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I RAPPORTI FRA REGOLE CONSUETUDINARIE E REGOLE PATTIZIE
Per il fatto che i trattati internazionali sono posti in essere mediante un procedimento previsto da norme consuetudinarie, da un punto di vista logico il diritto consuetudinario riveste una posizione prioritaria rispetto a quello pattizio. Non così però per l'efficacia normativa, equivalente ed autonoma.
Soltanto in tempi recenti, con la convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, ha cominciato a prendere terreno l'idea che, in casi determinati e limitati, ossia eccezionali, una ristretta categoria di norme consuetudinarie, caratterizzate dal loro contenuto imperativo (ius cogens), abbia efficacia normativa prevalente rispetto alle norme pattizie, così da rendere nullo un trattato che sia in conflitto con tali regole imperative del diritto internazionale generale. Ma si tratta di casi eccezionali e soprattutto la preminenza è in quei casi stabilita pur sempre dalla convenzione di Vienna e dunque da un accordo tra gli Stati.
trattato. Per quanto attiene ai criteri che si possono invocare nei casi di conflitto fra regole consuetudinarie e regole pattizie presenta caratteri di notevole delicatezza. Non è sufficiente il criterio lex posterior derogat prioris se non coordinato con quello lex specialis derogat generalis. Anzi quest'ultimo è quello applicato nella maggioranza dei casi (dove la norma speciale è quella pattizia e quella generale è consuetudinaria). Le regole di diritto consuetudinario sono però utili al fine di colmare possibili lacune del trattato o determinare il significato di termini non definiti nello stesso, quindi per la interpretazione e l'applicazione. Talvolta però il criterio della specialità non viene rispettato. Si tratta dei casi in cui in tempi brevi successivi all'accordo viene a formarsi una nuova regola consuetudinaria. Per es. in materia del diritto del mare nuove regole consuetudinarie consentono allo stato costiero diesercitare dirittisovrani in materia di pesca entro 200 miglia marine dalla costa. Tali normehanno abrogato norme pattizie in materia di pesca che erano fondate sulpresupposto del limite delle 12 miglia. La materia però rimane delicata inquanto una decisione del 1977 del Tribunale arbitrale per la delimitazione dellapiattaforma continentale tra Francia e Gran Bretagna ha adombrato unaspiegazione dell'abrogazione della norma pattizia come dipendente da untacito accordo tra le parti attestato dall'emergere della nuova consuetudine.Altre spiegazioni inoltre potrebbero esprimersi per l'aborgazione derivante daun mutamento fondamentale delle circostanze.
I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Sul processo spontaneo di formazione del contemporaneo diritto internazionaleconsuetudinario hanno giocato un ruolo fondamentale una serie di principigenerali che altri non erano se non i principi generali del diritto romano o deldiritto interno delle singole società nazionali del tempo.
In particolare del cosiddetto diritto comune. Il loro ruolo è poi venuto man mano regredendo con l'affermazione delle nuove regole di relazione internazionale. E' avvenuta comunque una trasfusione dai diritti nazionali al diritto internazionale, ad es. in materia di diritto dei trattati, di responsabilità internazionale, di modi di acquisto della sovranità territoriale, etc. Ancora oggi una trasfusione di principi generali dai diritti nazionali a quello internazionale è possibile a patto che una regola pattizia disponga a proposito con indicazione di modalità e di limiti della trasfusione stessa. Per es. l'art. 38, par. 1 c dello statuto della Corte internazionale di giustizia prevede che la corte applichi, nel decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, anche i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili (anche se il tenore letterale sembra riferirsi anche ai principi generali del diritto).
Internazionale l'intenzione originaria era proprio in riferimento a quelli interni delle nazioni). Da escludere invece ogni riferimento a principi metagiuridici di giustizia, di equità, di diritto naturale. E' vero che al par. 2 dell'art. 38 stesso si ammette che la corte possa anche decidere una controversia ex aequo et bono, ma subordina rigorosamente tale potere all'esplicito accordo tra le parti in tale senso. La ragione di tale norma non va vista nel volere dare uno strumento per dirimere sempre una controversia (non ve n'è bisogno) ma nel conferire alla Corte una maggiore libertà per quanto attiene alle premesse giuridiche.
Va però notato che la Corte non ha finora esercitato il potere conferito dall'art. 38 par. 1c. dello statuto.
Si assiste invece spesso nella pratica all'inserimento di clausole nei contratti fra stati e persone fisiche o giuridiche straniere che rinviano ai principi generali del diritto con varie formule.
Ma anche in assenza di tali clausole varie decisioni arbitrali nel dirimere le controversie hanno fatto uso di tali principi. A parere degli autori il ricorso a tali principi è possibile solo se, e nel limite, dell'esplicito riferimento fatto dal trattato. Solo in caso di esplicito rimando del trattato ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili si potrebbe parlare di tali principi come di una fonte materiale di regole del diritto internazionale. Contro però parte della dottrina, che non ritiene necessario l'esplicito rimando del trattato in virtù di una regola generale del diritto che, a seconda delle teorie, incorporerebbe o autorizzerebbe il ricorso ai principi. Regola che però non è attestata in alcun modo dalla pratica anteriore alla creazione della Corte permanente di giustizia internazionale. TRATTATI MULTILATERALI E LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE L'importanza dei trattati internazionali multilaterali deriva dal fatto cheLa società internazionale è una società priva di legislatore e quindi priva di regole generali di natura legislativa. Si comprende dunque come, su proposta della Commissione del diritto internazionale, l'Assemblea generale delle nazioni unite abbia deciso che lo strumento più appropriato per dare attuazione all'opera di codificazione e di sviluppo progressivo del diritto internazionale sia quello del trattato a carattere collettivo, aperto alla partecipazione di tutti gli stati.
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le numerose organizzazioni intergovernative dotate di propria individualità e con una capacità non dissimile a quella riconosciuta agli stati, hanno introdotto alcuni elementi nuovi nei processi di formazione spontanea e pattizia del diritto internazionale. In particolare svolgono un ruolo importante nell'iter formativo di numerosi trattati multilaterali fra stati, attraverso la
Esempio di norme generali
Del diritto interno che si possono trasfondere nel diritto internazionale si può avere in materia di risarcibilità del danno ecologico in caso di inquinamento. Davanti ad una legislazione univoca in tale materia da parte delle nazioni civili i suoi principi potranno essere applicati in una controversia dove uno Stato chieda ad un altro il risarcimento del danno ecologico causato da violazioni di norme del diritto internazionale relative alla protezione dell'ambiente.
Convocazione di conferenze diplomatiche aventi per oggetto i testi dei trattati, o attraverso la diretta redazione e adozione del testo di trattati nel seno stesso della organizzazione o di un determinato suo organo. Ma la capacità giuridica che ormai tutti riconoscono alle organizzazioni internazionali permette loro anche di concludere accordi internazionali intersi (cioè tra distinte organizzazioni intergovernative) oppure con gli stati (membri della organizzazione o terzi). Accordi che sono
ormai numerosissimi. Inoltre le organizzazioni intergovernative proprio il tramite dell'accordo su cui sono fondate possono essere in grado di emettere atti di natura normativa di carattere obbligatorio. Infatti l'obbligatorietà dei regolamenti appare sempre e strettamente subordinata alla accettazione espressa o tacita dei regolamenti stessi da parte degli stati membri dell'organizzazione. Altrettanto per le decisioni che sono chiamati a prendere in base ai propri statuti la Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Consiglio per la mutua assistenza economica (COMECON). Ancora attraverso il trattato istitutivo delle organizzazioni stesse è stato talvolta concesso loro potere normativo in ordine all'integrazione e la modifica del medesimo trattato istitutivo o all'adozione di altri atti. Si ricorda a proposito la Comunità economica europea per quel che concerne l'emanazione degli atti (regolamenti, direttive e
decisioni) previsti dal trattato istitutivo. I suddetti atti sono regole di II grado rispetto alle regole pattizie e il loro fondamento è quello del trattato.
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO
Oltre a contribuire alla creazione delle pratiche consuetudinarie come ogni altro soggetto della comunità internazionale dotato di capacità giuridica, dalla pratica degli organi delle organizzazioni internazionali possono nascere anche norme consuetudinarie (in certi casi integrative, modificative o interpretative dello stesso accordo costitutivo. Ad es. lo spostamento dal Consiglio di sicurezza alla assemblea generale in tema di azioni a tutela della pace. Nel caso specifico tuttavia non si può parlare di pratica veramente conclusiva ai fini di una formazione di una legge consuetudinaria, infatti gli organi delle Nazioni Unite non hanno mai manifestato un eccessivo attaccamento per i propri precedenti).
Nel caso delle Nazioni Unite per
esempio si è avuta la trasformazione di alcune norme, come quella che fa divieto dell'uso della forza e dellaminaccia, salva la legittima difesa (art. 2), da convenzionali a generali consuetudinarie.
'LE DICHIARAZIONI DI PRINCIPI DELL ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE'
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite emana delle risoluzioni consuetamente designati con l'espressione "dichiarazioni di principi". Ad es. la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); la dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai popoli coloniali (1960); la dichiarazione relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali (1962); la risoluzione 8.
Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando