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IL RINVIO
Duplice accezione:
● In linea di principio si può parlare di rinvio come di “richiamo” ad
una certa normativa: es art 29 nei rapporti personali tra coniugi si
rinvia alla legge nazionale.
In senso tecnico (quello che ci interessa): consiste nel
● domandarsi se il richiamo di un ordinamento straniero da
parte delle norme di conflitto si riferisca solo alle norme
materiali, oppure includa le norme di DIP di detto
ordinamento , e se dunque queste ultime possano produrre un
rinvio dall’ordinamento straniero individuato come applicabile dalla
norma di conflitto italiana (del foro) a quello di un altro Stato:
Quello di partenza, cioè del foro- nel qual caso si parla di
○ rinvio indietro;
Quello di un terzo Stato- nel qual caso si parla di rinvio oltre o
○ altrove.
Questo problema è nato, e si è reso ancora più complicato, dalla
contrapposizione tra:
➢ Sistemi di dip prevalentemente incentrati sul criterio di
collegamento della cittadinanza;
➢ Sistemi di dip prevalentemente incentrati sul criterio del domicilio.
Schema del Rinvio indietro
Prendendo le mosse dal caso Forgo, lo schema può essere ricostruito
immaginando che: una controversia relativa all’eredità di un cittadino
dello Stato B domiciliato nello Stato A venga portato dinanzi ai giudici
dello stato A, il cui dip sottopone le successioni al diritto dello stato di cui
il defunto era cittadino al momento della morte, laddove invece il dip dello
stato B le sottopone al diritto dello stato dell’ultimo domicilio. (E’ evidente
come questo schema implichi una catena senza fine di rimandi da A a B e
viceversa).
Schema del rinvio altrove o oltre
Si ha quando le norme di dip dello stato A richiamano il diritto dello stato
B le cui norme di dip richiamano il diritto dello stato C: ossia quando il
cittadino di B, della cui successione si tratta davanti ai giudici dello stato
A, abbia avuto il proprio ultimo domicilio nello stato C . La catena si
spezza quando il dip di C utilizza anch’esso come criterio di collegamento
per la successione il domicilio, o utilizza un altro criterio che richiama
quello stesso ordinamento- accetta il rinvio.
Nell’ordinamento italiano
Il rinvio è disciplinato dall’art 13 della legge 218. L’art 13.1 stabilisce
che quando è richiamata una legge straniera, si tenga conto del rinvio
operato dal dip dell’ordinamento richiamato al diritto di un altro stato:
1. Se il diritto di tale stato accetta il rinvio;
2. Se si tratta di rinvio alla legge italiana.
Il rinvio viene in tal modo circoscritto all’ipotesi del rinvio altrove accettato
(A) ed a quello del rinvio indietro (B), evitando la circolarità del rinvio
indietro.
Si pensi al caso in cui il giudice italiano debba decidere in merito alla
capacità di agire di una persona cittadina dello stato B il cui dip sottopone
la capacità alla legge nazionale della persona fisica in questione.
● In questa eventualità, il giudice deve applicare senz’altro il diritto
materiale dello stato B, (la legge straniera richiamata rinvia a se
stessa).
Se però il dip dell’ordinamento straniero richiamato rinvii
● all’ordinamento di un terzo stato il quale, peraltro, non accetta il
rinvio, in tale situazione non scatta alcuna delle ipotesi nelle quali
l’art 13 prescrive che si tenga conto del rinvio e il giudice italiano
deve applicare il diritto materiale dello Stato di cui la persona ha la
cittadinanza (stato B). A rinvia a B che rinvia C e C accetta; se C
non accetta si applica B. C se accetta vuol dire che ritiene
possibile l’applicabilità! Gli ordinamenti in questione
possono essere al max 3
In definitiva: il dip di cui l’art 13.1 vuole si tenga conto è solo quello
dell’ordinamento richiamato dalla nostra norma di conflitto
(l’ordinamento dello stato B) e non già quello di altri, successivi
ordinamenti, anche se è poi vero che, nell’eventualità di rinvio altrove,
occorre considerare il dip del terzo ordinamento (quello di C), ma al solo
scopo di accertare se il rinvio proveniente dal secondo (cioè da B) viene o
no “accettato”.
INTERNAZIONALE 19 APRILE
(ANCORA) SUL RINVIO
I termini del problema sono riassumibili nel seguente quesito: il richiamo
disposto dalla norma di conflitto nei confronti dell’ordinamento straniero
riguarda
• (1) Tale ordinamento straniero nel suo complesso (comprensivo,
quindi, delle sue norme di conflitto, ovvero
• (2) unicamente le norme materiali in vigore nell’ordinamento
straniero richiamato?
Soluzione (1) : art. 13 legge 218/95 (ma con numerose eccezioni!!)
“Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si
1.
tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero
alla legge di un altro Stato”:
a) Se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) Se si tratta di rinvio alla legge italiana.
Il ricorso al rinvio viene in tal modo circoscritto all’ipotesi del rinvio
altrove accettato ed a quella del rinvio indietro.
“L'applicazione del comma 1 è tuttavia ESCLUSA”
2. :
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
a)
applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate : una volta riconosciuta l’autonomia
dei privati ai fini della scelta della legge destinata a regolare il loro
negozio, sarebbe contraddittorio disattendere tale scelta.
Riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti
b) : In
tema di forma degli atti il legislatore italiano di DIP persegue, attraverso
l’impiego di più criteri che concorrono alternativamente tra loro, il
concreto obiettivo della salvaguardia della validità dell’atto, e che questo
obiettivo rischierebbe di venire vanificato dal rinvio.
In relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo
c) :
concerne le obbligazioni non contrattuali, Rispetto alle quali è stato
osservato che le norme di conflitto presenti nella legge del 1995 spesso
richiamano più leggi, mostrando di tenere già in adeguata considerazione
le esigenze di coordinamento con il punto di vista dei sistemi di DIP degli
altri ordinamenti.
“Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto
3.
se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo
stabilimento della filiazione”: Qui la necessità è quella di evitare che il
rinvio conduca a risultati pregiudizievoli per il figlio; Dunque anche questa
eccezione è ispirata dalle stesse considerazioni di indole materiale che
sono alla base delle scelte normative operate dal nostro legislatore con le
norme di conflitto in tema di filiazione.
“Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
4.
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la
soluzione adottata dalla convenzione”.
Risulta dunque in definitiva che le materie nelle quali l'art 13 prevede il
ricorso al congegno del rinvio sono quelle che attengono:
- Alla capacità e ai diritti della personalità, delle persone giuridiche,
- Ai rapporti di famiglia,
- Alle donazioni;
- Ai diritti reali
Soluzione (2) : art 20 Reg. Roma I [così anche art. 24 Roma II]
Art. 20 Reg. Roma I (Esclusione del rinvio) «Qualora il presente
regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si
riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel
paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato,
salvo che il presente regolamento disponga altrimenti»
Per quel che concerne la materia contrattuale, l’esclusione del rinvio
deriva proprio dall’art 20 del reg Roma I. mortis causa
Anche per quanto riguarda le successioni è ormai tale
regolamento a disciplinare il rinvio in luogo dell’art 13.
APPLICABILITA’ D’UFFICIO DELLE NORME DI CONFLITTO
Norme di conflitto cogenti
Tra i problemi di DIP bisogna considerare quello della cogenza delle
norme con le quali la legge del 1995 pone i criteri per l'individuazione del
diritto applicabile (delle norme di conflitto).
L'autonomia negoziale privata può esplicarsi solo entro i limiti previsti
dalla legge stessa anche quanto alle norme che pongono i criteri per
il problema
l'individuazione del diritto applicabile (norme di conflitto):
della facoltatività delle norme di conflitto va risolto in senso
negativo ; esse fanno parte a ogni effetto dell'ordinamento giuridico,
sicché anche nei loro confronti vale il principio sancito dall'art 113 c.p.c
secondo cui nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto. E’ fuor di dubbio quindi che per le norme di conflitto valga il
Iura novit curia
principio e che le parti non possano sottrarsi alla loro
applicazione. Le norme di conflitto sono ricomprese nella scienza
ufficiale del giudice, il quale è tenuto ad applicarle senza che vi sia
bisogno che le parti le invochino.
Norme di conflitto facoltative
Si rinvengono nelle disposizioni che impiegano il criterio della volontà,
conferendo alle parti la facoltà di designare la legge destinata a regolare il
negozio:
Art 30 sui rapporti patrimoniali tra coniugi;
- Art 60 sulla rappresentanza volontaria
-
La soluzione della applicabilità d'ufficio delle norme di conflitto affermata
dalla dottrina (e in ordine alla quale la giurisprudenza italiana è sempre
stata concorde), trova conferma nel contesto della legge di riforma, nella
statuizione secondo cui l'accertamento della legge straniera è
compiuto d'ufficio dal giudice (art 14.1).
Chiaramente poi l'aver fermato il dovere del giudice italiano di conoscere
e applicare d'ufficio le norme di conflitto implica, come conseguenza
logica, che egli debba, sempre d'ufficio, verificare i presupposti, ovvero
che il caso sottopostogli non sia totalmente interno
all'ordinamento giuridico italiano (la transnazionalità della fattispecie)
e che sussista in concreto quella circostanza (quel collegamento) che la
norma di conflitto assume come idonea a determinare l’applicazione di un
certo diritto straniero.
CONOSCENZA E APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO
RICHIAMATO
Un problema è quello del trattamento processuale del diritto
straniero richiamato dalle norme di conflitto. Due tesi contrastanti:
Quella che, in omaggio al principio della separatezza degli
- ordinamenti giuridici, considera come mero fatto il diritto
straniero: questa soluzione conduce a far gravare, sulla parte
interessata a vederlo appl