Capitolo 4. Uso della forza armata e la costituzione italiana
Quadro normativo
Ordinamento italiano: il ricorso alla minaccia e all'uso della forza è regolato da diverse disposizioni:
- Art. 10 Cost: immette le norme di diritto consuetudinario nell'ordinamento italiano.
- Norme di adeguamento alle disposizioni rilevanti della Carta ONU, (adattamento alle norme di un trattato istitutivo recepito con ordine di esecuzione).
- Art. 11 Cost: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Condanna la guerra e vieta alleanze di carattere aggressivo. La guerra non è ammessa nemmeno per avanzare pretese giuridiche nei confronti di altri Stati.
Le forze armate sono istituite sulla nozione di guerra, quindi in conformità con le disposizioni del patto Briand-Kellog, che consentono la guerra per legittima difesa, ma lasciano impregiudicate altre forme di violenza come le rappresaglie armate e l'autotutela violenta, che sono vietate dal diritto consuetudinario e pertanto recepite dal nostro ordinamento grazie all'art. 10 e dalle norme di adeguamento al diritto pattizio (v. art. 2 Carta ONU).
Liceità uso forza
- Guerra di legittima difesa e reazioni di legittima difesa diverse dalla guerra.
- Intervento in territorio straniero con il consenso del sovrano territoriale ammesso dall'ordinamento internazionale.
- Intervento di protezione dei cittadini italiani all'estero se lo Stato straniero non ne garantisce la tutela, viola diritti umani o non riesce a mantenere ordine.
Le guerre ammissibili sono solo quelle di legittima difesa. Concordanza perfetta tra ordinamento internazionale e quello interno in materia di uso della forza.
Articoli costituzionali
Art. 78. Il ricorso all’uso della forza armata è deciso dall’esecutivo che necessita di autorizzazione delle Camere in seduta comune e gli attribuisce i poteri necessari.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
La deliberazione delle Camere ha due effetti:
- Interno: solo dopo la sua adozione può essere applicata la normativa nazionale per il tempo di guerra.
- Esterno: solo dopo la deliberazione, il Presidente della Repubblica potrà dichiarare la guerra ai sensi dell'art. 1 III Convenzione dell'Aja.
Invio truppe per missioni di pace e scopi non bellici
L'uso della forza armata ha molti impieghi senza che questo costituisca una guerra:
- Missioni di pace sotto egida ONU,
- Uso della forza autorizzato dall'ONU,
- Per garantire l'esecuzione di sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza, es. embargo che richieda sequestro/dirottamento navi.
- Protezione cittadini italiani all'estero.
Non richiedono dichiarazione di guerra, cioè non è necessaria l'autorizzazione parlamentare. Ma rientra nelle prerogative del governo. Il Presidente della Repubblica, come capo delle forze armate, deve essere informato e vegliare che l’uso della forza non diventi illegittimo.
L'opportunità dell'uso della forza rientra nel rapporto di fiducia Parlamento-Governo, in quanto il Parlamento esercita controllo sull'elargizione di fondi per il finanziamento che devono essere presi con decreto legge, che spesso vengono reiterati senza essere trasformati in vera legge se non alla fine della missione.
La prassi prevede un dibattito parlamentare prima dell'invio delle truppe con successiva adozione di una risoluzione. Es. Guerra del Golfo 1991, la partecipazione italiana fu approvata con due risoluzioni. Es. Embargo ex Jugoslavia non fu presa con risoluzione.
La commissione bicamerale per le riforme sostiene la necessità di preventiva autorizzazione parlamentare per l’impiego delle forze armate all’estero per scopi non di guerra. Solo la Camera dei deputati delibera su proposta del governo un solo ramo del Parlamento.
Forze Armate: difesa del paese e realizzazione pace-sicurezza in conformità con il diritto internazionale e la volontà delle organizzazioni internazionali.
Compatibilità NATO e Costituzione
In sede NATO, gli accordi sono presi in forma semplificata, ci si chiede se siano conformi all'art. 80 che prevede autorizzazione con legge delle Camere.
La Cassazione ha detto che essendo una organizzazione internazionale il cui fine è il mantenimento della pace e sicurezza, ed è prettamente difensiva, non è in contrasto con art. 11, inoltre rispetta l’art. 52 sulla sacralità della difesa della Patria.
Il trattato NATO ha fatto proprio il cardine e principio dello jus cogens del divieto di aggressione (è diventata un’organizzazione per la sicurezza collettiva, prima era difesa collettiva), quindi non è contrario all'art. 11. Tutte le missioni (art. 5 e non art. 5 NATO) vengono intraprese col consenso di tutti i membri (consensus) e chi ha dato il proprio ok può anche decidere di non prendervi parte.
Inoltre, le missioni non art. 5 promuovono la pace e la sicurezza collettiva (prevenzione conflitti, peacekeeping/enforcement/building, crisis management). Inoltre, non devono andare a scapito della giustizia, e il peace building prevede la repressione dei crimini internazionali.
Nel rispetto dei principi di diritto internazionale consuetudinario, saranno consentite azioni di legittima difesa collettiva a favore sia di un paese membro che di uno stato terzo.
Il trattato di Washington sottolinea che ogni azione da intraprendere sia conforme al diritto internazionale consuetudinario, dunque tutto ciò che viola quei principi è vietato.
Problema: non c'è uniformità di vedute tra i membri NATO su ciò che sia conforme o meno al diritto internazionale consuetudinario. Es. legittima difesa preventiva, solo pochissimi la considerano lecita. Ma lo Stato membro può far valere la sua opinione di non conformità non prendendo parte alla missione, o opponendosi per non far passare il consensus.
Ogni Stato membro decide in piena autonomia e nel rispetto dei principi costituzionali se partecipare o meno a una missione. Es. Italia si oppone a una missione non art. 5 perché suppone non sia conforme al diritto internazionale consuetudinario, quindi non vi prende parte. Ha l’obbligo di mettere comunque a disposizione le basi NATO sul suo territorio? Se si comporta in buona fede allora può impedirne l’uso.
Capitolo 5. La neutralità permanente in tempo di pace
Nozione
Uno degli status soggettivi degli enti internazionali. Comporta una serie di obblighi che si caratterizzano per il fatto di vincolare lo stato neutralizzato a tenere in tempo di pace un comportamento volto ad evitare che sia trascinato in un conflitto armato.
No contenuti tipici, ma alcuni doveri strumentali:
- Obbligo di non far parte di alleanze militari di natura reciproca.
- Obbligo di non concedere basi militari.
- Non può scendere in campo a favore di uno o di un altro belligerante.
- Non può concedere facilitazioni di transito.
- Deve impedire che il suo territorio sia usato per scopi ostili.
Se attaccato, ovviamente, può reagire per legittima difesa! La fonte della neutralità permanente è di norma un trattato multilaterale, ma può essere anche bilaterale, o addirittura unilaterale, obbligo preso autonomamente o in conseguenza di un trattato internazionale.
Qualunque sia la fonte è un contenuto valido erga omnes, a prescindere da quali siano i contraenti, vale nei confronti di tutti gli stati, sebbene solo i contraenti abbiano il diritto di esigere l’esecuzione del rapporto di neutralità.
Es. Svizzera, trattato multilaterale. Es. Vaticano, trattato bilaterale Italia-Chiesa. Es. Austria, “promessa” atto unilaterale, vincolo contenuto nella Costituzione.
Attualità: la neutralità è frutto di una dichiarazione unilaterale in virtù di un accordo (Malta, scambio di note con Italia) o autonomamente. (Costa Rica, autonomamente notifica a tutti gli Stati con cui intrattiene relazioni).
Per consolidare lo status neutrale c’è il riconoscimento dei Paesi membri della Comunità Internazionale, da parte di singoli stati o organizzazioni regionali/universali.
Scegliere la neutralità permanente è un diritto che rientra nella sfera di libertà dello Stato. Neutralità permanente in tempo di pace (status di cui l’ente internazionale è investito a titolo permanente) in tempo di guerra, quando uno Stato dichiara la neutralità a seguito di certi conflitti. Senza violare alcun obbligo internazionale lo Stato può decidere di mutare status e diventare parte attiva del conflitto.
Non è smilitarizzazione, il dovere a carico di uno Stato di non mantenere installazioni militari su un territorio.
La garanzia della neutralità permanente (Malta)
Oltre a certi doveri strumentali relativi allo status di neutralità, c’è anche una garanzia.
Patti di sicurezza collettiva: natura reciproca, uno è attaccato l’altro gli va in aiuto.
Neutralità garantita: a senso unico, se uno Stato neutrale è attaccato il garante è obbligato a soccorrerlo ma non è reciproco, cioè il neutrale non deve restituirgli il favore.
Es. scambio di note Italia-Malta, garanzia della neutralità in tre meccanismi.
- Consultazione: Italia ha il dovere di consultare Malta e altri stati mediterranei vicini che riconoscano e garantiscano la neutralità maltese in termini analoghi a quelli italiani. Il meccanismo può essere messo in moto da uno degli Stati garanti o da Malta ogni volta che ci sia la minaccia di violazione, o una violazione della sovranità, indipendenza, neutralità di Malta.
- Italia è obbligata a portare a conoscenza del Consiglio di Sicurezza ogni violazione armata dello spazio di Malta o una minaccia.
- Italia obbligata ad applicare ogni misura richiesta da Malta per far fronte alla situazione.
Non è specificata nessuna misura, se non che è inclusa anche la possibilità di un’assistenza militare e che la richiesta deve partire da Malta stessa.
Compatibilità tra sistema di sicurezza collettiva ONU e politica di neutralità permanente
In linea di principio sono in contrasto. Il Consiglio di Sicurezza impone decisioni vincolanti comportanti misure coercitive senza uso della forza armata, a prestarsi mutua assistenza nell’esecuzione di queste decisioni e a dare assistenza alle Nazioni Unite in caso.