Diritto internazionale privato
A differenza del diritto internazionale pubblico, non si tratta di diritto sviluppatosi nell'ambito della comunità internazionale. Il diritto internazionale privato risponde a problemi diversi, nasce come una branca del diritto statale, gli stati si danno le proprie regole di diritto internazionale privato. Un'altra definizione può specificare che con l'espressione di diritto internazionale privato ci si riferisce all'insieme delle norme che ciascuno stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti (ossia fatti della vita reale) che coinvolgono privati (persone fisiche ed enti collettivi) e che, in ogni settore dell'ordinamento, non sono totalmente interni all'ordinamento medesimo.
A quale problema risponde questo diritto?
Esempio di situazione tipica di diritto internazionale privato: compravendita tra cittadino italiano e francese per un immobile in Spagna, quale legge regola questa situazione? Il diritto internazionale privato risponde alla domanda di quale è l'ordinamento da applicare per regolare questa determinata situazione giuridica. Gli stati hanno iniziato a darsi delle regole che, attraverso meccanismi, stabiliscono la legge da applicare in un determinato rapporto per i rapporti aventi carattere di internazionalità.
Il diritto internazionale, inteso in senso stretto, stabilisce quale è la legge applicabile nella determinata controversia; in senso lato, invece, indica che, quando c'è una controversia, bisogna stabilire l'autorità giurisdizionale competente per la determinata controversia.
Un'ultima grande questione riguarda la circolazione delle decisioni, ovvero se un giudice di uno stato emette, ad esempio, una decisione su un determinato contratto, non avrebbe nessun senso se poi non fosse rispettato negli altri stati su controversie con carattere di internazionalità, e quindi subentra il diritto internazionale privato.
La legge fondamentale in Italia
In Italia, la legge fondamentale di diritto internazionale privato è la legge 218/1995, che è ancora in vigore ma deve essere rivista alla luce del fatto che in questo settore esistono ulteriori numerose convenzioni di diritto internazionale privato, con riferimento anche al diritto dell'UE. Una norma di diritto internazionale privato come dimostra la sua efficacia? Si utilizzano diversi metodi che sono basati sui connotati della fattispecie.
Il metodo più utilizzato è quello della localizzazione spaziale della fattispecie: si identificano diverse fattispecie giuridiche, delineate in modo astratto dalla norma, che sono collegabili in diversi ordinamenti in base a considerazioni spaziali. Esempio: nella materia successoria si stabilisce che è regolata dalla legge nazionale del de cuius (se Tizio muore in Francia, si utilizzerà la successione francese). Si tratta di un meccanismo che opera in maniera neutra.
Un altro metodo è quello delle c.d. considerazioni materiali, il legislatore fa alcune considerazioni di fondo, per cercare di applicare quel diritto che assicura il risultato più idoneo alla controversia. Un altro metodo è il metodo dell'orientamento competente, viene considerato in blocco, ossia non solo nelle sue norme astratte e di carattere generale, ma anche negli atti e provvedimenti che riguardano una singola, specifica, situazione. Anche questo metodo sembra comportare l'impiego delle norme di conflitto del foro ai fini dell'individuazione, appunto, dell'ordinamento competente.
Un altro metodo consiste nell'applicazione della legge materiale del foro (coincidenza tra ius e forum). Si cambia quindi proprio l'oggetto di questo diritto, si occupa quindi dei rapporti che hanno eventi di internazionalità. Tutti i rapporti civilistici hanno potenzialmente carattere di internazionalità.
Problemi e competenze giurisdizionali
Il primo problema è, come detto, quale legge applico in caso di controversia con carattere di internazionalità? Accanto a questa domanda, ci sono poi altre questioni che hanno carattere processuale, ovvero tutte quelle situazioni in cui ci sono problemi dal punto di vista giuridico, ove è necessario capire quale giudice è competente per intervenire. Un'altra questione è in che modo le decisioni di un giudice di uno stato hanno effetto nell'ordinamento giuridico di un altro stato.
Questa branca del diritto privato internazionale è una branca che subisce un'applicazione sempre maggiore e ciò lo dimostra persino dal punto di vista strutturale del suo impianto normativo. Fu infatti deciso in Italia che il diritto internazionale privato in senso stretto fosse inserito nelle preleggi al c.c..
Le disposizioni contenute nel c.c. si potevano usare solo se le preleggi acconsentivano all'utilizzo del codice (si ricorda che il codice è stato codificato nel 1942). Le disposizioni processualistiche (diritto privato in senso lato) si trovavano nel c.p.c. e le sentenze straniere si derivavano nell'ordinamento italiano. Da questo punto di vista l'ordinamento italiano considerava il diritto internazionale privato un'appendice del diritto civile e processuale civile. Questa collocazione denota che il diritto internazionale privato sia un'eccezione quando il rapporto non è regolabile solo con leggi dell'ordinamento interno.
Tutto questo cambia perché i rapporti transnazionali diventano sempre più comuni, sempre più frequenti, inoltre cambia il modo di intendere i rapporti con gli stati stranieri, non ci sono conflitti e pregiudizi, è un momento in cui vi è fiducia negli stati stranieri e nel frattempo in Europa viene fondata la Comunità Europea (fine anni '50). La C.E. spinge affinché gli stati si diano regole di diritto privato comune.
La C.E. impone agli stati membri una regolamentazione sovranazionale su questo punto. Inoltre anche la corte costituzionale disse che le preleggi al c.c. sono leggi neutre e quindi non sono sottoponibili al sindacato di costituzionalità. In realtà poi bisogna aspettare gli anni '90 per avere un orientamento diverso della corte costituzionale. Va a toccare il rapporto tra legge regolatrice del matrimonio (si applica la legge nazionale del marito) e per genitori-figli (si applica legge del padre).
La corte costituzionale dice che è vero che la legge nazionale del marito ha una forma di tutela maggiore (ex nel caso di moglie dell'Arabia Saudita e marito italiano), ma al contrario anche, se le nazionalità fossero invertite. Quindi la corte costituzionale interviene cambiando dicendo che già la scelta di avvicinamento ad una parte rispetto ad un'altra è già una forma di discriminazione, una discriminazione aprioristica nei confronti della donna, nel caso dell'esempio. Quindi viene dichiarata incostituzionale la norma, ma non dice la soluzione, non spetta alla corte sopperire alla mancanza il criterio usato però per sopperire alla norma deve essere applicato un criterio non discriminatorio, allora si guardano gli ordinamenti stranieri. Si cerca quindi di guardare il luogo della residenza dei coniugi, e quindi si iniziò ad applicare questi nuovi criteri, in assenza però di normativa, poiché venne applicato per analogia guardando gli stati stranieri, non ci sono norme interne di riferimento.
La riforma del 1995
Quindi nel 1995 il legislatore mette mano alle preleggi del c.c. e alle disposizioni del c.p.c e approva la legge 218/1995, viene quindi riformato il diritto internazionale privato, togliendolo dal c.c. e dal c.p.c. Il diritto internazionale privato è una disciplina autonoma, non è un'appendice al diritto interno. Questa legge è stata più volte modificata su articoli specifici e in generale l'UE ha legiferato in maniera sempre più pressante sul diritto internazionale privato, quindi questa legge è sempre meno usata, si usano normative dell'UE. Il legislatore ha già in oggetto una proposta di riforma di questa normativa poiché moltissime disposizioni sono superate (riguardo alla legge 218/1995).
L'art 1 di questa legge (218/1995) si intitola "oggetto della legge" e dice che "La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri".
- Disciplina la competenza giurisdizionale
- Individua la legge regolatrice
- Disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia
Il primo e il terzo oggetto sono di competenza processualistica. Il secondo oggetto riguarda il diritto privato internazionale in senso stretto. Questi tre diversi aspetti non sono fondati su criteri coincidenti, ovvero se anche uno risolve il primo oggetto non di conseguenza si risolvono gli altri. Non si ritiene che ci sia corrispondenza tra competenza giurisdizionale e legge regolatrice (ex giudice tedesco può dover usare legge francese). Il diritto internazionale privato interviene per dare prevedibilità e certezza.
Tecniche di regolazione
Le tecniche di regolazioni sono, come detto, molteplici. La tecnica della localizzazione spaziale della fattispecie è la più utilizzata. A fronte di una fattispecie (contratto, obbligazione), occorre verificare un criterio di collegamento che prevalga sugli altri, per trovare una legge regolatrice. La localizzazione spaziale dei rapporti richiede quindi la presenza di norme di conflitto, ovvero le norme che vanno a verificare quale norma debba verificare la fattispecie.
Queste norme sono strutturate con una prima parte in cui si identifica la fattispecie che si vuole applicare, nella seconda parte si utilizza il criterio rilevante, che può essere soggettivo o oggettivo. Il problema è che le norme di conflitto hanno talora un collegamento singolo.
Le norme di conflitto nella maggior parte dei casi non hanno un singolo criterio di collegamento, ma hanno un concorso di criteri di collegamento, occorre quindi indagare sulla tipologia di rapporti che si instaurano. Il problema è che non prevedono sempre un concorso che ha le stesse caratteristiche.
Il concorso di criteri di collegamento è chiamato concorso successivo, poiché esiste un criterio detto criterio primario (ex: se due coniugi sono cinesi, anche in Italia, si usa tra di loro la legge cinese) e un criterio, appunto, successivo. Ad esempio: siccome nella realtà ci sono anche coppie di cittadinanza diversa, cosa succede? Qui si applica la legge di dove la vita matrimoniale è prevalentemente situata (criterio successivo). Si chiama concorso successivo poiché si usa dopo il criterio primario. I criteri di collegamento quando sono plurimi non sono tutti in concorso successivo, deve capirlo l'interprete.
Concorso alternativo e cumulativo
Le disposizioni sulla forma degli atti prevedono sempre un concorso alternativo di criteri di collegamento, quindi non successivo. La prima disposizione contenuta nella legge 218 è l'art 28 sul matrimonio: "Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento."
La prima disposizione sulla forma dice che il matrimonio è valido nella forma se considerato tale (primo criterio di collegamento), nell'art 28 sono posti tre criteri, che possono essere anche da qualcuno considerati quattro:
- Legge del luogo
- Legge del marito
- Legge della moglie
- Legge della residenza comune
Perché non è concorso successivo? Perché se lo fosse ci si fermerebbe al primo step, c'è sempre un luogo dove ti sposi. I criteri qui sono tutti sullo stesso piano (nel caso dell'art 28), non ci sono gerarchie, quindi criterio alternativo. Non si può mettere una sorta di tabella di priorità. Bisogna vedere che tipo di favor c'è nella forma, ma se le richiamo tutte in contemporanea, quale scelgo? (ex cittadino francese e tedesco si sposano a Las Vegas, ma residenza comune in Italia; quale applico? l'art 28 non dice quale legge usare, non c'è concorso successivo, ma dice che qualunque di queste leggi consideri il matrimonio valido, valida il matrimonio. Quindi io devo scegliere quella più favorevole rispetto alla validità formale del matrimonio. Va però effettuata la trascrizione altrimenti non è valido. Nel caso di matrimonio telefonico: ad esempio due pakistani, anche se solo mediante rappresentanti, se trascrivono al giudice italiano, per l'ordinamento italiano va convalidato. È essenziale la validità formale dell'atto nel diritto internazionale privato.
Concorso cumulativo e sussidiario
Lez.2 Non esistono solo due alternative (concorso successivo o alternativo). Esistono altre due tipologie di concorsi, un concorso di tipo cumulativo e un altro di tipo sussidiario. Per il concorso cumulativo si parla di un concorso particolare, ove sono presi in considerazione due diversi criteri ma la norma prevede l'applicazione congiunta di entrambe le leggi. Questa non è una soluzione ottimale dal punto di vista del rapporto giuridico, perché una fattispecie prevede l'applicazione contemporanea di più leggi, ma non solo, il vero problema è che le norme possono essere tra loro confliggenti. Non solo il rapporto non è disciplinato al meglio, ma le due normative non è detto che si coordino.
Le soluzioni possono essere molteplici, il problema è che è l'applicazione cumulativa di per sé a creare problemi, poi un'applicazione cumulativa contraddice il diritto internazionale privato, in quanto il diritto internazionale privato cerca di trovare una norma all'interno dei vari ordinamenti, non una cumulazione di diversi ordinamenti. Infatti, la tecnica del cumulo è una tecnica insoddisfacente. Nell'art 218 vi è un esempio di un concorso cumulativo di criteri di collegamento, o il più verosimilmente somigliante. Il riferimento è all'art 25 che fa riferimento alla legge della società, l'ultimo comma dice che "I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati."
Se devo trasferire sede di una società dall’Italia alla Francia devo rispettare sia normativa italiana, sia francese. Quest'ipotesi quindi subisce un cumulo. Quando si fondono società che hanno sede in stati diversi, creando una società nuova, si devono rispettare le normative delle nazioni delle società da cui deriva la fusione. Un ultimo esempio di concorso dei criteri di collegamento è il concorso sussidiario: art 35 "riconoscimento del figlio", l'art 35 dice "le condizioni del riconoscimento del figlio sono stabilite dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene."
Tutte le problematiche sul riconoscimento sono solo relegate alla legge nazionale del figlio. Poi la norma dice "o, se più favorevole dalla legge nazionale del soggetto che opera il riconoscimento nel momento in cui lo fa". In questo caso quindi c'è sempre criterio principale ed è la legge nazionale del figlio. Se tale legge permette riconoscimento, ci si ferma. Se invece il riconoscimento del figlio non può essere operato, si va alla legge nazionale del genitore. Però non c'è aut aut, c'è una priorità, e poi nel caso un secondo criterio. Se il primo criterio porta ad un risultato soddisfacente (per me legislatore), allora ne adotto un altro. Questo obiettivo è ancora più chiaro quando "se le tali leggi non portano al riconoscimento, si adotta la legge italiana", (3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.).
Qui si ha il terzo criterio sussidiario, e si arriva a sostenere di usare la lex fori. Quindi nel criterio sussidiario non c'è parità come nell'alternativo, ma c'è consequenzialità. La scelta del legislatore di andare su una localizzazione dei rapporti è una scelta che può essere realizzata attraverso tecniche differenti.
La localizzazione spaziale dei rapporti può essere: diretta: è una localizzazione che fa funzionare la norma di conflitto così come la vediamo senza preoccuparsi di ciò che accade negli altri paesi. Questo tipo di localizzazione però non rispetta la volontà del diritto straniero, non si tiene conto del legislatore dello stato straniero (cittadino tedesco vuole capacità in Italia ma in base a legge italiana capacità è legata alla legge nazionale del soggetto, quindi si applicherà legge tedesca).
Ma come posso capire se il diritto straniero intende o non intende affrontare la questione? Lo stato tedesco ha una legge di diritto internazionale privato che dirà in che modo si intende la capacità, se è la stessa dell'Italia, non ci sono problemi. Nelle preleggi del c.c. si aveva sicuramente localizzazione spaziale diretta; quando mutò il sentire internazionale dei rapporti il legislatore italiano passa a una localizzazione spaziale condizionata, che prevede di tenere conto di quanto detto dal legislatore straniero.
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