31/01/18
Lezione 1
Il diritto privato internazionale privato e processuale
Fondamento della materia:
Comunità internazionale composta da più ordinamenti di Stati sovrani dotati di
effettività
Universalità della giurisdizione vs autolimitazione
L’opportunità del coordinamento fra Stati: convenzioni internazionali e diritto
dell’Unione Europea
Origini del sistema italiano di dip:
Savigny (1779-1861), Sistema del diritto romano odierno, ottavo volume (1849),
in cui si afferma la rilevanza dei criteri di collegamento e dell’adozione di norme
di conflitto – la ricerca della connessione più significativa
Le preleggi al codice civile del 1865
Mancini (1817-1888), contrapposizione fra diritto necessario e diritto volontario:
prevalenza del criterio della cittadinanza
Le preleggi al codice civile del 1941 (artt. 17-31)
Preleggi al codice civile del 1941:
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza diversa sono regolati
dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in
mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione
del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito
al tempo della celebrazione del matrimonio
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi di base
La legge 218/1995:
In vigore il 1° settembre dello stesso anno, ad eccezione del titolo IV, applicabile
dal 31 dicembre 1996
La seguente legge: TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DELLA LEGGE
La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i
1.
criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle
sentenze e degli atti stranieri
Art.2 CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le disposizioni della presente legge no pregiudicano
Il “rinvio” in ogni caso a convenzioni internazionali:
Artt. 3, 42 protezione dei minori, 45 obbligazioni alimentari nella famiglia, 57
obbligazioni alimentari, 59 vaglia cambiario e assegni
Le fonti di diritto dell’Unione Europea:
Il fenomeno cd. di europeizzazione del diritto internazionale privato
Allo stato attuale il riferimento è l’art. 81 Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea (Trattato di Lisbona).
Le origini di questo fenomeno sono invece riconducibili all’art. 220 TCE, sulla cui base
è stata adottata la Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di procedura civile
internazionale e poi la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (cfr. pagg. 11-12 del manuale di dip). 6/02/18
Lezione 2
La procedura civile internazionale
Nel passato vi era una concezione universalistica della giurisdizione, precedente alla
legge 218. Controllo dell’ordinamento italiano sui propri sudditi.
Come stabilire qual è il giudice competente?
Quali regole presiedono alla circolazione delle decisioni?
Il diritto internazionale privato in senso lato riguarda sia procedura
internazionale sia il diritto privato in senso stretto (che si occupa della legge
regolatrice).
Il diritto internazionale procedura civile riguarda sia la circolazione delle decisioni
sia del giudice competente.
Codice di procedura civile, libro primo:
[inderogabilità convenzionale della giurisdizione]
Art. 2
La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di
una giurisdizione straniera, ne’ di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si
tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un
cittadino non residente ne’ domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da
atto scritto. articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
[pendenza di lite davanti a giudice straniero]
Art. 3
La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa] articolo
abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
esiste la litispendenza interna, litispendenza internazionale
[giurisdizione rispetto allo straniero]
Art. 4
Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77,
oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia
relativa a beni immobili situati all’estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica, oppure obbligazioni
quivi sorte o da seguirsi;
3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano,
oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi ………
Art. 796 Giudice competente: ABROGATO
Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia
Per rendere giuridicamente rilevante una sentenza straniera occorre una
exequatur o delibazione
trasformazione che ha valore giuridico: non è idonea a
produrre effetti nel foro.
La disciplina attuale:
Nel 1957 l’Italia diventa parte dell’Unione Europea.
Art. 220 (poi diventato 293) invitava gli stati a concludere convenzioni internazionali.
1968 Convenzione di Bruxelles: è uno strumento di diritto internazionale, frutto di
volontà delle parti.
Dal punto di visto giuridico è un atto di diritto internazionale. E’ fonte del diritto
internazionale.
nel ’99 verrà trasformata in uno strumento comunitario, da strumento
internazionale (ha una serie di limiti, e per far produrre effetti serve una lunga
procedura). PROTOCOLLO DI
I 6 paesi fondatori decidono di fare un altro accordo che si chiama:
LUSSEMBURGO
del ’71, è un tratto internazionale con un giudice internazionale della corte di
è
giustizia europea. Tutto ciò dura fino al 1999. Dal 2001 diventa trattato di Unione
Europea, con tutti i vantaggi dell’Unione Europea, può essere applicabile in tutti i paesi
senza bisogno di ratifica.
[Nel 1957 nasce la comunità europea, frutto dell’originaria volontà degli stati.]
Quando entra in vigore la convenzione di Bruxelles nel 1968 vi è un grande problema
perché non coincide con la giurisdizione italiana.
Cosa è cambiato?
PRIMA:
Concezione pubblicistica della giurisdizione
Universalità della giurisdizione italiana
Inderogabilità della giurisdizione italiana
Irrilevanza della litispendenza internazionale
Delibazione delle sentenze straniere
ORA: Concezione privatistica della giurisdizione
Rilevanza del domicilio del convenuto, a prescindere dalla cittadinanza
Derogabilità della giurisdizione italiana
Rilevanza della litispendenza internazionale
Riconoscimento automatico delle sentenze straniere
19/02/18
Lezione 3
Giurisdizione italiana ha una concezione privatistica sulla base del criterio generale.
Titolo II Legge 218/1995:
Art. 3 comma 2 regolamento Bruxelles 1 bis (del 2012): regolamento europeo che
prende il posto del regolamento Bruxelles 1
I cambiamenti più significativi sono le norme sulla circolazione delle decisioni, con
riconoscimento automatico delle decisioni procedura di exequatur viene abolita e vi
sarà l’esecuzione automatica con Bruxelles 1 bis.
A partire dal 1968 con la convenzione di Bruxelles serve a una limitata materia (diritto
commerciale) serve per la circolazione delle decisioni e per ………..
Da quel fatto viene introdotta nel 1995 la legge 218 la quale incorpora la convenzione
di Bruxelles ma che è stato sostituito dal regolamento di Bruxelles, che a sua volta è
stato sostituito dal regolamento di Bruxelles 1 bis. Tutto ciò viene capito attraverso il
rinvio.
Criterio generale nel primo comma del regolamenti di Bruxelles , in seconda battuta vi
è una giurisdizione in materia economica - commerciale.
Articolo 220 TCE: gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati
intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
La tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle
condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini
L’eliminazione della doppia imposizio
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