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Dalla convenzione al regolamento: Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in vigore dal 1° febbraio 1973 (adottato ai sensi dell'art. 22° TCE, cui fa seguito l'adozione dell'allegato Protocollo di Lussemburgo)
1997: Trattato di Amsterdam, con cui si attua la cd. comunitarizzazione del terzo pilastro del TUE, con automatica competenza interpretativa CG
Regolamento di Bruxelles I del 22 dicembre 2000, applicabile dal 1° marzo 2002
Regolamento di Bruxelles I bis, applicabile dal 10 gennaio 2015 (ambito di applicazione temporale).
Ambito di applicazione temporale, territoriale, soggettivo: che faccia parte dell'Unione Europea, oggettivo: si richiede che la controversia sia nella materia civile o commerciale.
Ambito di applicazione territoriale di Bruxelles I bis: Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che
istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all'adozione e all'applicazione del regolamento(CE) n. 44/2001. A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale.Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Ambito di applicazione materiale del reg. Bruxelles I bis:
Articolo 1: Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugio derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato;
- e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari causa mortis.
Ambito di applicazione soggettivo del Regolamento:
CAPO II-
COMPETENZA
SEZIONE 1 - Disposizioni generali
Articolo 4
1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.
Come si fa a stabilire dove è domiciliata una persona?
Determinazione del domicilio delle persone fisiche ai sensi del Regolamento:
Articolo 62
1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di...
Stabilire se una società ha il domicilio in un altro Stato membro implica l'applicazione della legge di quest'ultimo. Secondo l'articolo 631 del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è considerata domiciliata nel luogo in cui si trova:
- La sua sede statutaria
- La sua amministrazione centrale
- Il suo centro d'attività principale
Le varie articolazioni riguardano il foro generale, i fori speciali e i fori esclusivi. L'articolo 4 stabilisce che il foro generale corrisponde al domicilio del convenuto in uno Stato membro e comprende la materia in generale.
I fori speciali, come indicato nell'articolo 5, comprendono più materie. I fori esclusivi, invece, si applicano a prescindere dal domicilio del convenuto in uno Stato membro, come stabilito nell'articolo 24. In caso di scelta di proroga, se viene selezionato un altro giudice, colui che non viene scelto deve dichiararsi incompetente.
La proroga di competenza è in deroga e richiede solamente che una delle parti abbia il domicilio nel territorio dello Stato membro.
due parti sia domiciliata in uno Stato membro, art. 25 (ai sensi del regolamento di Bruxelles 1 bis si può scegliere il giudice competente di uno Stato per la controversia) si fa per iscritto (art. 25) o è anche possibile che io faccia quiescenza ovvero accetto ciò che viene deciso (art. 26)
Proroga di competenza tramite comportamento concludente, art. 26
LIMITE: certezza del diritto, interpretazione restrittiva dei titoli di competenza giurisdizionale in deroga all'art. 4 Reg. (anche i fori restrittivi si basano sull'interpretazione restrittiva).
Art. 7 competenze generali
I fori speciali: art. 7
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in:
- Materia contrattuale
- Obbligazioni alimentari
- In materia di illeciti civili dolosi o colposi
- Azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da reato
- Controversie concernenti l'esercizio di una succursale, agenzia
O qualsiasi altra sede di attività
6. Trust
7. Controversie concernenti il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o di un nolo
In materia contrattuale: (nozione autonoma, da ricondursi all'ipotesi di obbligo liberamente assunto da una parte verso un'altra; altrimenti ricorre l'ipotesi del 5.3)
Rientra nella nozione:
- La controversia instaurata dal destinatario delle merci nei confronti del vettore
- La pretesa di una associazione nei confronti dei sui membri
- Il caso della responsabilità precontrattuale
- Il caso in cui sia posta in dubbio l'avvenuta conclusione e/o validità del contratto alla base dell'obbligazione dedotta in giudizio
1) a) In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione (specificamente) dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (da determinarsi sulla base dell'accordo contrattuale fra le parti o, in mancanza,
Indi solito viene invertù delle norme di dip del foro e dunque in virtù di Roma I));rilievo l'inadempimento e/o il conseguente risarcimento del danno.
Al fine di evitare l'instaurazione della controversia nel domicilio dell'attore si è preferito il luogo di esecuzione al luogo di conclusione del contratto.
La lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).
La lettera b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e fatta salva ogni diversa convenzione, il luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (che secondo la convenzione di Vienna 1980 corrisponde al domicilio del venditore);
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
A prescindere
In base al contratto, dalla specifica obbligazione dedotta in giudizio.
In materia extracontrattuale:
In materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Nozione autonoma residuale di responsabilità extracontrattuale.
Accoglimento della teoria dell'ubiquità, lasciando all'attore l'opzione.
Limite solo danno iniziale, direttamente generato da evento dannoso.
L'ipotesi della diffamazione a mezzo stampa.
Art. 7.2 (?)
I fori esclusivi:
Controversie per cui valgono esclusivamente i titoli di competenza giurisdizionale di cui all'art. 24 Reg. e in relazione ai quali non esiste alcun potere dispositivo per i soggetti parte della controversia. In ragione di vincolo intenso con la controversia.
A fronte della sussistenza di uno dei fori di cui all'art. 24 tutti gli altri giudici sono tenuti a spogliarsi della controversia; le decisioni
adottate da giudici ritenutisi competenti in violazione dell'art. 22 non circolano nello spazio giudiziario europeo (art. 35.1 Reg.) I fori esclusivi riguardano le controversie relative a: - Diritti reali immobiliari: ubicazione immobile - In materia societaria (costituzione e funzionamento persone giuridiche): sede della società o della persona giuridica - Per trascrizioni o iscrizioni in pubblici registri: luogo in cui è tenuto il pubblico registro - Privative industriali: Paese in cui è depositata la privativa industriale - Esecuzione di sentenze straniere: Paese in cui si intendono fare valere gli effetti esecutivi della sentenza straniera Il forum rei sitae: Solo le controversie volte a garantire al titolare del diritto reale sull'immobile la protezione delle prerogative che da tale titolarità derivano nei confronti di ogni soggetto che non le rispetti. Vi rientrano le azioniie relative a diritti reali possono essere devolute al giudice del luogo in cui si trova il bene immobile, mentre le controversie relative a diritti di obbligazione possono essere devolute al giudice del luogo in cui è situata la residenza del convenuto. Per quanto riguarda le controversie relative a un fondo agricolo e alle immissioni provenienti da un impianto nucleare, si applicano le norme speciali previste dalla legge per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In questo caso, la competenza territoriale può essere determinata in base al luogo in cui si trova l'impianto nucleare o in base al luogo in cui si trovano i terreni agricoli interessati dalle immissioni. È importante sottolineare che la competenza territoriale può essere derogata dalle parti attraverso una clausola di elezione di foro, che stabilisce il tribunale competente per la risoluzione delle eventuali controversie.