Sommario
COSA SIGNIFICA DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE? ......... 2
RAPPORTO TRA LE FONTI E APPLICAZIONE. ................................................. 3
LE 3 DOMANDE DEL DIPP ............................................................................ 4
NORME DI COORDINAMENTO ...................................................................... 6
LEZIONE II- 01.10.20 .................................................................................. 7
LEZIONE III-02.10.20: ............................................................................... 14
IL RAPPORTO TRA LE FONTI:
..................................................................... 17
COSA SUCCEDE TRA IL DIRITTO INTERNAZIONALE E IL DIRITTO DELL’UE? ..... 17
TEMA DELLA QUALIFICAZIONE .................................................................. 18
LEZIONE IV-07.10.20: ............................................................................... 23
LEZIONE V-08.10.20: ................................................................................ 29
NORME DEL 2° TIPO E LEGGE 218 .............................................................. 30
ARTICOLO 3:............................................................................................34
LEZIONE VI- 09/10/2020 ............................................................................ 37
LEZIONE VII-14.10.20 ............................................................................... 42
ARTICOLO 9:............................................................................................42
ARTICOLO 10:..........................................................................................45
LEZIONE VIII-15.10.20 ............................................................................. 48
ARTICOLO 5:
............................................................................................ 49
ARTICOLO 6: QUESTIONI PREGIUDIZIALI/QUESTIONI PRELIMINARI ............... 50
ARTICOLO 7: STRUTTURA IBRIDA (=COME L’ART.4) ..................................... 51
LEZIONE IX-16.10.20 ................................................................................ 56
LEZIONE X- 21.10.20 ................................................................................ 67
LEZIONE XI-22.10.20 ................................................................................ 77
LEZIONE XII – 23.10.20 ............................................................................. 82
LEZIONE XIII-28.10.20 .............................................................................. 95
LEZIONE XIV 29.10.20 ............................................................................ 102
LEZIONE XV-30.10.2020 .......................................................................... 113
LEZIONE XVI-04.11.20 ............................................................................ 124
LEZIONE XVII- 05/11/2020 ....................................................................... 133
LEZIONE XVIII 06.11.20 ........................................................................... 141
LEZIONE XIX-11.11.20 ............................................................................. 153
LEZIONE XX E XX BIS- 12/11/2020 ........................................................... 164
LEZIONE XXI- PARTE 1
............................................................................ 171
LEZIONE XXI-PARTE 2 ............................................................................. 177
LEZIONE XXI – PARTE 3 ........................................................................... 183
Lezione 1
Cosa significa diritto internazionale privato e processuale?
Si sente parlare di Diritto internazionale pubblico o dell’UE, il primo regola i rapporti fra gli stati attraverso
fonti spesso non scritte di carattere convenzionale o derivato se c’è la possibilità di attribuire tale capacità di
legiferare a enti internazionali, l’UE è uno di questi.
Il diritto internazionale privato e processuale appartiene all’ambito del diritto internazionale, ma NON si
occupa dei rapporti tra stati. —> Si può definire come “quel complesso di norme statali o internazionali
che regolano rapporti privati con carattere transnazionale”.
Abbiamo 3 elementi da fissare:
1) Diritto statale: siamo di fronte a un complesso di norme multi-livello, troviamo norme di tale diritto nelle
legislazioni nazionali di tutti gli ordinamenti nazionali (Es. nell’ordinamento italiano troviamo la Legge 218
del 1995, legge nazionale italiana che però si occupa del DIPP) e allo stesso tempo spesso sulle stesse
materie (si possono sovrapporre come ambito soggettivo e oggettivo di applicazione) troviamo fonti nel
diritto dell’Unione Europea, attraverso lo strumento del regolamento (l’UE ha adottato numerosi regolamenti
che contengono norme di DIPP) e poi ci sono allo stesso tempo anche in sovrapposizione convenzioni
internazionali che danno origine a norme di DIPP. Anche soltanto dal punto di vista della fonte siamo di
fronte a un sistema assolutamente complesso.
2) Rapporti privati: l’oggetto del DIPP sono le relazioni tra privati. L’oggetto sono le relazioni tra persone
fisiche (=individui) e persone giuridiche (=enti). Non ha l’oggetto delle relazioni internazionali, ma vuole
regolare in modo del tutto speciale rapporti di natura privata. Importante perché la dimensione
dell’applicazione di tale complesso di norme multi-livello è una dimensione che ha il suo baricentro
(=punto di partenza) negli ordinamenti NAZIONALI. Perché i rapporti privati svolgono la loro efficacia
in un ordinamento nazionale, statuale. Hanno rilevanza nei singoli ordinamenti nazionali e NON hanno
necessariamente una rilevanza a livello internazionale a differenza del diritto internazionale pubblico.
Tornando al concetto multi-livello, questa complessità dipenderà dal singolo ordinamento nazionale da cui si
parte. Questo rapporto privato vivono in un determinato contesto che è l’ORDINAMENTO NAZIONALE,
prescindere che la fonte che regolerà il rapporto abbia o meno natura internazionale. Perché anche se avesse
una natura internazionale per il concetto di adattamento, le norme internazionali, le poche che potrebbero
avere come oggetto diretto i soggetti privati comunque entrano nell’ordinamento nazionale attraverso una
norma di adattamento (=un ponte che collega l’ordinamento nazionale con quello internazionale).
Quindi avere ad oggetto il rapporto privato significa che la dimensione di applicazione, il punto di
partenza del DIPP è sempre un ordinamento nazionale, perché il fatto di avere ad oggetto rapporti
privati incatena lo svolgimento della disciplina di quel rapporto privato in un determinato
ordinamento privato. Tutto ciò coinvolge tutta la legislazione civile che sia in un codice o che non sia in un
codice perché l’oggetto sono i rapporti privati. Si lega all’ordinamento nazionale perché un rapporto privato
si regola dalla legislazione del luogo, della nazione dove si trova una patologia da risolvere. Il DIPP è quello
che riguarda quel complesso di norme nazionali, internazionali ed eventualmente dell’UE che sono
applicabili in quel determinato ordinamento, che non necessariamente sono uguali in altri N ordinamenti. Es.
i regolamenti europei sono applicabili solamente nello spazio giudiziario europeo; addirittura per il DIPP
nemmeno tutto lo spazio poiché, un paese come la Danimarca ad esempio, non accede a questo tipo di fonti,
come le convenzioni.
RAPPORTO TRA LE FONTI E APPLICAZIONE.
3) Carattere transnazionale: carattere di estraneità. Significa situazioni fattuali, cioè evidenze reali che
caratterizzano quel determinato rapporto in modo tale che possa presentare in astratto collegamenti,
vicinanza con non solo l’ordinamento del luogo in cui la vicenda sorge, ma anche con altri ordinamenti
nazionali. Essendo situazioni private trovano la loro fonte di applicazione in ordinamenti nazionali quando
queste situazioni hanno carattere TRASNAZIONALE significa che non sono al 100% riconducibili a un
determinato ordinamento, ma potrebbero avere collegamenti con altri ordinamenti..
Gli elementi di estraneità collegano un determinato rapporto privato, non esclusivamente con l’ordinamento
di partenza, ma che concettualmente lo potrebbe collegare anche a un altro ordinamento nazionale. In astratto
gli elementi di estraneità possono essere tanti, oggigiorno i rapporti privati sono sempre più globalizzati, cioè
è facile avere rapporti che coinvolgono più ordinamenti nazionali. Es: gli acquisti online: compriamo un
bene che viene da un altro paese, il nostro distributore speso si trova in un altro paese, un rapporto che può
avere un carattere transazionale.
Il compito del DIPP è quello di predefinire quali sono tra gli elementi di estraneità quelli che hanno
una rilevanza giuridica per quel determinato rapporto di natura privata.
Es: Cittadina greca con residenza Siena o all’estero, può avere domicilio in quel paese o in Italia. A seconda
della situazione che la coinvolge talvolta la nazionalità può avere un carattere transazionale giuridicamente
rilevante, in altri casi per niente.
Quindi: IL DIPP INDIVIDUA E RAZIONALIZZA QUEGLI ELEMENTI DI TRASNAZIONALITÀ CHE
A SECONDA DEL TIPO DI RAPPORTO PRIVATO HANNO NA RILEVANZA GIURIDICA .
Il carattere transnazionale non è di per sé rilevante ma lo diventa quando è il sistema di DIPP gli da
quel valore.
È importante capire in un sistema multi-livello ciò che è transnazionale per l’ordinamento italiano ad
esempio non lo è nell’UE oppure nelle convenzioni internazionali; ma in generale il DIPP è quel complesso
di norme multi-livello che regola rapporti privati con carattere transnazionale.
LE 3 DOMANDE DEL DIPP
Da questo punto di vista, il DIPP ha un’altra caratteristica totalmente speciale e diversa da qualsiasi
esperienza di altra norma tende a rispondere a 3 domande:
1. Qual è la fonte normativa che la regola? Qual è la legge applicabile?
2. Qual è la competenza giurisdizionale ? Qual è il giudice che la deve risolvere?
3. Quando e in quali condizioni un atto giurisdizionale emesso in un altro ordinamento nazionale
può essere utilizzato in un determinato ALTRO ordinamento nazionale?
TENDE A DEFINIRE LE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI LE DECISIONI
GIURISDIZIONALI EMESSE NEI SINGOLI ORDINAMENTI NAZIONALI POSSONO
CIRCOLARE OLTRE I CONFINI NAZIONALI.
Queste 3 domande evidenziano una speciosità del DIPP perché queste norme non hanno una natura
sostanziale, non danno una soluzione immediata, non danno qual è l’obbligo e il diritto, ma indicano
semplicemente dei criteri attraverso i quali poi rispondere alla domanda (1-2-3).
A tutte le 3 domande il DIPP risponde con una metodologia nuova, non dice IMMEDIATAMENTE
qual è la risposta, ma fornisce dei criteri che indirizzano la risposta, infatti queste norme si dice hanno
una natura strumentale, sono strumenti che servono a rispondere a quelle domande.
Questa complicazione perché stiamo parlando di rapporti privati, cioè rapporti che per necessità vivono e si
sviluppano e devono essere risolti all’interno di rapporti nazionali. Non esiste un giudice internazionale che
si occupa della situazione.
Quindi, PERCH É?
NON esiste una norma cogente o una norma costituzionale (nei vari ordinamenti nazionali) che
obbliga i singoli ordinamenti ad adottare questa metodologia (= cioè di norme del DIPP).
Questo nasce da un’esigenza. Il fatto che si voglia dare valore ad alcuni caratteri di trasnazionalità è un fatto
di opportunità, di scelta, di politica legislativa che quindi può anche cambiare nel tempo.
Perché questa metodologia? Questa appare essere oggi la soluzione più plausibile per regolare rapporti
privati con carattere transnazionale.
- Partendo da una condizione: è plausibile l’esigenza di definire una disciplina particolare quando i
rapporti di natura privata presentino collegamenti con altri collegamenti? Ciò nasce dal presupposto
che un paese chiuso, ovattato, quale attrazione ha rispetto ad altri soggetti che eventualmente vi entrino?
Per avere maggiore circolazione delle persone che significa maggior denaro, maggior cultura, un paese
chiuso che non dà valore a ciò che ha è un paese poco attraente. È una scelta di politica legislativa che
dice di dare valore al carattere di trasnazionalità. Si fa perché si ha l’esigenza di incentivare, facilitare
l’ingresso di rapporti privati anche non necessariamente nati e vissuti e morti nell’ordinamento
nazionale, di attrarre quindi esperienze diverse che portano con sé rapporti privati di qualsiasi
natura.
Esiste comunque l’opportunità politica di costruire un sistema che dia valore anche ad esperienze
giuridiche che non sono al 100% collegate solo all’ordinamento nazionale. La differenza è NEL
MODO IN CUI SI REALIZZA QUESTO (tema di politica legislativa che dipende dalle condizioni
giuridiche culturali di un determinato momento storico. Il diritto si muove lentamente, si deve
muovere lentamente perché essendo un qualcosa di vincolante deve essere digerito).
Quindi: questa esigenza di valorizzare l’esperienza giuridica di ordinamenti provenienti dall’esterno è
un’esigenza antica, che in qualche modo danno la sensazione di quanto sia profonda nel tempo tale
esigenza.
Esempio:
• Ordinamento dell’impero romano. In quell’ordinamento esistevano 2 fonti giuridiche. C’era il diritto
romano che si applicava ai cittadini romani e lo ius gensium che si applicava ai rapporti con coloro che
non erano cittadini romani. Perché si è voluto creare una forma giuridica, un commesso di norme che
regolassero anche i rapporti con soggetti che non erano cittadini romani? Non essere un cittadino romano
è un carattere di transnazionalità. Lo ius gensium è qualcosa che risponde alla domanda di regolare i
rapporti di natura privata che potevano riguardare anche i cittadini non romani e bisognava dare una
risposta. Lo ius gensium è un complesso di norme di natura sostanziale, cioè indicava il diritto e l’obbligo
collegata a quella vicenda. Una risposta diversa da quella strumentale. In ogni caso l’esigenza di
distinguere con lo ius gensium una categoria di rapporti di natura privata nasce dall’esigenza quindi di
dare vita e valore a esperienze giuridiche che non appartenevano all’ordinamento giuridico romano in
senso stretto. Se non ci fosse stato questo, questi rapporti non nati, non sarebbero emersi. (es. l’aspetto
fiscale)
• Questo stesso sistema si trova anche quando l’impero romano crolla, in epoca comunale,(comune si
intende l’area in cui ha un suo ordinamento, ovvero gli STATUTI, norme che quel comune adotta per quel
tipo di comunità), ma l’esigenza di avere rapporti transnazionali (commercio, rapporti familiari) necessita
di un qualcosa. Anche a quel tempo non mai i comuni ritengono che i propri statuti regolino SEMPRE
qualsiasi vicenda, ma si prende in prestito una fonte, IUS COMMUNE, origine nel Codice Giustinianeo
del 529-534 e che si prende a prestito come fonte di diritto sostanziale per regolare rapporti di carattere
transnazionale, che vanno oltre gli statuti. Ancora una volta l’impostazione è che evidenzia il carattere
transnazionale di un rapporto s scegliendo di dare a quello una risposta immediata con una norma di tipo
sostanziale cosi com’era lo ius communae.
In entrambe le situazioni però, nonostante periodi storici differenti, c’è l’idea ancora assente di
ordinamenti statuali in senso stretto, il comune in quanto tale è un ente autonomo ma non si sente ancora
uno stato sovrano, indipendente e autonomo. Aleggia il concetto di un potere superiore a cui attingere perché
i singoli statuti non sono in grado di regolare tutte le vicende, in particolare c’è la fonte dello ius comune che
è considerata adatta, che ha una porta universale e quindi meglio di altre adatta a regolare questo tipo di
situazioni.
La prospettiva cambia quando l’idea di un potere superiore, sovra-comunale, sovra-nazionale di un’entità
suprema come l’impero definitivamente crolla, si sfalda. Si fa partire con la pace di Vestfalia, alla metà del
1600, in quella data si fa nascere il diritto internazionale moderno (fine guerra dei 30 anni) perché si
consolida un’idea di ordinamento internazionale composto da una comunità di stati, tutti uguali,
sovrani e indipendenti= i singoli ordinamenti nazionali per esprimere la loro piena sovranità e
indipendenza non riconoscono l’esistenza di norme sostanziali abili a sostituirli. L’affermazione di uno
stato, come costituzionalmente sovrano, si fonda sul POTERE LEGISLATIVO e quindi non si accetta
l’intrusione di norme sostanziali di altri ordinamenti sia nazionali che internazionali.
In che senso ciò cambia la prospettiva?
Viene meno il riconoscimento necessario di una fonte sovranazionale che può essere utilizzata, viene meno
la rilevanza giuridica quasi immanente (=necessaria in quanto tale) dell’applicazione dello ius commune.
Magari i singoli ordinamenti nazionali scopiazzano molte norme dello ius commune, ma queste entrano solo
perché copiate e non perché appartengono a quell’ordinamento. La legittimità di quelle norme si fonda
ESCLUSIVAMENTE sulla costituzione di quel singolo ordinamento nazionale. Viene meno la fonte di
natura sostanziale sovra nazionale che fino ad allora aveva dato una risposta all’esigenza di dare valore ad un
rapporto di natura privata con carattere transnazionale.
Questa nuova dimensione nell’ordinamento internazionale fondato su soggetti uguali cambia le regole
dei rapporti di natura privata con carattere transnazionale. Non viene meno l’opportunità politica di
riconoscere un valore giuridico a quell’esperienza internazionale, viene meno la fonte, il modo con cui
dare la risposta a quelle domande. Non c&rsqu
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