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Convenzioni di Ginevra e II Protocollo Addizionale 1977
CA INTERNAZIONALI: chi prende parte a questo tipo di conflitti sono considerati legittimi combattenti, non possono essere puniti per gli atti di belligeranza compiuti, pertanto se catturati sono prigionieri di guerra.
Riguardano:
- conflitti fra stati
- guerre di liberazione nazionale o conflitti per l'autodeterminazione, che si hanno quando un popolo, non ancora divenuto uno stato indipendente, lotta contro il governo al potere per realizzare l'autodeterminazione = conflitti nei quali i popoli lottano contro:
- la dominazione coloniale
- la dominazione straniera (popolazione autoctona vs settlers, chi si è stanziato su un territorio successivamente. Es. Rhodesia Sud vs UK. Oppure un territorio non ancora indipendente è occupato con la forza da un altro stato. OLP vs ISRAELE)
- regimi razzisti per diritto all'autodeterminazione
I Protocollo Addizionale alle 4 Convenzioni di Ginevra, 1977. Prima erano
Qualificati come conflitti interni, ora sono conflitti internazionali, ma è valido solo per i contraenti del I protocollo, quindi un governo che non ha ratifica non è obbligato a riconoscere come legittimi i combattenti per l'autodeterminazione. Occorre quindi sia la ratifica del governo che una dichiarazione dei combattenti con cui intendono rispettare convenzioni e protocolli. Non riguardano i conflitti per autodeterminazione delle minoranze etniche, che non ne hanno il diritto nemmeno per il I Protocollo addizionale 77, né per gli altri strumenti di tutela internazionalmente rilevanti (patto diritti civili...). Non riguardano moti di secessione, a meno che non si verifichino condizioni di colonialismo o dominazione razzista o occupazione straniera.
1.2 dalla teoria dello stato di guerra a quella del conflitto armato. Diritto internazionale di guerra applicabile da momento in cui uno Stato esercitava il suo diritto di far guerra - ius ad bellum -, e le relazioni tra Stati belligeranti, e tra stati belligeranti e stati terzi.
venivano regolate dalle norme dello stato di guerra – ius in bello-Stato di guerra= manifestazione della volontà di un soggetto dell'ordinamento internazionale espressa mediante dichiarazione di guerra (III convenzione dell'Aja 1907) o con fatti concludenti. Ok Volontà poi ostilità! Guerra non è solo la volontà di sottomettere un avversario per dettare le condizioni di pace più opportune (oppenheim) Lo stato di guerra è vago da definire. Soprattutto post Carta ONU che ha pressoché abolito la teoria del diritto a far guerra complicando la distinzione tra guerra e conflitto armato per l'applicazione del diritto umanitario. Ma il trattamento dei sudditi nemici è stato applicato indistintamente a situazioni che guerra non erano, invocando la legittima difesa si ricorreva al conflitto armato. (lo stesso per il dir. Umanitario) Gli atti di belligeranza sarebbero tollerabili e legittimi solo come applicazione del diritto di legittima difesa. I trattati siestinguono solo se la situazione dei fatti produce l'estinzione delle circostanze nelle quali si era adoperata la firma del t, cioè in applicazione della clausola rebus sic stantibus.
La parola guerra si vuole cancellare perché retaggio del passato. I conflitti armati non producono più tutti gli effetti che si producevano con lo stato di guerra ma impongono l'applicazione del diritto umanitario.
41.3. Effetti della guerra sui trattati. Materia NON disciplinata dalla Conv. Vienna 1969, lasciata alla consuetudine e alla prassi. La guerra può essere causa di estinzione dei trattati o condizione della loro piena operatività. 3 categorie:
- Trattati che nella guerra trovano la ragione della loro esistenza: Convenzioni Aja 1907, Convenzioni di Ginevra 1949 e protocolli addizionali del 1977.
- Trattati che si estinguono a causa degli effetti della guerra, come trattati bilaterali tra Paesi che si trovano poi in conflitto tra loro, o nei t. multilaterali
- Trattati sui cui la guerra produce effetti sospensivi, es. trattati di commercio. Se il trattato è multilaterale la sospensione avviene solo tra le parti in conflitto. Eventuale rientro in vigore contenuto in una clausola del trattato di pace, tramite atto unilaterale del vincitore che notifica quali trattati intenda ripristinare. (gli altri trattati omessi sono da considerarsi abrogati, v. trattato di pace Italia 1947)
- Trattati multilaterali di disarmo: contengono di solito una clausola di recesso ampia, che permette di denunciare il trattato quando si verifichino eventi straordinari che mettano in pericolo i supremi interessi dello Stato contraente. La clausola permette di non ricorrere all'automatica sospensione che frutterebbe accusa di violazione essendo vincolato anche nei confronti dei non belligeranti.
- Non ci dovrebbero essere effetti sospensivi per i trattati sui diritti umani, anche se la guerra può derogarne alcuni, tranne quelli che vietano trattamenti
disumani e degradanti. Guerra non dovrebbe pregiudicare i trattati istitutivi OI.
1.4 Fonti del Diritto bellico. Essenzialmente natura consuetudinaria e pattizia. Principalmente consuetudinario, oggetto di molte codificazioni. Conferenze di pace Aja 1899 e 1907 con numerose convenzioni tra cui quelle che disciplinano guerra terrestre e marittima. Protocollo Ginevra 1925 contro armi chimiche e batteriologiche. Convenzioni per diritti e doveri dei neutrali e condizione delle vittime di guerra:
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un'adesione universale ai due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell'aereonautica e della Marina.
La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei
prigionieri di guerra. La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.
Convenzioni e protocolli contro uso di certe armi convenzionali, laser accecanti, mine, armi chimiche (vietate), conv sui diritti del fanciullo.. Guerra erea non ha codificazione, no norme giuridicam vincolanti. Può essere disciplinata per via analogica in riferimento a fattispecie che ricevano una disciplina simile sebbene riguardo materie diverse. (guerra terrestre ma soprattutto marittima).
Molte regole pattizie sono diventate consuetudinarie finendo col valere non soltanto per i contraenti ma per tutti quanti (soprattutto quelle dell'Aja).
Fine distinzione diritto Aja (regole di combattimento, diritti e doveri neutrali) e diritto
Ginevra (diritto umanitario per i conflitti armati) perché i due protocolli addizionali hanno fuso le due materie, come confermato dalla CIJ. L'ordinamento italiano ha recepito la Convenzione di Ginevra del 1949 e l'Aja del 1954 e i protocolli addizionali del 1977 tramite leggi di esecuzione. Anche se non sono quasi mai norme self-executing, per cui sono incomplete e mal adattate al nostro ordinamento.
La clausola Martens, presente nel preambolo della IV Convenzione dell'Aja del 1907, prevede la protezione e la salvaguardia delle genti e dei belligeranti secondo le leggi dell'umanità e coscienza, anche quando non siano previste disposizioni complete. Questo significa che viene prescritta un'applicazione minima dei principi di tutela qualora vi siano delle lacune nei trattati relativi alla guerra.
La clausola Martens è utile soprattutto per valutare la liceità di armi non specificamente disciplinate dal diritto bellico, per cui tramite dettami di coscienza pubblica e umanità possono essere trasformati in principi giuridicamente vincolanti (es. attacchi ripetuti).
formattare il testo utilizzando tag html:che provochino danni incidentali alla popolazione civile diventano violazione del diritto umanitario).
1.6. Da quale momento si applicano le norme del diritto bellico. Conv Aja, Ginevra, protocolli add. Individuano nella guerra o nel ca il momento di applicazione. Ma è facile capirlo esattamente se c'è dichiarazione, o se un esercito attraversa la frontiera per penetrare in profondità nel terr. altrui. Alla luce del principio di effettività, occorre che si verifichino operazioni militari consistenti e durature. Ma potrebbero avvenire a livello di bassa intensità come guerrilla, ma se questa avviene come un confronto continuo tra due stati allora è confl armato. Occorre un certo livello di intensità.
1.7. Applicazione del Diritto bellico. Norme rivolte allo Stato, titolare delle situazioni giuridiche derivanti dal dir. Bellico. Ma applicata da individui che rappresentano gli organi dell S belligerante. I singoli ordinamenti provvedono a
Il diritto bellico, secondo l'adeguamento al diritto internazionale, è di difficile applicazione. L'adozione di manuali militari contiene regole per i membri delle forze armate. Questi manuali non sono fonti di diritto, ma traducono a livello nazionale il linguaggio delle disposizioni delle convenzioni internazionali. Riempiono le lacune (come ad esempio la guerra aerea) e le interpretano alla luce delle riserve apportate dallo Stato o dalle dichiarazioni interpretative alla ratifica. Ci sono anche i manuali di peacekeeping.
Le regole di ingaggio hanno come contenuto solo le direttive governative sull'uso della violenza bellica. Non sono pertanto rese pubbliche e vengono di solito adottate in base ad uno specifico conflitto armato. Possono mutare di volta in volta, ma si basano sempre e comunque sul diritto bellico.
I protocolli aggiuntivi hanno due obiettivi:
- Consigliare i comandanti militari circa l'applicazione corretta delle convenzioni di Ginevra e dei protocolli.
- Impegnare gli Stati a diffondere in pace e in guerra le convenzioni di Ginevra e il Primo protocollo.
L'applicabilità di queste regole dipende dalla volontà degli Stati di adottarle e rispettarle.
al diritto internazionale umanitario e devono rispettare le norme e i principi di tale diritto. Queste operazioni sono volte a mantenere la pace e la sicurezza internazionale e a proteggere i diritti umani. 3. operazioni di peace enforcement: queste operazioni prevedono l'uso della forza per ripristinare la pace e la sicurezza in situazioni di conflitto armato. Le forze armate dell'ONU possono essere autorizzate a utilizzare la forza per proteggere la popolazione civile e garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario. In tutte queste operazioni, le forze armate dell'ONU devono rispettare il diritto internazionale umanitario, anche se non sono parti delle convenzioni. Devono osservare i principi e lo spirito del diritto internazionale umanitario, anche se il loro stato non ha ratificato specifiche convenzioni. Ad esempio, l'Italia e gli Stati Uniti fanno parte di una missione dell'ONU e il contingente italiano deve rispettare integralmente il I protocollo delle convenzioni, mentre gli Stati Uniti devono rispettare solo i principi che sono diventati norme consuetudinarie. In conclusione, le forze armate dell'ONU sono vincolate al rispetto del diritto internazionale umanitario e devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei diritti umani durante le operazioni autorizzate dalle Nazioni Unite.passivo del diu perché ogni attacco contro di loro è illegittimo nei cfr del diu.3. op. di peace keeping che