Diritto internazionale - Appunti
Anteprima
ESTRATTO DOCUMENTO
WMO (World Metereological Organization)
UPU (Universal Postal Union)
IMF (International Monetary Fund)
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
IFC (International Finance Corporation)
IDA (Internationale Development Association)
Il fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
furono creati nel 1994 con gli accordi di Bretton Woods. E' presente un Consiglio di Governatori
che è l'organo deliberante, ma le sue delibere non vengono prese in base al principio uno
stato/un voto, ma secondo le quote di capitale sottoscritte e quindi con il peso determinante
dei Paesi più ricchi e in particolare degli USA. Si propone la collaborazione monetaria
internazionale, la stabilità dei cambi, l'equilibrio delle bilance dei pagamenti e della concessione
di prestiti a breve termine. La Banca, invece, concede mutui agli Stati membri per investimenti
produttivi a tasso di interesse variabile (a lungo termine).
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
Contribuisce allo sviluppo, sotto forma di aiuti, dell'agricoltura dei Paesi più poveri con deficit
alimentari notevoli.
WIPO (World Intellectual Property Organization)
Si occupa dei problemi relativi alla proprietà intellettuale.
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
Dal 1979 è diventato un istituto specializzato a cui competono funzioni di tipo operative e non
normative.
IAEA (International Atomic Energy Agency)
Sovrintende lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica, ma non
è un istituto specializzato.
WTO (World Trade Organization)
Del tutto indipendente dalle Nazioni Unite, vi fanno parte 135 stati. E' composta da una
Conferenza ministeriale, dal Consiglio Generale e dal Segretariato con a capo un direttore
generale. Fornisce un forum per lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali
multilaterali e tendenti alla globalizzazione del mercato. Tra i più importanti negoziati,
ricordiamo il GATT, in tema di liberalizzazione dei commerci internazionali. In seno a questa
organizzazione vale il principio della clausola della nazione più favorita, ossia dell'automatica
estensione a tutte le parti contraenti delle concessioni fatte a una di esse, sui dazi doganali e le
tasse ed imposte su importazioni ed esportazioni. Può emanare decisioni vincolanti a
maggioranza di 3/4 della Conferenza ministeriale o del Consiglio Generale sull'interpretazione
delle norme. Ha anche un ruolo fondamentale sulla risoluzione delle controversie nascenti dagli
accordi che ad essa fanno capo.
E COMUNITA' EUROPEE E L'UNIONE EUROPEA
XVII Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Le Comunità europee
e l'Unione Europea
CEE, CECA ed EURATOM sono le organizzazioni internazionali più dotate di poteri decisionali
nei confronti degli Stati che ne fanno parte. Possono emettere atti vincolanti.
Si tratta di tre organizzazioni distinte a cui appartengono 15 Stati. La CECA fu creata a Parigi
nel 1951, CE (CEE) ed EURATOM nel 1957 con i trattati di Roma. Nonostante siano separate,
hanno organizzazioni comuni.
La loro disciplina di funzionamento e organizzazione è stata in maniera rilevante modificata da
una serie di trattati: l'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986 e il Trattato
sull'Unione Europea (Maastricht 1992) che hanno introdotto una forte integrazione tra gli Stati
membri, azioni comuni in ambito di politica estera e cooperazione degli Stati nel settore della
giustizia e degli affari interni. Significative modifiche sono state inoltre introdotte in materia di
17
cittadinanza europea, nel rafforzamento del potere del Parlamento e l'unione monetaria (specie
con la creazione della BCE e della moneta unica).
Delle tre organizzazione sicuramente la CEE è la più importante, poiché investe tutta la vita
economica e sociale degli Stati membri. Così, mentre la CECA si occupa del mercato comune
nel settore carbosiderurgico e l'EURATOM nel settore dell'energia atomica, la CEE sovrintende
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Queste rappresentano
le 4 libertà fondamentali dell'Europa e servono per assicurare la libera concorrenza.
La maggior parte delle norme del trattato sono ELASTICHE, GENERICHE E PROGRAMMATICHE
Si discute sulla natura giuridica delle Comunità Europee: si tratta di vere e proprie
organizzazioni internazionale (visto che ci sono organi con vari poteri) o embrioni di Stati
federali (per la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno)?
Organi:
1. COMMISSIONE, composta da individui e non Stati che non ricevono istruzioni dai governi
nazionali di appartenenza. Nella CECA la Commissione è l'organo decisionale effettivo, emana
atti vincolanti che formano la legislazione comunitaria. Il Consiglio ha solo poteri consultivi.
Nella CEE ed EURATOM vale, invece, il contrario: è il Consiglio l'organo deliberante, mentre la
Commissione ha solo poteri di iniziative ed esecutivi.
2. CONSIGLIO. E' l'organo che rappresenta i 15 Stati membri e presieduti a turno per 6 mesi.
Di solito ne fanno parte i ministri. Nella CECA ha funzioni prettamente consultive, nella CEE
emana gli atti più importanti della legislazione comunitaria decidendo, secondo i casi, a
maggioranza o all'unanimità.
3. PARLAMENTO EUROPEO. Dal 1979 è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati
membri eletti a suffragio universale diretto. Non è l'organo legislativo della comunità, ma il
Trattato di Maastricht gli ha conferito certi poteri di partecipazioni alla funzioni legislativa.
Svolge una funzione di controllo politico sulle altre istituzioni, mediante l'esame dei rapporti
che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli (tranne la Corte di Giustizia).
Troviamo inoltre procedure di COOPERAZIONE e CODECISIONE. La prima si applica in materia
di trasporti, fondo sociale europeo, ricerca e sviluppo professionale e l'ultima parola spetta al
Consiglio (se il Consiglio è unanime può anche andare contro il parere del Parlamento in
seconda lettura). La procedura di codecisione si applica nelle materie di circolazione delle
persone, libertà di stabilimento e circolazione di servizi. Il Parlamento può bloccare l'azione del
Consiglio con una decisione adottata a maggioranza assoluta dai suoi membri.
4. CORTE DEI CONTI. Svolge funzioni di controllo delle entrate e uscite della Comunità.
5. CORTE DI GIUSTIZIA. Veglia sul rispetto dei Trattati e può essere anche adita dai cittadini
europei.
Da questo quadro, si riesce a capire che in realtà l'organo legislativo è il Consiglio e che la
legislazione comunitaria si caratterizza per essere generica e programmatica. Tra gli atti
vincolanti possiamo trovare:
DECISIONI: non hanno portata generale ed astratta, ma concreta. Può indirizzarsi sia ad uno
Stato membro, sia ad un individuo, sia ad un'impresa che opera nel territorio comunitario.
Acquistano efficacia non con la pubblicazione, ma con la notifica al destinatario.
DIRETTIVE: vincolano lo Stato al risultato da raggiungere, lasciando la scelta di forma e
mezzi nella competenza degli organo nazionali. La direttiva dovrebbe enunciare principi e
criteri generali, ma oggi è sempre più dettagliata, tanto che la scelta dello Stato si limita solo
alla forma giuridica interna della norma (cioè se scegliere una legge o un atto amministrativo).
REGOLAMENTI: hanno portata generale obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile. Si tratta di norme generali ed astratte che gli Stati devono applicare.
Come tutte le organizzazioni internazionali, le Comunità Europee hanno la capacità di
concludere accordi internazionali. La competenza è così ripartita: spetta alla Commissione per i
negoziati; al Consiglio, previa consultazione o, in certi casi, previo parere conforme del
Parlamento, per la manifestazione di volontà diretta ad impegnarsi. La Corte di Giustizia può
dare un parere sulla compatibilità dell'accordo con le disposizioni del Trattato. Gli accordi
stipulati diventano una categoria di atti comunitari con efficacia vincolante.
Tra gli accordi troviamo:
18
1. Convenzioni di Associazione che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e
obblighi reciproci, azioni in comune e procedure particolari
2. Accordi commerciali, cioè di politica commerciale comune.
In questi casi la competenza esclusiva è della Comunità e gli Stati membri non possono
stipulare da soli accordi nelle stesse materie. Negli accordi misti possono partecipare sia la
Comunità sia gli Stati membri. Se uno Stato stipula da solo l'accordo senza autorizzazione del
Consiglio l'accordo resta valido, ma si ha violazione del diritto comunitario o causa l'invalidità?
Il problema è ancora aperto.
La Corte di Giustizia ritiene che esiste un parallelismo tra competenze interne ed esterne
comunitarie: in tutte le materie in cui la Comunità ha, in base al Trattato, competenza ad
emanare atti di legislazione comunitaria, ha anche implicitamente competenza a concludere
accordi con Stati terzi. Una volta che la competenza sia stata esercitata all'interno delle
Comunità in una determinata materia, la competenza esterna diventa esclusiva rispetto a
quella degli Stati membri. Ne consegue che gli Stati restano liberi di stipulare accordi
internazionali finché la Comunità non abbia legiferato, ma poi perdono tale libertà.
IL CONSIGLIO D'EUROPA
XVIII Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Il Consiglio d'Europa
Dopo la seconda guerra mondiale furono create due organizzazioni: l'OECE (Organizzazione
Europea per la Cooperazione Economica) e l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico), e il Consiglio d'Europa (comprendente 40 Stati). Lo scopo di quest'ultimo
è quello di conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e
promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro
progresso economico e sociale.
E' composto da:
1. COMITATO DEI MINISTRI, composto dai ministri degli Esteri
2. ASSEMBLEA CONSULTIVA, composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali
3. SEGRETARIATO (con a capo un segretario generale)
Predispongno testi di convenzione in materie giuridiche (diritto e procedura penale)
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
Fu firmata a Roma nel 1950. Contiene due generi di norme: uno a carattere sostanziale (in cui
è offerto il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali) e una a carattere procedurale.
E' composta da tanti membri quanti sono gli Stati, con un mandato di 6 anni.
Fino al 1998 svolgeva funzioni istruttorie e di conciliazione sui ricorsi che venivano presentati
sulla violazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente. I ricorsi erano presentabili
da Stati, individui e gruppi di individui.
Nel 1998 vi fu una riforma: il Comitato dei ministri decide a maggioranza dei 2/3 se c'è stata
violazione e pone un termine entro cui è necessario eliminarla. Questo sicuramente è un
intervento di carattere politico più che giuridico.
GLI ALTRI ORGANI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
XIX Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Gli altri organi per la
tutela dei diritti umani
CONVENZIONE AMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO, firmata a San José de Costa Rica nel
1969
CARTA AFRICANA del 1986
2 PATTI INTERNAZIONALI: uno sui diritti economici, sociali e culturali, l'altro sui diritti civili e
politici. Il primo patto non ha organi ad hoc, ma stabilisce che gli Stati contraenti sottopongono
19
rapporti periodici sulle misure prese in osservanza del patto al Consiglio Economico e sociale
delle Nazioni che può a sua volta trasmetterli alla Commissione dei diritti umani dell'ONU
perché formuli raccomandazioni di ordine generale o sottoporli all'Assemblea generale.
Il secondo prevede un comitato per i diritti dell'uomo (18 membri in carica per 4 anni) che può
esaminare i reclami presentati contro uno Stato contraente da altri Stati o da individui. La
procedura non sfocia in atti vincolanti. Riceve, inoltre, anche i rapporti degli Stati
sull'applicazione del Patto nei rispettivi territori.
LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI
XX Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > Le raccomandazioni
degli organi internazionali
Le raccomandazioni sono l'atto tipico delle Nazioni Unite. Non sono vincolanti e per questo non
si possono inserire tra le fonti del terzo tipo e ci si chiede se siano del tutto improduttiva di
effetti giuridici.
Si dice che la raccomandazione preveda il c.d. EFFETTO LICEITA': non commette illecito lo
Stato che segue una raccomandazione, andando contro ad impegni già assunti con accordo o
contro il diritto consuetudinario. Tale effetto è da ammettere solo nei rapporti tra Stati membri
e solo con riguardo alle raccomandazioni legittime (che non fuoriescono dalle competenze
proprie degli organi del trattato). Manca però un organo incaricato di giudicare la legittimità
della raccomandazioni o quelli che l'abbiano approvata senza riserva. Per gli Stati che hanno
votato contro o si siano astenuti, l'effetto liceità è da escludersi.
Qualcuno dice che l'obbligo di cooperazione previsto dai trattati istitutivi di organizzazione
internazionali fa sì che sia illecito il comportamento di uno Stato che rifiuti di osservare tutta
una serie di raccomandazioni. Questa impostazione non è da condividere perché le
raccomandazioni non sono vincolanti e la caratteristica dell'atto consiste proprio nella funzione
esortativa.
LA GERARCHIA DELLE FONTI INTERNAZIONALI
XI Diritto internazionale > La formazione delle norme internazionali > La gerarchia delle fonti
internazionali
1. Norme consuetudinarie (compresi i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti)
2. Trattati (obbligatorietà riposta nella consuetudine pacta sunt servanda)
3. Fonti previste da accordi (gli atti delle organizzazioni internazionali)
In che rapporto stanno?
La consuetudine è molto flessibile, poiché può essere derogata da una fonte inferiore, nei limiti
in cui la consuetudine lo consente. Oggi si parla sempre più di un gruppo di norme cogenti (ius
cogens).
L'art. 53 della Convenzione di Vienna sancisce la nullità di qualsiasi trattato che, al momento
della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale
generale. Con norma imperativa del diritto internazionale generale si intende una norma
accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, come norma
a cui non si può apportare nessuna deroga e che non può essere modificata se non da una
norma di diritto internazionale generale dello stesso carattere.
Il trattato quindi non può derogare le norme cogenti del diritto internazionale.
L'art. 64 stabilisce che se una norma imperativa di diritto internazionale generale è in
contrasto con un trattato, questo diventa nullo e si estingue.
Ma cos'è il diritto cogente? La Convenzione di Vienna non lo dice, né la dottrina riesce a
trovare un criterio di riferimento. Si fa leva sull'art. 103 della Carta dell'ONU: in caso di
contrasti tra gli obblighi contratti dagli Stati membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto
e gli obblighi da esse assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli
obblighi derivanti dal presente statuto. Oggi il rispetto della Carta è considerato
fondamentale.P 20
SPTATAJJLE AL DIRITTO INTERNAZIONALE
PARTE TERZA
L’APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL’INTERNO
DELLO STATO
XXXVII Diritto internazionale > L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato
> L'adattamento del diritto statale al diritto internazionale
Quali sono i mezzi di applicazione di una norma internazionale?
1. operatori giuridici e in particolare gli organi statali (per mezzo delle norme giuridiche)
2. accertamento giudiziario (applicazione diretta della norma da parte dei giudici)
Non si può dire che il diritto internazionale debba essere applicato a tutti i costi all'interno dello
Stato perché il diritto interno deve poter difendere certi valori costituzionali, sacrificando, se
necessario, il diritto internazionale. Tuttavia la difesa dei valori interni non deve avvenire ad
ogni costo, perché sono importanti anche valori internazionalistici (come la collaborazione e la
solidarietà internazionale).
Troviamo irrilevanti le teorie dei monisti (che ritengono che il diritto statale trova fondamento
nel diritto internazionale) e dei dualisti (che sostengono che l'ordinamento statale è originario
ed è netto e separato da quello della comunità degli Stati) perché ci interessa sapere come si
applicano le norme internazionali e come queste si coordino con quelle interne.
Si fa tradizionalmente una distinzione tra PROCEDIMENTI ORDINARI e PROCEDIMENTI
SPECIALI di adattamento dei due diritti. Il primo avviene mediante norme (costituzionali,
legislative, amministrative) che si distinguono da quelle statali solo per il motivo per cui
vengono emanate. Le norme internazionali vengono riformulate all'interno dello Stato. Nei
procedimenti speciali, la norma internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato: gli
organi con funzioni normative ordinano l'osservanza della norma internazionale. Il costituente,
il legislatore o l'organo amministrativo operano con rinvio alla norma internazionale (come del
resto obbliga l'art. 10 Cost.), dando diretta applicazione nello Stato della norma internazionale.
Di solito è infatti con legge che si dà ordine di esecuzione di un trattato.
Tra i due è preferibile il procedimento speciale: con il procedimento ordinario ci si trova ad
interpretare e riformulare con provvedimento interno la norma. L'interprete si trova di fronte
ad una norma identica a quella statale, tranne che per il motivo che l'ha ispirata. Applicherà la
norma interna e terrà conto di quella internazionale ispiratrice solo in casi di interpretazione
dubbia. Ma se il diritto internazionale di evolve? Se interviene una desuetudine o una norma
abrogatrice? In casi del genere ci troviamo, quindi, di fronte a problemi di applicazione ed è
per questo che si preferisce il procedimento speciale. In questi ultimi si ha un semplice rinvio e
21
il centro dell'applicazione della norma internazionale si sposta dall'interprete al legislatore. Il
giudice potrà commettere errori di interpretazione della norma internazionale, ma l'errore si
circoscriverà al caso concreto e non a tutte le fattispecie. Il procedimento ordinario è però
necessario in altri casi: quando la norma internazionale non è direttamente applicabile ("self-
executing"), ma necessita di un'attività integratrice da parte degli organi statali. In Gran
Bretagna generalmente si usa il procedimento ordinario e, una volta introdotta, la norma
internazionale coincide con quella nazionale. Gli altri Paesi invece preferiscono il procedimento
speciale.
Norme self-executing e non
La norma non self-executing si può avere in due casi:
1. quando la norma attribuisce facoltà agli Stati
2. quando la norma, pur imponendo obblighi, non riceve esecuzione perché mancano gli organi
predisposti o le procedure indispensabili per la sua applicazione.
Ci sono casi dubbi di norme self-executing e non self executing, ma noi crediamo che si ha
self-executing quando, in caso di sospensione o di mancata obbligazione o difficoltà di
applicazione della norma internazionale, si debba ricorrere a procedure di conciliazione o atti o
mezzi di risoluzione delle controversie. E' ancora self-executing quando la norma
internazionale contiene una "clausola di esecuzione" che preveda che gli Stati adotteranno
tutte le misure di ordine legislativo o d'altro genere per dare effetto alle sue disposizioni.
Invece quando nonostante la clausola di esecuzione, ci sono norme effettivamente non self-
executing ed impegnano lo Stato a prendere i provvedimenti legislativi ed amministrativi
appropriati, si può parlare di non self-executing.
L'adattamento con rinvio comporta difficoltà nell'individuare la sfera di applicazione a causa
della formulazione delle norme (soggetti, rapporti, enti).
Rango nella gerarchia delle fonti interne:
tende ad essere quello che, nella gerarchia delle fonti, corrisponde al procedimento (ordinario
o speciale) di adattamento: se all'adattamento provvede il legislatore costituzionale, la norma
avrà rango costituzionale; se è il legislatore ordinario (trattati) avrà rango di legge ordinaria.
DATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO
XXXVIII Diritto internazionale > L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato
> L'adattamento al diritto internazionale consuetudinario
In Italia l'adattamento avviene a livello costituzionale ex art. 10. Questa norma prevede un
procedimento di adattamento speciale o con rinvio. Il Costituente ha affermato la sua volontà
di adattamento automatico, completo e continuo. Le norme internazionali valgono
all'interno dello Stato se e finché vigono nell'ordinamento internazionale.
Il Perassi ha sostenuto la tesi della trasformazione permanente del diritto internazionale in
diritto nazionale. Una legge ordinaria che viola il diritto internazionale sarebbe
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 10 Cost.
Problema: posto che hanno rango costituzionale, che rapporto hanno le norme internazionali
con la Costituzione?
In concreto non ci sono molte possibilità di conflitto tra norme internazionali generali e norme
costituzionali perché si ha una differenza di competenze. La Costituzione regola i rapporti tra lo
Stato e i suoi organi; il diritto consuetudinario internazionale regola i rapporti tra organi,
stranieri e Stati stranieri.
Tuttavia è possibile che si verifichino dei conflitti riguardo la Domestic Jurisdiction: un
esempio può essere fornito dalle immunità giurisdizionali degli agenti diplomatici, degli Stati e
delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile. Queste immunità e la conseguente
impossibilità di convenire in giudizio gli individui o gli enti che ne beneficiano, paralizza o no la
tutela giudiziaria dei diritti ex art. 24 Cost.?
La soluzione al problema si ravvisa nella possibilità dei giudici di disapplicazione la norma
internazionale che violi i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione.
L'ADATTAMENTO DEI TRATTATI E DELLE FONTI DA ESSO DERIVATE 22
XXXIX Diritto internazionale > L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato
> L'adattamento dei trattati e delle fonti da esso derivate
La Costituzione non prevede alcuna norma sull'adattamento dei Trattati. Il Quadri, con
un'interpretazione un po' forzata, ha tentato di farli rientrare nella previsione dell'art. 10,
facendo leva sulla consuetudine "pacta sunt servanda". Il Costituente però si è limitato a
parlare di diritto internazionale generale e non anche del diritto internazionale particolare:
oggi, inoltre, si stipulano fin troppi trattati e farli assurgere a rango costituzionale
significherebbe facilitare i raggiri e le revisioni delle norme costituzionali senza le procedure
previste dalla Carta fondamentale.
Perché il Trattato entri in vigore, è necessario un ordine di esecuzione. Generalmente lo si dà
con legge ordinaria, ma nulla vieta che possa essere anche un atto amministrativo. La
giurisprudenza ritiene che se è stato stipulato un trattato, ma ancora non è intervenuto il
provvedimento che ne ordini l'applicazione, non si può pretenderne l'osservanza e poco
importa la responsabilità degli organi nazionali sul piano internazionale per violazione degli
obblighi contratti. Da questa impostazione si capisce facilmente che neanche la giurisprudenza
avalla la tesi che un trattato abbia qualcosa in più rispetto alla legge sul piano della gerarchia
delle fonti. Se l'ordine di esecuzione viene dato con legge, il trattato sarà parificato alla legge:
si applicheranno le normali regole di successione delle leggi nel tempo, seppure con alcuni
temperamenti:
1. PRESUNZIONE DI CONFORMITA'delle norme interne al diritto internazionale: se la legge
posteriore è ambigua, deve essere interpretata in modo da consentire allo Stato il rispetto
degli obblighi assunti in precedenza.
2.La legge posteriore prevale se vi è una chiara indicazione della volontà del legislatore di
contravvenire agli impegni internazionali assunti. Una volta che il trattato abbia acquisito
validità formale nello Stato, è sorretto da una duplice volontà normativa: la volontà di
rispettare gli impegni assunti e la volontà di regolare quella materia, così come è disciplinata
dal trattato. Non sembra perciò ammissibile un'abrogazione o modifica da parte della norma
posteriore per una semplice incompatibilità con il trattato. La volontà di derogare con legge
posteriore può essere esplicita o implicita. In quest'ultimo caso si ritiene che l'oggetto
dell'obbligazione e quello della norma interna debbano coincidere perfettamente: sia per
materia, sia per i soggetti destinatari della regolamentazione.
2. Il trattato si ritiene una norma speciale ratione materiae.
Una volta che la norma internazionale è stata immessa nell'ordinamento con legge ordinaria,
non si discosta da questa per quanto riguarda il controllo di costituzionalità.
L'ADATTAMENTO AL DIRITTO COMUNITARIO
XL Diritto internazionale > L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato >
L'adattamento al diritto comunitario
Ai Trattati istitutivi della Comunità Europea si è data esecuzione con legge ordinaria. Pertanto
non solo hanno acquistato forza giuridica le norme del Trattato, ma automaticamente
acquistano la stessa forza, via via che vengono emanate, le norme dei regolamenti comunitari.
L'art. 189 del Trattato espressamente prevede che i regolamenti siano direttamente applicabili
in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento è così una fonte normativa non prevista dalla
Costituzione, ma che non comporta una violazione della Carta fondamentale, per effetto della
previsione all'art.11 che ammette limitazioni alla sovranità nazionale.
La diretta e automatica applicabilità dei regolamenti riguarda la forza formale dei regolamenti
stessi: creano diritti ed obblighi, indipendentemente da un provvedimento di adattamento ad
hoc. Tuttavia, con ciò non si vuol dire che i regolamenti siano self-executing anche per il loro
contenuto, poiché possono esserci regolamenti incompleti o che, per avere applicazione, hanno
bisogno di essere integrati. Per i regolamenti che lasciano ampi margini di discrezionalità alle
autorità statali è necessaria una legge di attuazione.
Le direttive e le decisioni comunitarie non sono, invece, direttamente applicabili, ma hanno
bisogno di una legge di adattamento ad hoc (che sia legge ordinaria, decreto legislativo o
decreto legge). In genere questo adattamento è eseguito mediante procedimento ordinario: è
senza rinvio e il provvedimento interno ne riformula il contenuto. La direttiva pone un obbligo
di risultato, lasciando libertà di mezzi e di forma. Quali effetti costituiscono un corollario
23
dell'"obbligo di risultato" e quindi si producono subito e quali sono condizionati a "forme e
mezzi" e si producono solo dopo l'atto ad hoc?
Le direttive creano tre effetti c.d. "diretti".
1. quando il giudice interpreta una norma interna su una materia disciplinata da una direttiva,
tale interpretazione deve avvenire alla luce della direttiva.
2. se la direttiva riproduce un obbligo di un trattato, la sua interpretazione è vincolante.
3. se la direttiva comporta un obbligo di risultato senza un atto di esecuzione necessario, gli
individui possono farla valere davanti al giudice.
Quest'ultimo effetto può essere invocato solo contro lo Stato (c.d. effetti verticali) e non anche
nelle controversie tra individui (c.d. effetti orizzontali): la direttiva fa nascere degli obblighi a
carico dello Stato e lo Stato risponde del ritardo o dell'inattuazione della direttiva. Questa tesi
viene per lo più accettata, ma è anche criticata perché frutto di un'intepretazione troppo
letterale: il fatto che a rispondere sia lo Stato, se ad esempio una direttiva crea dei diritti nei
confronti del lavoratore dipendente, il dipendente della pubblica amministrazione potrà
chiamare a rispondere lo Stato per l'inattuazione, ma il lavoratore privato non potrà dir nulla
contro il suo datore privato. Il risarcimento dei danni può essere dovuto nei casi di inattuazione
di direttive che attribuiscono diritti.
In che rapporto stanno le norme comunitarie con le leggi ordinarie?
La Corte costituzionale ha assunto pareri contrastanti.
Nel 1964 riteneva che i trattati (ricevendo applicazione con legge ordinaria) sono di pari grado
con la legge e pertanto possono essere abrogati o modificati da leggi successive. Nel 1975 ha
ritenuto che la violazione del diritto comunitario ad opera delle leggi ordinarie costituisca
violazione dell'art. 11 Cost., che stabilirebbe una prevalenza del diritto comunitario sul diritto
interno. Nel 1984, invece, ha ribadito la prevalenza del diritto comunitario, ma anche che
questo e il diritto interno si devono coordinare secondo le ripartizioni di competenza volute dal
Trattato istitutivo della comunità. Oggi vige il principio della automatica disapplicabilità della
norma interna difforme da parte del giudice ordinario, senza bisogno di ricorrere agli altri
organi di giustizia costituzionale.
I Trattati e le norme della legislazione comunitaria possono essere sottoposte al controllo di
costituzionalità?
La partecipazione all'U.E. non comporta una rinuncia ai principi costituzionali. Se è vero che i
trattati e le norme comunitarie possono essere sottoposte ad un controllo di conformità con la
Costituzione, è anche vero che tale controllo debba essere condotto cum grano salis, cioè a
salvaguardia delle sole norme materiali della Costituzione, cioè quelle che tutelano i diritti
fondamentali dei cittadini e non di quelle strumentali (che disciplinano la formazione della
legge e l'organizzazione dei poteri dello Stato). L'ordine interno e quello europeo costituiscono
due sistemi separati e distinti, anche se fra loro coordinati.
L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE COMPETENZE DELLE REGIONI
XLI Diritto internazionale > L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato >
L'adattamento del diritto internazionale e le competenze delle regioni
Il problema delle regioni sorge quando il diritto internazionale tocca le materie che la
Costituzione riserva alla competenza regionale. Si ritiene che ad immettere il diritto
internazionale nel nostro ordinamento sia il potere centrale. Tuttavia questo comporta dei
problemi, visto che la Costituzione riserva determinate materie alla competenza esclusiva delle
regioni con conseguente impossibilità di interferenza da parte dell'ordinamento centrale.
Innanzitutto si può dire che, in linea di principio, se la legge regionale è in contrasto con una
norma del diritto internazionale di qualsiasi tipo, vincolante per il nostro ordinamento, è
costituzionalmente illegittima. Le regioni, pur essendo dotate di una sorta di autonomia, non
sono soggetti del diritto internazionale, perché è sempre lo Stato centrale (che ha poteri
sovrani) che decide se assumere o meno obblighi internazionali.
24
All'inizio, il legislatore e la Corte Costituzionale sostenevano che tutto ciò che era del diritto
internazionale rientrava nella materia degli "affari esteri" ed era di competenza esclusiva dello
Stato centrale. Tuttavia nelle materie riservate alla competenza delle regioni, in caso di inerzia
di queste ultime, lo Stato non poteva sostituirsi, rischiando quindi di essere chiamato a
rispondere per carenze od omissioni non sue. Succesivamente si mutò orientamento: le regioni
venivano "delegate" dal potere centrale a partecipare all'attuazione e specificazione dei diritto
internazionale. Dopo molteplici critiche, la tesi oggi sostenuta è che la Corte riconosce la
competenza autonoma ed originaria delle Regioni nelle loro materie di competenza. Lo Stato
centrale può sostituirsi non solo in caso di inerzia, ma anche di urgenza o esigenze di
uniformità sorrette dall'interesse nazionale, oppure quando una sua disposizione risulti
direttamente attuativa della norma comunitaria e necessaria al proseguimento della finalità
attuativa.
L'
LELEIMENTO SOGGETTIVO
PARTE QUARTA
LA VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI E LE SUE
CONSEGUENZE
XLII Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >Il
fatto illecito e i suoi elementi costitutivi: l'elemento soggettivo
Il compimento di un fatto illecito internazionale comporta la responsabilità degli Stati sul piano
internazionale. Nel 1953 la Commisione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha
presentato un progetto di codificazione che ha visto luce nel 1996. Nel 1980 fu approvato un
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, ma che si limitava a disciplinare l'origine
della responsabilità (ossia gli elementi dell'illecito). Nel 1996 il Progetto fu completato con
l'aggiunta delle conseguenze dell'illecito e con una parte relativa alla risoluzione delle
controversie. 25
La caratteristica è che si considerano i principi sulla responsabilità come valevoli in linea di
massima per la violazione di qualsiasi norma internazionale, mentre prima venivano individuati
soltanto alcuni tipi di violazione (ad esempio delle norme sul trattamento degli stranieri) e i
danni arrecati venivano risarciti sulla base della responsabilità aquiliana.
L'elemento soggettivo è lo Stato come soggetto di diritto internazionale, ossia lo Stato-
organizzazione: il fatto illecito deve consistere in un comportamento di uno o più organi
(azione od omissione) attribuibile allo Stato e il comportamento deve essere illecito,
antigiuridico. Con Stato-organizzazione intendiamo tutti coloro che partecipano all'esercizio del
potere di governo nell'ambito di uno Stato. Pertanto non solo l'esecutivo, il legislativo e il
giudiziario, ma anche gli organi territoriali e le altre persone a cui è attribuibile la potestà di
governo. Non è ipotizzabile la violazione di norme internazionali attraverso la semplice
emanazione di leggi o altre norme di portata astratta.
In dottrina si discute sulla responsabilità dello Stato quando l'organo commette un'azione
internazionalmente illecita avvalendosi della sua qualità, nell'esercizio delle sue funzioni, ma in
violazione di una norma del diritto interno. Ad esempio è configurabile la responsabilità dello
Stato nel caso di azioni illecite commesse da organi di polizia che contravvengono agli ordini
ricevuti? Sarebbero attribuibili allo Stato, o risponderebbe il singolo poliziotto?
Qualcuno ritiene lo Stato responsabile, qualcun'altro configura la responsabilità del singolo
individuo che l'ha commessa, qualcun'altro ancora ravvisa la responsabilità dello Stato nella
misura in cui non ha predisposto i mezzi idonei per evitare la violazione.
Viene concordemente esclusa la responsabilità dello Stato per atti dei privati che danneggiano
individui, organi o Stati stranieri. Non esiste la responsabilità di gruppo, dell'orami antica
dottrina germanica, ma lo Stato risponderà solo quando non abbia disposto le misure per
prevenire l'illecito altrui.
L'ELEMENTO OGGETTIVO
XLIII Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >
L'elemento oggettivo
Il secondo elemento del fatto illecito è l'antigiuridicità, cioè l'elemento oggettivo. Si ha
violazione di un obbligo internazionale quando un fatto di tale Stato non è conforme a ciò che è
imposto dal predetto obbligo.
Il Progetto distingue i crimini e i delitti internazionali e poi fa una distinzione tra violazioni di
obblighi di mezzi e violazioni di obblighi di risultato. Le prime consistono in un comportamento
determinato, le seconde, lasciano libero lo Stato nella scelta dei mezzi per raggiungere il
risultato previsto. La differenza è importante per determinare il tempus commissi delicti.
CAUSE CHE ESCLUDONO L'ILLICEITA':
1. CONSENSO DELLO STATO LESO
Come nel diritto penale, non è illecito una violazione commessa con il consenso dell'avente
diritto. Questo non vale però nei casi di violazione di una norma dello ius cogens. Il consenso
dello Stato deve essere unilaterale, e varrà la disciplina del consenso viziato.
2. AUTOTUTELA
Questa ipotesi è riferibile alla legittima difesa e consiste nel compimento di azioni dirette a
reprimere l'illecito altrui. Sono azioni in sé illecite, ma che se vengono attivate in risposta ad
un illecito altrui, perdono il carattere dell'antigiuridicità. Tra le forme di autotutela abbiamo la
rappresaglia e la ritorsione, oltre che l'autotutela collettiva e individuale.
3. FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
4. STATO DI NECESSITA'
Consiste nell'aver commesso il fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non
volontariamente causato. La dottrina non ha molto da discutere quando lo stato viene invocato
nel caso in cui il pericolo riguardi la vita dell'individuo-organo. Si ha invece qualche incertezza
quando la necessità si riferisce allo Stato nel suo complesso e quando c'è di mezzo un
interesse statale. La dottrina però è concorde nel ripudiare la tesi che prevede l'invocabilità di
questa scusante per un diritto di conservazione dello Stato. Pertanto lo stato di necessità è
invocabile solo quando:
26
-- il fatto era l'unico modo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave e
imminente non volontariamente causato, e
-- il fatto abbia leso gravemente un interesse essenziale dello Stato nei confronti del quale
esisteva l'obbligo.
In ogni caso non può essere invocato:
-- se l'obbligo non deriva da una norma imperativa del diritto internazionale generale
-- se lo Stato ha contribuito a creare lo stato di necessità.
Il problema è che non è mai stato chiarito cosa debba intendersi con interesse essenziale o
vitale dello Stato.
5. RACCOMANDAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Queste, abbiamo visto, producono il c.d. effetto liceità e fanno sì che lo Stato che segue la
raccomandazione dell'organizzazione (ovviamente non viziata) non commette illecito.
6. RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UNO STATO
Ad esempio la pena di morte, prevista dalla Costituzione di uno Stato, non produce illiceità
internazionale.
GLI ELEMENTI CONTROVERSI: COLPA E DOLO
XLIV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >
Gli elementi controversi: colpa e dolo
Sono tre i tipi di responsabilità che si possono configurare: per colpa, dolo e responsabilità
oggettiva. Per il dolo, nulla quaestio: si configura l'intenzione di nuocere e di violare la norma.
La responsabilità per colpa, invece, si verifica quando l'autore dell'illecito ha commesso il fatto
con negligenza, trascurando di adottare le misure necessarie per prevenire il danno.
Ovviamente si distingue, come nel diritto penale, tra colpa lieve e grave.
La responsabilità oggettiva può essere di due tipi:
1. relativa (strict liability): sorge per effetto del solo compimento dell'atto illecito, ma l'autore
può invocare una causa di giustificazione consistente in un evento esterno che gli ha impedito
il rispetto della norma. La responsabilità è aggravata e produce uno spostamento dell'onere
della prova dalla vittima dell'illecito al suo autore.
2. assoluta: questo tipo di responsabilità non ammette cause di giustificazione. E' prevista per
attività particolari o socialmente dannose e possono essere collegati a sistemi di assicurazione
obbligatoria.
Il dibattito sulla responsabilità è sempre stato molto vario: Grozio considerava la responsabilità
dello Stato (violazione delle norme sul trattamento degli stranieri e più in particolare sulle
offese arrecate da privati a individui, organi e Stati stranieri) per colpa. Nel XX secolo, Anzilotti
sostiene la natura oggettiva della responsabilità internazionale. Oggi vige un sistema c.d.
"residuale": lo Stato risponde di qualsiasi violazione del diritto internazionale da parte dei suoi
organi, purché non dimostri l'impossibilità assoluta (cioè non da lui provocata) di rispettare
l'obbligo.
Se esaminiamo la giurisprudenza delle Corti internazionali (Corte comunitaria e Corte europea
dei diritti umani) ci si rende conto che un'indagine sul dolo o la colpa non è mai stata condotta.
LE CONSE
LLECITO: L'AUTOTUTELA
XLV Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze > Le
conseguenze dell'illecito: l'autotutela
Oggi si ritiene che le conseguenze dell'illecito consistono in una nuove relazione giuridica tra lo
Stato offeso e lo Stato offensore, discendente da una norma secondaria (diversa da quella
primaria, cioè quella violata). Vi sono pareri discordi in dottrina:
ANZILOTTI ritiene che le conseguenze dell'illecito siano il diritto dello Stato offeso a pretendere
e l'obbligo dello Stato offensore a fornire un'adeguata riparazione che dovrebbe ripristinare la
situazione quo ante e risarcire il danno subito.
27
AGO sostiene che nella norma secondaria rientrano le conseguenze giuridiche autonome
dell'illecito e quindi anche i mezzi di autotutela (rappresaglie e contromisure). Dal fatto illecito
nascerebbe per lo Stato offeso il diritto di chiedere la riparazione e il diritto di ricorrere a
contromisure coercitive aventi il precipuo ed autonomo scopo di infliggere una punizione allo
Stato offensore.
KELSEN ribadisce l'inutilità di costruire le conseguenze dell'illecito in termini di diritti/obblighi
alla riparazione, ma l'unica conseguenza immediata è il ricorso alle misure di autotutela e la
riparazione sarebbe solo eventuale e dipenderebbe dalla volontà dello Stato offeso e offensore
di evitare l'uso della coercizione e ricorrere ad un accordo o all'arbitrato [concezione
fortemente imperativistica del diritto].
Noi crediamo che l'illecito non produca rapporti giuridici. La fase patologica del diritto
internazionale è poco normativa. Le misure di autotutela sono fondamentalmente dirette a
reintegrare l'ordine giuridico, cioè a far cessare l'illecito e a cancellarne gli effetti. Se lo Stato
offensore ha l'obbligo di porre fine all'illecito e cancellarne gli effetti, non lo deve fare in base
ad un nuovo rapporto o una nuova norma. L'altra forma di riparazione (risarcimento del
danno) è prevista da un'autonoma norma di diritto internazionale generale.
La normale reazione all'illecito è l'autotutela: farsi giustizia da sé. Ne consegue una scarsa
efficienza e credibilità dei mezzi internazionali di attuazione del diritto. Il moderno diritto
internazionale impone che l'autotutela non consista nella minaccia o nell'uso della forza (art. 2
Carta delle Nazioni Unite e previsto anche dalla consuetudine). L'unica eccezione è la risposta
ad un attacco armato già sferrato (art. 51 della Carta): il diritto naturale di legittima difesa
individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle
Nazioni Unite, rispettando il principio di proporzionalità. Il divieto di uso della forza armata non
ha altre eccezioni: né per proteggere la vita dei propri cittadini all'estero, né per grosse
violazioni dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini. Quando si parla di uso della forza,
non rientra la forza interna nella sovranità territoriale e nella normale potestà di governo di
uno Stato sovrano.
La fattispecie più importante di autotutela è la rappresaglia o contromisura. Consiste in un
comportamento che in sé sarebbe illecito, ma che diventa lecito in risposta ad un illecito altrui.
Lo Stato viola, a sua volta, gli obblighi che gravano su di lui.
Ovviamente esistono dei limiti alle contromisure:
1. PROPORZIONALITA' tra violazione e reazione. Non si deve trattare di perfetta coincidenza
tra le due violazioni, ma mancanza di sproporzione.
2. RISPETTO DEL DIRITTO COGENTE
Non si può violare il diritto cogente, neanche quando si tratti di reazione per violazione dello
stesso tipo. L'unica eccezione è l'uso della forza per respingere un attacco armato.
3.RISPETTO DEI PRINCIPI UMANITARI
L'art. 50 del Progetto dispone anche che a titolo di contromisura non possa essere
compromessa in alcun caso l'inviolabilità degli agenti, locali, archivi e documenti consolari e
diplomatici.
4.PREVIO ESAURIMENTO DEI MEZZI PER UNA SOLUZIONE CONCORDATA DALLA
CONTROVERSIA (arbitrato, conciliazione, negoziato).
La contromisura tende a reintegrare l'ordine giuridico violato. Lo scopo afflittivo è secondario.
La ritorsione si distingue dalla rappresaglia perché non consiste in una violazione di norma
internazionale, ma in un comportamento inamichevole (come l'attenzione o la rottura dei
rapporti diplomatici o della collaborazione economica). Non è una forma di autotutela perché
uno Stato potrebbe tenere questo comportamento anche senza aver subito un illecito.
Tuttavia, nella prassi dei rapporti tra gli Stati, la ritorsione reagisce ad azioni di rilievo
puramente politico e a violazioni di diritto internazionale o ad entrambe contemporaneamente,
perché in genere gli Stati collaborano tra loro. E' difficile, nella ritorsione, distinguere tra
motivazioni politiche e giuridiche, ma non si può non considerarla una forma di autotutela
quando le secondi sono presenti.
L'autotutela collettiva consiste in un intervento degli Stati che non hanno subito nessuna
lesione in risposta ad una violazione dei diritti umani, obblighi erga omnes, crimini
internazionali per i quali tutti gli Stati possono considerarsi lesi.
Non si può dire che ciascuno Stato abbia diritto di reagire con misure di autotutela in caso di
violazione in nome dell'interesse comune. Le norme consuetudinarie prevedono forme di
28
intervento per Stati terzi in ordine a specifici obblighi internazionali. Si presuppone una
richiesta da parte dello Stato aggredito.
Per le norme consuetudinarie all'autotutela collettiva si può ricorrere per negare effetti
extraterritoriali agli atti di governo emanati in un territorio acquistato con la forza (per il
principio di autodeterminazione dei popoli) e nei casi di aiuti militari ai movimenti di
liberazione.
Il diritto pattizio tende a limitare piuttosto che estendere l'esercizio dell'autotutela e prevede la
creazione di meccanismi internazionali di controllo che possono essere messi in moto da
ciascuno Stato contraente ma che comunque difettano di poteri sanzionatori.
Non esistono principi generali che consentano ad uno Stato di intervanire a tutela di un
interesse fondamentale della comunità internazionale o di un interesse collettivo (solo singole
norme consuetudinarie). E' auspicabile che si consolidi una tendenza verso l'autotutela
collettiva come iniziativa dei singoli Stati che agiscono in nome della comunità internazionale
nel suo complesso, ma che non sono esenti da atteggiamenti arbitrari.
Uno Stato può obbligarsi con trattato a non ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi solo a
certe condizioni. E' importante comunque sottolineare che deve essere intesa come extrema
ratio.
La WTO subordina l'adozione di contromisure in caso di mancato rispetto delle decisioni di
carattere giurisprudenziale emesse in seno all'organizzazione, all'autorizzazione dell'organo per
la soluzione delle controversie. L'art. 51 del Progetto dispone che l'attacco armato come
legittima difesa può essere esercitato finché il Consiglio si sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
LA RIPARAZIONE
XLVI Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >
La riparazione
Essa integra innanzitutto l'obbligo della restituzione in forma specifica: far cessare l'illecito e
cancellarne, ove possibile, gli effetti. Anche la soddisfazione è una forma di riparazione dei
danni morali, dovuta per il solo fatto che l'illecito sia stato commesso e a prescindere dalla
richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali. Tra le diverse forme troviamo la presentazione
di scuse, l'omaggio della bandiera o altri simboli dello Stato leso, versamento di una somma
simbolica. Se questi vengono accettati dallo Stato leso, viene meno qualsiasi ulteriore
conseguenza del fatto illecito e il ricorso a misure di autotutela.
L'unica forma di riparazione vera e propria è il risarcimento del danno prodotto
dall'illecito internazionale. Bisogna chiedersi se scaturisce da qualsiasi violazione delle
norme internazionali: per il danno agli stranieri, l'azione è automatica per il solo fatto di
produzione dell'illecito; per il danno agli Stati, si fa riferimento ai danneggiamenti dovuti ad
un'azione violenta (tranne la guerra) contro beni, mezzi e organi dello Stato (distruzione di
sedi diplomatiche, aeree...); per i danni alla funzione, si risarciscono i danni prodotti con la
lesione degli individui che ricoprono la qualifica di organo: bisogna però distinguere tra danni
subiti dall'individuo e danni subiti dall'organizzazione statale (danni alla funzione). In ogni caso
sono risarcibili i danni materiali.
LA RESPONSABILITA' PER FATTI LECITI
XLVII Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >
La responsabilità per fatti leciti
Esiste una responsabilità per fatti leciti? Esiste nelle attività altamente pericolose ed inquinanti.
Qualcuno dice che si tratta di responsabilità oggettiva o senza illecito, quando è chiamato a
rispondere non solo delle attività dei suoi organi, ma anche degli individui sottoposti al suo
controllo.
Si ha responsabilità oggettiva assoluta, anche quando il danno non si verifica (nel diritto
spaziale). 29
La dottrina crede che sia meglio un sistema di responsabilità civile ed esistono convenzioni in
tal senso che però non riguardano la responsabilità internazionale, ma di diritto interno.
LA SICUREZZA COLLETTIVA PREVISTA DALLE NAZIONI UNITE
XLVIII Diritto internazionale > La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze >
La sicurezza collettiva prevista dalle Nazioni Unite
Nei rapporti internazionali è vietato l'uso della forza. Il Consiglio di sicurezza ha il compito di
mantenere la pace e l'ordine tra gli Stati e può utilizzare la forza ai fini di polizia internazionale.
Esso, una volta che ha accertato la violenza o la minaccia, può decidere le sanzioni da
applicare contro lo Stato (senza però usare la forza), come l'interruzione delle comunicazioni o
delle relazioni internazionali ed economiche. Prima però deve invitare lo Stato a prendere le
misure provvisorie necessarie a non aggravare la situazione. Il Consiglio gode di un
larghissimo potere discrezionale nell'accertare una minaccia o una violazione della pace, anche
perché non è necessario l'uso della violenza bellica per violare la pace. Nel diritto
internazionale esiste una dichiarazione che elenca le diverse ipotesi di aggressione, ma non
incide sulle competenze del Consiglio. Dopo la caduta del muro di Berlino, sono stati istituiti
altri organi di carattere giurisdizionale ed è aumentata la discrezionalità del Consiglio.
Misure provvisorie
L'art. 40 prevede che il Consiglio può invitare le parti interessate ad ottemperare alle misure
provvisorie necessarie, ma esse non devono pregiudicare i diritti o la posizione delle parti
interessate. Le misure hanno natura preventiva (per non aggravare la situazione) e non
vincolante (si tratta pur sempre di un invito).
Le misure non implicanti l'uso della forza
L'art. 41 prevede che il Consiglio può vincolare gli Stati membri dell'ONU a prendere una serie
di misure più blande (l'embargo, ad esempio) per lo Stato che abbia, secondo il giudizio
insindacabile dell'organo, violato o minacciato la pace.
Le misure implicanti l'uso della forza
L'art. 42 prevede le ipotesi del ricorso alla forza contro uno Stato colpevole di aggressione,
minaccia o violazione della pace internazionale oppure anche all'interno di uno Stato (guerra
civile). Il Consiglio, infatti, può eseguire azioni di polizia internazionale, mediante delibere
operative, con le quali non esorta, ma agisce direttamente. Le modalità dell'azione del
Consiglio di sicurezza si formano sulla base di accordi. Gli artt. 43 ss. non hanno mai ricevuto
applicazione dal 1945. Il Consiglio è di solito intervenuto in crisi internazionali o interne con
misure militari. Ha creato le Forze delle Nazioni Uniti (caschi blu), ma con compiti assai limitati
per il mantenimento della pace, ha aumentato l'uso della forza degli Stati membri, sia
singolarmente, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali.
In ultimo esistono le c.d. pace-keeping operations, la cui caratteristica è la delega del
Consiglio in ordine sia al reperimento, attraverso accordi con gli Stati, sia al comando delle
Forze internazionali, che hanno compiti molto limitati. E' necessario il consenso.
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE 30
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Camerino - Unicam o del prof Palmisano Giuseppe.
Acquista con carta o conto PayPal
Scarica il file tutte le volte che vuoi
Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato