DIRITTO INTERNAZIONALE → S .
È LA BRANCA DEL DIRITTO CHE DISCIPLINA I RAPPORTI GIURIDICI TRA TATI SOVRANI
G S
LI TATI SONO AL TEMPO STESSO I CREATORI E I DESTINATARI DI QUESTE NORME GIURIDICHE INTERNAZIONALI
Rapporto giuridico = relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall'ordinamento giuridico, dall’insieme delle norme giuridiche
Nel tempo gli Stati hanno adottato un’insieme di norme per regolare le loro relazioni e prevenire abusi e
soprafazioni da parte degli Stati più forti su quelli più deboli
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO ≠ DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il diritto internazionale è anche definito come diritto internazionale pubblico → regola rapporti tra i vari
Stati sovrani (es: accordi di pace a seguito di un conflitto bellico + commercio di beni e servizi tra Stati diversi)
Diritto internazionale privato → insieme delle norme di fonte nazionale, internazionale o dell'Unione
Europea, che regolano i rapporti dei singoli individui privati nel momento in cui tali rapporti sono interessati
da elementi di internazionalità. In questo caso il diritto internazionale privato andrà a definire quale sarà la
legge applicabile tra le diverse norme appartenenti ad ordinamenti giuridici statali diversi.
- Esempio: cittadino di uno Stato che per diverse ragioni si trovi nel territorio di un altro Stato = in questo caso si applicheranno le
leggi del territorio straniero. Tuttavia c’è la possibilità che in alcune materie, settori si applichi il diritto dello Stato di appartenenza
- Esempio: caso della compravendita bene immobile = nel momento in cui un bene immobile situato in Italia viene venduto da un
cittadino messicano ad un cittadino ungherese è normale che sorga il dubbio nel considerare quale dei 3 diritto applicare (italiano,
messicano, ungherese). Si applica il diritto italiano perché il bene immobile è in Italia
Regola anche matrimonio tra cittadini di nazionalità diversa + adozioni internazionali (tali norme sono ≠ da Stato a Stato)
ORIGINI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO → PACE DI WESTFALIA 1648
L’ordinamento giuridico internazionale moderno si viene a creare con la Pace di Westfalia 1648 che mise
fine alla guerra dei Trent’anni di carattere religioso tra cattolici e protestanti.
I S - S
N TALE OCCASIONE GLI TATI NAZIONE SI RICONOBBERO COME TATI SOVRANI E INDIPENDENTI POSIZIONATI SU UN PIANO DI
UGUAGLIANZA (enti sovrani superiorem non recognoscentes → che non riconoscono altri superiori)
G S C ’I M
LI TATI SI SVINCOLANO DAL POTERE DELLA HIESA E DELL MPERO LA CUI VOLONTÀ NEL EDIOEVO RISULTAVA SUPERIORE
S S
ORGE UNA COMUNITÀ DI TATI I CUI RAPPORTI SONO DISCIPLINATI DA NORME CONSUETUDINARIE (comportamenti oggettivi
che si ripetono e vi è il convincimento da parte degli Stati di attribuire loro un valore giuridico, obbligatorio)
Principio di uguaglianza sovrana → si crea con la pace di Westfalia 1648 e consente a tutti gli Stati di
partecipare nella comunità internazionale in condizioni di parità formale, di conseguenza nessuno Stato
può esercitare su un altro un potere superiore di controllo
2 MACRO FASI DELL’EVOLUZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
• D 1648 XIX . → diritto internazionale caratterizzato dalla semplice coesistenza tra Stati +
AL A TUTTO IL SEC
formato da poche norme condivise, di natura consuetudinaria, che disciplinano un numero ridotto di
materie (diritto del mare + diritto bellico)
Non esistono organizzazioni internazionali o accordi globali (ai quali partecipano tutti gli Stati della Com. Internaz.)
Accordi bilaterali con i quali gli Stati regolano i loro rapporti
Guerra ammessa come legittima modalità per risolvere le controversie internazionali
L’impatto del diritto internaz. sull’esercizio della sovranità degli stati è stato minimo
• S XIX . → relazioni internaz. caratterizzate da maggior cooperazione tra Stati
ECONDA FASE DALLA FINE DEL SEC
Si formano le prime organizzazioni internazionali in diversi ambiti (economico, commerciale, di
sviluppo) dotate di personalità giuridica alle quali aderiscono sempre più Stati favorevoli a rispettare le
norme di diritto internazionale. Le più importanti Onu + Unione Europea si formano dopo la 2GM
Ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti internazionali
Multilateralismo = si cerca di raggiungere il più ampio consenso da parte di tutti gli Stati nelle decisioni internaz.
Limitazioni della sovranità degli Stati per scopi comuni (per garantire pace e sicurezza, sviluppo, commercio)
Tribunali internazionali creati in specifiche materie
D S →
AL DIRITTO INTERNAZ BASATO SULLA COESISTENZA DEGLI TATI VERSO UNA MAGGIOR COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(norme per far convivere più Stati con pochi accordi (si creano organizz. internaz + accordi globali in molti
normalmente bilaterali – no organizz. internaz.) settori al fine di creare maggior collaborazione,
sviluppo e vantaggi per gli Stati)
( ) → nell’ordinamento internazionale il potere legislativo,
POTERE LEGISLATIVO DECENTRATO POTESTÀ NORMATIVA
meglio detto come potestà normativa, è decentrato. Non è affidato cioè ad un ente specifico come un
Parlamento internazionale ma è direttamente esercitabile da qualsiasi Stato a determinate condizioni
COMUNITÀ INTERNAZIONALE → ’ S
DEFINITA COME L INSIEME DI TATI SOVRANI E INDIPENDENTI CHE CREANO DELLE
.
NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PER REGOLARE LE LORO RELAZIONI
- della società internaz = ogni Stato è uguale all’altro e non vi sono posizioni di supremazia
NATURA ATOMISTICA (atomo)
- S : nella comunità internazionale tutti gli Stati occupano la stessa posizione e
ASSETTO ORIZZONTALE DEGLI TATI
possono allo stesso modo contribuire alla formazione del diritto internazionale. Non vi sono Stati superiori
gerarchicamente ad altri. Ciascuno stato è quindi dotato di soggettività
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI → SONO ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE FORMATI DA PIÙ
.
STATI CHE COME OBIETTIVO HANNO QUELLO DI REGOLAMENTARE UNA DETERMINATA MATERIE
Le organiz internaz si pongono come soggetti altri rispetto agli Stati che le hanno create e sono il punto di
riferimento per la cooperazione internazionale su quella specifica materia.
Si sono create nel XX secolo grazie ad una maggior cooperazione tre gli Stati
Esempi: Onu + Unione Europea + Unicef (tutela diritti dei fanciulli) + Fao
Nel momento in cui gli Stati creano delle organizzazioni internazionali la loro volontà non viene fatta
coincidere con nessuna volontà superiore, infatti rimangono i creatori del diritto internazionale e
successivamente possono sciogliere la stessa organizzazione internazionale (facendone cessare la sua
attività). Questo si manifesta anche in quelle organizzazioni internazionali come l’ONU in cui sono previste
delle limitazioni alla sovranità degli Stati aderenti per raggiungere obiettivi comuni.
Nell’Onu gli Stati sono favorevoli a limitazioni della loro sovranità per fini di pace, sicurezza e giustizia internazionale
6 CARATTERI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
- principio di uguaglianza sovrana → si viene a creare dopo la pace di Westfalia 1648 e consente a tutti gli
Stati di essere posti su un piano di uguaglianza. Gli Stati sono sovrani e indipendenti
Nessuno Stato può esercitare un controllo su un altro Stato condizionandone la sua volontà senza il
rispettivo consenso.
Il principio di uguaglianza sovrana è stato più volte messo in discussione ad esempio da Napoleone che
mirava a creare il suo Impero o da Regimi totalitari (Germania nazista)
- principio di autotutela → è data la possibilità agli Stati di adottare provvedimenti (contromisure) per
tutelare i propri interessi nel momento in cui un altro Stato non rispetta le norme del diritto internazionale.
L’autotutela è determinata dal fatto che nell’ordinamento internazionale non vi sono autorità superiori
(organi centralizzati) che hanno il compito di garantire il rispetto e di applicare sanzioni in caso di
violazione delle norme internazionali.
Il principio di autotutela era considerato illimitato fino al 1945 e comprendeva anche l’uso della forza
armata, con la formazione dell’Onu ciò non è più possibile
P + + → = affidati
OTERE GIUDIZIARIO POTERE ESECUTIVO POTERE DI PRODUZIONE NORMATIVO SONO TUTTI DECENTRATI
agli stessi Stati sovrani e indipendenti e non a organi centralizzati come accade negli ordinamenti interni statali
- divieto della minaccia e dell’uso della forza armata → tale principio si afferma a seguito della 2 GM ed è
riportato nella Carta delle Nazioni Unite. È un divieto imperativo e gli Stati sono quindi tenuti a risolvere le
controversie internazionali in modo pacifico.
L’uso della forza armata è consentito solo in caso di legittima difesa (quando uno Stato viene attaccato)
Consiglio di Sicurezza dell’Onu interviene nei casi in cui una controversia possa dar luogo a conflitti bellici
in modo da garantire la pace e la sicurezza internazionale
- diritto al dominio riservato = (divieto di ingerenza negli affari interni di altri Stati) → ogni Stato ha diritto
al rispetto del proprio dominio riservato e non può subire intromissioni da parte di altri Stati nell’esercizio
della propria sovranità. Gli Stati se non autorizzati non possono intervenire negli affari di altri Stati, non
possono intromettersi nella scelta della forma di governo anche se queste non sono democratiche.
La Comunità internazionale può intervenire solo in caso di guerre civili
- cooperazione tra Stati → con l’evoluzione del diritto internazionale possiamo notare si è passati dalla
coesistenza tra Stati verso una maggior cooperazione sviluppata nel XX secolo in particolare dopo la 2 GM.
Gli Stati si sono uniti tra loro creando organizzazioni internazionali in varie materie e ad accordi globali al
fine di risolvere problemi di notevole rilievo che non erano risolvibili individualmente. Hanno sviluppato
una maggior collaborazione in modo da ottenere maggior sviluppo e maggiori vantaggi in diversi settori.
Onu = organiz internaz planetaria – obiettivi: pace e sicurezza internazionale + risoluzione controversie senza la guerra + principio
uguaglianza e libertà fondamentali dell’uomo + cooperazione tra Stati in diversi settori + relazioni amichevoli
Unione Europea = organiz internaz regionale (partecipazione numero limitato di Stati appartenenti ad una stessa regione geograf)
- rispetto di norme imperative → il diritto internazionale si basa sopratutto su norme consuetudinarie e
convenzionali (pattizie). Tuttavia si riconosce l’esistenza di un insieme ristretto di norme internazionali
inderogabili di natura imperativa che vanno a tutelare principi e valori considerati fondamentali per le
relazioni internazionali.
L’ordinamento internazionale è composto da:
. (norme di diritto internaz generale o primarie): comportamenti oggettivi che
NORME CONSUETUDINARIE
presentano ripetibilità + convinzione da parte degli Stati di attribuire loro un obbligo giuridico.
Sono quelle sulle quali l’ordinamento internazionale si è costruito e con le quali gli Stati regolavano le
loro prime relazioni internazionali
. (norme di diritto internaz pattizie): derivano da Trattati e Accordi tra più Stati
NORME CONVENZIONALI
. (norme di diritto internaz cogente): norme internazionali inderogabili che vanno a
NORME IMPERATIVE
garantire e tutelare i valori ed i principi fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali.
Tali norme imperative non sono negoziabili, trattabili
SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE
S ( ) →
OGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE PUÒ ESSERE DEFINITA COME LA CAPACITÀ DI
’ ’
ESSERE TITOLARI DI RAPPORTI GIURIDICI NELL AMBITO DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Rapporto giuridico = relazioni tra due o più Stati che prevedono il riconoscimento di diritti e doveri
- Nell’ordinamento interno di uno Stato la soggettività si divide in:
(personalità giuridica)
capacità giuridica (essere il destinatario delle norme giuridiche, avere diritti e doveri, si acquisisce con la nascita)
capacità di agire (la capacità di poter concludere atti che incidono sulla propria situazione giuridica, si ha con la
maggiore età, con i 18 anni)
- Nell’ordinam internazionale, invece, la soggettività include sia la capacità giuridica + capacità di agire.
Infatti il soggetto di diritto internazionale è al tempo stesso sia il destinatario di norme dell’ord internaz
che il titolare di diritti e doveri che derivano dalla sua partecipazione all’ord internaz
S ’ :
INFATTI LO TATO NELL ORDINAM INTERNAZ PUÒ ESSERE DEFINITO COME
in quanto destinatario delle norme internaz
SOGGETTO PASSIVO
in quanto compie atti rilevanti per la Comunità internaz
SOGGETTO ATTIVO
Cosi come lo Stato (inteso come ordinamento giuridico interno) è formato da persone fisiche che creano
enti e apparati dotati di personalità giuridica; la Comunità internazionale (ordinamento internazionale) è
formata dagli Stati che creano le organizzazioni internazionali
STATO → È AL TEMPO STESSO IL DESTINATARIO ED IL CREATORE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE
’ +
HA CREATO L ORDIN INTERNAZ PER REGOLARE I PROPRI INTERESSI AL DI FUORI DEI PROPRI CONFINI HA PIENA SOGGETTIVITÀ
L S 3 :
O TATO È FORMATO DA ELEMENTI NECESSARI
popolo → insieme delle persone native e/o residenti nel territorio statale, incluse le minoranze nazionali
(insieme ridotto di persone che si differenziano dal resto della popolazione per alcune caratteristiche sociali, culturali, linguistiche)
Secondo molti studiosi deve rispettarsi il principio di autodeterminazione dei popoli
governo → inteso in senso ampio come l’apparato pubblico organizzato che esercita un potere di controllo
effettivo nei confronti della popolazione all’interno del territorio statale, al fine di garantire lo sviluppo
(esercita la sovranità, intesa come l’insieme dei 3 poteri: legislativo + esecutivo + giudiziario)
territorio → spazio nel quale risiede il popolo e sul quale il governo esercita il proprio controllo.
Concretamente inteso come l’insieme del territorio terreste con fiumi e laghi all’interno di confini ben
stabiliti. Comprende anche lo spazio aereo + il sottosuolo + la piattaforma cont. + mare territoriale
S → :
OVRANITÀ PUÒ ASSUME DIVERSI SIGNIFICATI IN BASE AL MODO DI CONSIDERARLA
sovranità interna → attribuisce allo Stato la capacità di esercitare il potere di governo effettivo sulla
popolazione all’interno dei proprio confini. L’effettività è fondamentale poiché uno Stato può affermarsi
sovrano all’interno dei propri confini solo se ha il controllo della propria popolazione, cosa che non avviene
in caso di guerre civili e movimenti insurrezionali (Potere di governo inteso in senso ampio come la somma dei 3 poteri)
sovranità esterna → attribuisce l’indipendenza di uno Stato nei confronti di altri Stati, dà la capacità allo
Stato di realizzare rapporti giuridici con altri Stati in condizione di parità.
Ciò non accade per governi fantocci o per Stati membri di federazioni
La sovranità attribuisce allo Stato una posizione di:
- supremazia all’interno dei propri confini
- indipendenza + originarietà + parità nei confronti degli altri Stati nella Comunità internazionale
Ogni stato è indipendente e non deriva da ordinamenti giuridici di altri Stati. Nelle relazioni internazionali gli Stati occupano tutti
una posizione di parità
S
AFFINCHÉ UNO ATO POSSA ESSERE CONSIDERATO UN SOGGETTO DEL DIRITTO INTERNAZ ED AVERE SOGGETTIVITÀ INTERNAZ È
3 (popolo + governo + territorio)
NECESSARIO CHE SIA IN POSSESSO DEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI NECESSARI E CHE SIA
’ → lo Stato deve essere in grado di esercitare un potere di controllo sulla
VERIFICATO IL CRITERIO DELL EFFETTIVITÀ
popolazione all’interno del proprio territorio. Ciò non si verifica in caso di insurrezioni o guerre civili.
I governi in esilio non hanno infatti soggettività internazionale
Parte della dottrina considera necessario per attribuire la soggettività internaz ad uno Stato la presenza di
altri 2 elementi oltre al criterio dell’effettività:
- il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli: tale principio si afferma nel 1975 con l’atto finale
della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione tenuta ad Helsinki. Stabilisce come il popolo abbia il diritto
di lottare contro un governo illegittimo (coloniale – occupazione militare) al fine di creare e stabilire un proprio
sistema politico indipendente ed autonomo.
Lo Stato per avere soggettività internazionale deve quindi esercitare il proprio potere per mezzo di un governo
legittimo. Se vi è un governo illegittimo il popolo ha il diritto di lottare al fine di autodeterminare il proprio
sistema politico autonomo ed indipendente
- la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo: lo Stato per avere soggettività internazionale deve tutela e
rispettare i diritti fondamentali dell’uomo. Il governo può dirsi legittimo solo se eletto democraticamente e
se rispetta i principi dello Stato di diritto (uguaglianza formale giuridica + separazione dei poteri per maggior
equilibrio + diritti dell’uomo)
Poiché tali requisiti non sono condivisi universalmente da tutta la dottrina, per affermare la soggettività
internazionale dello Stato rimane valido il criterio dell’effettività → determina come la soggettività internazionale
venga attribuita allo Stato quando esso esercita un potere di governo effettivo sulla popolazione stanziata nel proprio
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