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Il diritto ecclesiastico

Definizione di diritto ecclesiastico

Secondo una prima definizione, tuttora valida, per diritto ecclesiastico si intende il diritto dello Stato (quindi di fonte statale) che disciplina il fenomeno religioso nel suo complesso, con particolare riferimento alla posizione giuridica delle Chiese e delle confessioni religiose (disciplina quindi il rapporto dello Stato con il fenomeno religioso). Si tratta quindi di una materia che si colloca nell'ambito del diritto pubblico. Fa parte del diritto interno, in quanto si tratta di un complesso di norme che vige all'interno dello Stato.

In linea con questa definizione, dando uno sguardo agli altri paesi europei, in Spagna ad esempio si parla di “derecho eclesiastico de l'Estado”, e in Francia si parla di “Droit civil écclésiastique”. Invece nel mondo anglosassone si preferisce parlare in maniera più vaga di “Law and religion”. Va aggiunto che il fenomeno religioso non coinvolge solo l'individuo ma interessa anche le formazioni sociali in cui si sviluppa la dimensione religiosa della personalità umana.

Rapporti con altre discipline giuridiche e non giuridiche

Un importante rapporto è quello col diritto canonico. Diritto ecclesiastico e diritto canonico fanno parte infatti di un unico settore scientifico disciplinare nella legislazione universitaria. Si differenziano comunque tra di loro: il diritto canonico è diritto interno della Chiesa cattolica, ed è posto in essere dai competenti organi della medesima. Il diritto canonico si presenta come un ordinamento indipendente e sovrano, e costituisce un effettivo sistema di diritto prodotto da un'autorità diversa e autonoma da quella statale. Le norme di diritto canonico sono dunque originarie ed autonome, perché fatte valere da uno Stato, quello della Chiesa cattolica, come riconosciuto dall'art. 7 Cost. (“lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”).

Il diritto ecclesiastico invece è un complesso di norme che, per avere efficacia, deve essere concordato e riconosciuto dall'ordinamento statale, costituendo, come accennato, un ramo del diritto interno italiano, una branca di diritto pubblico. Questo perché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell'organizzazione statale (pensiamo alla libertà religiosa).

Altra differenza inoltre sta nel fatto che le norme di diritto canonico sono contenute in un apposito corpo organico, il Codice di Diritto Canonico; invece le norme di diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma si ritrovano in tutti i settori dell'ordinamento giuridico italiano (rinvenendosi nella Costituzione, nel codice civile, nel codice penale, di procedura penale, nelle leggi amministrative e in quelle relative al diritto del lavoro). Va detto comunque, come aveva fatto notare Francesco Scaduto, che le norme canoniche fanno anch'esse parte in qualche modo del diritto ecclesiastico, ma solo in quanto richiamate dalle norme statali.

Il diritto ecclesiastico ha un rapporto anche con gli altri diritti religiosi: pensiamo al diritto ebraico e al diritto islamico. Sulla base di questi primi rapporti citati possiamo fare una precisazione. Si parla oltre che di rapporto, anche di distinzione tra diritto ecclesiastico e diritto canonico o altri diritti religiosi, perché questi ultimi sono diritti interni delle confessioni religiose stesse; mentre il diritto ecclesiastico è diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso, come detto in incipit. Il rapporto è identificato dall'esistenza di istituti appartenenti ai diritti religiosi che, attraverso rapporti interordinamentali, entrano a far parte dell'ordinamento dello Stato, e il diritto ecclesiastico studia questi istituti. Esempio: il matrimonio religioso consegue effetti anche civili.

Il diritto ecclesiastico ha poi un rapporto molto stretto con il diritto costituzionale, poiché quest'ultimo enuncia i principi fondamentali in materia, tra cui il diritto di libertà religiosa, uno degli ambiti più importanti del diritto ecclesiastico. Ecco perché si può dire che il diritto ecclesiastico è anche un capitolo del diritto costituzionale o viceversa.

Un rapporto stretto è anche quello esistente tra diritto ecclesiastico e diritto privato. Esempio tipico di questo rapporto è il matrimonio concordatario, da cui scaturiscono anche effetti civili. Effetti, tra l'altro, che a determinate condizioni, possono essere conseguiti anche da altri matrimoni religiosi (non cattolici) davanti a ministri di culto diversi dai ministri di culto cattolici. Pensiamo poi anche alla disciplina degli enti ecclesiastici.

Altro rapporto importante è poi quello col diritto internazionale, per quanto riguarda la tutela sovranazionale della libertà religiosa. La libertà religiosa è infatti tutelata non solo dalla nostra Costituzione, ma anche da moltissime carte sovranazionali, sia in ambito europeo sia nel più ampio ambito delle Nazioni Unite. (Pensiamo alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948; la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1991; altre convenzioni sulla libertà religiosa delle minoranze nazionali).

Inoltre attiene al diritto internazionale la disciplina dei rapporti tra Santa Sede (Stato Città del Vaticano) e l'Italia, e tra Santa Sede e tutti quegli stati che hanno stipulato concordati con essa. Inevitabile è poi il rapporto col diritto dell'Unione Europea, sia convenzionale (trattati) sia non convenzionale (regolamenti, decisioni e direttive), riguardo l'incidenza del fattore religioso sui principi europei.

C'è inoltre un collegamento col diritto processuale internazionale. Pensiamo alla facoltà di astenersi alla testimonianza da parte dei ministri di culto.

Esiste un rapporto anche col diritto processuale civile. Es: non solo il matrimonio come istituto di diritto sostanziale ha degli effetti civili, ma anche le sentenze dei tribunali della Chiesa in materia matrimoniale sulla validità del vincolo matrimoniale, possono avere un'efficacia civile.

Rapporto col diritto penale sostanziale, in termini di tutela penale del sentimento religioso. Il riferimento tipico è alla materia del diritto penale che tutela le confessioni religiose dalle offese nei loro confronti (è quella che si chiama “tutela penale dei culti”).

Emerge anche un collegamento col diritto amministrativo. Pensiamo all'edilizia di culto, ai beni culturali di interesse religioso, e a tutta la complessa materia degli enti ecclesiastici (persone giuridiche religiose) che operano anche nell'ordinamento dello Stato.

Collegamento tra diritto ecclesiastico e diritto tributario. Es: tema molto complesso e molto discusso del trattamento fiscale degli enti religiosi, del finanziamento delle confessioni religiose.

Infine emerge un rapporto col diritto del lavoro. Es: tema del rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza, cioè quelle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno un determinato indirizzo ideologico religioso, come le scuole confessionali, all'interno delle quali il rapporto di lavoro pone alcune peculiarità riconosciute dall'ordinamento.

Questi sono solo degli esempi delle tante discipline giuridiche che possono porsi in rapporto col diritto ecclesiastico.

Collegamenti con discipline non giuridiche

Il diritto ecclesiastico è inoltre in collegamento anche con discipline non giuridiche. Prime tra tutte le scienze storiche. Pensiamo ad esempio a “Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e confessioni religiose”, disciplina che studia come nella storia questi rapporti siano stati regolati. Il collegamento è facilmente ravvisabile nel fatto che il diritto ecclesiastico, come lo ha definito Arturo Carlo Jemolo, è una disciplina eminentemente storica.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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