Diritto internazionale privato
Lezione del 24/02/2016
Il diritto internazionale privato si occupa di controversie tra privati.
Che cos'è il diritto internazionale privato?
Il diritto internazionale privato è un insieme di norme statali che regolano relazioni intersoggettive che non si esauriscono in un ordinamento nazionale. Esempi: rapporti di coniugi di cittadinanza diversa, contratto di compravendita, società Lussemburghese con sede secondaria in Italia. Quindi il diritto internazionale privato è un diritto interno che regola rapporti di internazionalità.
Quali aspetti regola il diritto internazionale privato?
Il diritto internazionale privato regola 3 aspetti:
- La giurisdizione: quale giudice deve decidere una controversia che presenta elementi di internazionalità? Esempio: un cittadino italiano e uno francese si sono sposati in Francia, ma hanno comprato un immobile in Italia mettendolo in un fondo patrimoniale; bisognerà, nel caso di vendita, di rivolgersi a un giudice, ma quale giudice? Italiano o francese?
- L'efficacia delle sentenze: stabilire quando la sentenza resa in uno Stato è efficace in un altro Stato. L'efficacia della sentenza è bilaterale.
- La legge applicabile: stabilire quale legge si applica, ovvero la legge di quale Stato si applica, a una fattispecie che si esaurisce in un solo ordinamento. Sempre in situazioni che presentano collegamenti con più ordinamenti.
Origini storiche del diritto internazionale privato
Qual è il momento storico in cui ci si comincia a porre il problema di dover regolare in modo diverso le controversie in diversi ordinamenti? Il diritto internazionale privato, sorto come scienza giuridica e pratica giurisprudenziale, è rimasto per lungo tempo oggetto esclusivamente di elaborazione dottrinale e applicazione giudiziaria intese a determinare, secondo il metodo sistematizzato da Bartolo da Sassoferrato, l'ambito di applicazione degli statuti cioè degli ordinamenti comunali in materia civile, estensibile alle consuetudini regionali o locali.
Importante è la distinzione tra statuti reali e statuti personali:
- Statuti reali: sono quelli che regolano i beni e valgono nel territorio in cui i comuni regolano le loro potestà.
- Statuti personali: si riferiscono al domicilio delle persone.
Questa prospettiva viene poi sviluppata attraverso l'opera di codificazione. Il codice civile francese del 1804 e quello austriaco del 1811, entrambi applicati anche in Italia nelle province italiane dell'Impero, nel Regno d'Italia e nel Lombardo Veneto, nelle poche norme che concernevano i conflitti di leggi li risolvevano con il metodo degli statutisti, individuando l'ambito di applicazione delle proprie regole. Un completo rinnovamento di prospettiva e metodo si attua nella materia con l'opera di Savigny che postulò l'esigenza di regole comuni di diritto internazionale privato da accogliere in ogni ordinamento giuridico secondo un modello generale di validità, incentrato sull'accentramento, in ciascuna fattispecie, di un suo elemento costitutivo e significativo al fine di darne connessione con un ordinamento dato.
Pertanto, in attuazione di tali criteri, ogni giudice di qualsiasi Stato, chiamato a valutare una analoga fattispecie, sarebbe giunto alla medesima conclusione quanto al diritto applicabile. Tuttavia, secondo il pensiero di Mancini, grande giurista e politico, i collegamenti accolti traevano la propria universalità non tanto dalla considerazione della natura giuridica del rapporto, quanto all'obbligo di rispetto reciproco delle sovranità degli Stati nazionali e della loro conseguente aspettativa di veder applicate le proprie leggi su questioni strettamente connesse alla identità nazionale dei propri cittadini, mentre le questioni di prevalente interesse dei soggetti coinvolti avrebbero potuto essere oggetto di autonomia privata anche nella determinazione del diritto applicabile.
Accanto a norme di origine statale che disciplinano il diritto internazionale privato vengono nel ventesimo secolo ad affiancarsi convenzioni internazionali (vedi conferenza dell’Aja) che contengono regole di diritto internazionale privato. Dalla fine degli anni ’90 l’UE ha acquisito una competenza normativa in questa materia. Oggi abbiamo regolamenti dell’UE, convenzioni internazionali, norme interne (vedi la legge 218 del ’95, legge che ritorna nel sistema italiano nel diritto internazionale privato).
Il sistema manciniano e le riforme
Il sistema manciniano si mantiene inalterato sino alla riforma generale della materia con la legge 31 maggio 1995 n.218, entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno. Nel suo insieme essa corrisponde a un'esigenza da tempo manifestata di adeguamento a principi e valori derivanti dalla Costituzione, dalla legislazione a essa conforme, in particolare in materia di diritto di famiglia, e di maggior considerazione verso l'esercizio della giurisdizione e il diritto di altri Stati.
Come viene disciplinata la giurisdizione?
La giurisdizione viene disciplinata attraverso norme che individuano un criterio o più criteri che collegano la fattispecie al giudice di uno Stato. Esempio: domicilio del convenuto. Le norme sulla giurisdizione disciplinano questo aspetto attraverso un criterio che può essere oggettivo o soggettivo.
Come si regola il tema del riconoscimento delle sentenze?
Ci vuole una norma che stabilisce a quali condizioni e con quali riconoscimenti la sentenza estera è riconosciuta.
Come si risolve il problema della legge applicabile?
I problemi vengono risolti attraverso una norma che attraverso un criterio individua una legge; occorre una norma che utilizzi un criterio per stabilire qual è la legge applicabile. La giurisdizione si risolve in una norma che fissa un criterio, che lega la fattispecie alla controversia a un certo stato. NB: sono tre aspetti distinti, in particolare il primo e l'ultimo; ossia l'uno non attrae l'altro. Quando vado a risolvere il problema della giurisdizione non vado a risolvere anche il problema della legge applicabile. Utilizzano un metodo affine e un criterio di collegamento.
Come si coordinano le varie fonti normative?
Rilevano innanzitutto le norme di fonte comunitaria o unionale (la risposta dobbiamo trovarla nei regolamenti dell’unione); poi le convenzioni internazionali che prevalgono sulla legge italiana (vedi art. 2 della legge di riforma- ribadisce il principio noto che le convenzioni internazionali operano nel nostro ordinamento come lex specialis); la terza categoria di norme sono le norme interne che operano in via residuale.
Individuazione dei criteri di giurisdizione secondo i regolamenti dell'UE
Esistono diversi regolamenti dell’UE che disciplinano il tema della giurisdizione; in particolare:
- Materia civile e commerciale: come vengono individuati i criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale? Attraverso il regolamento 1215 del 2012 che è entrato in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2012, sostituendo il vecchio regolamento 44/2001. La disciplina regolamentare si applica anche a Gran Bretagna e Irlanda a seguito della loro notifica di parteciparvi, ed è estesa alla Danimarca in forza del trattato con questa concluso il 19 ottobre 2005. Alla luce del fatto che comunque tra il vecchio e il nuovo regolamento ci sono delle differenze, ma ci sono anche molte norme riportate, si assume in considerazione il regolamento 1215/2012.
- Rapporti tra coniugi e tra genitori e figli (rapporti di famiglia).
Il regolamento 1215/2012: ambito di applicazione
Qual è l’ambito di applicazione del regolamento? Si applica nella materia civile e commerciale, salvo esclusioni. Quali sono queste esclusioni? Il nuovo testo, posto con il regolamento 1215/2012, amplia e chiarisce la portata dell'esclusione delle successioni, i fallimenti, i rapporti di famiglia, l’arbitrato e poi le materie di rilevanza pubblicistica. Laddove non siamo in presenza di una di queste esclusioni si applica la materia civile e commerciale.
Come il regolamento ha individuato la giurisdizione?
Quali sono i criteri di giurisdizione adottati dal regolamento? Il regolamento adotta 4 categorie di criteri (o fori):
- Criterio generale: vale per tutte le controversie in materia civile e commerciale, è il domicilio del convenuto, purché sia in uno stato membro. Il domicilio viene definito dal regolamento: articolo 63. Questo è un criterio che pone l’attore in una situazione non agevole. NB: il criterio di giurisdizione non va confuso con le regole di competenza interna che ogni Stato si dà.
- Criterio speciale facoltativo: o valgono per alcune tipologie di controversie; i criteri speciali sono criteri di giurisdizione che valgono in materia civile e commerciale, per determinate tipologie di controversie e sono alternativi, cioè si può scegliere. Esempio: la compravendita di beni immobili, ovvero materia contrattuale; in questo caso il criterio è il luogo di consegna dei beni. I criteri speciali sono quegli elementi della fattispecie (oggettivo) che consentono per certi ambiti di individuare la giurisdizione competente in alternativa al criterio generale.
- Criterio in favore del contraente debole: tutelano il contraente debole; sono definiti anche criteri in favorem. Questi sono criteri che favoriscono il contraente debole facendo riferimento al suo domicilio, rendendolo inderogabile. Chi sono i contraenti deboli? Sono i consumatori, i lavoratori dipendenti. I criteri quelli di giurisdizione non sono avulsi dalla tutela dei diritti e delle libertà perché vengono pensati dal legislatore per tutelare la parte = discriminare; la discriminazione è lecita se giustificata, in questo caso è giustificata perché tutela una parte debole. Come si realizza questa tutela? Imponendo alla parte forte il criterio del domicilio della parte debole, ma lasciando alla parte debole la facoltà di rivolgersi al suo giudice o giudice altrui (art. 18). Questo criterio in favore vale anche in caso di scelta. Il consumatore è definito come tale in relazione al tipo di attività che svolge, rileva come ha agito nel caso concreto.
- Criterio esclusivo: sono quei criteri che escludono qualunque altro criterio; più precisamente sono i criteri che trovano applicazione esclusiva, escludendo qualunque altro criterio e prescindendo dal domicilio.
Quali sono i criteri di giurisdizione utilizzati dalla legge italiana?
La legge italiana utilizza criteri generali e speciali (vedi art. 3) ma si limita a definire il proprio ambito di giurisdizione. Ma la legge italiana potrebbe definire i criteri di giurisdizione in un altro Stato? La legge italiana può stabilire solo nel proprio ambito perché non avrebbe senso.
Quali sono i criteri?
- Criterio generale: che è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto. Quando si va ad applicare il regolamento esso applicherà una nozione di domicilio differente da quella italiana, che non prevede la nozione di residenza. Esempio: cittadino statunitense.
- Criterio speciale: quali sono? Vengono definiti mediante richiamo alla Convenzione di Bruxelles. Questo richiamo deve intendersi sostituito al regolamento 1215/2012.
Lezione del 09/03/2016
Il regolamento 1215/2012: Proroga, deroga e accettazione della giurisdizione
Si va a parlare dell'articolo 4, a norma del presente regolamento le persone domiciliate nel territorio di uno stato membro sono convenute a prescindere dalla loro cittadinanza davanti alle autorità giurisdizionali di tale stato membro. Criterio di fondo uguale all’articolo 3, foro convenuto.
Le persone domiciliate: per le persone che non hanno la cittadinanza dello Stato membro nel quale sono domiciliate non si ha una discriminazione sulla cittadinanza. L'oggetto nell'ambito dell'articolo 3: “le persone domiciliate nel territorio di uno stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro stato membro”. C’è deroga o principio generale. Il criterio generale è quello del domicilio del convenuto ma la persona domiciliata nello Stato membro può essere in alcuni casi convenuta davanti al giudice di un diverso Stato membro rispetto a quello del domicilio del convenuto.
L’articolo 6 parla del convenuto che non è domiciliato nello Stato membro, infatti afferma: “Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell’articolo 18 paragrafo 1, dell’articolo 21 paragrafo 2 e degli articolo 24 e 25”. In questo caso la competenza giurisdizionale di ciascuno stato membro è disciplinata dalla legge di tale stato membro. Competenza speciale disciplinata dall’articolo 7, ex convenzione di Bruxelles, ora regolamento 1212 del 2015. Criteri che valgono in materia coperta da regolamento anche quando il giudice italiano lo applica al di fuori del suo ambito di applicazione con richiamo all’articolo 3.
Quando può avvenire che una causa portata alla cognizione di un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto?
L’articolo 7, in materia contrattuale afferma che: “una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro”. Foro speciale/alternativo rispetto a quello generale del domicilio. In materia di obbligazioni contrattuali io posso agire nei confronti di un soggetto domiciliato nel territorio di uno stato membro portando la causa alla cognizione e all’esame del giudice del luogo in cui l’obbligazione specifica dedotta in giudizio doveva essere eseguita secondo le prestazioni contrattuali. Non interessa altro criterio (dove è sorto il contratto) ma dove quella specifica obbligazione doveva essere eseguita per individuare giudice del luogo competente a conoscere in alternativa al foro del domicilio. Poiché non sempre agevole individuare luogo di adempimento delle singole prestazione quindi relative obbligazioni, il legislatore ha posto sottocriteri.
Per i contratti di compravendita: la lettera b1 n1 articolo 7: “Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
- Nel caso di compravendita di beni il luogo situato in uno stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati secondo contratto.
- Nel caso della prestazione di servizi, il luogo situato in uno stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Lo stesso si dice in materia di prestazione di servizi ma innanzitutto non è chiarissimo che cosa si intenda con “prestazione di servizi” e poi queste regole come si applicano? Se devo fare causa a persona fisica, come faccio a sapere dove è domiciliata? Rilevante è la nozione di domicilio data da ciascun dei 27 stati membri in base a proprie scelte legislative. Per quanto riguarda il criterio speciale del luogo di adempimento dell’obbligazione, le cose non sono neppure di immediata applicazione.
Come si fa a sapere il luogo di adempimento dell’obbligazione sorta in giudizio? Si guarda il contratto, ma se il contratto non dice nulla, bisogna vedere quale sia la legge applicabile a quel contratto; in questo modo potrò andare a individuare il giudice competente. In materia di illeciti dolosi o colposi (vale criterio speciale) si può agire anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o possa avvenire.
Cosa si intende per luogo in cui si realizza l’evento dannoso?
Luogo in cui si manifestano gli effetti lesivi della sfera giuridica altrui. Se si compie illecito in Francia ma gli effetti di quella condotta illecita si manifestano in altro paese, si agisce nello Stato in cui l’evento dannoso si è manifestato. Qualora si tratti di una controversia per il risarcimento dei danni si può agire davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l’azione.
Esempio: qualora si tratti di una controversia concedente l’esercizio di una filiale, agenzia o succursale, si usa agire davanti all’attività giurisdizionale del luogo in cui essa è situata. Se la società francese aperta in Italia mediante succursale e fornitura in Italia risulta difettosa, si potrebbe agire non solo nei confronti della società francese, ma fare anche riferimento alla sede della succursale.
L’articolo 8 regolamento 2012 afferma che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuto davanti ad atti giuridici. In quali casi? In caso di una pluralità di convenuti davanti all’autorità giurisdizionale di un luogo in cui uno di essi è domiciliato. Se devo agire nei confronti di più persone in ragione di una controversia che presenti connessioni, io posso agire davanti al giudice del luogo di uno dei convenuti e chiamare lì tutti gli altri convenuti qualora tra queste controversie sussistano dei legami talmente stretti da rendere opportuna trattazione di una descrizione unitaria. Se ci fossero più giudici su controversia che presenta legami così stretti, si possono avere giudicati logicamente incompatibili.
Quando questo giudice italiano può giudicare? Quando le parti vogliono che giudichi, quando le parti stipulino convenzione, convengano che giudice italiano, che non è competente giudichi comunque. Questo potere del giudice italiano può essere convenuto fra le parti ma provato in forma scritta, oppure una parte può chiamare in...
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