vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL PARLAMENTO
Storia del Parlamento:
Le prime assemblee che furono definite “parlamenti” erano composte
da nobili, unici che potessero in qualche modo intermediare col re.
Egli li consultava per chiedergli risorse, per comunicare le sue
decisioni, per rendere giustizia. La prima trasformazion e avvenne in
Inghilterra, quando i membri conquistarono il potere di avere delle
immunità, di liberarsi dei colpevoli, della garanzia di essere
convocati periodicamente e di stabilire le materie da trattare. Ma
si proclamò veramente sovrano solo nel 1701 con l’Act of Settlement,
che gli permise di stabilire l’ordine di successione al trono.
Inoltre è in Inghilterra che nasce la tradizionale divisione in 2
camere: la House of Lords composta di baroni e conti e la House of
Commons coi rappresentanti delle città e della borghesia. Oltre che
esercitare il potere legislativo facendo le leggi, le 2 camere, in
particolare quella dei Commons che rappresentava la maggior parte
della società, condizionava anche il potere esecutivo scegliendo i
ministri e in particolare il primo ministro. Con il suffragio
universale nel xx secolo, il potere del parlamento diventò
espressione di tutta la società e diede il via allo stato democratico
liberale. L’esecutivo dipendeva quindi dal rapporto fiduciario che
sapeva instaurare col Parlamento, fino a quando il potere passò nelle
mani dei partiti (nascevano quelli di massa del 900) e dei cittadini
che sceglievano a chi attribuire la maggioranza dei seggi
parlamentari. In compenso, il parlamento divenne l’assemblea per
antonomasia dove si scontrano la maggioranza e l’opposizione.
Per quanto riguarda l’Italia, il Parlamento odierno è l’erede di
quello istituito dallo Statuto del 1848, pensato come bicamerale
differenziato ma paritario: la Camera dei deputati (rappresentanza
nazionale) e il Senato della repubblica (nomina regia a vita)
dovevano avere funzioni diverse, ma nessuna delle due doveva
prevalere sull’altra (tuttavia, come accadde per i Commons, fu sempre
alla Camera dei deputati che il governo si rivolse per ottenere
sostegno e fiducia). Durante il periodo fascista quest’ultima fu
trasformata in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, espressione
degli organi di partito. Con la Repubblica, si decise di far
diventare entrambe le camere espressione della sovranità popolare
(rappresentanza su base regionale art 57-59). Si rese così il
bicameralismo paritario e indifferenziato, anche se a causa della
diversa età di voto (per il senato si può votare solo dai 25 anni
in su) e dei diversi meccanismi di trasformazione dai voti in seggi,
il Senato resta sempre meno influente e rappresentativo rispetto
alla Camera.
Formazione del Parlamento Italiano:
Camera dei Deputati: 630 componenti
Senato della Repubblica: 315 componenti + senatori a vita (ex
presidenti della repubblica + altri 5 nominati dal presidente della
repubblica per alti meriti)
Durata in carica: 5 anni
Esistono inoltre 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni
estero, eletti solo tra chi risiede e vota all’estero, per
rappresentare appunto questa categoria di italiani. Sono però da
sottrarre al numero complessivo per evitare che i loro voti
confluiscano con quelli risiedenti in Italia.
Per la camera, possono essere eletti tutti i cittadini dai 25 anni
Per il senato, possono essere eletti tutti i cittadini dai 40 anni
Non può essere eletto chi è incorso in una limitazione del diritto
di voto, chi ricopre contemporaneamente un'altra carica
(incompatibilità art 65, 122, 135), chi ricopre al momento una carica
che comporta ineleggibilità (polizia, forze armate, sindaci…) o chi
non può nemmeno candidarsi perché ha subito condanne per qualche
reato (incandidabilità)
Le camere, al momento della scadenza della carica, possono essere
prorogate solo se il Paese è in stato di guerra, o comunque fino al
momento in cui non si riuniscono le nuove camere (prima riunione
entro 20 gg, elezioni entro 70 gg). Diversa è invece la prorogatio,
con cui le camere si riuniscono anche se sciolte per convertire un
decreto legge. Il potere di scioglierle in anticipo spetta invece
al P. della rep.
Il diritto Parlamentare è composto da varie fonti:
gli articoli della Costituzione che lo riguardano
i regolamenti parlamentari, unica fonte che può disciplinarne
l’organizzazione e il funzionamento
le consuetudini
il regolamento di ciascuna camera, adottato a maggioranza
assoluta fra i suoi componenti. Ogni camera elegge
autonomamente il suo presidente e il suo ufficio di presidenza
Con “status giuridico dei parlamentari” si intende il complesso di
diritti e doveri che ciascuno di essi ha (art 65-69):
un parlamentare non può appartenere a entrambe le camere
i requisiti per diventare parlamentare sono giudicati dalle
stesse camere (“verifica dei poteri”) -> ha spesso sollevato
polemiche anche perché in molti altri ordinamenti questi
compito è affidato alla magistratura o ai tribunali
costituzionali
il divieto di vincolo di mandato: non impone ai parlamentari
di agire secondo le istruzioni ricevute dalla camera di
appartenenza, ognuno di essi risponde singolarmente alle sue
responsabilità di fronte agli elettori. Questo non vuol dire
che si può liberamente cambiare gruppo o schieramento
all’interno del parlamento (inteso come tradimento del mandato
politico e non giuridico)
ogni parlamentare riceve un’indennità stabilita dall’ufficio di
presidenza di ciascuna camera, entro un tetto che è pari allo
stipendio dei magistrati con funzioni avanzate. Altri benefici
sono per esempio viaggi gratuiti, soggiorni a Roma, assistenti
personali, mentre il vitalizio è stato sostituito da un normale
trattato pensionistico solo nel 2012
ogni parlamentare è tenuto a depositare l’elenco dei beni
immobili e delle azioni posseduti, la dichiarazione dei redditi
e la situazione patrimoniale del coniuge e eventualmente anche
degli altri parenti stretti
ogni parlamentare gode di un’immunità (di antica derivazione)
che si traduce in: insindacabilità per i loro voti e per ciò
che esprimono nell’esercizio della loro funzione, inviolabilità
della libertà personale, del domicilio, delle comunicazioni
private, a meno che non autorizzate dalla camera di
appartenenza. Un parlamentare può essere però arrestato se
colto in flagranza o se ha già subito condanne in passato
La C. Costituzionale tiene a ricordare che non si tratta di
privilegi personali e tende ad usare una giurisprudenza
sempre più restrittiva
Gli organi delle Camere:
Il Presidente dell’Assemblea: rappresenta la Camera
all’esterno, si assicura il corretto svolgimento dei suoi
lavori, dirige le sedute e le votazioni. È eletto a maggioranza
qualificata ed è affiancato a seconda delle situazioni da
segretari, vicepresidenti, questori. Negli ultimi anni è sempre
stato scelto fra i partiti di maggioranza, per coordinare meglio
la programmazione dei lavori
L’ufficio di Presidenza della Camera/ Il Consiglio di
Presidenza del Senato: si occupa di amministrazione,
contabilità, materie politico-organizzative e disciplina
interna. È l’organo che delibera il progetto di bilancio
I Gruppi Parlamentari: nati nel 1920, dotati di un proprio
regolamento e definiti come associazioni necessarie, sono
infatti lo strumento con cui si organizza e distribuisce la
presenza dei partiti politici all’interno dell’assemblea . Ogni
parlamentare deve dichiarare il gruppo di appartenenza entro un
paio di giorni dopo la prima seduta della propria camera,
altrimenti verrà affidato a un gruppo misto, all’interno del
quale è comunque possibile costituire diverse componenti
politiche. I gruppi sono importanti nella direzione dei lavori
La Conferenza dei Capigruppo: può includere anche un
rappresentante del governo, assiste il presidente in tutto ciò
che riguarda l’organizzazione dell’assemblea, decidendo
l’agenda parlamentare (tempi di discussione per la maggioranza
e la minoranza, fondamentale per le decisioni che verranno
prese)
Le Giunte: sono organi collegiali che si occupano di
interpretazione, di controllare le regolarità (per es abbiamo
La Giunta per il Regolamento, la Giunta delle Elezioni, la