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CEDU

CEDU

Parlando di europa ci si può riferire la sistema del consiglio d’europa che è +

ampio dell’ue non riguarda solo l’europa occidentale ma anche molti paesi

dell’europa orientale tra cui la Turchia. L’importanza del diritto della cedu e

dell’ue è molto maggiore rispetto a quella degli altri strumenti internazionali.

La convenzione edu firmata a Parigi nel 50 a cui sono seguiti protocolli

aggiuntivi è stata introdotta in Italia con la legge 840 del 55. La cedu dal

punto di vista della collocazione all’int delle fonti italiane ha le medesime

caratteristiche delle altre fonti internazionali: norme interposte tutte le fonti

primarie (anche successive) devono rispettare ciò che impone la convenzione

che non assume un valore costituzionale. la legge che la recepisce si pone

nel sistema delle fonti al di sotto della costituzione per cui i precetti contenuti

nella convenzione devono rispettare tutti gli articoli della cost italiana. La

convenzione europea rispetto alle altre fonti ha una caratteristica: esiste un

organo giursdiz deputato a dare interpretazione e applicazione alla cedu con

conseguenze imp sul piano delle fonti: le sent della corte edu si fondono con

gli art della convenzione europea per formare un tutt’uno, il senso della conv

europea è quello che vive nella giurisprudenza della corte europea dei diritti

umani. La corte edu è il soggetto che può dare un interpretazione definitiva e

autentica alla cedu. Le sent della corte europa costituiscono anch’esse fonte

del diritto perché sono il principale strumento per dare un senso alle parole

della cedu. Sempre + si studia e legge cosa dice la cedu in quanto le sue

sentenze non hanno valore di precedente per i giudici dello stato italiano ma

per i giudici della corte cost il significato della convenzione è quello che vive

nelle parole della corte europea. Le sent delle corte europea vincolano lo

stato la pagamento di una somma e, con riferimento al sistema giudiziario

italiano, i giudici ritengono che le sent della cedu sono il diritto vivente della

conv europea per cui lo applicano nella prassi. L’art 9 fa riferimento alla

libertà di pensiero di coscienza e di religione e recita:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà

di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o

collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le

pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può

essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e

che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla

pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale

pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Il modello è il patto dei diritti civili del 66 e la dichiarazione universale dei diritti

umani del 48. Ci sono differenze dal patto del 66 che rendono la libertà

sancita dalla cedu molto + ampia. La libertà è riconosciuta solo al singolo

individuo anche come nel patto e nella dich universale e si parla di lib di

pensiero coscienza e religione come un tutt’uno. Il diritto di pensiero

coscienza e religione come nel patto del 66 include la libertà di manifestare

il proprio credo o la propria religione garantendo le forme + ampie di

manifestazione: individuale e collettiva, in pubblico o in privato di modalità

espressive mediante culto insegnamento e osservanza dei riti. Mentre nella

dichiarazione del 48 la libertà di religione era garantita come diritto assoluto

non soggetto a restrizione nella cedu e nel patto del 66 sono espressamente

previste possibilità di procedere limitazioni ma solo con riferimento alla libertà

di manifestazione della volontà: si riconosce una libertà assoluta di

coscienza. La libertà della cedu è + ampia. Una differenza con il patto dell 66

è che l’art 9 prevede espressamente che la lib di avere una religione

(garanzia assoluta che non ammette limitazione) include anche la libertà di

mutare credo religioso (in questo la cedu è identica alla dichiarazione del 48).

L’altra differenza tra la cedu e il patto del 66 riguarda la previsione di

manifestare il proprio credo o la propria religione. Si riafferma una riserva di

legge come nel patto del 66: la cedu parla di Law, per porre in essere

limitazioni alla libertà di manifestazione c’è bisogno di una legge altrimenti si

andrebbe contro una serie di art della cost che prevedono riserva di legge e

contro i principi base della democrazia. Nel patto del 66 le finalità per cui può

essere fissata una limitazione della propria libertà di manifestazione sono:

pubblica sicurezza, ordine pubblico, protezione di diritti e libertà altrui. Erano

nozioni vaghe interpretabili in modo ampio (nel fascismo qst clausole hanno

vincolato molti individui). Anche la cedu prevede gli stessi limiti ma la gran

differenza rispetto al patto del 66 è stato rendere le misure limitative

applicabili solo in quanto costituiscano obiettivi necessari da raggiungere in

una società democratica: la misura limitativa può solo essere usata per

perseguire obiettivi che mirino al fine superiore del mantenimento dell’ordine

democratico.

Diritto dell’unione europea

L’ue ha uno status particolare rispetto alle altre org internazionali (ha assunto

connotati simili a quelli di uno stato federale). Esistono norme ue che si

occupano di libertà religiosa? La norma da prendere in considerazione è l’art

5 TUE: stabilisce che la ripartizione delle comp tra stati membri e ue si basa

sul principio di attribuzione, in base al quale l’ue agisce solo nei limiti delle

competenze che le sono state attribuite dai trattati tutte le competenze non

espressamente attribuite all’ue dal trattato sono degli stati nazionali. Esiste un

ambito ben delimitato di competenze nei trattati aldilà del quale l’ue non può

emanare norme giur (gli stati membri le attribuiscono una parte della propria

sovranità e non si può oltrepassare il limite). Si pone un problema: con le

ultime riforme dei trattati l’art 6 del TUE dice che “L’ue riconosce i diritt, le

libertà e i principi fissati nella carta dei diritti fondamentali dell’ue”, la cd Carta

di Nizza. All’art 10 tale testo normativo si occupa di libertà di pensiero

coscienza e religione che recita:

“ 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Tale diritto include anche la libertà di cambiare religione o convinzione così

come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto

l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. Il diritto all’obiezione di coscienza + è riconosciuto secondo le leggi

nazionali che ne esplicano l’esercizio”.

Qst art è strutturato sul modello della dich un del 48 del patto del 66 e della

cedu: la libertà riconosciuta al singolo individuo, si mette sullo stesso piano

coscienza pensiero religione si prevede la libertà di cambiare credo di

manifestare credo pensiero e opinione nella maniera + ampia. Rispetto alla

formulazione del 66 nn si fa riferimento alle possibili limitazioni e si include un

diritto che non avevamo trovato in nessun altro strumento internazionale che

è quello dell’obiezione di coscienza. L’ipotesi nella quale un soggetto si trovi

in conflitto con se stesso perché da una parte la sua coscienza gli dice di

agire in un determinato modo ma allo stesso tempo lo stato gli obbliga di

compiere un azione contraria alla sua coscienza. In italia l’obiezione di

coscienza vi è in determinati settori e ipotesi: l’obiezione di coscienza al

servizio militare, in materia di aborto e di fecondazione medicalmente

assistita da parte del medico e del personale che deve preparare l’intervento.

La carta di Nizza introduce un nuovo aspetto che attiene alla lib di coscienza.

Il sistema di attribuzione delle competenza all’ue si basa sul principio di

attribuzione. L’art 6 riconoscendo i diritti, le libertà e i principi sanciti nella

carta di Nizza potrebbe far pensare che la competenza dell’ue si sia estesa a

tutte le materie disciplinate nella carte di Nizza (compresa la libertà religiosa).

Il secondo periodo del I comma art 6 TUE chiarisce che la dichiarazione di

Nizza non estende in nessun modo le competenze definite nei trattati: si

esclude espressamente che il riconoscimento delle libertà e dei diritti della

carta di Nizza estenda le competenze ue. Che vuol dire che l’ue riconosce le

libertà ma poi non è abilitata a emanare norme in tutela della libertà stesse? I

settori di competenza dell’ue devono ispirarsi ai principi e rispettare i diritti e

le libertà fondamentali sanciti nella carta di Nizza pertanto il riconoscimento di

questo catalogo di diritti non estende le competenze dell’ue ma impone all’ue

di legiferare nei settori di sua competenza rispettando i diritti e le libertà

fondamentali dell’individuo garantite nella carta di Nizza. Nell’ultimo comma

dell’art 6 TUE si afferma: “I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e

risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri , fanno parte

del diritto dell’UE in quanto principi generali”. In base a qst previsione l’ue è

obbligata a legiferare nei settori di sia competenza rispettando tutti i diritti

fondamentali riconosciuti dalla cedu e che derivano dalle tradizioni cost

comuni agli stati membri. L’art 17 TFUE impedisce all’ue di dettare una

disciplina sulle chiese, sui gruppi religiosi e filosofici. E’ una previsione

diversa rispetto a quella dell’art 20 cost. L’art 20 cost stabilisce che lo stato

non può dettare disciplina discriminatoria per le associazioni di natura

religiosa ma la norma prevede cmq la poss di dettare una disciplina jur per

regolare i gruppi religiosi; l’art 17 invece proibisce qualsiasi disciplina. La

posizione del diritto ue è particolare nel sistema delle fonti Il diritto dell’ue a

differenza di tutti gli altri org internazionali: penetra direttamente nel nostro

ordinamento (i regolamenti non necessitano di un atto di esecuzione, le

direttive richiedono un atto di esecuzione ma scaduto il termine per la loro

attuazione diventano autoapplictive

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
96 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Brovict di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Perini Mario.