Diritto internazionale
Introduzione ai libri di diritto internazionale
Libri: S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Torino: Giappichelli (2016) con esclusione dei capitoli: X (mare) XI (ambiente), XII (beni culturali) e XIII (economia).
Caratteristiche dell'ordinamento internazionale
L'ordinamento internazionale è l'insieme di norme che è espressione di comunità diversa da quella nazionale e da quelle delle singole società che si esprimono negli ordinamenti interni. È il diritto della comunità degli stati.
Principali differenze con ordinamenti interni
- Destinatari delle norme
- Sistema primitivo, poco sviluppato
- Decentramento delle funzioni
Destinatari delle norme
I soggetti del diritto sono principalmente gli stati. Enti non territoriali (con meno diritti degli stati), in particolare le organizzazioni internazionali, altre realtà satellite con soggettività contenuta come insorti e MLN, Santa Sede, Ordine di Malta, Croce Rossa, individuo.
Doveri in capo agli individui (e divieti): tutti i crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra, ecc.) sono regolati dal diritto internazionale e sono quindi riconosciuti dal mondo intero, indipendentemente dal fatto che gli stati li regolino o meno singolarmente.
Ordinamento internazionale
È un sistema primitivo ed elementare in quanto le norme che servono ad organizzare sono a livello embrionale e le norme che vincolano l'intera comunità internazionale sono molte poche. Il decentramento delle funzioni: produzione diritto, accertamento diritto, attuazione coercitiva del diritto; non sono svolte da organo centrale ma direttamente dai destinatari delle norme (soggetti di diritto internazionale).
Organi di diritto internazionale: Corte Penale Internazionale, Corte Internazionale di Giustizia, Corte dei Diritti dell'Uomo, Corte del Mare, Corte dell'Africa, Camere Straordinarie per la Cambogia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ecc.
A differenza di quanto accade nell'ordinamento interno, l'aver accesso a un giudice rimane alla scelta degli stati. Quindi gli stati decidono se aderire o meno a quel diritto. Ad esempio, nella Corte Europea Diritti Umani possono essere chiamati solo gli stati che vi hanno aderito.
Il procedimento di formazione delle regole nasce dalla partecipazione di tutti gli stati che aderiscono, tramite trattati ad esempio o consuetudini ovvero forme non scritte ma stabilite dal comportamento ripetuto tra gli stati.
Regolano il rapporto del singolo stato legato agli altri stati, gravano su ogni singolo stato e sono doveri nei confronti di ogni singolo stato della comunità internazionale. Nessuno stato può essere portato davanti a un giudice se esso non accetta prima la sua giurisdizione. Non esiste un vertice del sistema che garantisce per tutti.
Attuazione coercitiva del diritto
Non esistendo un organo paragonabile alla polizia di stato, sono gli stessi stati che quando subiscono un illecito sono abilitati a reagire compiendo a loro volta un illecito nei confronti dello stato offensore. L'autotutela, ovvero il farsi giustizia da soli, che nel diritto interno è l'eccezione, nel diritto internazionale è la regola, pur sottoposta a limiti e restrizioni.
In ambito internazionale, la legittima difesa e l'autodifesa sono la norma. Se ad esempio uno stato viola un trattato commerciale, la parte lesa è a sua volta abilitata a violarlo. Ovviamente ci sono limiti: ad esempio, se mi viene distrutto un tratto ferroviario facendolo esplodere dallo stato X, non sono autorizzato a lanciare una bomba atomica al medesimo stato X.
La visione di Carnelutti
Nel 1940, Carnelluti affermava che il diritto internazionale è meno diritto del diritto interno, in quanto non c'è organo che attua o crea il diritto, vi è la regola del farsi giustizia da sé e questa reazione all'illecito, se eccessiva, non ha un mezzo di tutela nei confronti di essa.
Nonostante sia primitivo, ciò non determina né un basso tasso di giuridicità delle regole internazionali, né la scarsa funzionalità/utilizzabilità delle stesse. Gli stati si appellano sempre durante le controversie al diritto internazionale. Ad esempio, anche nel caso di dichiarazione di guerra si fa uso del diritto internazionale e si sottostà ad esso. Non impedisce che ci siano le guerre, vero, ma c'è da considerare che dal '45 ci sono state migliaia di guerre interne ma nessuna guerra della portata di quelle mondiali.
Struttura
- Parità della società internazionale dal punto di vista giuridico. Nessuno stato è a livello giuridico superiore ad un altro stato.
- Principio di reciprocità: la maggior parte delle norme del diritto internazionale sono basate su questo principio e quindi prevedono degli obblighi reciproci (do ut des). L'obbligo che assumo nei confronti dello stato esiste solo se la cosa è reciproca, ovvero che mi obbligo solo se l'altro si obbliga, mi vincolo fintanto che l'altra parte si vincola.
- Principio di effettività.
- Rapporto con gli ordinamenti interni.
Evoluzione storica
Nascita del diritto internazionale
Con la nascita dello stato moderno (pace di Westfalia 1648), viene sancita indipendenza dal papa e dall'imperatore e viene superato il principio feudale. Riconoscimento di protestantesimo e diritto degli stati del Sacro Romano Impero di stringere alleanze con potenze straniere. Sistema anti-egemonico, ovvero che funziona in auto-equilibrio onde evitare che qualcuno diventi egemone sugli altri stati. È un diritto internazionale ma eurocentrico.
Primi anni del 900'
- I Guerra Mondiale 15-18 contribuì a unire il mondo e alla nascita della prima organizzazione ad aspirazione universale: Società delle Nazioni.
- Rivoluzione sovietica nel 17': viene minata la centralità europea.
Seconda guerra mondiale
- Potenza militare appare come illimitata (armi atomiche).
- Gravi violazioni dei diritti umani (crimini internazionali) in quanto offendono l'intera umanità ovunque essi siano effettuati.
- Accelerazione del processo di decolonizzazione.
- Cambia radicalmente la fisionomia della società internazionale, nascono e si diffondono nuovi soggetti, provenienti da situazioni diverse e con interessi diversi.
- Dal '45 all'89 le relazioni internazionali sono state monopolizzate dalla tensione tra blocchi USA e USSR (bipolarismo) che ha compromesso in parte il corretto funzionamento.
- 1989 crollo muro di Berlino.
Dall'1989 ad oggi
- Sistema sul multipolarismo (non solo più un unico centro di potere).
- Nuove forme di insicurezza (conflitti interni anni '90, terrorismo internazionale dal 2001).
- Globalizzazione: sempre maggiore interdipendenza tra gli stati. Necessità di mantenere relazioni tra gli stati.
I soggetti di diritto internazionale
- Gli stati come soggetti primari del diritto internazionale.
- Gli enti territoriali (insorti, governi in esilio e MLN).
- Enti non territoriali.
- Soggetti sui generis (Santa Sede, Sovrano Militare, Ordine di Malta, Comitato Internazionale della Croce Rossa).
- Organizzazioni internazionali e la soggettività derivata (le NU).
- L'individuo.
Lo stato
È il soggetto primario, il soggetto per eccellenza ed è il creatore vero e proprio del diritto internazionale (pace di Vestfalia). Stato moderno = unico centro di potere di un dato territorio libero da vincoli di enti esterni (impero, papato).
Non esistono delle regole/procedure che stabiliscono l'acquisto della personalità giuridica. Esistono dei requisiti (superamento delle divisioni feudali e liberazioni da influenze di impero/papato) ma non un processo per far sì di ottenere uno "status" che certifica che quello è uno stato, a differenza del diritto interno dove ad esempio la capacità giuridica si ottiene con la nascita.
La nascita di uno stato è sempre un processo storico-politico:
- Può nascere sul territorio non appartenente ad alcuno stato preesistente.
- Nasce sul territorio di uno stato per secessione (quello originario non viene meno, ma solo una sua parte si stacca e diventa indipendente).
- Smembramento: uno stato si dissolve e nascono altri al suo posto.
- Fusione: due stati si fondono creandone uno diverso da quelli preesistenti.
Il diritto internazionale si limita a prendere atto della nascita di un nuovo stato e attribuisce ad esso la personalità giuridica internazionale.
Sovranità interna
Un'unica organizzazione di governo esercita effettivamente una potestà d'imperio in modo effettivo su una comunità territoriale (ovvero su una popolazione in un determinato territorio). Si parla di triade popolo – governo – territorio.
- Territorio: elemento molto importante, porzione di terraferma delimitata da confini. Rientrano anche le acque interne e una porzione del mare antistante (mare territoriale). I confini sono importanti anche se in parte non sono definiti o sono contesi. La grandezza dello stato è irrilevante (microstati), territorio nato in modo naturale.
- Popolazione: la cittadinanza è una scelta interna dello stato quindi non è la stessa cosa anzi sono proprio due cose diverse. Popolazione è quella sulla quale lo stato esercita il suo potere. Per coloro che sono nomadi vale la sovranità dello stato in cui si trovano purché vi sia legame con il territorio. La numerosità dello stato è irrilevante ma deve esserci comunque una popolazione la cui almeno una parte sia stanziale.
- Governo: organizzazione che esercita potere di imperio caratterizzata da:
- Titolo esclusivo del proprio potere d'imperio.
- Esercitare le funzioni di governo in modo effettivo. Capacità di imporre e far rispettare le regole minime per consentire una convivenza pacifica.
- È una realtà che si auto-organizza. Gli stati potranno organizzarsi come preferiscono.
- Non è rilevante per la soggettività internazionale il carattere democratico o il rispetto dei diritti umani, ma un governo esiste anche se dittatoriale ed è riconosciuto dal diritto internazionale.
Sovranità esterna
La caratteristica per cui l'organizzazione di governo esercita la sua potestà d'impero a titolo originario, indipendentemente da altre entità: questo principio deriva direttamente dalla nascita dello Stato moderno. Ad esempio, gli stati federati (California, Florida, ecc.) non hanno sovranità esterna.
Convenzione di Montevideo dei diritti e dei doveri dello stato: art 1 lo stato, come persona giuridica internazionale deve possedere le seguenti qualifiche: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con altri stati.
Il riconoscimento dello stato da parte degli altri non ha efficacia costitutiva di uno stato perché se no si darebbe a uno stato un potere di riconoscimento sull'effettività dell'esistenza di uno stato. Quindi si è uno stato a prescindere dal riconoscimento degli altri.
Il riconoscimento
- Atto con cui uno stato prende atto dell'esistenza di un nuovo stato e manifesta la volontà di entrarvi in relazione.
- Non necessario per l'esistenza dello stato stesso ma importante in termini di effettività nell'entrare nelle relazioni internazionali.
Per alcuni ha efficacia costitutiva: è necessario per acquisto personalità, per far parte della comunità internazionale. Per altri ha efficacia dichiarativa: prova della nascita di uno stato ma non è fondamentale.
Effetti del riconoscimento
- Politici: Riconoscimento prematuro influenza le vicende (es. Libia, è stato riconosciuto il governo di transizione come a capo dello stato libico, con conseguenze). Non riconoscimento come sanzione. Il non riconoscimento può essere utilizzato come una forma di sanzione per punire in qualche modo (es. Rhodesia che si è resa indipendente non è stata riconosciuta dagli altri stati per sanzionarla per il fatto di essere basata sull'apartheid).
- L'ammissione alle NU è in pratica un riconoscimento dello stato ma altre dottrine gli afferiscono un riconoscimento di natura diversa e quindi non ha nulla a che vedere con il riconoscimento come atto giuridico dello stato.
- Giuridici: Il riconoscimento è irrevocabile.
Gli enti territoriali (insorti, governi in esilio, MLN)
Sono enti collegati in qualche modo con il territorio.
Insorti
Gruppo di soggetti che persegue mediante la lotta armata il rovesciamento di un governo dello stato e/o la secessione di una parte del territorio. La personalità viene riconosciuta solo al verificarsi di 2 condizioni:
- Il movimento insurrezionale è dotato di una organizzazione, anche primitiva, di governo.
- Il movimento ha acquisito un controllo effettivo ed esclusivo su una porzione di territorio e la popolazione ivi collocata. Non sono sufficienti sporadiche tensioni.
In generale, deve avere la sovranità su una determinata parte del territorio. Ovviamente, se la lotta non fosse armata ma possedesse lo stesso il potere di imperio e quindi la sovranità, e soprattutto se non fosse una secessione tramite vie costituzionali e legali sarebbero comunque considerati insorti.
Personalità giuridica degli insorti
- Personalità giuridica limitata
- Obblighi degli stati terzi
- Obbligo di rispettare gli altri stati
Ad esempio, non può cedere una porzione di territorio a un altro stato legittimamente in quanto è un fenomeno transitorio. La capacità di stipulare trattati non è propria degli insorti. E spesso è questa a far finire i movimenti insurrezionali.
Se perde il controllo del territorio, il movimento insurrezionale si trasforma solo più in un gruppo di individui, insignificante per il diritto internazionale. Se il movimento vincesse e ci fosse ad esempio un cambio di governo, la personalità giuridica del nuovo stato non cambierà ma solo il governo. Se il movimento fosse secessionista, si formerebbe un nuovo stato o la zona si annetterebbe a uno preesistente. In ogni caso, alla fine gli insorti possono diventare il nuovo governo dello stato (nuovo o vecchio) o tornare ad essere individui.
La responsabilità per danni causati a terzi durante l'insurrezione: il cambiamento di governo non ha influenza sulla personalità dello stato. Se il movimento fallisce, non ci sarà uno stato che dovrà pagare i danni agli altri stati danneggiati, il gruppo insurrezionale torna ad essere individui. Se il movimento vince e diventa il nuovo governo dello stato preesistente, risponderà dei danni prodotti dai movimenti insurrezionali e anche dallo stato stesso. (La Libia resta la Libia anche dopo Gheddafi ma il nuovo governo dovrà rispondere dei danni agli altri stati danneggiati da insorti e da stato stesso). Se gli insorti si uniscono ad un altro stato già esistente, la responsabilità tendenzialmente (se diventano un gruppo di privati) non appartiene a nessuno e non si deve riparare nulla, se si crea un nuovo stato risponde il nuovo stato.
I movimenti terroristici sono da escludere dal novero dei soggetti internazionali insorti. Dopo il 2001, il consiglio di sicurezza internazionale ha dato la prerogativa di escludere i movimenti terroristici dal riconoscimento di insurrezione in quanto pericolosi per la sicurezza internazionale.
Per la questione Daesh (richiamata dai giornalisti ISIS): fino a tempo fa esercitava fisicamente un potere di governo su un determinato territorio in modo innegabile e la scelta è stata difficile perché sebbene avesse sovranità venne visto come minaccia alla sicurezza internazionale. Ci sono dunque degli spazi del diritto internazionale che si fanno da parte in favore di scelte politiche, in questo caso di limitare l'espansione di Daesh.
Governi in esilio
Governo in crisi temporanea di effettività. Autorità di uno stato che si rifugiano all'estero pretendendo di essere considerati come governo legittimo (più spesso come conseguenza di conflitti internazionali, ma anche non interni). Esempi sono il governo della Birmania spodestato per fondare il Myanmar, il governo del Kuwait durante l'invasione dell'Iraq, ecc.
Il governo in esilio avrà una soggettività ridotta che dipende molto da quanto gli altri stati pensano sia temporanea questa crisi di effettività e i loro interessi a tenere attivi i trattati stipulati con loro. La soggettività è limitata: in genere ha diritto a chiedere adempimenti di accordi in favore del popolo per cui opera.
Movimenti di liberazione nazionale (MLN)
Diritto di esercitare l'autodeterminazione anche con lotta armata a cui corrispondono:
- Obbligo dello stato oppressore di consentire esercizio di autodeterminazione.
- Obblighi stati terzi: non possono aiutare stato oppressore ma sostenere il popolo.
Ente organizzato rappresentativo di un popolo in lotta per l'autodeterminazione. Ha ricevuto diverse formulazioni:
- Rivoluzione francese
- Lenin: la minoranza etnica può scegliere se cedere il proprio governo o scegliere di autodeterminarsi
- Wilson: la popolazione ha diritto a scegliere chi la governi
L'autodeterminazione può essere:
- Interna: diritto di tutti i popoli di scegliere il governo che li rappresenta.
- Esterna: diritto dei popoli sottoposti a dominio coloniale, occupazione straniera o regime di discriminazione razziale di diventare indipendenti o integrarsi ad altro stato sovrano.
Caratteristiche e differenze
- A differenza degli insorti non necessitano di un controllo effettivo sul territorio, né è necessaria la presenza di un conflitto.
- A differenza dei governi in esilio, il movimento aspira a costituirsi stato.
- Esiste un legame potenziale con il territorio, perché aspirano ad averne il controllo.
- È uno status temporaneo.
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