Diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è quel complesso di norme riguardanti il fenomeno religioso e i rapporti fra Stato e le diverse confessioni religiose. Le norme del diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma sono contenute in diverse fonti quali: Costituzione, codice civile e altre leggi che disciplinano diverse materie, facendo comunque riferimento al fenomeno religioso. Essendo la religione strettamente connessa alla sfera sociale e anche politica dell’uomo, per meglio comprendere cosa sia il diritto ecclesiastico è necessario analizzare le fasi del rapporto tra fenomeno religioso e pubblici poteri.
Origine del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico nasce, convenzionalmente, nel 313 d.C. con l’editto di Milano, che pone fine alle persecuzioni dei cristiani, riconoscendo una primitiva libertà di religione. Da questo momento, il cristianesimo diventa religione libera, alla pari del paganesimo. Questo editto, però, viene emanato da Costantino dietro il pagamento di un prezzo politico: cristiani e pagani si impegnano a prestare il loro consenso all’azione politica del momento e ad adoprarsi per convogliare il consenso dei loro adepti all’azione politica del potere costituito. È evidente come ci sia una concezione strumentale della libertà religiosa.
Tra il 313 d.C. e il 380 d.C. si ha un intervallo di tempo nel quale vengono adottati atti che contribuiscono a dare sostanza alla legittimazione giuridica del cristianesimo. L’evoluzione sarà progressiva. Il culmine si avrà nel 380 d.C. con l’editto di Teodosio, che farà del cristianesimo la sola religione dell’impero e a ciò si arriverà attraverso diversi provvedimenti quali: l’inserimento di un bilancio pubblico per il culto cristiano e l’Episcopalis Audientia, ossia una forma embrionale del privilegio del foro. I privilegi di cui godevano i sacerdoti pagani vengono estesi al clero cristiano: alla potestà dei vescovi, infatti, viene attribuito il compito di giudicare le controversie fra i cittadini di fede cristiana. Solo in un momento successivo, però, si affermerà il privilegio del foro. Con i provvedimenti emanati durante questi anni, il cristianesimo vede aprirsi la possibilità di affermarsi socialmente.
Controllo politico e crisi ariana
L’invadenza del potere politico imperiale sarà, però, il prezzo politico da pagare per ottenere questa affermazione sociale. L’imperatore esercita un’azione di controllo sulla vita e sull’operato della Chiesa. Significativo episodio a testimonianza della perdita di autonomia della Chiesa sarà dato dalla crisi ariana: Ario metteva in dubbio la natura divina di Gesù Cristo in ragione della sua esistenza temporale. Di fronte al fatto che la teoria di Ario iniziò a diffondersi e a trovare consensi, Costantino, riconoscendo in questa teoria una minaccia per l’unità dottrinale e per la stabilità del potere imperiale, convocò, nel 325 d.C., il Concilio ecumenico di Nicea, che risolse la controversia approvando il simbolo di Nicea, ossia la realtà attuale della Chiesa: l’incontestabile dogma della Trinità. Al di là del dato teologico, è interessante rilevare la volontà dell’imperatore di controllare la Chiesa, sostituendosi al pontefice.
Chiesa e Impero
Questa assimilazione Chiesa-Impero è significativa se si riflette sulla volontà della Chiesa di proporsi in maniera più puntuale sul piano giuridico. Per questo, si iniziano a creare dei codici di auto-regolamento: la Chiesa abbandona la vocazione flessibile e comincia a regolarsi con norme autoprodotte.
Affermarsi del cristianesimo come religione ufficiale
Come già detto, all’editto di Teodosio e, dunque, all’affermazione del cristianesimo come religione di Stato si arrivò attraverso dei provvedimenti, alcuni dei quali miravano a privare dei diritti civili i cittadini non cristiani, gli apostati, ossia coloro che non avevano fatto atto formale di adesione al cristianesimo. Si iniziò, nel 391 d.C., vietando ogni cerimonia pagana a Milano e poi si estese questo divieto ovunque. Nel 423 d.C., Teodosio II ordinò la distruzione e la riconversione in chiese o santuari di tutti i templi pagani. I pagani si ritrovarono ben presto a non avere alcun rilievo sociale, ma non furono gli unici ad essere colpiti. Altri soggetti perseguitati e osteggiati da Chiesa e Impero e condannati alla perdita dei diritti civili furono gli eretici (il primo fu proprio Ario), cioè coloro che mettevano in dubbio i punti nevralgici dell’ortodossia dottrinale. Anche gli ebrei vennero colpiti: l’atteggiamento di ostilità nei loro confronti cominciò nel 400 d.C., quando cominciarono ad essere approvati provvedimenti per collocarli ai margini della società, in una situazione di cittadini di rango inferiore rispetto ai cristiani (isolamento sociale e politico).
- Divieto per gli ebrei di possedere schiavi.
- Esclusione da diverse cariche civili e sociali.
- Divieto di matrimoni misti.
- Divieto di circoncidere i figli.
Si mirava, con ciò, a raggiungere un’estinzione dell’ebraismo e una conversione totale degli ebrei al cristianesimo.
Organizzazione della Chiesa
In questi anni, la Chiesa si caratterizza per un’organizzazione in diocesi rette dai vescovi. Le diocesi sono raggruppate sotto la direzione di un patriarca. La Chiesa d’Oriente ha a capo l’arcivescovo di Costantinopoli, mentre la Chiesa d’Occidente il Papa. Con l’appoggio dell’imperatore, il patriarca d’Oriente ottiene primazia di valore sulla Chiesa di Roma, vista come periferia dell’Impero, in quanto lontana dal centro nevralgico dello stesso.
In quanto molto legata al potere politico, però, la stessa Chiesa d’Oriente risulta avere debole capacità di innovazione teologica e culturale e ciò, insieme ovviamente ad altri numerosi fattori, contribuirà alla divisione dell’Impero del 1054 e alla frattura fra le due Chiese. Questa subordinazione della Chiesa d’Oriente al potere politico si manifesta sia al momento della nomina del patriarca, che si deve all’Imperatore, sia quando l’aiuto dell’imperatore stesso viene evocato dai concili ecumenici per risolvere le controversie religiose.
La Chiesa d’Occidente è diversa: riesce a proporsi in modo più autonomo assumendo capacità di interesse diretto nella risoluzione delle controversie, distaccandosi dal potere politico. Questa autonomia della Chiesa d’Occidente trova fondamento nel cosiddetto Primato Pontificio di Giurisdizione: in base a questo primato di cui gode la Chiesa, il vescovo di Roma sarebbe diretto successore dell’apostolo Pietro genesi petrina della sede di Roma. A codificare questo primato fu Leone I, titolare della sede vescovile dal 440 al 461 d.C., che riteneva le sedi vescovili tutte uguali per dignità ma diverse per onore, alla pari degli apostoli.
Teoria della plenitudo potestatis
Teoria della Plenitudo Potestatis: in virtù del diverso onore che s’è guadagnato Pietro, questi doveva essere riconosciuto primus inter pares. A queste due tesi che volevano Roma come prima sede vescovile per onore fra le altre, si aggiunse la tesi del Dualismo Gelasiano, formulata da Papa Gelasio, che cerca di chiarire quelli che devono essere i rapporti fra potere politico e religioso. Secondo Gelasio esistono due potestà, quella spirituale e quella imperiale e papato e impero devono collaborare occupandosi, rispettivamente, dei compiti di responsabilità spirituale e politica.
Ovviamente queste teorie erano malviste dalla Chiesa d’Oriente, dipinta come inferiore a quella d’Occidente, che, al di là di tutte queste teorie, riuscì comunque a dimostrare la propria supremazia sfoggiando maggiore capacità di far fronte alle invasioni barbariche, avvalendosi anche dell’appoggio di potenze straniere. Per la Chiesa d’Oriente, fu anche il non riuscire a contrastare l’invasione maomettana a portare allo scisma del 1054, al quale si giunse attraverso varie tappe.
Lo scisma del 1054
Nel 739 d.C. i longobardi scesero da Ravenna per assediare Roma. Gregorio I, con l’appoggio di Carlo Martello, riuscì a proteggere la Chiesa di Roma con l’emanazione di un documento, che si diffuse nell’Impero, considerato il falso storico per antonomasia: la Donazione di Costantino. Secondo questo documento, l’Imperatore avrebbe donato al Papa i compiti di conduzione politica e spirituale del territorio di Roma. Grazie a questo falso storico, vennero gettate le basi per la creazione del potere temporale dei Papi. Tutto ciò venne visto come un oltraggio all’universalità del potere imperiale e, quindi, si ebbe un ulteriore frattura fra Roma e Costantinopoli.
Ad accentuare la crisi si aggiunge il fatto che il vescovo di Roma mira non più solo ad ottenere consenso sociale e primato sulla Chiesa d’Oriente, ma anche a raggiungere e mettere in atto poteri politici, ponendo l’imperatore sotto la sua egida, rendendolo succube e fedele alle sue indicazioni. Ciò avverrà nell’800 d.C., quando verrà incoronato Carlo Magno da Papa Leone, con una cerimonia del tutto improvvisata. Il potere imperiale diventa conferito dal Papa, che rappresenta Dio in terra. Cambiano i rapporti fra potere politico e spirituale: se negli anni dal 313 al 380 d.C. c’era stata la fase del Cesaro-Papismo, ora inizia una nuova fase, quella Teocratica. Quest’ultimo episodio porterà alla rottura definitiva del 1054.
Lo scisma, generato da tutta questa serie di eventi, verrà formalmente attribuito ad una diversità di vedute rispetto alla dizione del Padre Nostro. Il motivo del contendere fu l’utilizzo della congiunzione “e” fra Padre, Figlio “e” Spirito Santo. Questa, ovviamente, non fu che una scusa per far crollare il castello creato nel corso dei secoli. E così, dopo un surreale scambio di scomuniche fra i vescovi delle due Chiese, si ebbe la rottura definitiva. I due imperi si allontanarono del tutto con l’avvento dell’espansione musulmana, questo perché diverse chiese periferiche che gravitavano intorno alla Chiesa di Costantinopoli, cominciando a maturare un sentimento di sfiducia nei confronti dell’arcivescovo e dell’Imperatore che manifestavano atteggiamenti di supremazia morale rispetto a queste, si allearono con i barbari invasori, convinte che l’avvento dell’islam potesse portare maggiore autonomia ed indipendenza.
La tecnica degli status personali
A base di questa convinzione c’era il fatto che quando le truppe maomettane conquistarono i territori d’Oriente, consentirono alle popolazioni, che subivano l’invasione, di poter continuare a vivere in base alla loro legge spirituale e morale. Quest’atteggiamento prese il nome di tecnica degli Status Personali: si poteva vivere nell’osservanza della propria fede religiosa, senza conversioni forzate di massa, ma bisognava pagare una tassa, il Testatico, un particolare regime d’imposizione fiscale rivolto ai non-musulmani.
Questo regime degli status personali risultò essere solo momentaneo: attraverso fasi progressive, la popolazione conquistata doveva essere convertita all’islamismo e ciò avvenne con provvedimenti di entità costrittiva sempre maggiore.
Riforma Gregoriana
Invece in Occidente, contestualmente all’avanzata musulmana in Oriente, prese avvio un grande movimento di riforma: la Riforma Gregoriana del XI sec. Con questa riforma si mirava a: un’emancipazione del papato dalla soggezione dell’Impero; al celibato ecclesiastico (con eccezione per i sacerdoti cattolici di rito greco); alla lotta per le investiture. Gregorio VII (Ildebrando da Soana), che regnò dal 1073 al 1085, mirava con la sua riforma ad eliminare la designazione del Papa da parte dell’Imperatore a favore di una rivalsa dell’autonomia e di una designazione che goda dell’intervento dello Spirito Santo.
La designazione doveva avvenire con l’intervento del collegio cardinalizio: nasce l’istituto del conclave. A perfezionare questa riforma fu Niccolò II che, con un decreto, precisò i caratteri del celibato ecclesiastico: il clero doveva essere corpo sociale completamente dedito al controllo spirituale (nonostante nelle Sacre Scritture non ci sia l’obbligo del celibato sacerdotale). La motivazione fu soprattutto di carattere economico e proprietario: l’obiettivo era evitare la dispersione del patrimonio ecclesiastico. La titolarità giuridica assoluta dei beni è del pontefice.
La lotta delle investiture
Collegata a questa rivendicazione è la lotta delle investiture, che mira a perseguire come obiettivo il conferimento alla Chiesa dell’indicazione dei soggetti chiamati ad esercitare un compito spirituale. La lotta per le investiture vedrà il suo culmine nel concordato di Worms del 1122 d.C. (fra Enrico V e Callisto II), che stabilirà che la designazione dei titolari degli uffici ecclesiastici dovrà avvenire, per libera scelta, da parte delle gerarchie della Chiesa. La Chiesa designava liberamente, formalmente accedevano all’incarico su nomina dell’Imperatore.
La riforma si arricchì di un quarto elemento con la puntualizzazione della teoria del primato pontificio di giurisdizione: il pontefice è detentore di un potere unico universale, che le autorità pubbliche devono rispettare. Il primato pontificio si realizza attraverso i Dictatus Papae, una rappresentazione delle rivendicazioni teocratiche della chiesa. In base ai Dictatus:
- L’imperatore non può usare le insegne imperiali senza il consenso del pontefice.
- Il pontefice può deporre gli imperatori se si discostano dall’osservanza della retta dottrina della chiesa (solo per ragioni spirituali e non politiche, in virtù del dualismo gelasiano).
- Il Papa può rivolgere indicazioni ai fedeli sciogliendoli dall’osservanza dei doveri di fedeltà da tenere per l’ordine politico costituito.
In una situazione simile, il suddito quasi non distingue più i doveri di cittadino da quelli di fedele: diventa un cittadino con obbligo di obbedienza al Papa. La chiesa ottiene che la mancata osservanza della norma canonica comporti conseguenze in ambito civilistico pervasività del potere della Chiesa: il cittadino che non si conforma ai dettami della chiesa, vive come un proscritto. Attraverso lo strumento della scomunica il cittadino viene collocato ai margini della società civile, con l’esclusione dalla società dei fedeli. Lo scomunicato non può accedere a cariche politiche e civili e non potrà comparire davanti al tribunale civile.
La pressione esercitata dalla chiesa si sente anche in campo economico. Compiono gli istituti della Decima Ecclesiastica, Decima Papale, Messe in Memoria & Patronato e Lasciti Pii.
- Decima ecclesiastica: un decimo di qualsiasi genere di guadagno, anche cose fungibili, deve essere dato alla Chiesa.
- Decima papale: una tassazione una tantum, finalizzata a finanziare una particolare impresa della Chiesa (es. missioni in terra santa, costruzione di santuari ecc…).
- Messe in memoria: tale istituto si deve all’Abbazia di Cluny, un’abbazia benedettina che utilizza queste messe come strumento di acquisizione di denaro.
- Patronato e lasciti pii: nascono nel momento in cui monasteri, parrocchie ecc… esercitano la capacità di individuare una famiglia benestante che possa sovvenzionare un’opera importante per la vita della Chiesa. Il patrono, in cambio, otteneva: diritto di banco in chiesa, ossia sedeva in prima fila; l’apposizione di una targa; diritto di sepoltura in Chiesa. I lasciti pii, invece, erano dei lasciti raccolti da un ministro di culto che trascriveva la volontà del soggetto. L’aspetto problematico di questo istituto era l’assenza di testimoni durante le trascrizioni e ciò portava ad un’incertezza sull’effettiva manifestazione di volontà.
Privilegio del foro e tribunale inquisitoriale
In questo contesto, vede la sua nascita e affermazione il privilegio del foro, la cui forma embrionale era l’episcopalis audientia. Questo privilegio permetteva alla Chiesa di avere giurisdizione esclusiva nell’ipotesi di controversia tra cittadino fedele ed autorità ecclesiastica. Tra le pene: la scomunica; sanzioni in foro civile; perdita di titolarità di proprietà economiche.
Nasce il tribunale inquisitoriale: caratterizzato da tecniche e modalità precise, irrispettose dei diritti umani fondamentali, opererà in Italia, Francia, Spagna e tutti i paesi di tradizione cattolica. Il tribunale dell’inquisizione si sostituisce e si sovrappone alla competenza dei tribunali civili e, come obiettivo, si pone la ricerca degli eretici (ebrei, pagani, idolatri): coloro che contestano l’ortodossia dottrinale della chiesa. Per ricercare gli eretici, il tribunale si avvale di personale ecclesiastico ad hoc.
In ogni diocesi, il tribunale si insedia, apre una sessione di lavoro e collabora col tribunale ecclesiastico ordinario. Opera avvalendosi di due strumenti quali: l’Editto di Grazia e l’Editto di Fede.
Editto di grazia: è la fase dell’autodenuncia. Prevede una confessione spontanea degli eretici e porta alla remissione della colpa e all’individuazione delle pene canoniche, che saranno più lievi rispetto a quelle previste nella fase dell’editto di fede. Fra le sanzioni: il carcere; la confisca parziale dei beni; impossibilità temporanea di accedere a cariche politiche e militari.
Editto di fede: i cittadini sono invitati a denunciare la presenza di eretici operanti sul territorio. Le delazioni possono avvenire anche in forma anonima. In questa fase domina l’improvvisazione e la mancanza di tutela dei cittadini che potrebbero essere additati come eretici.
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