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PEC (Posta Elettronica Certificata)

  • Uso obbligatorio x i sistemi professionisti e pubbliche amministrazioni

Posta Elettronica

  • Semplice
    • Sistema di trasmissione dei documenti informatici
  • Certificata
    • Sistema di trasmissione dei documenti attraverso la quale è fornito al mittente una documentazione relativa all’invio e alla consegna di documenti informativi

Soggetti

  • Utenti
  • Gestore
    • Il soggetto che eroga il servizio del PEC e che gestisce i domini
    • I vari gestori devono garantire l’interoperabilità
    • I gestori devono trasmettersi i messaggi inviati dal mittente al destinatario e comunicare al mittente o destinatario con ricevuta l’avvenuta trasmissione
  • Mittente
    • Si avvale della PEC per trasmettere documenti informatici
  • Destinatario
    • Si avvale della PEC per la ricezione di documenti informatici

Trasmissione

  • La trasmissione di documenti tramite PEC ha efficacia ai fini legali
  • La validità della trasmissione si ha nel momento in cui si ha una ricevuta di accettazione da parte del gestore e una ricevuta di avvenuta consegna
  • La ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio è stato recapito independemente se il messaggio sia stato letto dal destinatario

PEC (Posta Elettronica Certificata)

  • Uso obbligatorio per i soggetti professionisti e Pubbliche Amministrazioni

Posta Elettronica

  • Semplice
    • Sistema di trasmissione dei documenti informatici
  • Certificata
    • Sistema di trasmissione dei documenti attraverso la quale e fornito al mittente una documentazione relativa all'invio e alla consegna di documenti informatici

Soggetti

  • Utenti
  • Gestore
    • Il soggetto che eroga il servizio del PEC e che gestisce i domini
    • I vari gestori devono garantire l'interoperabilità
    • I gestori devono trasmettersi i messaggi inviati dal mittente al destinatario e comunicare al mittente e destinatario con ricevuto l'avvenuta trasmissione

Mittente

  • Si avvale della PEC per trasmettere documenti informatici

Destinatario

  • Si avvale della PEC per la ricezione di documenti informatici

Trasmissione

  • La trasmissione di documenti tramite PEC ha validità ai fini legali
  • La validità della trasmissione si ha nel momento in cui si ha una ricevuta di accettazione da parte del gestore e una ricevuta di avvenuta consegna
  • La ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio e stato recapitato indipendentemente se il messaggio sia stato letto dal destinatario

TRASMISSIONE

TRASMISSIONE ATTRAVERSO PIÙ GESTORI DI PEC

  • I gestori di PEC devono essere interoperativi
  • La trasmissione avviene attraverso il rilascio della ricevuta di presa a carico da parte del gestore del destinatario al gestore del mittente
  • Le ricevute rilasciate dai gestori devono essere sottoscritte da firme elettroniche avanzate
  • Inoltre anche la busta di trasporto deve essere anch'essa sottoscritta da firma digitale

SICUREZZA TRASMISSIONE

  • Il messaggio deve essere trasferito integro
  • I gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su appositi log (plicotipi) x 30 tesi
  • Se nella trasmissione vi sono virus i gestori possono non accettarli comunicando al mittente la mancanza della possibilità di trasmettere il messaggio entro breve il minor tempo possibile

USO OBBLIGATORIO

  • IMPRESE SOCIETARIE
  • PROFESSIONISTI
  • PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art 7 D1003/2003

Info Identificative

  • Il nome
  • La ragione sociale
  • Il domicilio
  • La sede legale
  • Gli estremi di contatto
  • E-mail

Info Autoritative e Professionali

  • Numero di iscrizione al registro imprese
  • Libertà riorganizzazione rilascio autorizzazione
  • Autorità competente se l'attività è soggetta ad autorizzazione
  • Per le professioni regolamentate
    • Ordine professionale
    • Titolo professionale
    • Riferimenti ai codici di condotta professionali

Info sulla Trasparenza

  • Indicazione sui prezzi e sugli imprevisti del servizio
  • Numero di partita IVA
  • Gli estremi per contatto e le attività connesse al contratto

Obblighi informativi pre-contrattuali

D.Lgs 70/2003

Art. 1

Finalità decreto: Favorire la libera circolazione dei servizi della società info t

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucantonelli27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto informatico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Poletti Dianora.
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