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IL RUOLO DEI MAGISTRATI
La funzione giurisdizionale consiste nell'amministrare la giustizia in nome del popolo. E' esercitata
dai Magistrati (giudici), che possono essere:
Togati: il cui ruolo è di accertare se un diritto sia stato violato e di applicare le sanzioni
– previste.
Onorari: cioè i Giudici di Pace
– Giudici popolari: come quelli che fanno parte della Corte d'assise in materia penale
–
La funzione giurisdizionale (art.24) si basa su:
Esistenza di un conflitto tra soggetti
– Dovere del giudice di risolvere i conflitti tramite sentenze.
– Impossibilità per il giudice di sottrarsi al compito di risolvere il caso a lui sottoposto.
– Obbligo per il giudice di attenersi alle norme giuridiche.
– Obbligo per il giudice di svolgere il proprio ruolo con imparzialità.
–
LA GIURISDIZIONE CIVILE
Si parla di giurisdizione civile in relazione alle controversie che insorgono tra soggetti privati. Le
parti coinvolte sono:
-Attore : colui che vuole ottenere giustizia che cita in giudizio un altro soggetto.
-Convenuto: Colui citato in giudizio dall' Attore
La controversia viene risolta dal giudice attraverso un provvedimento finale , detta sentenza.
La sentenza, se non motivata, la parte non soddisfatta può contestare la motivazione, presentando
appello, attraverso un secondo processo, detto secondo grado, davanti un altro magistrato.
E' ammesso un nuovo ricorso alla Corte di Cassazione e si apre un giudizio di terzo grado.
La sentenza diventa definitiva se le parti non presentano ulteriori ricorsi.
In materia civile è competente il giudice del luogo. I diversi gradi di giudizio sono i seguenti:
PRIMO GRADO
-Giudice di Pace: organo monocratico e si occupa delle cause di modico valore economico
-Tribunale: composto da 3 giudici, operando con uno solo di essi in cause di minor valore
economico, collegiale nelle altre cause.
SECONDO GRADO
-Tribunale: per le cause decise dal giudice di pace.
-Corte d'appello: composto da 3 giudici, per le cause decise dal Tribunale.
TERZO GRADO
.Corte di Cassazione: Composta da 5 giudici (9 in casi di maggior rilievo), ha sede a Roma. Si
attiene all'esatta interpretazione della legge, si dice che essa è solo giudice di diritto e non di fatto.
LA GIURISDIZIONE PENALE E QUELLA AMMINISTRATIVA
Giurisdizione Penale: quando si giudica un soggetto accusato di reato, che colpisce anche la
collettività. Nel processo l'accusa è presentata dal Pubblico Ministero (che rappresenta lo Stato),
verso l'imputato, cioè la persona accusata di reato. La vittima/e si possono costituire in parte civile,
con lo scopo di ottenere un risarcimento. In materia penale i giudici sono organizzati in: