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Il matrimonio e la sua registrazione
Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt.130, 131 e 132 del codice civile (1). L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione. (1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; il luogo e la data.
in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile (1). (1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. 10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1) prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione. Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione della data.in cui è stata effettuata.(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il procuratore della Repubblica, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.
12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
- se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
- se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
- se il
matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.13.
Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione.
del matrimoni. O, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli artt. 89 e seguenti del codice civile civ. (1), in quanto applicabili. (1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.). 14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente. La trascrizione può essere richiesta anche nel caso previsto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi (1) dopo revocata l'interdizione. Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamenteacquisiti dai terzi.(1) Ora un anno, a norma dell'art. 119 c.c. vigente (infra, p. 633).