Internazionale 11-4-2018: necessità di dotarsi di un sistema di dip
La necessità in questione trae origine dalla coesistenza di distinti ordinamenti giuridici statali e dalla circostanza che un numero esponenzialmente crescente di fatti della vita sociale presenta contatti con uno o più di detti ordinamenti, ciascuno dei quali appare pertanto candidato a regolarli, naturalmente a modo proprio. Di qui la necessità che ciascun ordinamento si dia regole che tengano conto della specificità delle fattispecie che non sono totalmente interne all'ordinamento medesimo e sono collegate con ordinamenti stranieri.
Due fenomeni importanti
- L'aumento del numero degli Stati, e quindi della frammentazione delle discipline privatistiche.
- L'infittirsi del tessuto di prescrizioni di diritto internazionale (pubblico) che si rivolgono agli Stati ma che riguardano privati individui e le situazioni che li concernono.
Dip comune e dip uniforme: convenzioni internazionali
Ciascuno Stato ha proprie regole di diritto internazionale privato - comuni - in quanto comunemente applicate dai giudici del singolo Stato. Tuttavia, la consapevolezza dell'opportunità che situazioni non totalmente interne, proprio per tale loro carattere, vengano disciplinate in maniera uniforme ha indotto gli stessi Stati a dotarsi di regole uniformi attraverso la stipulazione di un gran numero di trattati internazionali.
Queste si caratterizzano come regole di diritto speciale, che in quanto tali prevalgono su quelle poste dal legislatore nazionale. I trattati pongono norme di diritto materiale (cioè che detta disciplina idonea a regolare concretamente una situazione o rapporto giuridico), rivolte a:
- Sostituire in toto quelle di cui lo Stato si è dotato unilateralmente.
- Affiancare al diritto materiale degli Stati contraenti (che in ciascuno di essi continuerà a regolare fattispecie puramente interne), da applicare alle sole fattispecie che presentano elementi di internazionalità.
Inoltre i trattati possono:
- Porre norme uniformi di dip: tali trattati stabiliscono quale, fra gli Stati contraenti, abbia il compito di regolare determinati rapporti o risolvere determinate controversie.
- Regolare le procedure da seguire e le condizioni in presenza delle quali le sentenze rese dai giudici di uno Stato contraente sono suscettibili di essere riconosciute e di produrre effetti negli altri Stati contraenti.
Si vede dunque come il diritto internazionale pubblico (trattati) venga in soccorso di quello privato. Importante funzione è quella delle organizzazioni internazionali, le quali svolgono spesso una funzione di preparazione e stimolo nei confronti degli Stati in vista della stipulazione di accordi del tipo indicato.
Nozione di dip in senso intermedio (v. art. 1 legge n. 218/95) e in senso stretto (norme sui conflitti di leggi)
In una prima ampia accezione, posto che l'espressione dip riguarda tutti i settori dell'ordinamento giuridico nei quali si toccano soggetti privati (norme di diritto penale e processuale penale internazionale, di diritto amministrativo internazionale, di diritto tributario internazionale).
In senso intermedio: si parla di diritto internazionale privato rispetto a due categorie di norme, cioè quelle che riguardano i profili processuali e materiali dei rapporti privatistici. Art 1 l218: “La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.”
In senso stretto: in tale accezione l'espressione dip esclude anche i profili processuali. Per risolvere il problema si sono affinate tecniche più particolari e differenziate rispetto a quella ordinaria della produzione di norme: norme idonee a guidare il giudice nell'individuazione del diritto da applicare (norme di scelta, norme di conflitto, norme di collisione).
Fonti di dip
- Legge 218/1995
- Regolamenti dell’Unione, ad esempio:
- Reg Roma 1: in tema di obbligazioni contrattuali
- Reg Roma 2: si occupa, sul profilo essenzialmente in tema di responsabilità civile (obb. extracontrattuali), quando queste presentano elementi di transnazionalità
Il regolamento UE, oltre ad essere direttamente applicabile all'interno degli Stati membri, consente di uniformare completamente le normative nazionali e anche il dip nel senso più ristretto e tradizionale dell'espressione, iniziando proprio dalla materia delle obbligazioni. Significativa manifestazione dell'intento dell'UE va ravvisata nell'adesione alla Conferenza dell'Aja di dip. L'UE può quindi divenire parte delle nuove Convenzioni dell'Aja rientranti nelle sue competenze. Conclusione è che i legislatori dei singoli Stati membri svolgono ormai una funzione residuale rispetto all'UE, nel senso che il loro intervento è venuto riducendosi ai settori lasciati scoperti dall'UE e che saranno sempre meno.
Convenzioni internazionali (in via eventuale ma non necessariamente) di diritto uniforme, ossia quel particolare tipo di convenzioni internazionali che hanno come destinatari formali gli stati (sempre convenzioni hanno ad oggetto rapporti fra stati) ma prevedono una disciplina di cui i destinatari ultimi sono i privati, le imprese come obiettivo regolare rapporti inter-privati.
Con riferimento alle convenzioni internazionali vi sono due disposizioni di carattere generale nella l 218, che pur sembrando scontate, rivestono importanza cognitiva:
- Art 2.1 l 218: “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia”. Tale disposizione ricorda al giudice che, per prima cosa, deve accertare se esistano disposizioni convenzionali da applicare al caso di specie.
- Art 2.2 l 218: “Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme”. Ciò deriva di per sé, da un lato dal carattere di specialità che le norme pattizie assumono in virtù del meccanismo dell'ordine di esecuzione (prevalenza rispetto al diritto nazionale comune), e, dall'altro lato, dalla natura stessa dei trattati (di favorire il raggiungimento dell'uniformità internazionale delle soluzioni). Tale disposizione ricorda al giudice che deve farsi guidare non già dai canoni ermeneutici dell'ordinamento italiano, ma da quelli che si rinvengono nell'ordinamento internazionale con riferimento ai trattati.
Le fonti sono di diversa origine ma tutte convergono nel porre al centro la funzione essenziale del diritto privato in materia internazionale: prevedere una disciplina in rif a fattispecie di diritto privato che presentano elementi di internazionalità, estraneità, transnazionalità. Il diritto internazionale privato, come il pubblico, presuppongono una molteplicità di stati, senza i quali non vi è una comunità di Stati. Le fonti possono essere interne statali, ma anche internazionali: la fonte in ambito eu è affidata a regolamenti eu poiché dotate di quelle caratteristiche operative tipiche di questo strumento comunitario.
Nozione
Art 1 della legge 218 del 95: legge di riforma del diritto internaz italiano si occupa di 3 settori:
- Fissa dei collegamenti con l’ord italiano in presenza dei quali si giustifica che sia un giudice italiano ad occuparsi di una certa controversia di diritto priv anche se quella non è del tutto italiana: cd titoli di giurisdizione (o di competenza il giurisdizionale). Individuano quel contatto con l’ord italiano; contatto tipico è che il convenuto abbia domicilio/residenza in Italia. La logica per scegliere tali titoli è che vi sia un collegamento genuino e non semplicemente formale: es giudice italiano deve trovarsi in una posizione adeguata per conoscere della controversia e rendere un buon servizio alle parti coinvolte.
- Art 3 legge 218 norme sui conflitti di legge: ossia norme a carattere formale che non individuano subito le regole materiali che vanno applicate quando la controversia di diritto privato presenta elementi di internazionalità: individuano una fattispecie generale astratta e l’ordinamento da cui trarre la disciplina materiale da applicare.
- Riconoscimento ed esecuzione di atti/decisioni straniere: condizioni grazie al quale operano, nell’ordinamento interno, sentenze e atti pronunciate all’estero. Art 1 legge 218: oggetto della legge.
Questi tre settori costituiscono il diritto internaz privato in senso intermedio! Noi invece ci occuperemo del diritto internazionale privato in senso stretto: regole che pongono i criteri per l’individuazione del diritto applicabile (norme di conflitto).
Preliminarietà della questione relativa alla giurisdizione
Problema di diritto internaz privato in senso stretto: innanzitutto bisogna verificare chi è effettivamente idoneo a giudicare la controversia, un contatto genuino che giustifichi che sia quel giudice nazionale a risolvere la controversia e non un altro, magari europeo. Solo dopo aver verificato la competenza giurisdizionale si attivano le norme di diritto internaz privato, sono tenuto a utilizzare le regole di conflitto (=di diritto internaz priv in senso stretto prevista da legge 218 e può essere un reg ue) adatte alla controversia in questione. Legge regolatrice: legge del luogo in cui si è verificato il danno.
Funzione bilaterale della norma di conflitto
Funzione bilaterale vuol dire che le norme di conflitto:
- Da un lato, limitano l’applicazione del diritto italiano ossia fissa un ambito di applicazione del nostro diritto materiale ad es quando i coniugi hanno cittadinanza straniera.
- Dall’altro lato, giustificano l’operatività in Italia di un diritto straniero. Quindi le norme di conflitto sono bilaterali in quanto renderebbero applicabile volta a volta il diritto materiale italiano (lex fori) o il diritto straniero, svolgendo una funzione bilaterale. Nella legge 218 non mancano tuttavia eccezioni, cioè norme formulate in modo tale da disporre unicamente l'applicazione del diritto italiano, tenendo inoltre in considerazione il fatto che le norme di conflitto entrano in gioco solo in ordine a rapporti che presentano connotati di internazionalità.
Obiettivi delle norme di conflitto
Armonia internazionale delle soluzioni: c’è la convinzione che quando si forma una norma di conflitto, la scelta del criterio di collegamento non sia casuale ma tenda ad intercettare il centro di gravità del rapporto: individuazione dell’elemento più significativo del rapporto privatistico.
- In materia di diritto di famiglia l’elemento più qualificante, negli ordinamenti di civil law si ritiene essere la cittadinanza; mentre nei paesi di matrice anglosassone si preferisce utilizzare anziché il domicilio un criterio di collegamento più sostanziale/effettivo.
- Regola generale: Lex rei sitae ossia luogo in cui la cosa si trova.
- In materia di responsabilità civile, nell’ambito di regolamenti eu, è prevalente la centralità del profilo del danno: legge del luogo in cui si è verificato il danno.
- In materia di contratti: soluzione trasfusa in reg Roma 1, ma condivisa da tutti ord giu statali: criterio di collegamento principale è fondato sulla volontà delle parti.
Non si individua solo l’ordinamento più idoneo a giudicare sulla fattispecie ma anche gli obiettivi abbiamo un obiettivo esplicitato nei regolamenti Roma1 e Roma2: entrambi con formulazione coincidente pongono in evidenza che tale obiettivo è centrale rispetto alle norme di conflitto: regolamento Roma 2 864/2007 sulla legge delle obbligazioni extracontrattuali stabilisce che essendo queste regole di conflitto previste in regolamento saranno quindi a contenuto totalmente uniforme e ad operatività immediata e diretta capaci di garantire prevedibilità delle controversie e certezza del diritto applicabile, proprio perché si applicano sempre e comunque i criteri di collegamento.
Ci sono norme di conflitto che vogliono realizzare anche obiettivi di carattere materiale: tipicamente strumentali quindi non semplicemente localizzatrici: es norme in tema di forma degli atti troviamo regole di conflitto tipicamente formulate ad es in tema di successione: leggi che operino in via alternativa fra loro, ad es il testamento è valido per quanto riguarda la forma se conforme alla legge dell’ultimo domicilio del de cuius + criterio di collegamento che sono localizzatori e che sono posti in alternativa fra loro. Il giudice attiverà l’uno o l’altro criterio in relazione di un obiettivo sostanziale è una norma localizzatrice ma pone obiettivo ulteriore assegnando al giudice il compito di scegliere fra diversi criteri.
[Risulta evidente che vengono utilizzati come titoli di giurisdizione e come criteri di collegamento:
- Elementi o aspetti della fattispecie che riguardano i soggetti interessati (cittadinanza, domicilio, residenza);
- Elementi che riguardano la situazione o la relazione in ordine alla quale viene richiesto l'intervento del giudice (luogo in cui si trova il bene, in cui è stato celebrato il matrimonio, in cui è sorta un’obbligazione). Di solito isolatamente o talora, tuttavia, essi vengono in rilievo dovendo formare oggetto di una valutazione di sintesi. In definitiva rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (criterio del collegamento più stretto e della prevalente localizzazione della vita matrimoniale)].
Norme di conflitto
Sono norme che non devono dirimere conflitti, ma devono scegliere le leggi collegate alla fattispecie in questione. Sono norme strumentali che fungono da strumento per ottenere il risultato di regolare la fattispecie, poi la regolazione spetterà a quelle norme che vengono individuate.
Le norme di conflitto sono collocate su tre livelli di fonti:
- Norme di Conflitto interne: contenute negli artt 20-63 legge 218/1995;
- Norme di Conflitto convenzionali;
- Norme di Conflitto comunitarie.
Funzione delle norme di conflitto:
- Delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno: nei casi non sottoposti alla legge italiana si deve applicare il diritto straniero che pretende di essere applicato.
- Rendere applicabile diritto straniero (mentre l'applicabilità della legge italiana avviene per forza propria).
- Possono disegnare indifferentemente il diritto italiano o un diritto straniero a seconda del modo di atteggiarsi del criterio di collegamento.
Metodi per la scelta di legge:
- Localizzazione spaziale: la fattispecie viene regolata dalla legge con cui presenta il collegamento più significativo;
- Considerazioni materiali: viene designato l'ordinamento che garantisce il risultato voluto dal legislatore (a volte è garantito dalla legge italiana, a volte si impiega una pluralità di criteri di collegamento combinando il metodo della localizzazione spaziale con il metodo delle considerazioni materiali).
Le fonti del diritto internazionale privato
Legge (interna) n 218/1995: Aveva l’obiettivo di raccogliere al suo interno tutte le norme di dip del nostro ordinamento, ma questo obiettivo è stato raggiunto solo in parte, perché al di fuori di essa ci sono delle:
- Norme di conflitto: ad esempio quelle previste dal codice della navigazione, che sono caratterizzate da accentuata coerenza e fanno una scelta pregiudiziale in favore di un criterio di collegamento che nel settore del diritto della navigazione è visto come significativo, cioè fenomeno per cui l'insegna di una nazione viene issata da una nave di proprietà di cittadini o società di un'altra nazione. In questo modo, il proprietario della nave può spesso evitare il pagamento di tasse: Quando accadono incidenti gravi (es inquinamento da idrocarburi), agire nei confronti dell’attore può risultare vano quando la nave batta bandiera di convenienza. Il giorno in cui si dovesse verificare un evento catastrofico i danneggiati promuoveranno azione nei confronti dell’armatore provando che questa società è proprietaria unicamente di quella nave e non ha altri beni a garanzia in caso si verifichino incidenti particolarmente gravi. Un paese che ammette con libertà le navi ad essere iscritte nei propri registri è ad esempio la bandiera panamense. Il codice della navigazione pone regole che presentano specificità rispetto a quelle del 218, proprio perché il dip si preoccupa di individuare la sede e il centro di gravità del rapporto nonché l’ambito più adatto a regolare la fattispecie perché presenta con essa il collegamento più stretto. In materia di diritto della navigazione la sede naturale del rapporto è vista nell’ordinamento in cui la nave batte la bandiera. Criterio di collegamento spesso contestato, esempio dell’incidente di Avion del 1991 a largo delle coste di Arenzano che ha provocato grande inquinamento; anche in qual caso la bandiera era panamense, perché la società proprietaria dell’Avion aveva costituito sede in Panama (paese meno vigoroso nel prescrivere requisiti).
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