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Norme sul contratto di vendita
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
- l'acquirente del bene è un ente ecclesiastico;
- esistono diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
- nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
- nel caso del settimo comma, tra il mese...
39. - L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana. Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.
40. - Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate in norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.
41. - La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48. Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.
42. - Ogni Istituto per il
sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
43. - Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
44. - La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti
che svolgono servizio in favore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero; d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione; e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione; f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25; g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero; h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48. La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47. 45. - Le disposizioni vigenti in materia di impostaMinistero dell'interno e del capitolo n. 2001 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.48. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delleorganizzazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successivemodificazioni, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, che svolgonoattività di interesse generale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, e che sono iscritte nel registrounico nazionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni.Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro
Il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.
48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali (1); dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.
49. - Al termine di
Ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
50. - I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente,
- Capitolo n. 2001
- Capitolo n. 2002
- Capitolo n. 2031
- Capitolo n. 2071
Le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese sono corrisposte attraverso il capitolo n. 7871 del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.
Per gli anni finanziari 1985 e 1986, gli importi corrisposti saranno gli stessi previsti per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti.
Lo stanziamento del capitolo n. 4493 del Ministero del tesoro sarà integrato dell'importo necessario per assicurare le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni 1985 e 1986.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che
Sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
51. - Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale.
Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con cadenza