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IL PARLAMENTO

Storia del Parlamento:

Le prime assemblee che furono definite “parlamenti” erano composte

da nobili, unici che potessero in qualche modo intermediare col re.

Egli li consultava per chiedergli risorse, per comunicare le sue

decisioni, per rendere giustizia. La prima trasformazion e avvenne in

Inghilterra, quando i membri conquistarono il potere di avere delle

immunità, di liberarsi dei colpevoli, della garanzia di essere

convocati periodicamente e di stabilire le materie da trattare. Ma

si proclamò veramente sovrano solo nel 1701 con l’Act of Settlement,

che gli permise di stabilire l’ordine di successione al trono.

Inoltre è in Inghilterra che nasce la tradizionale divisione in 2

camere: la House of Lords composta di baroni e conti e la House of

Commons coi rappresentanti delle città e della borghesia. Oltre che

esercitare il potere legislativo facendo le leggi, le 2 camere, in

particolare quella dei Commons che rappresentava la maggior parte

della società, condizionava anche il potere esecutivo scegliendo i

ministri e in particolare il primo ministro. Con il suffragio

universale nel xx secolo, il potere del parlamento diventò

espressione di tutta la società e diede il via allo stato democratico

liberale. L’esecutivo dipendeva quindi dal rapporto fiduciario che

sapeva instaurare col Parlamento, fino a quando il potere passò nelle

mani dei partiti (nascevano quelli di massa del 900) e dei cittadini

che sceglievano a chi attribuire la maggioranza dei seggi

parlamentari. In compenso, il parlamento divenne l’assemblea per

antonomasia dove si scontrano la maggioranza e l’opposizione.

Per quanto riguarda l’Italia, il Parlamento odierno è l’erede di

quello istituito dallo Statuto del 1848, pensato come bicamerale

differenziato ma paritario: la Camera dei deputati (rappresentanza

nazionale) e il Senato della repubblica (nomina regia a vita)

dovevano avere funzioni diverse, ma nessuna delle due doveva

prevalere sull’altra (tuttavia, come accadde per i Commons, fu sempre

alla Camera dei deputati che il governo si rivolse per ottenere

sostegno e fiducia). Durante il periodo fascista quest’ultima fu

trasformata in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, espressione

degli organi di partito. Con la Repubblica, si decise di far

diventare entrambe le camere espressione della sovranità popolare

(rappresentanza su base regionale art 57-59). Si rese così il

bicameralismo paritario e indifferenziato, anche se a causa della

diversa età di voto (per il senato si può votare solo dai 25 anni

in su) e dei diversi meccanismi di trasformazione dai voti in seggi,

il Senato resta sempre meno influente e rappresentativo rispetto

alla Camera.

Formazione del Parlamento Italiano:

Camera dei Deputati: 630 componenti

Senato della Repubblica: 315 componenti + senatori a vita (ex

presidenti della repubblica + altri 5 nominati dal presidente della

repubblica per alti meriti)

Durata in carica: 5 anni

Esistono inoltre 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni

estero, eletti solo tra chi risiede e vota all’estero, per

rappresentare appunto questa categoria di italiani. Sono però da

sottrarre al numero complessivo per evitare che i loro voti

confluiscano con quelli risiedenti in Italia.

Per la camera, possono essere eletti tutti i cittadini dai 25 anni

Per il senato, possono essere eletti tutti i cittadini dai 40 anni

Non può essere eletto chi è incorso in una limitazione del diritto

di voto, chi ricopre contemporaneamente un'altra carica

(incompatibilità art 65, 122, 135), chi ricopre al momento una carica

che comporta ineleggibilità (polizia, forze armate, sindaci…) o chi

non può nemmeno candidarsi perché ha subito condanne per qualche

reato (incandidabilità)

Le camere, al momento della scadenza della carica, possono essere

prorogate solo se il Paese è in stato di guerra, o comunque fino al

momento in cui non si riuniscono le nuove camere (prima riunione

entro 20 gg, elezioni entro 70 gg). Diversa è invece la prorogatio,

con cui le camere si riuniscono anche se sciolte per convertire un

decreto legge. Il potere di scioglierle in anticipo spetta invece

al P. della rep.

Il diritto Parlamentare è composto da varie fonti:

 gli articoli della Costituzione che lo riguardano

 i regolamenti parlamentari, unica fonte che può disciplinarne

l’organizzazione e il funzionamento

 le consuetudini

 il regolamento di ciascuna camera, adottato a maggioranza

assoluta fra i suoi componenti. Ogni camera elegge

autonomamente il suo presidente e il suo ufficio di presidenza

Con “status giuridico dei parlamentari” si intende il complesso di

diritti e doveri che ciascuno di essi ha (art 65-69):

 un parlamentare non può appartenere a entrambe le camere

 i requisiti per diventare parlamentare sono giudicati dalle

stesse camere (“verifica dei poteri”) -> ha spesso sollevato

polemiche anche perché in molti altri ordinamenti questi

compito è affidato alla magistratura o ai tribunali

costituzionali

 il divieto di vincolo di mandato: non impone ai parlamentari

di agire secondo le istruzioni ricevute dalla camera di

appartenenza, ognuno di essi risponde singolarmente alle sue

responsabilità di fronte agli elettori. Questo non vuol dire

che si può liberamente cambiare gruppo o schieramento

all’interno del parlamento (inteso come tradimento del mandato

politico e non giuridico)

 ogni parlamentare riceve un’indennità stabilita dall’ufficio di

presidenza di ciascuna camera, entro un tetto che è pari allo

stipendio dei magistrati con funzioni avanzate. Altri benefici

sono per esempio viaggi gratuiti, soggiorni a Roma, assistenti

personali, mentre il vitalizio è stato sostituito da un normale

trattato pensionistico solo nel 2012

 ogni parlamentare è tenuto a depositare l’elenco dei beni

immobili e delle azioni posseduti, la dichiarazione dei redditi

e la situazione patrimoniale del coniuge e eventualmente anche

degli altri parenti stretti

 ogni parlamentare gode di un’immunità (di antica derivazione)

che si traduce in: insindacabilità per i loro voti e per ciò

che esprimono nell’esercizio della loro funzione, inviolabilità

della libertà personale, del domicilio, delle comunicazioni

private, a meno che non autorizzate dalla camera di

appartenenza. Un parlamentare può essere però arrestato se

colto in flagranza o se ha già subito condanne in passato

 La C. Costituzionale tiene a ricordare che non si tratta di

privilegi personali e tende ad usare una giurisprudenza

sempre più restrittiva

Gli organi delle Camere:

 Il Presidente dell’Assemblea: rappresenta la Camera

all’esterno, si assicura il corretto svolgimento dei suoi

lavori, dirige le sedute e le votazioni. È eletto a maggioranza

qualificata ed è affiancato a seconda delle situazioni da

segretari, vicepresidenti, questori. Negli ultimi anni è sempre

stato scelto fra i partiti di maggioranza, per coordinare meglio

la programmazione dei lavori

 L’ufficio di Presidenza della Camera/ Il Consiglio di

Presidenza del Senato: si occupa di amministrazione,

contabilità, materie politico-organizzative e disciplina

interna. È l’organo che delibera il progetto di bilancio

 I Gruppi Parlamentari: nati nel 1920, dotati di un proprio

regolamento e definiti come associazioni necessarie, sono

infatti lo strumento con cui si organizza e distribuisce la

presenza dei partiti politici all’interno dell’assemblea . Ogni

parlamentare deve dichiarare il gruppo di appartenenza entro un

paio di giorni dopo la prima seduta della propria camera,

altrimenti verrà affidato a un gruppo misto, all’interno del

quale è comunque possibile costituire diverse componenti

politiche. I gruppi sono importanti nella direzione dei lavori

 La Conferenza dei Capigruppo: può includere anche un

rappresentante del governo, assiste il presidente in tutto ciò

che riguarda l’organizzazione dell’assemblea, decidendo

l’agenda parlamentare (tempi di discussione per la maggioranza

e la minoranza, fondamentale per le decisioni che verranno

prese)

 Le Giunte: sono organi collegiali che si occupano di

interpretazione, di controllare le regolarità (per es abbiamo

La Giunta per il Regolamento, la Giunta delle Elezioni, la

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher buahbuah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Marzona Nicoletta.