Estratto del documento

Diritto internazionale

Prof. Boschiero Nerina

Dettagli

Prima parte: diritto internazionale pubblico (novembre)

Seconda parte: diritto internazionale privato

Libri: E. Cannizzaro, Diritto Internazionale, Ed. 2018 – Carella, Fondamenti di Diritto Internazionale Privato

Grassetto (argomento) sottolineatura (significato) corsivo (parole non italiane) corsivo-grassetto (nome delle opere) Evidenziato-Giallo (concetti principali)

Seminari

  • Individuo – Fonti – Diritto Internazionale Privato, 2 su 3 seminari (da 3 crediti) con presenze
  • b-b, b-o, o-o (10 ottobre prova preselettiva, 6 domande chiuse sulla materia sinora trattata)
  • (Alla fine prova scritta)

Alice Amore

Parte generale

Diritto internazionale pubblico

Diritto Internazionale, è il diritto che disciplina la vita di relazione tra soggetti del diritto internazionale, in primis gli Stati Sovrani e Indipendenti. Quindi non è il diritto degli stati stranieri da quelli dove si è (non è diritto francese o tedesco, etc.) o il Diritto Internazionale Privato (insieme di regole che disciplinano che regolano i conflitti di legislazioni e di giurisdizioni che derivano dal fatto che coesistono una pluralità di sistemi giuridici distinti – nato in Italia nell’alto medioevo fra le città stato, c’erano statuti favorevoli che si potevano esportare e statuti sfavorevoli che potevano restare solo nella città stato di origine – qui si parla di singoli e relazioni che presentano degli elementi di estraneità rispetto a un foro solo).

A fronte di un comportamento di un determinato stato gli altri hanno la pretesa di un certo comportamento da parte di quest’ultimo, il diritto internazionale è diritto obbligatorio, Inter Ius Inter Gentes (Il diritto fra le genti distinto da ius gentium e quindi una specie di diritto privato comune) per Inter Gentes invece si intende rapporto non fra nazioni (elementi caratteristici di un certo gruppo di persone, come: religioni, usi, costumi) ma stati indipendenti (è la parte pubblica composta da poteri ma è anche la parte politica – essenzialmente laico).

Esso è, il diritto che vige nella vita di relazioni fra organi che non riconoscono fra loro nessuna autorità poiché sono loro a detenere il potere sovrano. Questo diritto è espressione di una società/comunità distinta che si chiama Società/Comunità Internazionale.

Storia della società internazionale

Ci sono diverse teorie. Alcuni dicono che il diritto c’è sempre stato poiché i popoli sono sempre stati in contatto fra loro sia in pace con commerci che in guerra con armistizi. Altra teoria afferma che esso è nato con la Res Pubblica Cristiana. Tutte queste tesi però non tengono in considerazione che c’erano a capo di questi popoli il papa o gli imperatori, dei poteri sovraordinati, quindi non si figuravano entità separate/indipendenti ma tante persone sotto una sola potestas.

La vera cesura c’è stata inizio 1500 e fine 1600. Periodo che ha mutato l’intero modo di essere. Formazione di monarchie istituzionali consci della propria sovranità. Chiusura del sistema feudale del medioevo caratterizzato da infinite e piccole potestas. Alle fine di queste si formano delle realtà indipendenti. Esse si rendono conto di dover entrare, in parità, con le altre realtà indipendenti. Potere non delegato da nessuna autorità ecclesiastica o religiosa. C’è demolizione di pretese di autorità da parte del papa e degli imperatori. Ciò si è ottenuto grazie alla rottura creata dalla Riforma Protestante che si sono rifiutati di riconoscere l’autorità del papa.

La decaduta degli imperatori è accaduto grazie alla perdita di potestas del Sacro Romano Impero che si è frammentato in tanti stati che ha portato alla Guerra dei 30 Anni che ha portato alla Pace di Vestfalia (1648) (ha portato alla fine di discriminazioni fra cattolici e protestanti, nessuna autorità potrà mettersi fra i nuovi enti che sono sovrani e indipendenti). In questo periodo quindi si sono formati organi basati su presupposti completamenti diversi. Diritto internazionale quindi nasce grazie a una profonda trasformazione in Europa occidentale.

La nuova società e il suo diritto sono caratterizzati da un nuovo equilibrio fra la giustapposizione di autorità politiche indipendenti e autonome che si fronteggiano dotate di supremazia interna (con il loro apparato organizzativo regolano la summa potestas dello stato) ed esterna (ciascuno di loro si considera il sommo/la punta della piramide), sono sia alla base della società che al vertice. Se ci sono così tante istituzioni che si credono tali esse devono entrare in relazione per organizzare la vita della nuova società che è interdipendente, nessuno stato vive solo con sé. Per questo si identificano determinati standard che hanno carattere generale che si possono rivolgere ai membri della nuova società – nascono le prime regole di diritto internazionale di cui ogni membro della società ne esige il rispetto e adempimento (infatti per prima cosa nascono le ambasciate o delegazioni che ora sono tutelati in quanto sono portavoce del loro stato).

Fra le prime norme di diritto internazionale nasce il principio della libertà dei mari (in quanto si viene da un periodo in cui la Europa colonizzatrice attaccava le navi straniere solo per trovarsi nel mare di qualcuno) ora invece prima di sparare è necessaria una giusta motivazione. La società internazionale è inoltre giusto precisare che è nata come una Società Eurocentrica, gli altri paesi del mondo non ne hanno risentito se non più tardi (oggigiorno invece la società internazionale è formata dagli stati del mondo e prende il nome di ONU circa 196 paesi – tranne Vaticano e Malta che sono osservatori e anche un certo numero di paesi, come Taiwan, che sono stati espulsi oppure paese autoproclamatosi stati che hanno uno status incerto). Ci sono anche territori che hanno subito la violazione della autodeterminazione del diritto internazionale come il Sub Sahara Occidentale – situazione Palestina e Israele è ancora più complesso grazie anche alla posizione Americana – Posizione Mauritius invece ancora incerta anche se lo stato ha tirato in giudizio l’Inghilterra alla Corte Internazionale di Giustizia - Oggi una società universale mentre prima era eurocentrica, quindi le regole si sono espanse con il tempo per tenere conto delle diverse diversità economiche e di potenza).

La società internazionale non si è formata con nessun patto, non c’è niente alla base che i creatori che l’hanno creata hanno firmato, è nata solo grazie alla giustapposizione di nuovi stati, quindi essa è un fenomeno spontaneo e necessario – non c’è nessun procedimento dove uno stato chiede di essere ammesso nella società internazionale, si entra nella società automaticamente una volta che si hanno determinate caratteristiche di statalità (dotato di organizzazione politica di governo capace di esercitare la suprema autorità in un territorio sulla popolazione che vi è stanziata). Non c’è procedimento e non basta dichiararsi stato.

Un tratto caratteristico della società internazionale che la rende una società unica rispetto alle altre statali è che essa è priva di struttura/sovrastruttura istituzionale. Funzione normativa istituzionalizzata dai parlamenti, giudiziaria istituzionalizzata nella magistratura, e la esecutiva nella politica: sono tutte funzioni istituzionalizzate nei diversi stati che qui non sono istituzionalizzate. Assenza di una struttura istituzionalizzata ha conseguenze su tutte e tre le funzioni classiche:

  • Non c’è Parlamento Mondiale che fa leggi internazionali (Assemblea delle Nazioni Unite si esprime con sentenze non vincolanti) le leggi sono figlie della volontà degli stessi soggetti del diritto internazionale e le principali fonti sono: Consuetudine (nasce spontaneamente per effetto del consenso degli stati e dalla prassi di rispetto nella norma stessa) e Accordo Internazionale (può dare vita a qualsiasi normativa o istituzione – una sola anomalia esiste che è OSCE che è nata senza accordo formale e viene considerata apposta Soft cioè che non vincola gli stati). Tutte le norme che scaturiscono dalle Organizzazioni Internazionali sono Fonti Secondarie rispetto alla consuetudine e l’accordo e sono vincolanti se sono Self Executing (si può eseguire immediatamente senza necessità di un intervento del legislatore) se invece sono Non Self Executing (necessario intervento dello stato stesso per l’applicazione) allora no. Accanto a consuetudine e accordo però ci sono dei Principi Generali anche che faremmo più avanti.
  • Società internazionale è acefala e priva di strutture incapacitate di opporsi agli stati, la società internazionale è una società anarchica in principio, primitiva, che è l’opposto dei sistemi nazionali che noi conosciamo. Principio di base è che non si può andare davanti a nessun giudice se non c’è il consenso di entrambi contendenti – Funzione Giudiziaria Arbitrale.
  • Non esistono organi esecutivi, nessuno garantisce il rispetto per le norme, Non Esiste La Polizia Internazionale (Caschi blu sono un’altra cosa). Chi determina se c’è stata una violazione? Sono i singoli soggetti che decidono se un singolo soggetto ha violato nei confronti di altri un obbligo – Stati stessi denunciano misfatti. C’è una Azione di Autotutela, una volta si faceva la guerra oggi invece la forza è vietata e ci si tutela con contromisure che oggi si manifestano in Sanzioni Economiche.

Oggigiorno il diritto internazionale è rimasto immutato rispetto alle sue origini. Si è ampliato, dalla società internazionale europea si è arrivato al livello globale. Assieme all’allargarsi della società si è espanso anche il diritto. Espansione Diritto Internazionale. Essa è data in primis dal fatto che gli stati oggi per quanto siano gli enti più importanti nelle relazioni internazionali non sono più soli. Accanto agli stati ci sono altri enti che aspirano ad essere riconosciuti come protagonisti a livello internazionale (Es. Organizzazioni Internazionali, non sono stati ma enti creati da stati per raggiungere determinati obiettivi - Organizzazioni internazionali quando si può dire che sono allo stesso livello degli stati?) (Es. Individui, che hanno raggiunto una certa importanza, soggettività internazionale degli individui. Oltre agli individui stessi ci sono le ONG che agiscono in maniera efficace in tutto il mondo, esse si dichiarano portatori delle volontà delle persone e agiscono in aperta sfida ai governi) (Es. Imprese Multinazionali/Transnazionali, enti che perseguono il profitto e delocalizzano i mezzi di produzione pur avendo la sede in uno stato solo).

Diritto cambiato non solo per i soggetti ma anche in sostanza. Interessi tutelati non sono solo interessi personali degli stati, oggi si è evoluto nella coscienza degli attori internazionali che il compito oggi è quello di essere in grado di difendere interessi collettivi superiori e non egoistici degli stati. Nel diritto internazionale dalla seconda metà del 900 si è iniziato a inserirsi il concetto di diritto internazionale come entità portatore di valori. Ci sono dei valori anche perché a monte ci sono le atrocità delle guerre mondiali che hanno reso necessario elaborare norme a tutela dei diritti fondamentali delle minoranze, degli individui (Es. tratta degli schiavi, delle donne e bambini), dei popoli (1916 diritti delle nazioni all’autoidentificazione), delle persone coinvolte nelle guerre (tutela persone civili nella guerra) – sviluppo quindi dei diritti umani e delle norme del diritto umanitario (valori collettivi in generale). Valori nuovi hanno portato anche alla tutela dell’ambiente.

Prima che tutelava solo elementi egoistici (privato fra stati) è arrivato sino a qui (interessi universali di valori, diventa sempre più pubblico ma non è un ordinamento pubblico trasversale anche per le sue caratteristiche). Ci riesce a difendere questi valori ora? Oggi si registrano delle tendenze evolutive verso l’esercizio di interessi collettivi ed istituzionali a tutela di interessi pubblici comuni. La tendenza si manifesta sul piano normativo, oggi se ci sono interessi universali si può prescindere dal dogma fondamentale cioè il consenso degli attori coinvolti, non serve consenso in norme a tutela di valori universali. Procedimentalizzazione del processo normativo dove non è necessario il consenso di tutti gli stati che vi partecipano, basta la maggioranza, e poi entra in vigore ed è vincolante per tutti. Talvolta alcune organizzazioni danno più potere (voto vale di più) alle potenze, soprattutto alle potenze mondiali solitamente in campo economico (infatti l’uguaglianza fra stati è solo una uguaglianza formale). Alcuni accordi conclusi per spinta di società civile o per organizzazioni non governative: formulazione di riserve (sottoscrizione di un trattato ma una norma o più non vincola – Es. tema ambientale o uguaglianza della donna).

In questo ambito c’è anche la Soft Law, diritto non vincolante, ma ci sono strumenti che imbrigliano gli stati anche se le norme in principio non sono vincolanti. Sempre sul piano normativo il diritto internazionale ha identificato dei sistemi di risoluzione di conflitti normativi, ci sono due norme che si contraddicono, quale prevale? Si decide grazie ai nuovi valori – creazione di una gerarchia delle fonti emersione del Diritto Cogente (se c’è una norma identificata come superiore qualunque cosa che si in contrasto con essa allora cade invalida – Es. forza unilaterale da parte di uno stato è cogente). Se si violano queste norme superiori stato commette illecito, Norme Secondarie Sulla Responsabilità dello stato, cosa deriva da una violazione, regime bilaterale cosa accade a uno stato che ha commesso l’illecito e cosa accade all’altro – in certi casi si arriva anche alla responsabilità aggravata (violazione di principi superiori).

Per quanto riguarda la magistratura si sono creati tribunali fissi o comunque non fissi ma creati ad hoc per certe categorie di crimini in modo specifico il Penale Internazionale, nati come detto poc’anzi dopo le atrocità delle guerre. Trasformazione delle norme dell’uso della forza, prima diritto internazionale consentiva sempre uso della forza, oggi la guerra non è più ammessa se non nella circostanza della legittima difesa. Guerra solo per legittima difesa. Comunque, dopo la scelta è rimandata al consiglio di sicurezza che prenderà la propria decisione verificando se ci sono minacce alla pace internazionale.

Soggetti del diritto internazionale

Soggetti sono i destinatari delle norme del diritto internazionale che stabiliscono nei loro confronti i loro obblighi, diritti, potestà e poteri. Se si è destinatari di norme allora si ha una personalità giuridica internazionale, si è soggetto giuridico.

I soggetti del diritto internazionale non sono tutti uguali. Posizione più rilevante, preminente è di quei destinatari di tutte le norme del diritto internazionale. Stati hanno soggettività Erga Omnes, destinatari di tutte le norme e possono essere legati agli altri soggetti del diritto internazionale con altre norme o patti. Comunità internazionale non è un soggetto del diritto internazionale in quanto è formata dagli stati che ne sono soggetto ma anche da altri soggetti o attori (ONG) - ma non si distingue dai suoi componenti. Comunità Internazionale No Soggetto. Quindi i valori della comunità di chi sono in realtà? I valori hanno una tutela diffusa, tutti i componenti della comunità internazionale sono autorizzati a pretenderne il rispetto – Tutela Diffusa in quanto ci sono interessi globali (anche se spesso gli stati se non vengono attaccati personalmente non intervengono – caso particolare Amazzonia).

Stato

Nel diritto internazionale ci sono due nozioni di stato:

  • Stato come Ente di Governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale e che può essere identificato tale se risponde ai requisiti della Convezione di Montevideo (1923) Art. 1 “stato come persona di diritto internazionale deve possedere: governo, territorio definito, popolazione permanente, capacità di intrattenere rapporti con altri stati, indipendente da altri stati”. Concezione tridimensionale: governo, popolo e territorio “comunità territoriale organizzata politicamente” (Triade).
  • Stato come Organizzazione, per questa accezione che rifiuta la triade (governo, popolo e territorio), lo stato per diritto internazionale si esaurisce nella sua forma di governo, interessa solo la Summa Potestas, solo apparato governativo – per il diritto internazionale popolo e territorio non sono irrilevanti. Se non c’è popolo però dove si governa e sopra chi? Ma il pensiero è rivolto nel modo in cui il diritto internazionale tratta gli stati (viene punito solo il governo e non tutto il resto) (popolo non è soggetto del diritto internazionale viene preso in considerazione in determinate circostanze cioè solo in caso di autodeterminazione). Ma se viene meno il governo allora lo stato non esiste più? Esiste il concetto di Permanenza (stato esiste anche in presenza di mutamenti radicali di governi sempre che esso voglia farsi vedere così) che sono delle finzioni al fine di far funzionare le organizzazioni internazionali che sono elementi di continuità.

Elementi di continuità/costitutivi (dipende dal punto di vista della parola Stato) dello stato. Territorio, il popolo su cui il governo esercita il controllo si deve trovare dentro uno spazio dove lo stato organizza.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AliAmore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boschiero Nerina.
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