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31/01/18

Lezione 1

Il diritto privato internazionale privato e processuale

Fondamento della materia:

Comunità internazionale composta da più ordinamenti di Stati sovrani dotati di

 effettività

Universalità della giurisdizione vs autolimitazione

 L’opportunità del coordinamento fra Stati: convenzioni internazionali e diritto

 dell’Unione Europea

Origini del sistema italiano di dip:

Savigny (1779-1861), Sistema del diritto romano odierno, ottavo volume (1849),

 in cui si afferma la rilevanza dei criteri di collegamento e dell’adozione di norme

di conflitto – la ricerca della connessione più significativa

Le preleggi al codice civile del 1865

 Mancini (1817-1888), contrapposizione fra diritto necessario e diritto volontario:

 prevalenza del criterio della cittadinanza

Le preleggi al codice civile del 1941 (artt. 17-31)

Preleggi al codice civile del 1941:

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi

 I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza diversa sono regolati

 dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in

mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione

del matrimonio.

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

 I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito

 al tempo della celebrazione del matrimonio

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti

 patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi di base

La legge 218/1995:

In vigore il 1° settembre dello stesso anno, ad eccezione del titolo IV, applicabile

 dal 31 dicembre 1996

La seguente legge: TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

 ART. 1 OGGETTO DELLA LEGGE

 La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i

1.

 criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle

sentenze e degli atti stranieri

Art.2 CONVENZIONI INTERNAZIONALI

 Le disposizioni della presente legge no pregiudicano

Il “rinvio” in ogni caso a convenzioni internazionali:

Artt. 3, 42 protezione dei minori, 45 obbligazioni alimentari nella famiglia, 57

 obbligazioni alimentari, 59 vaglia cambiario e assegni

Le fonti di diritto dell’Unione Europea:

Il fenomeno cd. di europeizzazione del diritto internazionale privato

Allo stato attuale il riferimento è l’art. 81 Trattato sul Funzionamento dell’Unione

europea (Trattato di Lisbona).

Le origini di questo fenomeno sono invece riconducibili all’art. 220 TCE, sulla cui base

è stata adottata la Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di procedura civile

internazionale e poi la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle

obbligazioni contrattuali (cfr. pagg. 11-12 del manuale di dip). 6/02/18

Lezione 2

La procedura civile internazionale

Nel passato vi era una concezione universalistica della giurisdizione, precedente alla

legge 218. Controllo dell’ordinamento italiano sui propri sudditi.

Come stabilire qual è il giudice competente?

 Quali regole presiedono alla circolazione delle decisioni?

Il diritto internazionale privato in senso lato riguarda sia procedura

internazionale sia il diritto privato in senso stretto (che si occupa della legge

regolatrice).

Il diritto internazionale procedura civile riguarda sia la circolazione delle decisioni

sia del giudice competente.

Codice di procedura civile, libro primo:

[inderogabilità convenzionale della giurisdizione]

Art. 2

 La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di

una giurisdizione straniera, ne’ di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si

tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un

cittadino non residente ne’ domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da

atto scritto. articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

[pendenza di lite davanti a giudice straniero]

Art. 3

 La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice

straniero della medesima causa o di altra con questa connessa] articolo

abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

esiste la litispendenza interna, litispendenza internazionale

 [giurisdizione rispetto allo straniero]

Art. 4

 Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un

rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77,

oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia

relativa a beni immobili situati all’estero;

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica, oppure obbligazioni

quivi sorte o da seguirsi;

3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano,

oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi ………

Art. 796 Giudice competente: ABROGATO

 Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Per rendere giuridicamente rilevante una sentenza straniera occorre una

exequatur o delibazione

trasformazione che ha valore giuridico: non è idonea a

produrre effetti nel foro.

La disciplina attuale:

Nel 1957 l’Italia diventa parte dell’Unione Europea.

Art. 220 (poi diventato 293) invitava gli stati a concludere convenzioni internazionali.

1968 Convenzione di Bruxelles: è uno strumento di diritto internazionale, frutto di

volontà delle parti.

Dal punto di visto giuridico è un atto di diritto internazionale. E’ fonte del diritto

internazionale.

nel ’99 verrà trasformata in uno strumento comunitario, da strumento

internazionale (ha una serie di limiti, e per far produrre effetti serve una lunga

procedura). PROTOCOLLO DI

I 6 paesi fondatori decidono di fare un altro accordo che si chiama:

LUSSEMBURGO

del ’71, è un tratto internazionale con un giudice internazionale della corte di

è

giustizia europea. Tutto ciò dura fino al 1999. Dal 2001 diventa trattato di Unione

Europea, con tutti i vantaggi dell’Unione Europea, può essere applicabile in tutti i paesi

senza bisogno di ratifica.

[Nel 1957 nasce la comunità europea, frutto dell’originaria volontà degli stati.]

Quando entra in vigore la convenzione di Bruxelles nel 1968 vi è un grande problema

perché non coincide con la giurisdizione italiana.

Cosa è cambiato?

PRIMA:

Concezione pubblicistica della giurisdizione

 Universalità della giurisdizione italiana

 Inderogabilità della giurisdizione italiana

 Irrilevanza della litispendenza internazionale

 Delibazione delle sentenze straniere

ORA: Concezione privatistica della giurisdizione

 Rilevanza del domicilio del convenuto, a prescindere dalla cittadinanza

 Derogabilità della giurisdizione italiana

 Rilevanza della litispendenza internazionale

 Riconoscimento automatico delle sentenze straniere

 19/02/18

Lezione 3

Giurisdizione italiana ha una concezione privatistica sulla base del criterio generale.

Titolo II Legge 218/1995:

Art. 3 comma 2 regolamento Bruxelles 1 bis (del 2012): regolamento europeo che

prende il posto del regolamento Bruxelles 1

I cambiamenti più significativi sono le norme sulla circolazione delle decisioni, con

riconoscimento automatico delle decisioni procedura di exequatur viene abolita e vi

sarà l’esecuzione automatica con Bruxelles 1 bis.

A partire dal 1968 con la convenzione di Bruxelles serve a una limitata materia (diritto

commerciale) serve per la circolazione delle decisioni e per ………..

Da quel fatto viene introdotta nel 1995 la legge 218 la quale incorpora la convenzione

di Bruxelles ma che è stato sostituito dal regolamento di Bruxelles, che a sua volta è

stato sostituito dal regolamento di Bruxelles 1 bis. Tutto ciò viene capito attraverso il

rinvio.

Criterio generale nel primo comma del regolamenti di Bruxelles , in seconda battuta vi

è una giurisdizione in materia economica - commerciale.

Articolo 220 TCE: gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati

intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

La tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle

 condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini

L’eliminazione della doppia imposizio

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maddieee di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
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