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DIRITTO ECCLESIASTICO

RIASSUNTO

0. PLURALISMO RELIGIOSO E MULTICULTURALITA’

Negli ultimi anni il fatto religioso conosce imprevista ed inspiegabile crescita nelle aree

geopolitiche più sviluppate del

pianeta:

come controspinta alle prode estreme raggiunte dal processo di SECOLARIZZAZIONE,

• che vede la storia come un’evoluzione lineare dalla religione (favola, mito, superstizione)

alla ragione (espressa nella scienza sperimentale adogmatica) arrivando in estremo ad

affermare non solo che l’uomo e la società possano fare a meno, ma debbano addirittura

proporsi di cancellare Dio (di qui la recente pretesa dello Stato francese di proibire non solo

l’esposizione in locali pubblici di simboli religiosi, ma anche il personale uso degli stessi in

quegli ambienti - come la scuola).

acausadelfenomenodell’IMMIGRAZIONE,checomportal’accrescersidipresenzereligioseeter

• ogeneee incompatibili, le quali sono principale veicolo di immissione nel corpo sociale di

valori etici e culturali del tutto difformi da quelli tradizionali

VERSO LA LIBERTA’ RELIGIOSA: CAMMINO NEGLI ULTIMI SECOLI

all’inizio la religione IDENTIFICA LA SOCIETÀ POLITICA e funge da

1. COLLANTE DEL CORPO SOCIALE (la cittadinanza si fonda sulla comune fede

religiosa: pace di Augusta 1555 e pace di Westfalia 1648): chi professa una religione

diversa da quella del sovrano è considerato straniero in patria (e capite deminuto)

nella migliore ipotesi, fino addirittura poter essere perseguitato e costretto

all’apostasia -----> da qui nasce la rivendicazione del diritto alla libertà religiosa

come diritto ad essere immuni da coercizioni del potere pubblico in materia di

coscienza.

si passa poi al DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA FORMALE DELLE RELIGIONI

2. DAVANTI ALLA LEGGE, le quali esigono uniforme regolamentazione giuridica

(hanno tutte lo stesso regime di libertà) sulla base di una MERA TOLLERANZA

DEI CULTI MINORITARI COME VALORE NEGATIVO O DEBOLE, la quale

consiste in una benevola condiscendenza o forzata accettazione di religioni diverse

da quella dello Stato o della maggioranza, in quanto è considerata il male minore

rispetto a quelli che comporterebbe la giusta repressione di una diversità religiosa

che minaccia l’unità sociale (come unità di valori)

si arriva infine al DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE DELLE

3. RELIGIONI DAVANTI ALLA LEGGE (O DIRITTO ALLA DIVERSITA’), le quali

esigono una disciplina giuridica differenziata che tuteli l’originalità e l’identità di

ognuna (hanno pari spazi di libertà) sulla base di una TOLLERANZA che acquista

VALORE POSITIVO O FORTE, che consiste nell’accettazione della pluralità di

fedi, opinioni, opinioni, costumi, comportamenti.

--------> Dunque ad oggi LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL FATTO RELIGIOSO è oggi

• investita dal fenomeno del PLURALISMO:

RELIGIOSO, che si inserisce nella tradizione europea dell’affermarsi storico del

1. diritto di libertà religiosa a fronte

della pluralizzazione delle chiese e comunità religiose in seguito alla Riforma

protestante

CULTURALE, che si esplicita in tavole di valori e modelli comportamentali di

2. origine etica e/o religiosa non

riconducibili ad una storia comune e chiamati a convivere nella stessa realtà

ordinamentale.

più specificatamente, si è un presenza di fenomeni di rinascita endogena (alcune interdizioni

nascono da

letture fondamentalistiche dei testi sacri della tradizione giudaico -cristiana - es, trasfusioni di

sangue - da parte di realtà confessionali estranee all’ebraismo e cristianesimo) ed esogena (come

dimostrato dalle interdizioni di cui sono portatrici le componenti dell’immigrazione da Paesi

islamici, es in ambito biomedico) del fatto religioso

IL QUALE:

a - con la sua frammentazione dei valori METTE IN CRISI IL SISTEMA DI VALORI

TRADIZIONALI su cui poggia l’ordine giuridico positivo (non esiste infatti un diritto positivo

neutrale rispetto ai valori: ogni norma veicola un valore della società, rafforzandolo e

rielaborandolo in forma precettiva), ponendo il duplice problema:

dell’indebolimento dell’ordinamento positivo per l’indebolimento delle tavole valoriali su

• cui poggiava

della crescente difficoltà ad innovare l’ordinamento con precetti che riescano a mediare tra i

• diversi valori

sussistenti nella società ----> se il legislatore discriminasse le istanze etiche andremmo in

contro ad accentuate e diffuse forme si resistenza alla legge (a cominciare dall’obiezione di

coscienza). Occorre far fronte alla situazione scongiurando una duplice deriva:

l’omessa regolamentazione della realtà fenomenica, che legittimerebbe la violenza del

più forte

la mera regolamentazione della realtà fenomenica (cd diritto debole, che regolamenta le

procedure senza

toccare i principi e far scelte sul piano dei valori), che svuota di senso la regola giuridica

rinunciando a perseguire la giustizia delle relazioni interpersonali e la tutela del più debole

nel rapporto.

b - pone il problema della CONVIVENZA DI VALORI ETICI DIVERSI ED IN

CONTRADDIZIONE, che NEL QUADRO DI REGIMI GIURIDICI DIVERSIFICATI (a

tutela del diritto alla diversità) dovrebbero d’altronde comporsi (a tutela dell’armonia, logica

e non contraddizione dell’ordinamento) attorno ad una SCALA VALORIALE che trova

nella GIUSTIZIA il bene centrale e ultimo da salvaguardare (NB: la Costituzione italiana

presenta un assetto originalissimo di nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose)

Tenendo conto inoltre, grazie anche alla GLOBALIZZAZIONE, dell’ascesa nello scenario interno

ed internazionale dei NUOVI POTERI ECONOMICO, MASSMEDIALE, SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO, i quali:

appaionospessoinsofferentiadunadisciplinaeteronoma

• tendonoadessereautoreferenziali

• spesso sono guidati dalla pretesa di logiche illuminate di poche elites che mirano a

• governare dall’alto basandosi sul principio dell’affidamento delle masse e talvolta ad

estendere il proprio potere oltre le loro competenze

Sfuggono al controllo del legislatore nazionale grazie alla loro transnazionalità, e tendenza a

porsi al di fuori del potere politico (potere tradizionale sul quale le istituzioni democratiche

hanno progressivamente preso controllo negli ultimi due secoli), e quindi anche al di fuori di

quella regolamentazione giuridica che di esso è stata sin qui espressione ---> non ci sono

principi e norme - neanche costituzionali - che difendano il potere politico: le vere decisioni

vengono prese senza controllo nè possibilità di intervento.

si impone la rielaborazione di un’idea di diritto che, nel quadro di un sistema di FONTI

ORGANIZZATO secondo COMPETENZA, non più secondo gerarchia, si ispiri al principio

del riconoscimento dell’essere umano nella sua dignità (indipendentemente

dall’appartenenza etnica) che trascende le dimensioni geografiche, storiche, e le diversità

socio-culturali.

IL DIRITTO POSITIVO, in definitiva, è o dovrebbe essere un diritto FORTE e LAICO, che

cioè assume come criterio di orientamento valoriale l’ETICA DELLA GIUSITIZIA (unica

etica a lui propria), che garantisca ad ogni uomo le spettanze che ad esso vanno riconosciute

in modo assoluto in ragione della sua dignità: la legge è giusta nella misura in cui garantisce

la relazionalità universale degli uomini (condizione di identità), l’ordine delle libertà

(limitazione reciproca per una pacifica convivenza) l’uguaglianza ontologica (senza

eccezioni e privilegi tra uomini) secondo simmetria (il diritto dev’essere rivendicabile da

chiunque nelle stesse condizioni) e reciprocità (al diritto deve corrispondere un dovere di

rispettarlo)

La soluzione di un DIRITTO DEBOLE (suggeribile dalla difficoltà di trovare una norma

giuridica condivisa da tutte le posizioni etiche del corpo sociale e dal principio di laicità che

non consente l’adozione di una disciplina giuridica qualificata dall’essere espressione di una

posizione etica tra le tante) è invece inaccettabile in quanto:

non è in grado di prevenire/risolvere conflitti insorgenti tra interessi contrapposti nel corpo

• sociale (non indica quale

debba prevalere), abdicando alla funzione sua propria

non è affatto neutrale o laico, ma comunque di parte, perchè espressione di una posizione

• etica-ideologica tra le tante

esistenti nella società pluralista.

1. LA FORMAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO

RELIGIOSO

Relativamente all’elaborazione delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso:

A - è convinzione diffusa che la cultura giuridica dei costituenti fosse largamente impregnata

dell’apporto di pensiero di FRANCESCO RUFFINI (in materia di libertà religiosa; storico e

giurista italiano Torino 1863-1934) e SANTI ROMANO (in materia di autonomia e libertà

delle istituzioni ecclesiastiche; Palermo 1875-1947)

B - dato il carattere compromissorio del complessivo testo della Carta (in ragione delle

matrici culturali e ideologiche alle quali deve farsi risalire la Costituzione) può

legittimamente sorgere il dubbio che su di essa - e segnatamente sull’art 7 Cost, che reca

singolari problematiche - abbia influito anche la CULTURA GIURIDICA DI

ISPIRAZIONE CATTOLICA (alle origini, con le altre, di tale compromesso) che costituiva

il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti del GRUPPO DEMOCRISTIANO (nel

quale confluivano tradizione sociale-cristiana e cattolico-liberale), il quale d’altronde ha

avuto indiscusso peso politico sulla definizione ed approvazione delle disposizioni

costituzionali relative ai rapporti tra Stato e Chiesa e sull’esplicita garanzia di libertà

tradizionalmente care ai cattolici (al punto che un’autorevole dottrina - Jemolo - ha

affermato che l’art 7 rappresentava per i costituenti democristiani quello sostanziale della

Costituzione, per il quale avrebbero ceduto tutti gli altri).

CULTURA POLITICO-GIURIDICA DEI COSTITUENTI CATTOLICI: nell’età della

Costituente il movimento cattolico si caratterizzava per una pluralità di orientamenti di

pensiero (in cui si rintracciavano le trame della speculazione cattolica maturata da metà 800

in Italia e all’estero) che, relativamente al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa e della

rilevanza giuridica del fenomeno religioso, fornivano indicazioni diverse:

IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM (nella concezione dei rapporti Stato-Chiesa; come emerge

dalla formazione culturale dei costituenti Giuseppe Dosetti e Guido Gonella): branca della scienza

giuridica canonistica della quale, guardando all’art Art 7 Cost (1 - Lo Stato e la Chiesa cattolica

sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; 2 - I loro rapporti sono regolati dai Patti

lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di

revisione costituzionale), il testo costituzionale recepisce 3 principi teoretici classici:

L’ORIGINARIETÀ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA, distinto e

autonomo da quello dello Stato, concezione alla base delle teoriche della Chiesa come societas

iuridice perfecta (società giuridicamente perfetta) -----> la formula dell’art 7.1 discende dal diritto

canonico (come emerge dalla ricostruzione storica del lavoro di preparazione della Costituzione: fu

letteralmente tratta dalla enciclica Immortale Dei di Leone 13 (1885) nell’autunno 1946 da Montini,

La Pira e altri, essendo ormai classica di inquadramento della posizione della Chiesa in sè e nei suoi

rapporti con lo Stato, secondo la dottrina cattolica) e rappresenta un punto di convergenza tra questo

e la teoria generale del diritto

• (previa valutazione positiva - poichè l’ordinamento canonico è precignito al costituente

- circa il non contrasto dell’ordinamento canonico con quello italiano; diversamente che per

le altre confessioni religiose ex art 8 Cost) LA LIBERTAS ECCLESIAE, desumibile in via

interpretativa dal primo comma, anche in rapporto al comma successivo: con l’avvento della

Costituzione lo Stato italiano rinuncia all’eventualità di incidere sui profili funzionali e

strutturali della Chiesa (vera e propria incompetenza ratione materiae), rimessi alla

conformazione dell’ordinamento canonico.

• IL PRINCIPIO PATTIZIO o dell’accordo nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica,

desumibile dal secondo comma (il problema è stato posto in sede di assemblea costituente da

Dossetti): sulla base del principio dell’autonomia originaria, indipendenza e sovranità degli

ordinamenti statuale e canonico, i rapporti di contatto tra i due ordinamenti relativi alle res

mixtae (aree di confine relative a rapporti aventi carattere spirituale, e pur rilevanti per lo

Stato, e viceversa) possono disciplinarsi solo tramite un negozio bilaterale di diritto esterno

che prende nome di concordato (se il contatto avvenisse per negozio unilaterale di diritto

interno di uno dei due, si avrebbe disconoscimento e denegazione dell’originarietà dell’altro

ordinamento, con assoggettamento dello Stato alla Chiesa - regime teocratico - o viceversa -

regime giurisdizionalista ---> il tradizionale principio della “competenza delle competenze”,

che attribuisce sempre allo Stato il diritto di giudicare se nel caso concreto una res è mixta o

no, e se rientri nell’ordine proprio statale o ecclesiastico, è dunque superato dalla

Costituzione).

• le tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum, nella misura in cui sono recepite

in Costituzione, maniefstano una forza espansiva che va oltre i rapporti tra Stato e chiesa:

sono all’origine delle norme costituzionali sulle confessioni acattoliche (l’art 8.1,2 derivano

su piano storico-politico dall’art 7) sia relativamente alla loro autonomia statutaria

(riconosciuta la libertas di essere ciascuna secondo la loro natura), sia alla definizione pattizia

delle relazioni con lo Stato (su modello del sistema concordatario)

• il problema dei rapporti Stato-Chiesa va considerato nell’ampia orditura concettuale che

regge tutta la Costituzione, i tratti salienti ed essenziali della quale sono costutuiti da direttive

di valore in cui è ravvisabile il massimo influsso del pensiero cattolico francese; essi sono 1)

il riconoscimento delle formazioni sociali nel quadro di una visione pluralistica, 2) una nuova

concezione della sovranità statale non più come dominio di un sovrano al di sopra di tutto, ma

aperta alla relazione con altri ordinamenti sovrani, interni ed esterni - ordinamento

internazionale, UE, ordinamenti di altri Stati, ecc - e funzionalmente riguardata come potere

ordinatore ed organizzatore degli individui ed ordinamenti ------> in questo contesto il ricorso

a categorie giuridiche che traggono origine ed elaborazione dalla canonistica dallo ius

publicum ecclesiasticum (es, libertas ecclesiae) in ordine alla interpretazione e sistemazione

del diritto ecclesiastico statale non è solo un’operazione scientificamente ineccepibile, ma

anche conforme alla concezione di Stato racchiusa nella costituzione.

filonidiTRADIZIONEFRANCESE,cheaffondavanoradicinellaelaborazionefilosoficaeteologicafranc

esea cavallo tra le 2 guerre mondiali (Jaques Maritain: ideale storico di una nuova cristianità ed

elaborazioni in tema di primato dello spirituale nei rapporti col temporale; Emmanuel Mounier:

apporto originale sul personalismo comunitario che incise nella determinazione del modello

politico-costituzionale del nuovo Stato; Nouvelle theologie: ricerca di pensatori francesi accomunati

dall’istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilità ad accettare un

confronto teologico con le problematiche moderne) e filoni di TRADIZIONE ITALIANA

(personalismo rosminiano: in ordine ai rapporti Stato-Chiesa; popularismo sturziano: principio di

non identificazione tra le ragioni politico sociali di un partito di ispirazione cristiana e le ragioni

della Chiesa come istituzione religiosa; apporto del magistero pacelliano - Pio 12: approfondimento

della natura di Corpo mistico della Chiesa, progetto storico di relazioni tra Chiesa e società civile), i

quali talora ammodernano la recezione, altre volte ridimensionano o addirittura portano

all’abbandono delle tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum; in particolare, conducono

ad affermare:

• PRINCIPIO DELLA PARITA’ GIURIDICA TRA STATO E CHIESA, come risulta

ancora dall’art 7.1 Cost: risponde su piano politico alle attese del mondo laico erede della

tradizione liberale e, sul piano della dogmatica giuridica, alla concezione romaniana delle

relazioni tra ordinamenti primari; peraltro trova convergenze nel filone francese (li ius

publicum voleva invece l’indiretta subordinazione dello Stato alla Chiesa)

• PRINCIPIO DELLA LAICITA’ DELLO STATO (o della non confessionalità dello

Stato: in questa accezione, risulta coerente con la cultura liberale, socialista, ma anche

cattolica), concetto ben distinto da quello di laicismo ed espresso da Giorgio la Pira in sede di

assemblea costituente: lo Stato laico è tale in quanto non prevede che i diritti civili, politici ed

economici derivino da una certa professione di fede, ma comunque rispetta l’intrinseca

orientazione religiosa della collettività e del singolo, e conforma ad essa tutta la sua struttura

gerarchica e sociale ----> è un concetto di laicità lontano da quello dello Stato tradizionale e

proprio del pensiero laico: il fenomeno religioso è tenuto in particolare rilievo e disciplinato

in modo più ampio e articolato rispetto a fenomeni di primaria importanza nell’ordinamento

democratico (sindacati e partiti politici): cd favor religionis.

• PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, configurata come diritto soggettivo

pubblico garantito ai singoli e alle formazioni social

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicovinci94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Bucci Alessandro.
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