Estratto del documento

Diritto internazionale privato

Gloria Lorini

Diritto internazionale privato

La superficie terrestre è suddivisa e gestita normativamente da una molteplicità di stati tutti sovrani e indipendenti. Non riconoscono come giuridicamente valido il diritto creato da altri stati. Con l’aumento degli spostamenti di beni e persone da uno stato all’altro, si è manifestata l’esigenza di assicurare la continuità delle situazioni giuridiche in capo agli individui. Gli stati moderni hanno così cercato di coordinarsi con gli altri stati per evitare discontinuità di situazioni giuridiche degli individui, creando e sviluppando una speciale branca del loro diritto denominata diritto internazionale privato.

Il diritto internazionale privato è quel complesso delle norme giuridiche dello stato che regolano i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità, di internazionalità. L’esigenza di creare un sistema di diritto internazionale privato nasce dall’esistenza di una serie di fatti e rapporti giuridici che appaiono collegati con una pluralità di ordinamenti. Le norme di diritto internazionale privato sono quelle norme con cui ogni stato risolve, a suo modo, il conflitto che si crea tra le norme dei diversi ordinamenti giuridici collegabili alla fattispecie, stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere disciplinato dalle proprie norme e in quali casi dovranno essere applicate, ritenendosi prevalente il collegamento esistente tra il rapporto ed un altro paese, norme di un diritto straniero.

In definitiva, l’oggetto del diritto internazionale privato sono i casi con elementi di estraneità, di internazionalità, cioè connessi con più ordinamenti statali. Lo scopo del diritto internazionale privato è quello di fornire una disciplina, processuale e sostanziale, per questi casi, sottraendoli così al diritto civile e processuale civile che si applica invece nei rapporti puramente interni. Il diritto internazionale privato consiste in norme che dichiarano applicabile ad un caso con elemento di estraneità il diritto di un determinato stato, che può essere il diritto dello stato di fronte ad un cui giudice la questione di pone, o il diritto di un altro stato.

Norme di conflitto

Esistono altre espressioni per indicare il diritto internazionale. La più comune è “norme di conflitto” o “norme sulla scelta di legge”, definizione più diffusa nella dottrina anglosassone. Si parla di norme di conflitto in quanto le norme di diritto internazionale privato sono dirette a risolvere potenziali conflitti di leggi di stati diversi. Quando un caso presenta elementi di estraneità in quanto ha punti di contatto con due o più ordinamenti statali, le leggi potenzialmente applicabili potrebbero confliggere tra loro e la norma di diritto internazionale privato, indicando quale tra le potenziali leggi deve essere applicata, risolve il potenziale conflitto.

Non tutte le norme di diritto internazionale privato rispondono a questa funzione, ve ne sono altre che attengono alla giurisdizione e al riconoscimento di decisioni straniere. Il diritto internazionale privato non va confuso con il diritto internazionale pubblico. Quest’ultimo è internazionale nel senso che è creato da due o più stati e regola rapporti tra stati. Il diritto internazionale privato è invece formato da norme interne emanate dal legislatore nazionale per regolare rapporti tra individui privati aventi punti di contatto con più ordinamenti statali.

Origine del diritto internazionale privato

L’esigenza di predisporre una disciplina giuridica speciale per i rapporti economico-sociali che coinvolgevano soggetti o beni collocati nell’ambito di comunità politiche diverse, si era già manifestata nel mondo romano. Vigeva infatti lo ius gentium volto a regolare i rapporti tra romani e stranieri. Lo ius gentium era applicato ai casi in cui l’elemento di estraneità era dato dalla cittadinanza straniera di almeno una delle parti. Per i rapporti tra i cittadini romani vigeva invece un altro complesso di norme: lo ius civile.

Si comincia a parlare di diritto internazionale privato a partire dal XIX secolo grazie al contributo di giuristi che potremmo quasi considerare come padri fondatori del diritto internazionale privato, quali: Story, Savigny, Mancini e Pillet.

Il sistema italiano di diritto internazionale privato

Prima dell’entrata in vigore della legge 218/1995, mancava una disciplina organica di diritto internazionale privato. Vigevano un vasto numero di disposizioni contenute in varie fonti normative, in particolare nelle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, nel codice civile, di procedura civile, e nel codice della navigazione. Questo complesso normativo con il tempo si era rivelato sempre più inadeguato a disciplinare la tumultuosa crescita dei rapporti intersoggettivi che presentano elementi di collegamento con una pluralità di paesi.

A ciò si aggiunge il fatto che alcune disposizioni delle preleggi erano state dichiarate costituzionalmente illegittime perché ispirare, in quanto facevano prevalere la legge nazionale del marito, a principi incompatibili con il divieto di discriminazione sessuale e con la tutela dell’uguaglianza tra i coniugi. Vi era la necessità di un intervento legislativo organico che rinnovasse il sistema di diritto internazionale privato. Prima della legge di riforma del 1995, l’Italia ha aderito a numerose convenzioni internazionali volte a sostituire, in specifiche materie, le norme di diritto internazionale privato.

Solo nel 1995 si è pervenuti all’approvazione della legge 218, intitolata “riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, che si pone come un vero e proprio codice composto da 74 articoli. Per la prima volta il diritto internazionale privato e processuale italiano viene raccolto in un unico testo di legge. La legge ha accorpato in un unico testo normativo le norme sul diritto applicabile e quelle sulla giurisdizione e sul riconoscimento di sentenze e altri provvedimenti stranieri. Le norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento di sentenze straniere erano in precedenza contenute nel codice di procedura civile.

Struttura della legge 218/1995

La legge 218 è suddivisa in 5 sezioni:

  • Titolo I: “Disposizioni generali” - sezione introduttiva che stabilisce e delimita la sfera di operatività della legge fermo restando il rispetto delle eventuali diverse regole sancite da convenzioni internazionali alle quali l’Italia aderisce.
  • Titolo II: “Giurisdizione italiana” - disciplina lo svolgimento del processo civile quando questo coinvolge persone, atti, fatti o beni che presentano elementi estraneità, cioè punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui si svolge il processo.
  • Titolo III: “Diritto applicabile” - norme di conflitto vere e proprie. Per le diverse tipologie di rapporti con elementi di estraneità, stabiliscono a quale ordinamento giuridico fare riferimento.
  • Titolo IV: “Efficacia di sentenze e atti stranieri” - regola le condizioni e le procedure alle quali è subordinato il riconoscimento dell’efficacia in Italia di sentenze e atti stranieri.
  • Titolo V: “Disposizioni transitorie e finali” - stabiliscono che le norme del nuovo sistema di diritto internazionale privato trovano applicazione in tutti i giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge 218/1995 anche se riferiti a rapporti giuridici sorti prima di tale data. Questo principio di parziale retroattività sostanziale trova una deroga con riferimento alle situazioni giuridiche che possono dirsi esaurite, cioè quelle che sono già state accertate in sede giurisdizionale e in quelle che abbiano già realizzato tutti i loro effetti.

Le convenzioni internazionali

Poiché ciascun ordinamento statale predispone un sistema autonomo di diritto internazionale privato, può accadere che in alcune materie, i diversi ordinamenti statali adottino regole di risoluzione, dei casi che presentano elementi di estraneità, differenti o contrapposte. Per questo motivo si è cercato di perseguire l’obiettivo di pervenire ad una unificazione convenzionale del diritto internazionale privato degli stati: vengono stipulati tra gli stati trattati internazionali aventi lo scopo di unificare, in un determinato settore, le norme di diritto internazionale privato degli stati parte di tale accordo i quali sono obbligati ad emanare nel proprio ordinamento le norme di diritto internazionale privato concordate.

Un esempio sono numerose convenzioni dell’Aja in materia di adozione, testamento, divorzio, trust, Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali. Il diritto internazionale privato è quindi composto anche dalle norme contenute in convenzioni internazionali. Queste convenzioni, trattati, sono concluse tra stati e vincolano gli stati contraenti. Nell’ordinamento italiano sono efficaci in virtù di un ordine di esecuzione, normalmente emanato dal parlamento con legge ordinaria e con rango corrispondente all’atto normativo che le ha recepite nell’ordinamento interno. Spesso però, il loro rango è superiore alla legge ordinaria e prevalgono non solo quando sono successive ma anche quando sono anteriori: la convenzione internazionale prevale sulle norme legislative nazionali, comprese quelle della legge di riforma.

Le convenzioni internazionali che interessano il diritto internazionale privato possono essere:

  • Di diritto processuale civile internazionale: relative alla giurisdizione o anche al riconoscimento di decisioni straniere.
  • Di diritto internazionale privato: caratterizzate da norme operanti mediante il rinvio alle norme di un ordinamento statale.
  • Di diritto materiale uniforme: trattati che disciplinano direttamente, senza rinviare al diritto di un altro stato, fattispecie con elementi di internazionalità.

A parte queste convenzioni internazionali rese efficaci da un ordine di esecuzione e che prevalgono rispetto alle altre norme legislative nazionali, vi sono numerose norme della legge 218/1995 che rinviano a specifiche convenzioni internazionali vincolanti l’Italia:

  • La norma italiana richiama una convenzione già in vigore per l’Italia per estenderne l’applicazione di alcune disposizioni. Il testo richiamo viene reso applicabile laddove non lo sarebbe in base all’ambito di applicazione della convenzione e in virtù dell’ordine di esecuzione dato ad essa.
  • La norma italiana riproduce in tutto o in parte una norma convenzionale non in vigore per l’Italia.
  • La norma italiana rinvia «in ogni caso» ad una convenzione nel suo complesso e già in vigore per l’Italia, precisando in quale misura la convenzione richiamata vada applicata oltre la portata che le è propria.

I regolamenti comunitari

Alla legislazione statale e alle convenzioni internazionali applicabili in quanto divengono diritto nazionale e prevalenti sulla legislazione ordinaria, si aggiungono tra le fonti del diritto internazionale privato i regolamenti comunitari. La comunità europea ha competenza ad adottare atti comunitari in materia di diritto internazionale privato e processuale. Sono stati adottati diversi regolamenti CE che disciplinano il diritto internazionale privato e processuale insieme ad altre “misure d’accompagnamento”.

Va ricordato che il regolamento comunitario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. I regolamenti CE si sostituiscono al diritto italiano, compresa la legge 218/1995 senza che siano necessari atti di recepimento.

Problemi essenziali del diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato come inteso dalla recente legislazione italiana, consta di tre ordini di problemi: giurisdizione, diritto applicabile, riconoscimento di decisioni straniere. Si tratta di problemi che si pongono anche gli altri giudici stranieri ma che vengono risolti sulla base del loro rispettivo sistema di diritto internazionale privato.

  1. Giurisdizione: il primo problema consiste nel chiedersi se il giudice italiano abbia o meno la giurisdizione (internazionale). Con giurisdizione qui ci si riferisce alla facoltà dello stato di pronunciarsi attraverso uno qualsiasi dei suoi giudici su di una controversia che presenti elementi di estraneità. Di regola gli stati emanano norme che stabiliscono se e quando i propri giudici possono pronunciarsi su casi con elementi di estraneità.
    • Esiste una norma che delimiti la giurisdizione dello stato nei confronti degli altri stati? Il diritto internazionale pubblico si limita a richiedere il criterio del “legame effettivo” tra i giudici dello stato e la fattispecie dedotta in giudizio. È un criterio vago ma idoneo a definire il divieto di esercizio della giurisdizione quando manchi qualsiasi punto di contatto tra la fattispecie e lo stato.

    Se la giurisdizione viene affermata il problema successivo consiste nel chiedersi se il processo vada svolto secondo le norme di diritto processuale civile dello stato nel quale il processo si svolge, o di un altro stato connesso alla questione. La soluzione generalmente accolta è che si applichino le norme processuali del foro, cioè norme dello stato nel quale il processo si svolge. Se la giurisdizione viene esclusa il processo non può svolgersi dinanzi a giudici italiani.

  2. Diritto applicabile: una volta stabilito che il giudice italiano ha la giurisdizione occorre stabilire se, per risolvere la questione, debba essere applicata la legge italiana o una legge straniera. Le norme sul diritto applicabile indicano l’applicazione, a seconda dei casi, del diritto italiano o del diritto straniero. Il giudice italiano potrebbe trovarsi infatti ad applicare il diritto straniero in quanto gli viene così prescritto dalle norme di diritto internazionale privato italiano, pur svolgendosi il processo in Italia e secondo le norme processuali italiane. Si parla di “norme di conflitto” in quanto la scelta di applicare il diritto italiano o il diritto straniero risponde all’esigenza di dirimere i conflitti tra leggi di diversi stati, tutte potenzialmente applicabili in quanto connesse alla fattispecie.
  3. Riconoscimento di decisioni straniere: il riconoscimento in Italia di decisioni o di altri atti emessi da giudici o arbitri stranieri ed efficaci all’estero è subordinato al controllo di alcuni requisiti relativi al modo in cui il processo estero si è svolto e alla compatibilità del provvedimento da riconoscere con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Il riconoscimento può anche essere solo “incidentale”, cioè l’atto straniero viene preso in considerazione solo per la soluzione di una questione nel foro ma non viene integralmente e formalmente riconosciuto.

Oggetto, funzione e natura giuridica del diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato (comprensivo di diritto internazionale privato in senso stretto - questione del diritto applicabile, e del diritto processuale civile internazionale - questioni della giurisdizione e del riconoscimento di decisioni straniere) ha per oggetto fattispecie che presentano elementi di estraneità.

  • Quando una fattispecie presenta elementi di estraneità? È il legislatore a stabilire quali elementi di estraneità siano rilevanti e quali no. Gli elementi di estraneità rilevanti sono indicati dal legislatore attraverso i “criteri di collegamento” come la cittadinanza, la residenza, il domicilio, il luogo di compimento di un atto, la scelta del diritto applicabile; criteri che il legislatore ha stabilito essere giuridicamente rilevanti.

Tralasciando le norme sulla giurisdizione e quelle sul riconoscimento di decisioni straniere, le cui funzioni sono rispettivamente quelle di stabilire se e quando il giudice italiano può pronunciarsi e quando una decisione straniera possa essere resa efficace nell’ordinamento italiano, la funzione delle norme di conflitto, cioè quelle che concernono il diritto applicabile, è quello di richiamare e rendere applicabili le norme dell’ordinamento italiano o di un ordinamento straniero per risolvere la questione.

Alcune norme di diritto internazionale privato sono norme strumentali; a differenza di quelle materiali non disciplinano direttamente la fattispecie ma rinviano ad un ordinamento giuridico (del foro o straniero) all’interno del quale dovrà essere cercata la norma materiale da applicare. Vi sono tuttavia norme che strumentali non sono: le norme materiali che regolano casi speciali con elementi di estraneità. Queste ultime sono comunque considerate norme di diritto internazionale privato in quanto provvedono allo scopo ultimo del diritto internazionale privato: quello di assicurare la continuità di situazioni giuridiche privatistiche in diversi stati. Occorre aggiungere che anche le norme sulla giurisdizione e quelle sul riconoscimento di decisioni straniere non sono sono strumentali nel senso in cui lo sono le norme di conflitto tradizionale; non operano mediante rinvio.

Struttura della norma di diritto internazionale privato

Le norme di conflitto sono composte da due parti:

  1. La fattispecie o categoria astratta alle quali si riferiscono.
  2. Il criterio di collegamento volto ad indicare lo stato il cui diritto va applicato.
Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 39
Diritto Internazionale Privato Pag. 1 Diritto Internazionale Privato Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Internazionale Privato Pag. 36
1 su 39
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gloria2909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fumagalli Luigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community