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Nella titolarità di determinati rapporti giuridici subentra un altro soggetto
Sia in riferimento agli stati che alle organizzazioni internazionali, la successione degli stati negli accordi internazionali si intende l'insieme delle regole che disciplinano le modalità con le quali uno stato successore possa subentrare allo stato predecessore in un accordo internazionale da quest'ultimo stipulato in precedenza.
In passato tale materia era disciplinata da norme consuetudinarie che successivamente sono state codificate, per dar loro maggior chiarezza, nella Convenzione sulla successione degli Stati negli Accordi internazionali conclusa sempre a Vienna ma nel 1978 ed entrata in vigore nel 1996.
La Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati negli Accordi internaz si basa su 2 principi:
- Principio della tabula rasa
- Principio della mobilità delle frontiere oltre ad una serie di deroghe specifiche
Tabula rasa secondo tale principio.
Nessuno stato di nuova indipendenza è obbligato a mantenere in vigore o diventare parte di un accordo solo per il fatto che tale accordo in precedenza era in vigore nel suo territorio attuale. Quindi gli stati successori non possono essere vincolati dagli accordi stipulati dagli stati loro predecessori, senza il loro consenso (senza la loro volontà) e l'accettazione da parte degli altri stati contraenti. Stati di nuova indipendenza formati per lo smembramento di una federazione come l'Urss, formati dal processo di decolonizzazione, dal distacco nei confronti di uno stato nel quale era inglobato - mobilità delle frontiere quando una porzione di territorio di uno stato entra a far parte di un altro stato (es. per annessione o cessione), nei confronti di essa i trattati in vigore per lo stato predecessore si estinguono - mentre prenderanno efficacia quelli in vigore per lo stato successore tranne se l'applicazione del trattato in questo.TERRITORIO RISULTA INCOMPATIBILE PER VIA DELL'OGGETTO O DELLO SCOPO
La porzione di territorio che passa da uno Stato ad un altro acquisisce lo status di territorio del nuovo Stato e per questo su di essa si applicheranno tutti gli effetti degli accordi dello Stato successore.
Eccezione al principio della tabula rasa sono:
- Trattati localizzabili → in essi non si applica il principio della Tabula Rasa (Convenzione di Vienna 1978)
- Le disposizioni di tali Trattati inerenti a particolari territori, corsi d'acqua o dighe si applicano anche nel momento in cui questi elementi passano sotto la sovranità di un nuovo Stato indipendente.
Tale deroga è inapplicabile ai Trattati riguardanti l'installazione di basi militari straniere sul territorio di successione. Il Nuovo Stato indipendente avrà sempre diritto a rinegoziare con lo Stato titolare della base militare potendo anche rifiutare la sua presenza sul proprio territorio.
Accordo di devoluzione → SACCORDO CON IL
QUALE LO TATO SUCCESSORE DICHIARA DI VOLER CONTINUARE AD APPLICAREA SDETERMINATI CCORDI STIPULATI PRECEDENTEMENTE DALLO TATO PREDECESSORE
La Convenzione di Vienna del 1978 afferma come l’accordo di devoluzione affinché abbia effetto neiconfronti di Stati terzi necessita del consenso da parte degli stessi Stati contraenti che affermino la propriavolontà a far partecipare all’Accordo lo Stato successore
L’Accordo di devoluzione ha efficacia solo tra lo Stato successore e lo Stato predecessore. Affiche assumaefficacia anche nei confronti degli altri Stati contraenti è necessario che quest’ultimi esprimano la lorovolontà a far partecipare lo stato successore All’accordo
ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE
SI DEFINISCE ADATTAMENTO IL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO IL QUALE LE NORME GIURIDICHE ESTRANEE AD UN ORDINAMENTO( . ) ’ .CD NORME EXTRA ORDINEM POSSANO TROVARE APPLICAZIONE A PRODURRE EFFETTI ALL INTERNO DI
QUESTO è un adattamento necessario al fine di consentire alle norme di diritto internazionale di produrre i propri effetti anche all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali. È un procedimento che investe tutti gli Stati dell'ordinamento internazionale secondo regole proprie, non esiste infatti una regola unica ma ogni Stato ha le sue regole di adattamento.
L'ordinamento nazionale e l'ordinamento internazionale sono infatti separati e distinti e di conseguenza è necessario un procedimento di adattamento affinché le norme di diritto internazionale possano trovare applicazione ed efficacia all'interno del diritto nazionale, in quanto nessun ordinamento sovrano è tenuto a riconoscere i meccanismi di produzione giuridica propri di altri ordinamenti.
Teoria monista di Kelsen → si basa sul rifiuto che l'ordinamento internazionale sia separato e distinto (quindi autonomo) rispetto a quello degli Stati membri della
comunità internazionale Secondo Kelsen, giurista austriaco e principale esponente della teoria monista, esiste un unico ordinamento giuridico universale formato da tutte le norme appartenenti ai diversi ordinamenti nazionali ed internazionale. In base alla situazione considerata si applicherebbero le norme dell'ordine internazionale o degli ordinamenti nazionali che comunque fanno parte sempre dello stesso ordinamento giuridico universale. L'adattamento non sarebbe infatti necessario in quanto tutte le norme hanno la stessa efficacia e anche quelle di diritto internazionale verrebbero applicate immediatamente perché fanno parte dello stesso ordinamento universale. Es. In caso di guerra tra due Stati si applicano le norme contenute nell'unico ordinamento giuridico inerenti alla sezione disciplinata dal diritto internazionale; mentre in caso di controversia tra cittadini privati italiani si applicheranno comunque le norme dell'unico ordinamento giuridico mondiale madisciplinate dalla sezione del diritto dell'ordinamento italiano
Tale teoria è stata spesso criticata e poco seguita perché:
- gli Stati pur vincolandosi a livello internazionale erano portati, soprattutto in passato, a salvaguardare le proprie norme di diritto interno
- difficoltà di immaginare un sistema nel quale il diritto internazionale abbia un'efficacia immediata all'interno degli ordinamenti nazionali. Gli Stati infatti intendono adattare le norme internazionali affinché abbiano efficacia nel loro ordinamento interno.
Teoria dualista o pluralista → in opposizione alla teoria monista afferma che non esiste un unico ordinamento giuridico universale ma esistono tanti ordinamenti giuridici quanti sono i soggetti che compongono la comunità internazionale + 1 = cioè l'ordinamento internazionale che regola i rapporti tra questi soggetti.
Nel momento in cui un norma prodotta all'interno di uno di questi ordinamenti deve
essere applicata all'interno di un altro ordinamento è necessario un procedimento di adattamento. Infatti le norme di diritto internazionale non trovano immediata applicazione nell'ordinamento giuridico italiano, ma devono essere adattate. Gli ordinamenti giuridici che seguono tale teoria dualista possono adottare: - un procedimento di adattamento diverso in base al tipo di fonte del diritto internazionale considerata (come l'ordinamento italiano) - oppure un unico procedimento di adattamento valido per tutte e tre le categorie di fonti (fonte consuetudinaria, convenzionale, di terzo grado) PROCEDIMENTO ORDINARIO E PROCEDIMENTO SPECIALE DI ADATTAMENTO → sono 2 procedimenti di adattamento del diritto interno al diritto internazionale che trovano entrambi applicazione nel nostro ordinamento giuridico. PROCEDIMENTO ORDINARIO → procedimento di adattamento che prevede come una norma esterna ad un ordinamento giuridico (norma extra ordinem) venga recepita in esso mediante una suaRiformulazione integrale all'interno di una fonte propria di tale ordinamento (es. all'interno di una legge o un atto normativo)
Quindi un Accordo internazionale, secondo tale procedimento, sarà recepito nell'ordinamento italiano mediante una legge o un atto normativo che contenga le stesse disposizioni, lo stesso testo.
La fonte internazionale e la fonte interna sono 2 fonti separate → difetto: ciò non consente di trasportare automaticamente le eventuali modifiche o abrogazioni dell'Accordo internazionale anche nell'ordinamento interno italiano. Per questo il procedimento ordinario è poco utilizzato - È NECESSARIO ADOTTARE IL PROCEDIMENTO ORDINARIO SE LA NORMA INTERNAZIONALE NON È AUTO ESECUTIVA3 : CIÒ ACCADE IN IPOTESI- quando la norma internazionale non ha contenuto precettivo (non contiene un obbligo) ed è quindi programmatica. In tal caso mediante il procedimento ordinario di adattamento la norma
internazionale viene integrata nell'ord interno con l'obbligo al quale si riferisce in modo da renderla precettiva- quando la norma internazionale non è sufficientemente precisa e deve essere quindi integratanell'ordinamento interno di recepimento- quando la norma internazionale contiene precetti alternativi e ciascun ordinamento nazionale è chiamatoad optare per uno di essi→ procedimento di adattamento con il quale la norma extra ordinem (di dirittoPROCEDIMENTO SPECIALEinternazionale) viene recepita all'interno di un altro ordinamento giuridico (ord nazionale) tramite un rinvioespresso da una fonte del diritto di quest'ultimo. Non vi è quindi una riformulazione integrale della normagiuridica da recepire ma un rinvio con il quale una legge o un atto normativo del diritto interno attribuiscepiena esecutività ed efficacia alla disposizione del diritto internazionale.
2 :TIPI DI RINVIO- rinvio formale (non recettizio, dinamico)
= se l'atto giuridico del diritto interno dà "piena ed intera applicazione ed esecuzione al Trattato X". In questo caso la norma dell'ordinamento recipiente farà riferimento alla fonte extra ordinem e tutte le norme in essa contenute troveranno la loro applicazione nell'ord interno.
Il carattere dinamico è rappresentato dal fatto che le eventuali modifiche o abrogazioni al Trattato X del diritto internazionale vengono recepite anche all'interno dell'ord interno degli Stati.
- rinvio materiale (recettizio, fisso) = se l'atto giuridico del diritto interno richiama non il Trattato X nella sua generalità ma specifiche norme extra ordinem. In tal caso avremo una incorporazione della norme extra ordinem nella norma di rinvio materiale e le eventuali modifiche o abrogazioni non verranno recepite anche nell'ordinamento recipiente (carattere fisso)
ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO ALLE FONTI GENERALI
tamento, che si applica quando una determinata situazione è regolata da una consuetudine riconosciuta come fonte di diritto. In questo caso, il procedimento speciale di adattamento permette di applicare la consuetudine anziché la norma generale di legge. Il procedimento speciale di adattamento prevede una serie di passaggi che devono essere seguiti per garantire la corretta applicazione della consuetudine. Innanzitutto, è necessario individuare la consuetudine e verificarne la sua esistenza e validità. Successivamente, si procede alla sua interpretazione, al fine di determinare il suo contenuto e i suoi effetti giuridici. Una volta individuata e interpretata la consuetudine, si procede alla sua applicazione nel caso concreto. Questo avviene attraverso una serie di atti e decisioni che devono essere prese in conformità con la consuetudine stessa. Infine, è importante tenere conto che la consuetudine può essere modificata o abrogata nel tempo, quindi è necessario monitorare costantemente la sua validità e applicazione. In conclusione, il procedimento speciale di adattamento è uno strumento importante nell'ordinamento giuridico italiano per garantire l'applicazione corretta delle consuetudini come fonte di diritto.