
relazioni con lo Stato ricorrente,purché tale consenso sia certo e deducibile in modo
inequivoco dal comportamento dello Stato stesso. L'accettazione della giurisdizione
successivamente alla proposizione del ricorso costituisce una modalità di forum
prorogatum,oggi disciplinata specificamente dall'articolo 38.5 del regolamento interno
della Corte,come emendato nel 1978. In altri termini è l'accettazione tacita della
giurisdizione,cioè significa che uno Stato si rivolge alla Corte Internazionale di Giustizia
per dirimere una controversia nei confronti di un altro Stato,l'altro Stato si costituisce in
giudizio non eccependo una carenza del potere della Corte. Il foro prorogato non è una
previsione generale,astratta che si pone è una presunzione di manifestazione tacita di
volontà.
Come si svolge il procedimento di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia?
Il procedimento si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio (le parti devono
essere ugualmente citate i giudizio,le parti devono potersi difendere nello stesso
modo,devono poter avere gli stessi diritti),attraverso,essenzialmente,due fasi:
scritta con scambio di atti,ricorsi,memorie,documenti
1.fase della discussione
2.fase
Siamo in presenza di un processo che si chiude mediante una sentenza che è vincolante
dalle parti.
Che cosa succede nel caso in cui uno Stato sia inadempiente alla sentenza?
Va risolto a livello politico. La Carta delle Nazioni Unite dice che se una parte non
adempie ad una sentenza,la soluzione viene ricercata a livello politico,cioè ci si rivolge
al Consiglio di Sicurezza,il quale potrà comandare e decidere le misure necessarie. : si
L'ILLECITO INTERNAZIONALE o RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STATI
tratta di un tema di grande importanza per i cultori di questa disciplina. L'opera di
codificazione di questo settore risale già all'epoca della Società delle Nazioni. Sin dal
1929 la principale Organizzazione Internazionale avviava un'opera di codificazione delle
norme relative alla responsabilità internazionale degli Stati. Questi lavori,avviati intorno
al 1924,non hanno dato esito positivo. Chiusa l'esperienza della società delle
Nazioni,l'istituto del diritto iniziò a svolgere lavori per far conseguire in un testo le
convenzioni Internazionali. Il tema è parso di tale rilevanza che anche la massima
istituzione ha ritenuto di dover riprendere i lavori rivolti ad una possibile codificazione
delle norme. Nel 1950 è stata inviata una attività di studio assegnata in un primo tempo
ad un giurista cubano,Jubar,incaricato dalla Commissione del diritto Internazionale,di
svolgere studi specifici. Questi lavori non hanno dato anch'essi un esito positivo;questo
perché la prospettiva assunta da questo giurista era ancora quella,alla base dei lavori
degli esperti nominati in sede della società delle Nazioni,di andare ad individuare quali
fossero le cosiddette violazione delle quali avrebbe determinato
norme primarie,la si
l'insorgere di responsabilità in capo al soggetto. Quando si parla di norma primaria
intendono le norme che definiscono il contenuto dell'obbligazione violata. Si puntava
l'attenzione soprattutto su quelle discipline del diritto sostanziale riguardanti gli obblighi
di trattamento di soggetti. Si deve a due grandi giuristi italiani del 900 l'opera di aver
ribaltato la prospettiva,quindi di aver affrontato la problematica della responsabilità
internazionale degli Stati sotto il profilo delle cosiddette le
norme secondarie,ossia
regole che definiscono le condizioni generali affinché un soggetto sia considerat