Estratto del documento

La coordinazione e i concordati

Accanto al sistema giurisdizionalista che ha come suo principio fondamentale il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica; a quello teocratico che ha come suo fondamento la soggezione dello Stato alla Chiesa e, in particolare, alla Santa Sede; a quello separatista che ha come suo fondamento l’idea della separazione dei poteri fra Stato e Chiesa per potere realizzare l’indipendenza della Chiesa, tutelandone gli interessi, eventualmente anche contro quelli dello Stato, anche se poi il separatismo ha anche il fine di far prevalere l’autorità dello Stato su quella della Chiesa; accanto a questi sistemi c’è quella della coordinazione fra Stato e Chiesa e dei concordati.

Questo sistema è quello delineato dalla vigente Costituzione italiana (articolo 7 e 8 3o comma) per disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. La Chiesa cattolica infatti solitamente stipula dei Concordati con altri Stati, e questo è uno strumento negoziale destinato a disciplinare le materie di comune interesse (le c.d. res mixtae); un accordo con cui le parti si obbligano a tenere un dato comportamento nell’ambito della sovranità territoriale dello Stato stipulante, rispetto a determinate materie.

Il concordato ecclesiastico è uno strumento che ha il suo primo precedente nell’accordo di Worms del 1122, che è convissuto con il sistema giurisdizionalista. Il sistema della coordinazione è un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell’accordo, di volta in volta stipulato, a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese. Il problema che spesso si pone in dottrina è quello della natura giuridica dei concordati: secondo l’ordinamento canonico i concordati sono di competenza della Santa Sede, quindi l’ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale. Per ciò che riguarda l’ordinamento italiano, la norma dell’articolo 7 1o comma Cost. non obbliga lo Stato a concordare con la Chiesa la disciplina delle materie di comune interesse; però quando lo Stato si ponga sulla via degli accordi bilaterali, tali atti non sono atti di diritto interno ma atti di diritto esterno.

L’articolo 7 Cost., dichiarando che la Chiesa è nel proprio ambito indipendente dallo Stato e sovrana, indica che v’è un settore di materie nel quale lo Stato e la Chiesa trattano da pari a pari e, perciò, si pongono in un ordinamento esterno; quindi il primo comma dell’articolo 7 Cost. non fa altro che confermare che i concordati ecclesiastici sono, per il diritto italiano, accordi f.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 1
Diritto ecclesiastico - coordinazione e concordati Pag. 1
1 su 1
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community