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SEZIONI CHE SI OCCUPANO DEI COSIDDETTI FORI FUNZIONALI
I primi erano FORI ALTERNATIVI (IN ALTERNATIVA NEUTRA RISPETTO AL FORO GENERALE). Questi invece sono FORI SPECIALI (perché c'è un fatto specifico), ma FUNZIONALI (sono orientati a prevaricare su ogni altra disciplina perché tutelano meglio gli interessi sottesi a questa stessa disciplina).
Quindi, il rapporto tra questi fori speciali e il foro generale, qual è? È quello di un concorso alternativo? No. Ancora una volta questa questione trova riscontro non solo nella sistematica, nella ratio espressa dal considerando 18, ma anche nelle norme. Le norme di ENTRATA (cioè la prima norma di ognuna di queste sezioni) hanno una sintassi similare, sempre la stessa.
L'art.10 per quanto riguarda i contratti di assicurazione, all'inizio dice [anzi questa è proprio un'unica norma]:
SEZIONE 3
Competenza in materia di assicurazioni
Articolo 10
In materia di assicurazioni, la
competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 7, punto 5. > SOLO, dalla presente sezione, quindi il foro generale in questo caso non c'entra. Fatto salvo l'art.6 che cidice esplicitamente che quando il convenuto è domiciliato fuori dagli SM non si applica il regolamento (Salvo le eccezioni, come abbiamo visto) e l'art.7, punto 5 – è un foro alternativo facoltativo che si accetta come parte integrante della disciplina, ma è un invio ricettizio (io prendo quel materiale e lo trasporto dentro il mio microcosmo, ma non cambia la natura della sezione che lo richiama). L'art.17 per quanto riguarda i contratti dei consumatori, e l'art.20 per quanto riguarda i contratti di lavoro (sempre norme di ingresso) hanno la stessa sintassi, cioè dicono che fatto salvo eccezioni la disciplina di questi contratti è regolata solo ed esclusivamente da quelle uniche sezioni. Quindi,in base alle norme internazionali. Secondo la Convenzione di Roma del 1980, i contratti di assicurazione sono definiti come "i contratti aventi per oggetto la copertura di rischi assicurabili, compresi i contratti di riassicurazione". 2. La sezione terza della Legge 218 La sezione terza della Legge 218 disciplina i contratti di assicurazione. In particolare, gli articoli 10 e 16 di questa sezione sono quelli che regolano specificamente questi contratti. È importante sottolineare che l'articolo 3 della stessa Legge fa riferimento a questa sezione, conferendole un ruolo di rilievo nella normativa assicurativa. 3. Fori speciali funzionali I fori speciali funzionali sono quelli che hanno un ambito di applicazione esclusivo. Nel caso dei contratti di assicurazione, quando la Legge 218 richiama questi fori in base al concetto dell'invio recettizio, essi perdono la loro natura funzionale e diventano solo del materiale preso in prestito che va in concorso con gli altri criteri. È importante tenere presente questa distinzione. 4. La tutela della parte debole La disciplina dei contratti di assicurazione nella sezione terza della Legge 218 è orientata alla tutela della parte debole, ovvero dell'assicurato. Questo significa che le norme contenute in questa sezione sono pensate per garantire una maggiore protezione e equilibrio tra le parti coinvolte nel contratto. Ricordare questi concetti è fondamentale per comprendere appieno la disciplina dei contratti di assicurazione e per applicarla correttamente.dall'ordinamento dell'UE. E, la nozione ampia, riguarda tutti quei contratti che tengono indenne (lo rimborsano) un contraente da un rischio che viene assunto (quindi trasferito) ad un altro contraente. Il primo contrante (quello che trasferisce il rischio - rimane indenne), nella qualificazione del fatto, ai fini di questa sezione, non è un unico soggetto MA si può manifestare in 3 Soggetti diversi: 1) IL CONTRAENTE - colui che semplicemente paga e firma il contratto; 2) L'ASSICURATO - cioè il soggetto che viene indicato come assicurato; 3) IL BENEFICIARIO Magari è la stessa persona, ma possono essere anche tre individui diversi. Quindi il Soggetto Tutelato, in questa tipologia di contratto può anche essere o l'uno o l'altro/ o l'altro ancora/ o un'unica persona. L'altro contraente, quello che assume il rischio verso il pagamento di una somma di denaro, è L'ASSICURATORE - ed ènella logica, la parte forte del rapporto. Quando si parla di contraente o assicurato o beneficiario, come parte debole del rapporto - sempre la prassi della Corte di Giustizia ci dice - che assume questo ruolo solo chi non esercita professionalmente attività di assicurazione; quindi si deve trattare di un soggetto privato che fa magari un altro tipo di attività economica MA NON quella dell'assicurazione. Succede che vi siano contratti di riassicurazione, spesso anche nella raccolta delle assicurazioni sugli incidenti, queste vengono raccolte, e poi le aziende delle assicurazioni si riassicurano, cioè trasferiscono il loro rischio del rischio ad un altro soggetto finanziario più grande. Nei contratti di riassicurazione, in cui il soggetto di assicurazione si riassicura con un altro soggetto che lo garantisce, che lo ritiene indenne, questo non è un soggetto tutelato, perché l'assicuratore che si riassicura è unI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE sono qualsiasi tipo di contratto che trasferisce un rischio ad un altro soggetto affinché si venga ritenuti indenni da quel rischio. Il soggetto tutelato può essere una o 3 persone a seconda della qualificazione come contraente, assicurato o beneficiario e deve essere per forza un soggetto non professionalmente esercitante attività assicurativa. Qualsiasi altro professionista, ma non assicuratore.
La disciplina, una volta definito il fatto, riguarda il trattamento normativo. Nella sezione 3, il trattamento normativo, si articola secondo un modello che poi ritroviamo con le dovute modifiche anche nelle altre 2 sezioni. Prima, si dà grande valore al trattamento normativo come riferito rispetto alla persona protetta che agisce come attore; poi si dà anche una disciplina della competenza giurisdizionale quando è la persona forte che agisce, quindi attore è in
(tra i diversi criteri) radicare la competenza giurisdizionale nel suo foro del domicilio, cioè il domicilio dell'attore = cioè in totale antitesi rispetto al domicilio del convenuto, che è il criterio generale.
Quindi nella disciplina dell'art.11-12-13; trovate una serie di fori che sono in concorso alternativo facoltativo a scelta dell'attore (parte debole) tra cui anche la possibilità di ricorrere al giudice del proprio domicilio (totalmente antitetico rispetto alla nozione generale del domicilio del convenuto). [È chiaro questo microcosmo normativo?] In questo caso l'interesse prevalente della parte debole è tanto forte da rovesciare anche un cardine fondamentale come il domicilio del convenuto.
A completamento della tutela della parte debole poi, nel versante dei casi in cui l'attore sia la parte forte, cioè l'assicuratore - l'art.14 non è altrettanto generoso con l'assicuratore.
perché identifica un solo criterio giurisdizionale, non più di uno, uno soltanto, in cui può esclusivamente radicare la competenza giurisdizionale del tribunale che è quello del domicilio del convenuto, cioè la parte debole del rapporto, che esso sia contraente/beneficiario/o assicurato.
SPROPORZIONATO: La parte debole può scegliere più fori compreso il suo personale, il convenuto nessun foro, ma deve per forza radicare la competenza giurisdizionale solo nel domicilio del convenuto. Peraltro, anche il riferimento che fa l'art.7 sezione 5 è un riferimento ad esclusivo vantaggio della parte debole, perché riguarda solo la succursale e l'agenzia che chiaramente è un'attività a favore della parte debole del rapporto come scelta a favore di un ulteriore luogo giurisdizionale (se lo desidera).
La disciplina della deroga che si trova nell'Art.15 è anch'essa chiaramente orientata a favore
Della parte debole del rapporto. Nell'ottica del regolamento 1215 si parla di deroga, cioè della possibilità di dare valore a un accordo delle parti che devii dalla disciplina altrimenti applicabile (che abbiamo visto dall'art.11 all'art.14), che è orientata in modo sproporzionato a favore della parte debole del rapporto. La deroga, o comunque il valore di un rapporto ai fini della competenza giurisdizionale vedremo è un titolo giurisdizionale di portata ampia nel regolamento, tanto che c'è una norma nell'art.25 che lo regola. È necessario occuparsi dei limiti alla volontà dei soggetti contraenti nel derogare alla disciplina della sezione, che deve essere strutturata in modo favorevole alla parte debole del rapporto. L'art.15, si occupa di porre dei limiti a questa capacità di derogare mediante accordo dei contraenti (l'assicuratore o la parte debole) limiti che troviamo nell'elenco
dovrebbe essere garantita la tutela della parte debole. Questo perché se la deroga avviene successivamente alla controversia, significa che la disciplina a tutela della parte debole è già applicabile e che la controversia si è già manifestata. In tal caso, ci sarebbe già un giudice preposto che, se l'attore è la parte debole, potrebbe essere addirittura il luogo in cui egli vive. Se invece l'attore è la parte forte, comunque il luogo in cui la parte debole vive (e quindi già tutelata) - se si volesse derogare a questo, e l'assicuratore volesse convincere la parte debole a spostare la questione in un altro contesto, ciò potrebbe avvenire solo successivamente all'inizio della controversia.lo farà solo se realmente la parte debole è convinta, se non sono convinto non firmo e c'è già un giudice naturale che deve decidere. Idem in altri casi in cui la deroga è ammessa, è sem