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L'ILLECITO E IL REGIME DI RESPONSABILITÀ
Cosa succede quando il diritto viene violato? Si instaura un regime politico detto regime di responsabilità.
L'illecito non è nient'altro che la violazione di una norma internazionale. Quando la norma viene infranta sorge un nuovo rapporto giuridico che si aggiunge a quello esistente della norma violata che prevede nuovi obblighi e diritti dello stato offeso/offensore. Si chiama regime di responsabilità. Le norme sulla responsabilità vengono dette "secondarie" solo perché diventano rilevanti solo nel momento in cui una norma viene violata e si attivano solo in quel caso.
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati (2001)
- Numerosi tentativi di codificare norme consuetudinarie (prima richiesta AG alla Commissione di Diritto Internazionale è del 1953)
- Progetto approvato in prima lettura da Commissione DI nel 1996
- Progetto approvato in seconda lettura nel
2001 con trasformazioni anche sostanziali- L'AG ne prende atto e lo ha portato all'attenzione degli Stati senza prendere posizione di status diatto pattizio o trattato. Anche se non è stato trasposto in documento vincolante il Progetto è richiamato nella prassi statale e dagiurisprudenza interna ed internazionale ed è considerato il punto di riferimento per la ricostruzione del diritto consuetudinario.
2 elementi fondamentali:
- Quando sorge la responsabilità internazionale? Gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'elemento soggettivo ed elemento oggettivo
- In cosa consiste il regime di responsabilità? Contenuto del nuovo regime giuridico (diritti e obblighi in capo a stato leso e stato offensore)
Illecito: L'elemento oggettivo - è la contrarietà del comportamento tenuto dallo stato all'obbligo contenuto nella norma. La norma deve essere in vigore nel momento del comportamento e deve vincolare lo stato.
Inoltre non devono sussistere cause che giustificano la violazione. Riassunto: antigiuridicità del comportamento in assenza di cause di giustificazione. L'elemento soggettivo: - attribuibilità di un comportamento attivo od omissivo allo stato: - Atti di organi dello stato o persone assimilabili - Atti di persone sotto la direzione o il controllo dello stato - Atti privati di individui - Ipotesi eccezionali L'ELEMENTO SOGGETTIVO Gli atti degli organi dello stato o persone assimilabili: 1) Sono organi de jure ovvero previsti dall'ordinamento interno 2) L'attività è attribuibile allo stato anche per quello che gli organi compiono ultra vires ovvero anche al di là delle previsioni. 3) Può succedere che un soggetto agisca in nome e per nome dello stato a. Soggetti che esercitano prerogative dell'autorità di governo b. Organi appartenenti a uno stato ma messi a disposizione di un altro stato Si dividono in: A) Organi de jure: significatodel diritto interno nell'individuazione degli organi, irrilevanza del tipo di funzioni svolte. NB: lo stato è un' unica persona giuridica.
B) Organi de facto: situazione in cui la qualità di organo è determinata dallo stretto legame tra individuo/ente e lo stato (Totale dipendenza). Es Stati fantoccio (Repubblica Turca di Cipro del nord: corte EDU Loizdou v. Turchia, 1996).
Azioni ultra vires Sono attribuibili allo stato anche i comportamenti di eccesso di potere o comportamento contrario a istruzioni: il comportamento di un organo di uno stato o di una persona o di un ente abilitati a esercitare prerogative dell'autorità di governo sarà considerato come un atto dello stato ai sensi del DI se quell'organo, o persone o ente, agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza o contravviene ad istruzioni date.
Persone assimilate agli organi dello stato:
- Persone che esercitano prerogative dell'autorità di governo.
Rilevanza del diritto interno che abilita un soggetto ad esercitare prerogative dell'attività di governo, non necessariamente sotto il controllo dello stato (es controllo del personale aeroportuale dei documenti e delle frontiere)- Organi messi a disposizione di uno stato da un altro stato: anche se sono formalmente organi di un altro stato implicano la responsabilità dello stato che di fatto si serve del loro operato. Escluso se agisce solo su istruzioni dello Stato cui appartiene strutturalmente. (es struttura esercito formata bene per lo sminamento che viene messa a disposizione di un altro stato per lo sminamento. La responsabilità è dello stato che li sta controllando). Esempio sentenza corte EDU, Xhavara e altri c. Italia e Albania, 2001.
Attribuibilità di un comportamento attivo od omissivo allo stato- Atti di persone sotto la direzione o il controllo dello stato
Nozione di controllo: deve esserci controllo effettivo su ogni singolo atto.
effective control
CIG Nicaragua v. USA: è necessario per attestare la responsabilità degli USA.
ICTY Prosecutor v. Tadic 1998: questione completamente diversa, ovvero come faccio a qualificare questo conflitto? Posso categorizzarlo come conflitto internazionale? Era necessario trovare il modo di renderlo internazionale per ottenere l'utilizzo della totalità del DI. La risposta è sì, gli atti di Serbi di Bosnia sono attribuibili alla Serbia in quanto è sufficiente un (controllo generico se l'atto è compiuto da gruppo organizzato e strutturato gerarchicamente). 1998
CIG Bosnia v. Serbia/massacro di Srebrenica: nel 2007 sono attribuibili gli atti dei serbi di Bosnia? In materia di atti illeciti degli Stati si deve usare il test dell'effective control poiché il test dell'overall control amplierebbe troppo la responsabilità internazionale.
La differenza tra organi di facto e l'ipotesi
prevista dall'art 8 del Progetto?
Atti di privati di individui: sono atti svolti da individui che non sono né organi de jure o de facto né sono sottoposti a un controllo da parte dello stato di un qualunque tipo. C'è l'ipotesi remota in cui lo stato adotta e fa propri gli atti commessi dal privato individuo. È diversa dagli obblighi di due diligence, che sono obblighi che affliggono lo stato nel caso in cui non si adoperi a prevenire o fermare un determinato comportamento di individui con diligenza. Es: occupazione dell'ambasciata americana di Teheran da parte di studenti iraniani. L'ayatollah ha dichiarato che determinata azione dovesse essere elogiata e fatta propria dell'Iran. La corte si è espressa che l'Iran è responsabile di non aver tenuto la sicurezza degli ambasciatori in considerazione e quindi obblighi di due diligence. Allo stesso tempo la scelta del governo iraniano di far proprio il comportamento
dei suoi cittadini ha visto attribuirsi la responsabilità e la colpa del comportamento degli occupanti dell'ambasciata americana, con relative conseguenze. Ipotesi eccezionali Sono solo 2: - Art 9: comportamento in assenza o in mancanza di autorità ufficiali Comportamento di una persona o un gruppo sarà considerato come atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di fatto esercita prerogative assimilabili a quelle dello stato. - Art 10: ipotesi che il movimento insurrezionale abbia successo e riesca a rovesciare il governo incaricato diventando il nuovo governo dello stato o riesca a scindere una parte dello stato con una secessione diventando capo di questo governo. In questi due casi tutte le azioni compiute durante l'insurrezione se il movimento ha successo sono attribuite allo stato che si forma che sia il nuovo governo e quindi lo stato di prima o che sia un nuovo stato totalmente nuovo formatosi con secessione. Gli insorti.Dovranno rispondere anche di tutti i danni provocati dallo stato contro cui sono insorti.
ELEMENTO OGGETTIVO
Quando possiamo riconoscere l'antigiuridicità del comportamento.
Il comportamento costituisce la violazione di una norma internazionale a prescindere dalla fonte o natura della norma violata purché sia in vigore nel momento in cui avviene la violazione.
È irrilevante la qualifica dell'azione/omissione dal punto di vista del diritto interno, che quindi non può essere invocato per giustificare una violazione del diritto internazionale.
È importante che non ci siano condizioni che escludono l'antigiuridicità salvo si tratti di un comportamento contrario a una norma di jus cogens:
- Art 20: consenso dell'avente diritto ovvero dello stato leso. Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto determinato esclude l'illiceità di tale atto nei confronti del primo Stato
sempre che l'atto medesimo resti nei limiti del consenso. Deve essere ovviamente dato da qualcuno che parla in vece dello stato e non deve esserci vizio di consenso sul trattato e non si può eccedere nella violazione e quindi rimanere nei limiti del consenso.Art 21-22: legittima difesa e contromisure:
Art 22 Contromisure: l'illiceità di un atto di uno stato non conforme a un obbligo internazionale nei confronti di un altro stato è esclusa se e nella misura in cui tale atto costituisce una contromisura presa contro quest'ultimo stato conformemente al capitolo II della Parte III. Non può essere mera vendetta.
Scopo: indurre lo stato a rispettare i propri obblighi: adottate inmodo tale da permettere tale adempimento Caratteri: - Proporzionalità: deve essere proporzionata alla violazione. Ad esempio non può essere usata la forza per una violazione di un trattato economico. - Temporaneità: al finire della violazione devono finire le contromisure. - Extrema ratio: ultima spiaggia. Limiti: - Rispetto del divieto di uso della forza e DU e DIU, e norme di jus cogens. - Rispetto delle immunità diplomatiche. - Non si può agire con contromisure quando la questione è pendente innanzi a un tribunale con potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Art 23: forza maggiore: l'illiceità è esclusa se l'atto è compiuto in forza maggiore ovvero il verificarsi di una forza irresistibile o avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello stato che rende materialmente impossibile, nelle circostanze, agire in conformità all'obbligo (es nave della marina in avaria che per unaArt 21 legittima difesa: l'illiceità di un atto di uno stato se l'atto costituisce un atto di legittima difesa all'atto dell'altro stato. Ovviamente solo se anche l'altro usa forze armate, non può essere solamente una vendetta.
tempesta ent