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Diritto ecclesiastico

Dal significato originario che si trova nel quarto secolo d.C. come diritto della Chiesa Cattolica distinto dal diritto dell'Impero Romano, si passa a un senso differente nell'800: rapporti tra stato e Chiesa Cattolica. Oggi si fa riferimento non più solo ai rapporti tra stato e Chiesa Cattolica, ma in modo più generale alla disciplina del fenomeno religioso.

Da diritto canonico a diritto ecclesiastico

Non più diritto della chiesa ma dello stato che riguarda qualsiasi fenomeno religioso. La Costituzione già nel '48 offriva apertura verso il fenomeno religioso in generale, ma dal '48 ad oggi sono penetrate nella società italiana, dopo la Seconda Guerra Mondiale, molte confessioni evangeliche (appartenenti al ceppo cristiano ma protestanti, nate in contrapposizione alla Chiesa Cattolica). Intorno agli anni '60 nella società italiana si è avuto l'ingresso di nuove religioni di stampo orientale come buddismo e islam, ecc.

Entra nella società italiana una serie di religioni che non hanno a che fare con quelle che comunemente si consideravano religioni (fino al secolo scorso le religioni presenti in Italia erano quelle monoteiste e le loro derivazioni). Negli anni '60 del '900 si manifestano nuovi fenomeni religiosi differenti da quelli tradizionali: il primo comportamento fu il rigetto, il negare la loro natura di confessione religiosa.

Vi è stato un altro mutamento nella società iniziato negli anni '80 e tutt'ora in corso: l'ingresso di consistenti gruppi di popolazione di fede musulmana in Italia, assenti da secoli (nel sud vi era stata una dominazione musulmana per molto tempo, poi è venuta meno e i gruppi musulmani non vi sono più stati per secoli). Negli ultimi decenni si sono presentate ulteriori espressioni di credo che sono o non sono riconducibili al fenomeno religioso tradizionale, ad esempio la Chiesa di Scientology: è un credo religioso? Può essere soggetto alle norme attinenti ai fenomeni religiosi?

Il diritto ha dovuto adeguarsi a questi mutamenti forti e repentini, soprattutto se si considera che per secoli in Italia vi è sempre stata la Chiesa Cattolica più altri pochi culti ammessi sempre facenti parte del ceppo delle religioni monoteiste principali. Esistevano i valdesi (si trovano a partire dall'XI-XII secolo in Italia, prima della riforma protestante del XVI secolo) e gruppi di ebrei (i gruppi religiosi più antichi nel nostro paese: molta della popolazione ebrea di Roma risale a prima dell'Impero Romano, nella Roma repubblicana). Altri piccoli gruppi di ortodossi che, nell'ambito dell'ex repubblica di Venezia, si trovavano nelle zone del nord-est italiano. Il quadro generale era: un'unica religione più 3, 4 gruppi di piccola consistenza numerica.

Nel giro di 70 anni c'è stata una grande modifica: un abbandono da parte della popolazione del fenomeno religioso che ha portato a far professare a una serie di gruppi l’ateismo (costoro richiedono un riconoscimento).

Originariamente il diritto ecclesiastico nasce come diritto della Chiesa Cattolica, si evolve come diritto dello stato che regola i rapporti tra stato e Chiesa Cattolica e ora ha la funzione di regolare qualsiasi fenomeno religioso. Ibi societas ibi jus (c'è connessione tra i fenomeni della società e il diritto). Il diritto ecclesiastico ha subito un mutamento di significato a seguito del mutamento della società. È sensato studiarlo all'università, ma non ha caratteristiche che lo distinguono rispetto ad altre forme di diritto. Il diritto privato non è solo una partizione scientifica: esistono regole che identificano quel tipo di diritto, ha una sua autonomia non solo scientifica ma anche ontologica (che riguarda l'essenza stessa del fenomeno) perché ha regole diverse rispetto agli altri ambiti del diritto.

Il diritto ecclesiastico è una materia che si identifica per l’ambito di studio ma non è una partizione indipendente del diritto, non ha delle sue regole: non si applicano regole particolari rispetto al diritto pubblico, privato e internazionale (che sono partizioni autonome del diritto). Nel diritto ecclesiastico c'è autonomia dell'oggetto che serve per circoscrivere l'ambito materiale della disciplina, ma le regole che si occupano del fenomeno religioso attengono a tante materie differenti: regole di diritto pubblico come l'articolo 3 della Costituzione (eguaglianza senza discriminazione), articolo 7 (che regola i rapporti tra stato e Chiesa Cattolica), articoli 8, 19 e 20.

Poi si trovano nell'ambito del diritto ecclesiastico regole riconducibili al diritto privato come quelle che regolano il matrimonio concordatario, quelle che concernono la nullità del matrimonio concordatario, si trovano anche regole riconducibili alla procedura civile perché essa si occupa di stabilire il modo di delibare una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fatta da un giudice canonico.

Esistono regole del diritto ecclesiastico riconducibili al diritto internazionale: il Trattato del Laterano del 1929 che ha fatto il Vaticano e ha risolto la questione romana è un trattato internazionale soggetto alle regole del diritto internazionale. Nel codice penale si trova una parte della codificazione che si occupa dei reati contro il sentimento religioso. Nella procedura penale vi sono forme di giuramento che in passato richiamavano la divinità, il giuramento del testimone nel diritto penale ora non si richiama alla divinità (grazie agli interventi della corte costituzionale), ma nel passato sì e poneva un problema: rapporto tra libertà del singolo e ciò che il singolo veniva ad essere chiamato a fare per lo stato (problema di diritto ecclesiastico). Si trovano regole di diritto ecclesiastico in tutti i settori dell'ordinamento.

Un'altra caratteristica che va richiamata è che più di altri settori dell'ordinamento il diritto ecclesiastico è influenzato da fattori extragiuridici, il diritto per quella contiguità che esiste tra lui e la società è influenzato da fattori esterni. Ad esempio, nell'interpretazione dei termini giuridici di ampio respiro come Dignità: servono nozioni che non sono contenute e definite nel diritto ma occorre anche far riferimento ad altri sistemi: alla storia, alla politica (nel diritto parlamentare la composizione dei gruppi parlamentari deriva da fattori extragiuridici).

Nel diritto ecclesiastico questi fattori extragiuridici condizionano l'interpretazione del diritto. Ad esempio, l'articolo 29 della Costituzione garantisce la famiglia ma non c'è nessuna norma che definisce la famiglia: attraverso fattori storici, tradizionali, eccetera, introduciamo la nozione di famiglia che è più vicina al sentire sociale. Questo fenomeno nel diritto ecclesiastico è evidente: i fattori extragiuridici costruiscono il diritto ecclesiastico (per dare significato alle norme di diritto ecclesiastico entrano in gioco fattori esterni).

Origine e evoluzione del diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico deriva da un'espressione latina: Ius Ecclesiasticum (fa riferimento a chiesa che deriva da ekklesia). Ekklesia cos'è? Era un'assemblea politica (non religiosa) che si occupava di adottare decisioni per una determinata comunità. L'ekklesia più famosa è quella dell’Atene del V secolo a.C. ed era l'assemblea che riuniva tutti i cittadini pleno iure e adottava tutte le decisioni per quella città-stato: il significato della parola è assemblea, riunione, raduno, insieme di natura politica che adotta decisioni politiche. Il termine compare in una traduzione dell’Antico Testamento: la traduzione che in questo testo si può fare di ekklesia è assemblea del popolo che non ha solo una funzione prettamente politica ma è anche assemblea religiosa. È importante la commistione tra elemento religioso ed elemento politico: l'assemblea dei religiosi è anche un'assemblea politica. Lo stesso termine ebraico che nell'Antico Testamento indicava sia la riunione politica che religiosa si è poi sciolto in due termini: sinagoga ed ecclesia.

Ekklesia si userà per tradurre comunità ed è utilizzato come sinonimo di Synagoghe che vuol dire riunire insieme. I due termini indicano entrambi una comunità. La comunità può essere intesa in tre accezioni differenti:

  • Luogo
  • Riunione dei fedeli
  • Che si sono mantenuti anche nel linguaggio odierno: chiesa deriva da ekklesia, quindi ci si riferisce a una chiesa, ci si può riferire a un luogo a una comunità di fedeli che si riunisce in un determinato luogo.

L'espressione ius ekklesiasticum si inizia a trovare nel IV secolo dopo Cristo: siamo in un periodo in cui il cristianesimo si è molto affermato nell'Impero Romano, la religione cristiana è tollerata e siamo a pochi anni di distanza da quando diverrà religione ufficiale dell'Impero Romano. Con ius ekklesiasticum si faceva riferimento al potere della chiesa, sia sulle anime sia sulla materia sui corpi: si fa riferimento alla giurisdizione sia sul foro interno (assoluzione per i peccati) sia sul foro esterno (dettare regole giudaiche in grado di vincolare non solo l'anima ma anche i corpi).

Il diritto ecclesiastico coincideva quasi perfettamente con quello che oggi chiamiamo diritto canonico: insieme delle regole che vigono nell’ordinamento della chiesa e vincolano i propri fedeli: un ordinamento autonomo e distinto rispetto a quello dello stato italiano e che riguarda soggetti solo parzialmente coincidenti con la popolazione italiana (oggi). Il diritto ecclesiastico nel senso originale è strettamente connesso all'idea che si è ricavata dall'analisi etimologica del termine: ecclesia era riunione e religiosa e politica, nel suo senso originario si creava una stretta commistione tra diritto civile politico e tutto ciò che riguardava la cura delle anime, fattore religioso e politico in questa idea originaria erano strettamente connessi.

Attualmente si tratta di un diritto vigente nell’ordinamento giuridico italiano che attiene in generale del fenomeno religioso. Da questa definizione ricaviamo che è diritto statuale (non diritto della chiesa o di un altro ordinamento giuridico) è un diritto che è prodotto direttamente dallo stato italiano con i procedimenti atti a dare validità alle fonti giuridiche o richiamato dalle norme dello stato italiano. Ad esempio, l'articolo 8 della Costituzione e la legge concordataria sono leggi dello stato italiano di diritto ecclesiastico; fonte richiamata è la ricezione di una sentenza sulla nullità di un matrimonio concordatario che è prodotta dall’ordinamento giuridico della chiesa ma richiamata dalle fonti dell’ordinamento giuridico italiano (quindi efficace grazie a tale richiamo nell’ordinamento italiano).

Il richiamo è un fenomeno degli stati moderni dove esiste il monopolio della produzione giuridica. È un diritto statale che fa riferimento a tutte le religioni (attualmente); in particolare, fa riferimento anche a quelle religioni che non hanno basi associative e non costituiscono comunità. Questo va contro il significato etimologico originario. Ora il diritto ecclesiastico fa riferimento solo al diritto (ha solo un senso politico non ha più un’accezione religiosa) ma un’altra differenza dall'originario senso è che il fenomeno religioso disciplinato dall'attuale diritto ecclesiastico riguarda qualsiasi fenomeno religioso anche non comunità (a differenza dell'origine etimologica).

L'originario diritto ecclesiastico corrisponde all'attuale diritto canonico. La polizia ecclesiastica era quello che chiamiamo oggi diritto ecclesiastico: l'insieme del diritto di uno stato che si occupava di un fenomeno religioso. Si chiamava polizia per la stessa ragione per cui lo stato ottocentesco si chiamava stato di polizia: insieme di norme che si occupavano del fenomeno religioso volte alla tutela negativa dei cittadini.

Da diritto canonico (della chiesa) a diritto ecclesiastico come diritto di uno stato attiene al fenomeno religioso. Perché c'è stata questa trasformazione radicale del significato? Le ragioni si collocano avanti nel tempo: fino al XIV-XV secolo il diritto ecclesiastico ha continuato a significare diritto della Chiesa Cattolica. Le cose cambiano grazie a tre fenomeni.

  • Riforma protestante: quell'insieme di movimenti che iniziano con l'affissione delle 95 tesi di Lutero sulla cattedrale di Wittenberg che fanno distaccare una serie di comunità religiose dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Questo attiene al diritto ecclesiastico perché con le guerre di religione si arriva a una relativa pacificazione che avviene con due atti di diritto internazionale. Nel 1555 c'è stata la pace di Augusta. Da questo evento viene stabilito un principio importante: “Cuius regio eius religio”. Il principe manifesta la sua sovranità attraverso questo principio perché può decidere la religione dei cittadini. Si afferma la libertà religiosa dei principi, non dei cittadini (il diritto dei principi di avere la religione che preferiscono e di poterla cambiare - anche se avevano solo tre scelte: luterana, calvinista e cattolica). Questo principio ha un'influenza su questa disciplina: ha l’effetto di produrre una scissione della chiesa universale in molteplici chiese nazionali: il principe può scegliere la religione che più gli aggrada e costringere tutti i sudditi a confessarla (l'unica cosa che poteva fare il suddito che non accetta la scelta del principe è espatriare). La chiesa universale si scinde e lo fa in varie chiese nazionali, così si scinde anche il diritto ecclesiastico che da diritto della chiesa universale diventa diritto delle varie chiese nazionali. I principi, attraverso l'affermazione del principio, sono in grado di intromettersi nella materia ecclesiastica: i singoli principi che scelgono una determinata confessione iniziano a poter condizionare la vita religiosa dei propri sudditi: ancor prima che nel fare le leggi, i principi agiscono sulla libertà personale dei sudditi per lo stesso fatto che possono decidere che religione professare e i sudditi devono per forza seguirli: il principe con le sue azioni è in grado di incidere sul fenomeno religioso.
  • Nascita dello stato moderno: nel 1648 con la pace di Westfalia che arriva a seguito delle guerre di religione: il fenomeno religioso ha ripercussioni generali tanto da far dire che da questo evento nasce lo stato moderno dotato di territorio, popolazione e sovranità. Nasce lo stato assoluto dove il sovrano è legibus solutus, libero da ogni vincolo sia all'esterno (nei confronti degli altri paesi) sia all'interno. Per cui i sovrani legiferano in ogni ambito della vita degli individui per cui lo stato regola il fenomeno religioso in maniera molto consistente. Ogni autorità politica (ogni stato nazionale, principato, signoria) impone il suo diritto anche in relazione agli aspetti religiosi.
  • Dottrine giuridiche tra '600 e '800: tra 6-800 nascono una serie di dottrine e gli stati sovrani iniziano a compiere azioni improntate su di esse, il nesso che accomuna questi movimenti ideologici è l’abbandono delle concezioni teocratiche del diritto. Il diritto canonico si caratterizza per essere un diritto di tipo teocratico: al vertice delle fonti del diritto c'è il diritto divino naturale e il diritto divino positivo (che si trova nei testi sacri) il naturale (si ricava in via interpretativa attraverso la ragione umana che crea diritto) Esiste una commissione tra ordinamento morale e ordinamento giuridico, i due fori sono inscindibili. La regolamentazione morale suprema (leggi divine) condiziona tutte le altre norme di quell'ordinamento. Si tratta di un diritto di matrice teocratica creato e formato da dio. Il diritto statuale nel corso del 600/700 inizia a cambiare le sue connotazioni, la commistione tra l'ordinamento morale e politico iniziano a dividersi nettamente, gli impegni e i vincoli morali e giuridici iniziano ad essere cose nettamente distinte e su questo processo di distinzione incidono scuole giuridiche come quella del diritto naturale (che nel 700/800 vuole che il diritto sia rinvenibile attraverso l'uso della ragione, non c'è bisogno che si ponga il dogma della salvezza o norme derivanti da un essere superiore: basta la ragione per arrivare ad una regolamentazione della società, la ricerca razionale è volta a cogliere i diritti inviolabili dell'uomo). Sulla scia secolarizzante, anche se con affermazioni differenti, troviamo la scuola storica alla fine dell'800 che critica l'idea della ragione che è capace di scoprire il diritto ma per questo movimento di pensiero il diritto nasce dal popolo si rinviene nel suo spirito e nelle sue tradizioni, anche questa scuola nega la commistione tra obblighi morali e giuridici. Il diritto è solo quello che nella storia concretamente si è realizzato non proveniente dalla divinità. Poi si trova la scuola del diritto positivo che è diffusa nei nostri ordinamenti: con l'idea che l'unico diritto che può vincolare una società è solo quello posto da autorità legittime, quello che determinati organi preposti dallo stato centrale sono in grado di creare. Tutte queste scuole giuridiche che condizionano i legislatori portano a differenziare il diritto statuale dal diritto degli ordinamenti religiosi e lo fanno per differenziare cosa fare dal punto di vista morale e cosa fare secondo la comunità statale sono due cose diverse che vanno distinte.

Questi tre fattori: riforma protestante, assolutismo, varie dottrine giuridiche determinano una trasformazione nel diritto ecclesiastico trasformandolo da diritto della Chiesa Cattolica a diritto dello stato italiano prodotto dalle fonti dello stato che riguarda il fenomeno religioso.

Vari modelli di interazione tra un ordinamento politico e il fenomeno religioso

Cesaropapismo/Giurisdizionalismo. Nella Roma arcaica: il fenomeno religioso e civile erano indistinguibili, le regole morali e civili erano miste, questa completa commistione tra ordinamenti si ritrova anche in sistemi attuali: la sharia prevede una completa commistione delle regole religiose e delle regole civili. Lo stesso valeva per le città greche antiche e per il diritto ebraico antico (dove si poteva rinvenire nell'etimologia di ekklesia una commistione tra politico e religioso). A poco a poco si delinea una completa autonomia.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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