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L’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana afferma la possibilità di riconoscere tali
adozioni secondo quanto prevede l’art.44 della legge adozione.
Art. 44
Adozione in casi particolari
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di
madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della
legge 5
febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 24
Diritto Internazionale Privato
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2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli
legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non
separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di
almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (60).
(60) Articolo così sostituito dall'art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Nelle ipotesi in cui l’adottante singolo sei apolide o titolare di più cittadinanze si individuerà la legge
applicabile sulla base di quanto disposto dall’art.19 della legge di riforma:
- per l’apolide si farà riferimento alla legge dello stato di domicilio o di residenza;
- per il pluricittadino si farà riferimento alla legge con il quale egli ha il collegamento più stretto,
oppure, se sussiste, a quella italiana.
L’art.38 stabilisce l’applicazione della legge italiana quando è richiesta al giudice italiano l’adozione
di un minore idonea ad attribuirgli lo stato di figlio.
La disposizione di cui all’art.38 ha un esteso ambito di applicazione, alle:
Adozione di minori stranieri che si trovano in stato di abbandono in Italia;
• Le adozioni di minori stranieri già adottati all’estero o provenienti dall’estero per essere adottati in
• Italia da parte di coniugi italiani (anche se residenti all’estero) e di coniugi stranieri residenti in
Italia.
L’art.39 richiama i criteri di collegamento previsti dall’art.38 per regolare i rapporti personali e
patrimoniali tra l’adottato e la famiglia adottiva.
Art. 39
Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i
parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se
comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata.
Non sono riconducibili a tale norma i diritti alimentari per i quali opera il regolamento CE 4/2009,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, e all’esecuzione e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di filiazione:
Il riconoscimento delle decisioni in materia di rapporti di filiazione trova la propria disciplina
nell’ambito del riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale (reg. CE
2201/2003) per quanto riguarda le decisioni rese in uni stato membro dell’Unione europea, e negli
artt. 64 e ss. della legge 218/1995 per le decisioni rese negli stati terzi.
Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale provenienti dagli stati membri dell’Unione
europea sono soggette a procedure di riconoscimento diverse a seconda dell’oggetto.
Alcuni sono riconoscibili senza la necessità di ricorrere all’istanza per la dichiarazione di
esecutività, mentre gli altri provvedimenti concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale
sono riconoscibili nell’ordinamento italiano mediante il c.d. riconoscimento agevolato.
Ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del regolamento (CE 2201/2003), la regola generale del
riconoscimento automatico opera in presenza di due condizioni:
a) che la decisione soddisfi i requisiti per il riconoscimento espressi dall’art.22 (in materia
matrimoniale) e dall’art.23 (in materia di responsabilità genitoriale);
b) che non via sia contestazione sulla sussistenza dei predetti requisiti. 25
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In mancanza di tali requisiti il riconoscimento non è automatico, bensì agevolato —> sia la parte
che ha interesse al riconoscimento, sia quella che ad esso si oppone, possono presentare
apposita istanza per la dichiarazione di esecutività al fine di ottenere un provvedimento che
consenta o neghi il riconoscimento.
L’automaticità del riconoscimento si fonda sul principio della reciproca fiducia tra gli ordinamenti
giudiziari degli stati membri e, di conseguenza, sulla presunzione che i requisiti di riconoscimento
siano stati soddisfatti.
Le obbligazioni alimentari:
La disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni alimentari è contenuta nel regolamento
4/2009 che richiama in tema di legge applicabile, il protocollo dell’Aja del 2007. La disciplina si
occupa di individuare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da tutti i tipi di
rapporti di famiglia, di parentela, di coniugo o di affinità, ivi comprese quelle nei confronti di un figlio
non legittimo.
Quanto ai criteri di collegamento, il protocollo richiama alla legge di residenza abituale del creditore
al momento della domanda. In caso di mutamento della residenza si applica la legge della nuova
residenza.
L’operatività del collegamento della residenza abituale è limitata dall’esistenza di regole speciali
per alcune tipologie di rapporti:
- per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, di persone diverse dai genitori nei
confronti di soggetti minori di anni 21, dei figli nei confronti dei genitori, si applica la lex fori nel
caso in cui il creditore non possa ottenere gli alimenti in forza della legge della sua residenza
abituale.
- se il giudice adito è quello della residenza abituale del debitore, si applica la lex fori (del
debitore), ma se questa non consente di riconoscere il diritto agli alimenti allora verra applicata
la legge della residenza abituale del creditore.
- qualora il creditore non riesca ad ottenere gli alimenti secondo una delle due discipline
precedenti, si applica la legge nazionale che il creditore abbia eventualmente in comune con il
debitore.
Il Protocollo del 2007 permette alle parti di scegliere la legge della cittadinanza o della residenza
abituale di una delle due al momento della designazione, la legge scelta o applicata nella
regolamentazione delle loro relazioni patrimoniali, la legge scelta o applicabile alla separazione o
al divorzio. La disposizione non si applica se le obbligazioni alimentari si riferiscono a un minore di
18 anni o ad un incapace.
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere:
Per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere, il reg. 4/2009 distingue
tra le decisioni rese in stati membri in base alle norme del protocollo, e quelle pronunciate in stati
membri secondo norme di conflitto diverse.
1. La prima categoria gode della c.d. forza esecutiva europea —> le decisioni provenienti da
giudici di stati vincolati dal protocollo circolano entro il territorio dell’Unione europea senza che
sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare, senza che sia possibile opporsi al
riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.
L’art.21 del reg. 4/2009 individua le circostanze in presenza delle quali l’esecuzione può essere
negata o sospesa in maniera tassativa. Articolo 21
Diniego o sospensione dell’esecuzione
1. I motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato
membro dell’esecuzione si applicano pur- ché non siano incompatibili con
l’applicazione dei paragrafi 2 e 3. 26
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2. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione
nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale
d’origine se il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità
giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro
d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro del- l’esecuzione, se
quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro
dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione
dell’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa
nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento
nello Stato membro dell’esecuzione.
La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di
obbligazioni alimentari a motivo di un muta- mento delle circostanze non è
considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.
3. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione
può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità
giurisdizionale d’origine se l’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro
d’origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell’autorità
giurisdizionale d’origine a norma dell’articolo 19.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro
dell’esecuzione sospende l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale
d’origine se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d’origine.
2. Le decisioni provenienti da stati facenti parte dell’unione europea ma non vincolanti dal
Protocollo sono sottoposte al regolamento Bruxelles I bis. Il regolamento ha ridotto la rilevanza
della distinzione delle due categorie di decisioni a