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CEDU
CEDU
Parlando di europa ci si può riferire la sistema del consiglio d’europa che è +
ampio dell’ue non riguarda solo l’europa occidentale ma anche molti paesi
dell’europa orientale tra cui la Turchia. L’importanza del diritto della cedu e
dell’ue è molto maggiore rispetto a quella degli altri strumenti internazionali.
La convenzione edu firmata a Parigi nel 50 a cui sono seguiti protocolli
aggiuntivi è stata introdotta in Italia con la legge 840 del 55. La cedu dal
punto di vista della collocazione all’int delle fonti italiane ha le medesime
caratteristiche delle altre fonti internazionali: norme interposte tutte le fonti
primarie (anche successive) devono rispettare ciò che impone la convenzione
che non assume un valore costituzionale. la legge che la recepisce si pone
nel sistema delle fonti al di sotto della costituzione per cui i precetti contenuti
nella convenzione devono rispettare tutti gli articoli della cost italiana. La
convenzione europea rispetto alle altre fonti ha una caratteristica: esiste un
organo giursdiz deputato a dare interpretazione e applicazione alla cedu con
conseguenze imp sul piano delle fonti: le sent della corte edu si fondono con
gli art della convenzione europea per formare un tutt’uno, il senso della conv
europea è quello che vive nella giurisprudenza della corte europea dei diritti
umani. La corte edu è il soggetto che può dare un interpretazione definitiva e
autentica alla cedu. Le sent della corte europa costituiscono anch’esse fonte
del diritto perché sono il principale strumento per dare un senso alle parole
della cedu. Sempre + si studia e legge cosa dice la cedu in quanto le sue
sentenze non hanno valore di precedente per i giudici dello stato italiano ma
per i giudici della corte cost il significato della convenzione è quello che vive
nelle parole della corte europea. Le sent delle corte europea vincolano lo
stato la pagamento di una somma e, con riferimento al sistema giudiziario
italiano, i giudici ritengono che le sent della cedu sono il diritto vivente della
conv europea per cui lo applicano nella prassi. L’art 9 fa riferimento alla
libertà di pensiero di coscienza e di religione e recita:
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà
di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le
pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e
che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla
pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale
pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Il modello è il patto dei diritti civili del 66 e la dichiarazione universale dei diritti
umani del 48. Ci sono differenze dal patto del 66 che rendono la libertà
sancita dalla cedu molto + ampia. La libertà è riconosciuta solo al singolo
individuo anche come nel patto e nella dich universale e si parla di lib di
pensiero coscienza e religione come un tutt’uno. Il diritto di pensiero
coscienza e religione come nel patto del 66 include la libertà di manifestare
il proprio credo o la propria religione garantendo le forme + ampie di
manifestazione: individuale e collettiva, in pubblico o in privato di modalità
espressive mediante culto insegnamento e osservanza dei riti. Mentre nella
dichiarazione del 48 la libertà di religione era garantita come diritto assoluto
non soggetto a restrizione nella cedu e nel patto del 66 sono espressamente
previste possibilità di procedere limitazioni ma solo con riferimento alla libertà
di manifestazione della volontà: si riconosce una libertà assoluta di
coscienza. La libertà della cedu è + ampia. Una differenza con il patto dell 66
è che l’art 9 prevede espressamente che la lib di avere una religione
(garanzia assoluta che non ammette limitazione) include anche la libertà di
mutare credo religioso (in questo la cedu è identica alla dichiarazione del 48).
L’altra differenza tra la cedu e il patto del 66 riguarda la previsione di
manifestare il proprio credo o la propria religione. Si riafferma una riserva di
legge come nel patto del 66: la cedu parla di Law, per porre in essere
limitazioni alla libertà di manifestazione c’è bisogno di una legge altrimenti si
andrebbe contro una serie di art della cost che prevedono riserva di legge e
contro i principi base della democrazia. Nel patto del 66 le finalità per cui può
essere fissata una limitazione della propria libertà di manifestazione sono:
pubblica sicurezza, ordine pubblico, protezione di diritti e libertà altrui. Erano
nozioni vaghe interpretabili in modo ampio (nel fascismo qst clausole hanno
vincolato molti individui). Anche la cedu prevede gli stessi limiti ma la gran
differenza rispetto al patto del 66 è stato rendere le misure limitative
applicabili solo in quanto costituiscano obiettivi necessari da raggiungere in
una società democratica: la misura limitativa può solo essere usata per
perseguire obiettivi che mirino al fine superiore del mantenimento dell’ordine
democratico.
Diritto dell’unione europea
L’ue ha uno status particolare rispetto alle altre org internazionali (ha assunto
connotati simili a quelli di uno stato federale). Esistono norme ue che si
occupano di libertà religiosa? La norma da prendere in considerazione è l’art
5 TUE: stabilisce che la ripartizione delle comp tra stati membri e ue si basa
sul principio di attribuzione, in base al quale l’ue agisce solo nei limiti delle
competenze che le sono state attribuite dai trattati tutte le competenze non
espressamente attribuite all’ue dal trattato sono degli stati nazionali. Esiste un
ambito ben delimitato di competenze nei trattati aldilà del quale l’ue non può
emanare norme giur (gli stati membri le attribuiscono una parte della propria
sovranità e non si può oltrepassare il limite). Si pone un problema: con le
ultime riforme dei trattati l’art 6 del TUE dice che “L’ue riconosce i diritt, le
libertà e i principi fissati nella carta dei diritti fondamentali dell’ue”, la cd Carta
di Nizza. All’art 10 tale testo normativo si occupa di libertà di pensiero
coscienza e religione che recita:
“ 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include anche la libertà di cambiare religione o convinzione così
come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza + è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne esplicano l’esercizio”.
Qst art è strutturato sul modello della dich un del 48 del patto del 66 e della
cedu: la libertà riconosciuta al singolo individuo, si mette sullo stesso piano
coscienza pensiero religione si prevede la libertà di cambiare credo di
manifestare credo pensiero e opinione nella maniera + ampia. Rispetto alla
formulazione del 66 nn si fa riferimento alle possibili limitazioni e si include un
diritto che non avevamo trovato in nessun altro strumento internazionale che
è quello dell’obiezione di coscienza. L’ipotesi nella quale un soggetto si trovi
in conflitto con se stesso perché da una parte la sua coscienza gli dice di
agire in un determinato modo ma allo stesso tempo lo stato gli obbliga di
compiere un azione contraria alla sua coscienza. In italia l’obiezione di
coscienza vi è in determinati settori e ipotesi: l’obiezione di coscienza al
servizio militare, in materia di aborto e di fecondazione medicalmente
assistita da parte del medico e del personale che deve preparare l’intervento.
La carta di Nizza introduce un nuovo aspetto che attiene alla lib di coscienza.
Il sistema di attribuzione delle competenza all’ue si basa sul principio di
attribuzione. L’art 6 riconoscendo i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
carta di Nizza potrebbe far pensare che la competenza dell’ue si sia estesa a
tutte le materie disciplinate nella carte di Nizza (compresa la libertà religiosa).
Il secondo periodo del I comma art 6 TUE chiarisce che la dichiarazione di
Nizza non estende in nessun modo le competenze definite nei trattati: si
esclude espressamente che il riconoscimento delle libertà e dei diritti della
carta di Nizza estenda le competenze ue. Che vuol dire che l’ue riconosce le
libertà ma poi non è abilitata a emanare norme in tutela della libertà stesse? I
settori di competenza dell’ue devono ispirarsi ai principi e rispettare i diritti e
le libertà fondamentali sanciti nella carta di Nizza pertanto il riconoscimento di
questo catalogo di diritti non estende le competenze dell’ue ma impone all’ue
di legiferare nei settori di sua competenza rispettando i diritti e le libertà
fondamentali dell’individuo garantite nella carta di Nizza. Nell’ultimo comma
dell’art 6 TUE si afferma: “I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri , fanno parte
del diritto dell’UE in quanto principi generali”. In base a qst previsione l’ue è
obbligata a legiferare nei settori di sia competenza rispettando tutti i diritti
fondamentali riconosciuti dalla cedu e che derivano dalle tradizioni cost
comuni agli stati membri. L’art 17 TFUE impedisce all’ue di dettare una
disciplina sulle chiese, sui gruppi religiosi e filosofici. E’ una previsione
diversa rispetto a quella dell’art 20 cost. L’art 20 cost stabilisce che lo stato
non può dettare disciplina discriminatoria per le associazioni di natura
religiosa ma la norma prevede cmq la poss di dettare una disciplina jur per
regolare i gruppi religiosi; l’art 17 invece proibisce qualsiasi disciplina. La
posizione del diritto ue è particolare nel sistema delle fonti Il diritto dell’ue a
differenza di tutti gli altri org internazionali: penetra direttamente nel nostro
ordinamento (i regolamenti non necessitano di un atto di esecuzione, le
direttive richiedono un atto di esecuzione ma scaduto il termine per la loro
attuazione diventano autoapplictive