Diritto finanziario - bilancio dello Stato - Tesina
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capitoli
dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti), e (secondo
funzioni-obiettivo
l’oggetto dell’entrata). Le spese sono, invece, ripartite in: (al fine di
definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività
unità previsionali di base
amministrative), (relative all’approvazione parlamentare in unità
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relative alla spesa corrente ed alla spesa in conto capitale), e (secondo l’oggetto, il
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contenuto economico e funzionale della spesa, ecc) .
unità previsionali di base,
Le rispettivamente sia per le entrate che per le spese, sono
stabilite in modo tale che ciascuna unità corrisponda ad un unico centro di responsabilità
amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Tali unità vengono determinate in
riferimento ad aree omogenee di attività anche a carattere strumentale, nelle quali si
articolano le competenze dei ministri. Nell’ambito delle unità previsionali di spesa, si
spese correnti spese di investimento,
distinguono le relative al personale, e le concernenti
quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell’UE. Per
ciascuna unità previsionale di base, il bilancio deve contenere: a) l’ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente; b) l’ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (bilancio
di competenza); c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nel corso dell’esercizio (bilancio di cassa). Tuttavia, l’approvazione
parlamentare del bilancio, e quindi il bilancio stesso nella sua redazione definitiva, come
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atto giuridico, ha ad oggetto i soli punti b) e c)
quadro riassuntivo generale,
Nel espresso in termini sia di competenza sia di cassa, sono
indicati, secondo quanto disposto dalla l. n. 468/1978, quattro risultati differenziali, i c.d.
saldi: risparmio pubblico,
a) che esprime il risultato differenziale tra il totale delle entrate
indebitamento netto,
tributarie ed extra tributarie ed il totale delle spese correnti; b) che
esprime il risultato differenziale tra le entrate finali e le spese finali al netto delle operazioni
saldo netto da finanziare, di bilancio”,
finanziarie; c) che esprime il c.d. “fabbisogno ossia
l’entità che deriva dal confronto diretto tra il complesso delle entrate finali ed il complesso
ricorso al mercato,
delle spese finali, al netto di tutte le operazioni finanziarie ; d) che
esprime il risultato differenziale tra il complesso delle entrate finali e delle spese, comprese
quelle derivanti da operazioni finanziarie. Il saldo netto da finanziare ed il ricorso al
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mercato devono essere espressamente determinati dalla legge finanziaria
Dal quadro riassuntivo può emergere che l’ammontare complessivo delle spese
preventivate sia superiore all’ammontare complessivo delle entrate sia tributarie, sia extra
disavanzo di
tributarie, sia derivanti da proventi patrimoniali: in tal caso si parla di
bilancio. Alla copertura di tale disavanzo, si provvede con il ricorso al mercato finanziario,
ossia attraverso l’indebitamento dello Stato nei confronti del mercato, il cui massimo
ammontare annuale, espresso in termini di competenza, è determinato con legge, ma la cui
effettiva entità annuale è determinata dalla Tesoreria nell’ambito della gestione del bilancio
ad essa affidata.
Il bilancio è annuale o pluriennale, a seconda che si riferisca ad un solo esercizio
bilancio pluriennale
finanziario ovvero a più esercizi. Il dello Stato, in termini di
competenza, è previsto per un periodo non inferiore a tre anni (ai sensi della l. n. 362/1988
e succ. modif.), e consta del “bilancio pluriennale a legislazione vigente”, in cui è esposto
l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente; e del “bilancio
pluriennale programmatico”, in cui le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese
sono esposte tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di
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programmazione economico-finanziaria
Corso di Diritto Amministrativo
CERULLI IRELLI, , Torino 2001
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Il bilancio pluriennale non da luogo ad una autorizzazione a riscuotere le entrate e ad
eseguire le spese ivi contemplate; viene aggiornato annualmente, e le eventuali variazioni
devono essere motivate nelle note preliminari che ne illustrano le previsioni (secondo
quanto disposto nell’art. 4 l. n. 468/1978). Il documento che definisce la manovra di
finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale è la legge programma o
legge di programmazione economica, prevista all’art. 41, comma 3, Cost., con la
quale il Parlamento approva i programmi economici. Bilancio pluriennale e legge di
programmazione assolvono ad una funzione fondamentale: permettono di strutturare
l’attività finanziaria relativamente ad un arco di tempo superiore ad un anno, incidendo su
una fase del ciclo economico pluriennale.
2. Formazione ed approvazione del bilancio
Come si è già osservato, il bilancio è lo strumento di programmazione economico-
finanziaria dello Stato, cui la Costituzione riferisce la funzione di strumento di politica
economica, idoneo a realizzare per un anno notevoli effetti economici e sociali attraverso la
scelta di un certo equilibrio e di una determinata struttura del valore complessivo delle
entrate e delle spese pubbliche, e che, pertanto, presuppone l’esistenza di una
programmazione che indirizzi e coordini l’attività economica pubblica e privata per più
funzione anticiclica,
anni. Il bilancio preventivo assolve, dunque, ad una ossia correttiva
dei flussi dell’economia nell’ambito di una prospettiva pluriennale, riferita ad un ciclo
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economico formazione del bilancio,
Per l’attività di il Governo si avvale del contributo specialistico
fornito dall’apparato burocratico da esso dipendente, relativamente all’esigenze tecniche di
calcolo necessarie per formare un bilancio e strutturarlo in modo tale da assolvere alla
discrezionalità
funzione di programmazione economica. Tuttavia, la riconosciuta al
Governo dalla stessa Costituzione in ordine alla strutturazione del bilancio, non esclude la
parallela discrezionalità del Parlamento, nell’apportare modifiche ai bilanci presentati dal
Governo. Tale discrezionalità del Governo costituisce il presupposto per l’esercizio della
funzione di mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo, attribuita al
Governo dall’art. 94 Cost.: pertanto, al Governo è consentito proporre l’inserimento nel
bilancio di maggiori entrate o spese, rispetto a quelle iscritte nel bilancio relativo
all’esercizio finanziario in corso, ovvero proporre l’ammissione o la riduzione nel bilancio di
entrate o spese previste da leggi precedenti. Tuttavia, lo stesso art. 94 Cost. attribuisce una
competenza primaria al Parlamento, il quale, attraverso lo strumento della fiducia,
condiziona la vita e l’azione del Governo. In tal senso, l’atto di approvazione del bilancio
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costituisce un “voto di verifica annuale obbligatorio dell’omogeneità politica” , che non
comporta come conseguenza necessaria le dimissioni del Governo.
presentazione
La l. n. 208/1999 ha ridefinito i termini di da parte del Governo alle
Camere degli atti finanziari e di bilancio: entro il 30 Giugno il Governo presenta alle
Camere il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), e nello stesso
termine sono presentati anche il disegno di legge di rendiconto relativo all’esercizio
finanziario precedente ed il disegno di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio in
corso. Entro il 30 Settembre il Governo presenta alle Camere il d.d.l. di approvazione del
bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge
finanziaria, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
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programmatico . Tutti questi atti sono poi trasmessi alle Regioni, e su di essi esprime
parere la Conferenza unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali entro 15 giorni dal
termine di presentazione. Il bilancio di previsione e la legge finanziaria sono esaminati
sessione di
congiuntamente dalle Camere in una apposita sessione di lavori, detta appunto
bilancio, caratterizzata da una durata prestabilita e da notevoli peculiarità procedurali.
Corso di Diritto Amministrativo
CERULLI IRELLI, , Torino 2001
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9 L’ordinamento della Finanza Pubblica,
AMATUCCI, 7ª ed. Napoli 2004
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CERULLI IRELLI, , Torino 2001
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