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REGOLE IN TEMA DI NULLITÀ, ESTINZIONE
E SOSPENSIONE DEI TRATTATI
Tra cause di invalidità e cause di estinzione sussiste una rilevante differenza. Le cause di invalidità
(nullità) rende nullo il trattato dal momento della sua conclusione (ex tunc) a causa della gravità.
L’estinzione invece impedisce, dal momento in cui si verifica, che il trattato produca altri effetti,
facendo salvi quelli già verificatesi.
1) NULLITÀ: La convenzione di Vienna prevede che, in tema di nullità,
- essa produca effetti ex tunc, quindi è come se il trattato di fatto non fosse
mai venuto ad esistenza.
- Inoltre facilita il compito dell’interprete poiché prevede che sia possibile
dividere il trattato in parti, di modo che se la nullità colpisca solo una parte
(scindibile dalle altre) del trattato, solo quella parte sia nulla (a meno che la
disposizione nulla non sia contraria a principi di ius congens).
Appunti di Jojo - Impossibilità di invocare cause di nullità, sospensione o estinzione quando lo
Stato, dopo aver avuto conoscenza dei fatti:
Ha esplicitamente accettato che il trattato è valido
o Con la sua condotta deve ritenersi che ha prestato consenso alla validità del trattato.
o
Le sono le seguenti:
CAUSE DI NULLITÀ DI UN TRATTATO
Violazione delle disposizioni di diritto interno sulla competenza a concludere trattati (uno
stato che non fa parte del trattato lo conclude egualmente)
Questa causa di nullità opera solo se:
- La violazione è manifesta e deve riguardare una regola di diritto interno
fondamentale.
- Per violazione manifesta si deve intendere una violazione oggettivamente
evidente per ogni Stato che si comporta in materia conformemente alla pratica
abituale e in buona fede.
Vizi del consenso. Fra tutti i vizi del consenso atti a determinare la nullità (che ricalcano quelli
tipici del diritto interno), la violenza –sia teorica, che pratica- è quella più tenuta in considerazione
dalla Convenzione.
Errore [articolo 48]; falsa rappresentazione della realtà. Deve riguardare un fatto o situazione
che lo Stato supponeva esistere al momento in cui il trattato è stato concluso: deve costituire
la base essenziale del consenso.
Lo Stato non può invocare l’errore se ha contribuito con il proprio consenso o le circostanze
erano tali per cui lo stato poteva avvedersi della possibilità di questo errore. Questo errore,
che riguarda una situazione di fatto, non va confuso con un errore materiale, del testo.
Dolo e corruzione [articoli 49 - 50]. Sono pochi casi nella pratica internazionale. Il dolo può
essere invocato se uno Stato è stato indotto a concludere un trattato per mezzo della condotta
fraudolenta di un altro stato che ha partecipato al negoziato. La corruzione è una
specificazione del dolo; avviene quando il consenso dello Stato è stato ottenuto previa
corruzione dello Stesso.
Violenza [articoli 51 - 52]. Prima della Convenzione di Vienna l’unica causa di violenza
riguardava la violenza su rappresentante di uno stato (minaccia o vis fisica). È stata introdotta
anche la violenza nei confronti dello Stato in generale, tramite minaccia alla pace o simili.
Si continua a distinguere fra la violenza nei confronti di un rappresentante dello Stato (che
può essere sia fisica che morale) e quella esercitata nei confronti di uno Stato, che è solo
morale. In particolare, in quest’ultimo caso, l’uso della forza per essere condannabile deve
essere “contrario ai principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni
Unite”, quindi non quando l’uso della forza è considerato lecito ai sensi della Carta.
Infine, la Convenzione di Vienna non prevede l’invalidità di un trattato che sia stato concluso
con minaccia o con uso della violenza di tipo economico, o ancora con misure sanzionatorie;
è stato solo aggiunto un allegato (non vincolante) alla Convenzione il quale condannava ogni
tipo di pressione economica, militare e politica per indurre uno Stato a concludere un trattato.
Trattati in contrasto con una norma di jus cogens [art. 53 Conv.] (
Una norma del diritto
internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dagli Stati come norma a cui non è permessa
).
alcuna deroga, modificabile solo con una nuova norma avente lo stesso carattere
Invalidi sono i trattati le cui disposizioni confliggano con disposizioni di ius cogens (divieto di
uso della forza, violazione del principio di non discriminazione, di genocidio e di schiavitù, o del
principio di autodeterminazione dei popoli ecc…)
ripristino status quo ante
Effetti della Nullità: opera ex tunc; si può chiedere il (se possibile) a chi ha violato il
. In caso in cui nullità derivi da una violazione di norma di ius cogens, l’art. 71 prevede che tutte
trattato
le parti sono tenute a eliminare le conseguenze di ogni atto che è stato compiuto in base a una disposizione
contraria a una norma imperativa.
Appunti di Jojo
2) ESTINZIONE: Cause di estinzione dei trattati sono le seguenti:
Termini di durata, articolo 54, previsti nelle clausole finali del trattato. Possono essere previsti
sia in trattati bilaterali che multilaterali.
Diritto di recesso o rinuncia, esercitabile a maggior ragione quando è non previsto un termine
di durata. Serve preavviso di 12 mesi. Non è comunque sempre possibile.
Nel caso in cui, a causa del recesso di alcuni Stati, si finisse sotto la soglia di ratifiche necessaria,
il trattato [articolo 55] continua a produrre effetti, salvo non sia stabilito dal trattato stesso
diversamente.
Esiste anche il fenomeno dell’esclusione, che si ha quando un membro è escluso dal trattato, ad
esempio per violazione delle clausole.
Quid iuris se il trattato non prevede la possibilità di recedere ma neppure un termine di durata?
È possibile comunque recedere? La dottrina sostiene di no; sarà possibile farlo solo se dalla
volontà delle parti si deduca che era stata contemplata tale possibilità.
Abrogazione, art 54 (espressa o tacita), può intervenire in qualsiasi momento dopo la
consultazione di tutte le parti del trattato. È un accordo fra le parti volto a determinare la
cessazione degli effetti del contratto.
La volontà di abrogare può anche venire dalle parti che concludono un nuovo trattato nel quale
è dichiarato espressamente che il primo trattato venga abrogato. Nella pratica è molto utilizzato
questo metodo.
L’abrogazione è invece implicita o tacita quando gli Stati parte di un trattato concludono
successivamente un nuovo trattato sulla stessa materia senza manifestare espressamente il
consenso all’abrogazione del trattato precedente.
Affinché si abbia abrogazione del precedente trattato devono ricorrere alcune condizioni [articolo
59]: Deve risultare nel trattato posteriore o viene stabilito che l’intenzione delle parti era quella di
o regolare la materia con nuovo trattato.
Le disposizioni del trattato posteriore sono talmente tanto incompatibili con le disposizione
o del trattato anteriore che è impossibile applicare entrambi i trattati.
Violazione del trattato ad opera di una delle parti. Non sempre è possibile, ma in generale,
una parte ha la possibilità di sciogliersi dal trattato nel caso di una violazione sostanziale compiuta
da un’altra parte del trattato. In particolare, in caso di:
Trattato bilaterale [art. 60 par. 1]:
Ripudio del trattato non autorizzato
Violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto e dello
scopo del trattato.
Trattato multilaterale [art. 60 par. 2]:
Tutte le altre parti, agendo all’unanimità, si accordano per sospendere
l’applicazione del trattato o per porgli fine sia nelle relazioni tra queste parti e la
parte che ha leso il tratto sia tra tutte le altre parti.
La violazione pregiudica solo un altro Stato, parte del trattato (parte specialmente
lesa). Essa può sollevare la violazione e chiedere la sospensione dell’applicazione
del trattato nella relazione tra sé e l’autore della violazione (non verso gli altri)
Impossibilità sopravvenuta [articolo 61], una parte può invocare la cessazione, o la possibilità
di recedere dal trattato, se l’impossibilità sop. risulta dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva
di un oggetto indispensabile alla esecuzione del trattato; non può essere però invocata se dipende
da una violazione compiuta ad opera della parte che la invoca. L’I.S. può essere definitiva o
temporanea.
Se l'impossibilità è temporanea, può essere invocata soltanto come motivo per sospendere
l'applicazione del trattato.
Appunti di Jojo
Mutamento (imprevisto) fondamentale delle circostanze [articolo 62]: basata sul principio del
“rebus sic stantibus”. Questa clausola tende ad adeguare la situazione normativa convenzionale
al mutamento della realtà sociale.
Si deve trattare del mutamento di una circostanza che era la base essenziale del consenso e il
mutamento deve aver trasformato radicalmente le obbligazioni che le parti si sono assunte
stipulando il trattato. Oltre a dar vita ad estinzione del trattato, il mutamento può dar vita anche
alla sospensione del trattato stesso, durante la quale le parti possono cercare di trovare un nuovo
accordo per la prosecuzione del trattato stesso.
Ovviamente la clausola “rebus sic stantibus” non opera laddove il cambiamento sia opera di colui
che poi ha invocato tale clausola.
Nella prassi, la Convenzione di Vienna tende a limitare la portata della clausola.
Effetti dell’estinzione: l’estinzione opera ex nunc e fa salvi gli effetti precedenti del trattato; a
meno che il trattato non preveda diversamente, le parti non sono più obbligate ad ottemperare al
trattato. In caso di rinuncia o recesso, le conseguenze dell’estinzione operano ex nunc solo nelle
relazioni tra questo stato e ciascuna delle altre parti.
3) LA SOSPENSIONE: le cause di estinzione possono operare anche solo come cause di
sospensione del trattato, per avviare nel frattempo nuove trattative ed evitare l’estinzione del
trattato.
quando c’è un trattato posteriore concluso sulla stessa materia.
nel caso di violazione del trattato ad opera di una delle parti.
In caso di Impossibilità sopravvenuta temporanea.
Mutamento fondamentale delle circostanze.
Come per l’estinzione, anche per la sospensione è necessario l’accordo di tutte le parti e a
differenza dell’estinzione, la sospensione può essere invocata anche solo fra alcune parti del
trattato.<