DIRITTO ECCLESIASTICO
RIASSUNTO
0. PLURALISMO RELIGIOSO E MULTICULTURALITA’
Negli ultimi anni il fatto religioso conosce imprevista ed inspiegabile crescita nelle aree
geopolitiche più sviluppate del
pianeta:
come controspinta alle prode estreme raggiunte dal processo di SECOLARIZZAZIONE,
• che vede la storia come un’evoluzione lineare dalla religione (favola, mito, superstizione)
alla ragione (espressa nella scienza sperimentale adogmatica) arrivando in estremo ad
affermare non solo che l’uomo e la società possano fare a meno, ma debbano addirittura
proporsi di cancellare Dio (di qui la recente pretesa dello Stato francese di proibire non solo
l’esposizione in locali pubblici di simboli religiosi, ma anche il personale uso degli stessi in
quegli ambienti - come la scuola).
acausadelfenomenodell’IMMIGRAZIONE,checomportal’accrescersidipresenzereligioseeter
• ogeneee incompatibili, le quali sono principale veicolo di immissione nel corpo sociale di
valori etici e culturali del tutto difformi da quelli tradizionali
VERSO LA LIBERTA’ RELIGIOSA: CAMMINO NEGLI ULTIMI SECOLI
all’inizio la religione IDENTIFICA LA SOCIETÀ POLITICA e funge da
1. COLLANTE DEL CORPO SOCIALE (la cittadinanza si fonda sulla comune fede
religiosa: pace di Augusta 1555 e pace di Westfalia 1648): chi professa una religione
diversa da quella del sovrano è considerato straniero in patria (e capite deminuto)
nella migliore ipotesi, fino addirittura poter essere perseguitato e costretto
all’apostasia -----> da qui nasce la rivendicazione del diritto alla libertà religiosa
come diritto ad essere immuni da coercizioni del potere pubblico in materia di
coscienza.
si passa poi al DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA FORMALE DELLE RELIGIONI
2. DAVANTI ALLA LEGGE, le quali esigono uniforme regolamentazione giuridica
(hanno tutte lo stesso regime di libertà) sulla base di una MERA TOLLERANZA
DEI CULTI MINORITARI COME VALORE NEGATIVO O DEBOLE, la quale
consiste in una benevola condiscendenza o forzata accettazione di religioni diverse
da quella dello Stato o della maggioranza, in quanto è considerata il male minore
rispetto a quelli che comporterebbe la giusta repressione di una diversità religiosa
che minaccia l’unità sociale (come unità di valori)
si arriva infine al DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE DELLE
3. RELIGIONI DAVANTI ALLA LEGGE (O DIRITTO ALLA DIVERSITA’), le quali
esigono una disciplina giuridica differenziata che tuteli l’originalità e l’identità di
ognuna (hanno pari spazi di libertà) sulla base di una TOLLERANZA che acquista
VALORE POSITIVO O FORTE, che consiste nell’accettazione della pluralità di
fedi, opinioni, opinioni, costumi, comportamenti.
--------> Dunque ad oggi LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL FATTO RELIGIOSO è oggi
• investita dal fenomeno del PLURALISMO:
RELIGIOSO, che si inserisce nella tradizione europea dell’affermarsi storico del
1. diritto di libertà religiosa a fronte
della pluralizzazione delle chiese e comunità religiose in seguito alla Riforma
protestante
CULTURALE, che si esplicita in tavole di valori e modelli comportamentali di
2. origine etica e/o religiosa non
riconducibili ad una storia comune e chiamati a convivere nella stessa realtà
ordinamentale.
più specificatamente, si è un presenza di fenomeni di rinascita endogena (alcune interdizioni
nascono da
letture fondamentalistiche dei testi sacri della tradizione giudaico -cristiana - es, trasfusioni di
sangue - da parte di realtà confessionali estranee all’ebraismo e cristianesimo) ed esogena (come
dimostrato dalle interdizioni di cui sono portatrici le componenti dell’immigrazione da Paesi
islamici, es in ambito biomedico) del fatto religioso
IL QUALE:
a - con la sua frammentazione dei valori METTE IN CRISI IL SISTEMA DI VALORI
TRADIZIONALI su cui poggia l’ordine giuridico positivo (non esiste infatti un diritto positivo
neutrale rispetto ai valori: ogni norma veicola un valore della società, rafforzandolo e
rielaborandolo in forma precettiva), ponendo il duplice problema:
dell’indebolimento dell’ordinamento positivo per l’indebolimento delle tavole valoriali su
• cui poggiava
della crescente difficoltà ad innovare l’ordinamento con precetti che riescano a mediare tra i
• diversi valori
sussistenti nella società ----> se il legislatore discriminasse le istanze etiche andremmo in
contro ad accentuate e diffuse forme si resistenza alla legge (a cominciare dall’obiezione di
coscienza). Occorre far fronte alla situazione scongiurando una duplice deriva:
l’omessa regolamentazione della realtà fenomenica, che legittimerebbe la violenza del
più forte
la mera regolamentazione della realtà fenomenica (cd diritto debole, che regolamenta le
procedure senza
toccare i principi e far scelte sul piano dei valori), che svuota di senso la regola giuridica
rinunciando a perseguire la giustizia delle relazioni interpersonali e la tutela del più debole
nel rapporto.
b - pone il problema della CONVIVENZA DI VALORI ETICI DIVERSI ED IN
CONTRADDIZIONE, che NEL QUADRO DI REGIMI GIURIDICI DIVERSIFICATI (a
tutela del diritto alla diversità) dovrebbero d’altronde comporsi (a tutela dell’armonia, logica
e non contraddizione dell’ordinamento) attorno ad una SCALA VALORIALE che trova
nella GIUSTIZIA il bene centrale e ultimo da salvaguardare (NB: la Costituzione italiana
presenta un assetto originalissimo di nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose)
Tenendo conto inoltre, grazie anche alla GLOBALIZZAZIONE, dell’ascesa nello scenario interno
ed internazionale dei NUOVI POTERI ECONOMICO, MASSMEDIALE, SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO, i quali:
appaionospessoinsofferentiadunadisciplinaeteronoma
• tendonoadessereautoreferenziali
• spesso sono guidati dalla pretesa di logiche illuminate di poche elites che mirano a
• governare dall’alto basandosi sul principio dell’affidamento delle masse e talvolta ad
estendere il proprio potere oltre le loro competenze
Sfuggono al controllo del legislatore nazionale grazie alla loro transnazionalità, e tendenza a
porsi al di fuori del potere politico (potere tradizionale sul quale le istituzioni democratiche
hanno progressivamente preso controllo negli ultimi due secoli), e quindi anche al di fuori di
quella regolamentazione giuridica che di esso è stata sin qui espressione ---> non ci sono
principi e norme - neanche costituzionali - che difendano il potere politico: le vere decisioni
vengono prese senza controllo nè possibilità di intervento.
si impone la rielaborazione di un’idea di diritto che, nel quadro di un sistema di FONTI
ORGANIZZATO secondo COMPETENZA, non più secondo gerarchia, si ispiri al principio
del riconoscimento dell’essere umano nella sua dignità (indipendentemente
dall’appartenenza etnica) che trascende le dimensioni geografiche, storiche, e le diversità
socio-culturali.
IL DIRITTO POSITIVO, in definitiva, è o dovrebbe essere un diritto FORTE e LAICO, che
cioè assume come criterio di orientamento valoriale l’ETICA DELLA GIUSITIZIA (unica
etica a lui propria), che garantisca ad ogni uomo le spettanze che ad esso vanno riconosciute
in modo assoluto in ragione della sua dignità: la legge è giusta nella misura in cui garantisce
la relazionalità universale degli uomini (condizione di identità), l’ordine delle libertà
(limitazione reciproca per una pacifica convivenza) l’uguaglianza ontologica (senza
eccezioni e privilegi tra uomini) secondo simmetria (il diritto dev’essere rivendicabile da
chiunque nelle stesse condizioni) e reciprocità (al diritto deve corrispondere un dovere di
rispettarlo)
La soluzione di un DIRITTO DEBOLE (suggeribile dalla difficoltà di trovare una norma
giuridica condivisa da tutte le posizioni etiche del corpo sociale e dal principio di laicità che
non consente l’adozione di una disciplina giuridica qualificata dall’essere espressione di una
posizione etica tra le tante) è invece inaccettabile in quanto:
non è in grado di prevenire/risolvere conflitti insorgenti tra interessi contrapposti nel corpo
• sociale (non indica quale
debba prevalere), abdicando alla funzione sua propria
non è affatto neutrale o laico, ma comunque di parte, perchè espressione di una posizione
• etica-ideologica tra le tante
esistenti nella società pluralista.
1. LA FORMAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO
RELIGIOSO
Relativamente all’elaborazione delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso:
A - è convinzione diffusa che la cultura giuridica dei costituenti fosse largamente impregnata
dell’apporto di pensiero di FRANCESCO RUFFINI (in materia di libertà religiosa; storico e
giurista italiano Torino 1863-1934) e SANTI ROMANO (in materia di autonomia e libertà
delle istituzioni ecclesiastiche; Palermo 1875-1947)
B - dato il carattere compromissorio del complessivo testo della Carta (in ragione delle
matrici culturali e ideologiche alle quali deve farsi risalire la Costituzione) può
legittimamente sorgere il dubbio che su di essa - e segnatamente sull’art 7 Cost, che reca
singolari problematiche - abbia influito anche la CULTURA GIURIDICA DI
ISPIRAZIONE CATTOLICA (alle origini, con le altre, di tale compromesso) che costituiva
il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti del GRUPPO DEMOCRISTIANO (nel
quale confluivano tradizione sociale-cristiana e cattolico-liberale), il quale d’altronde ha
avuto indiscusso peso politico sulla definizione ed approvazione delle disposizioni
costituzionali relative ai rapporti tra Stato e Chiesa e sull’esplicita garanzia di libertà
tradizionalmente care ai cattolici (al punto che un’autorevole dottrina - Jemolo - ha
affermato che l’art 7 rappresentava per i costituenti democristiani quello sostanziale della
Costituzione, per il quale avrebbero ceduto tutti gli altri).
CULTURA POLITICO-GIURIDICA DEI COSTITUENTI CATTOLICI: nell’età della
Costituente il movimento cattolico si caratterizzava per una pluralità di orientamenti di
pensiero (in cui si rintracciavano le trame della speculazione cattolica maturata da metà 800
in Italia e all’estero) che, relativamente al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa e della
rilevanza giuridica del fenomeno religioso, fornivano indicazioni diverse:
IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM (nella concezione dei rapporti Stato-Chiesa; come emerge
•
dalla formazione culturale dei costituenti Giuseppe Dosetti e Guido Gonella): branca della scienza
giuridica canonistica della quale, guardando all’art Art 7 Cost (1 - Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; 2 - I loro rapporti sono regolati dai Patti
lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale), il testo costituzionale recepisce 3 principi teoretici classici:
L’ORIGINARIETÀ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA, distinto e
autonomo da quello dello Stato, concezione alla base delle teoriche della Chiesa come societas
iuridice perfecta (società giuridicamente perfetta) -----> la formula dell’art 7.1 discende dal diritto
canonico (come emerge dalla ricostruzione storica del lavoro di preparazione della Costituzione: fu
letteralmente tratta dalla enciclica Immortale Dei di Leone 13 (1885) nell’autunno 1946 da Montini,
La Pira e altri, essendo ormai classica di inquadramento della posizione della Chiesa in sè e nei suoi
rapporti con lo Stato, secondo la dottrina cattolica) e rappresenta un punto di convergenza tra questo
e la teoria generale del diritto
• (previa valutazione positiva - poichè l’ordinamento canonico è precignito al costituente
- circa il non contrasto dell’ordinamento canonico con quello italiano; diversamente che per
le altre confessioni religiose ex art 8 Cost) LA LIBERTAS ECCLESIAE, desumibile in via
interpretativa dal primo comma, anche in rapporto al comma successivo: con l’avvento della
Costituzione lo Stato italiano rinuncia all’eventualità di incidere sui profili funzionali e
strutturali della Chiesa (vera e propria incompetenza ratione materiae), rimessi alla
conformazione dell’ordinamento canonico.
• IL PRINCIPIO PATTIZIO o dell’accordo nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica,
desumibile dal secondo comma (il problema è stato posto in sede di assemblea costituente da
Dossetti): sulla base del principio dell’autonomia originaria, indipendenza e sovranità degli
ordinamenti statuale e canonico, i rapporti di contatto tra i due ordinamenti relativi alle res
mixtae (aree di confine relative a rapporti aventi carattere spirituale, e pur rilevanti per lo
Stato, e viceversa) possono disciplinarsi solo tramite un negozio bilaterale di diritto esterno
che prende nome di concordato (se il contatto avvenisse per negozio unilaterale di diritto
interno di uno dei due, si avrebbe disconoscimento e denegazione dell’originarietà dell’altro
ordinamento, con assoggettamento dello Stato alla Chiesa - regime teocratico - o viceversa -
regime giurisdizionalista ---> il tradizionale principio della “competenza delle competenze”,
che attribuisce sempre allo Stato il diritto di giudicare se nel caso concreto una res è mixta o
no, e se rientri nell’ordine proprio statale o ecclesiastico, è dunque superato dalla
Costituzione).
• le tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum, nella misura in cui sono recepite
in Costituzione, maniefstano una forza espansiva che va oltre i rapporti tra Stato e chiesa:
sono all’origine delle norme costituzionali sulle confessioni acattoliche (l’art 8.1,2 derivano
su piano storico-politico dall’art 7) sia relativamente alla loro autonomia statutaria
(riconosciuta la libertas di essere ciascuna secondo la loro natura), sia alla definizione pattizia
delle relazioni con lo Stato (su modello del sistema concordatario)
• il problema dei rapporti Stato-Chiesa va considerato nell’ampia orditura concettuale che
regge tutta la Costituzione, i tratti salienti ed essenziali della quale sono costutuiti da direttive
di valore in cui è ravvisabile il massimo influsso del pensiero cattolico francese; essi sono 1)
il riconoscimento delle formazioni sociali nel quadro di una visione pluralistica, 2) una nuova
concezione della sovranità statale non più come dominio di un sovrano al di sopra di tutto, ma
aperta alla relazione con altri ordinamenti sovrani, interni ed esterni - ordinamento
internazionale, UE, ordinamenti di altri Stati, ecc - e funzionalmente riguardata come potere
ordinatore ed organizzatore degli individui ed ordinamenti ------> in questo contesto il ricorso
a categorie giuridiche che traggono origine ed elaborazione dalla canonistica dallo ius
publicum ecclesiasticum (es, libertas ecclesiae) in ordine alla interpretazione e sistemazione
del diritto ecclesiastico statale non è solo un’operazione scientificamente ineccepibile, ma
anche conforme alla concezione di Stato racchiusa nella costituzione.
•
filonidiTRADIZIONEFRANCESE,cheaffondavanoradicinellaelaborazionefilosoficaeteologicafranc
esea cavallo tra le 2 guerre mondiali (Jaques Maritain: ideale storico di una nuova cristianità ed
elaborazioni in tema di primato dello spirituale nei rapporti col temporale; Emmanuel Mounier:
apporto originale sul personalismo comunitario che incise nella determinazione del modello
politico-costituzionale del nuovo Stato; Nouvelle theologie: ricerca di pensatori francesi accomunati
dall’istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilità ad accettare un
confronto teologico con le problematiche moderne) e filoni di TRADIZIONE ITALIANA
(personalismo rosminiano: in ordine ai rapporti Stato-Chiesa; popularismo sturziano: principio di
non identificazione tra le ragioni politico sociali di un partito di ispirazione cristiana e le ragioni
della Chiesa come istituzione religiosa; apporto del magistero pacelliano - Pio 12: approfondimento
della natura di Corpo mistico della Chiesa, progetto storico di relazioni tra Chiesa e società civile), i
quali talora ammodernano la recezione, altre volte ridimensionano o addirittura portano
all’abbandono delle tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum; in particolare, conducono
ad affermare:
• PRINCIPIO DELLA PARITA’ GIURIDICA TRA STATO E CHIESA, come risulta
ancora dall’art 7.1 Cost: risponde su piano politico alle attese del mondo laico erede della
tradizione liberale e, sul piano della dogmatica giuridica, alla concezione romaniana delle
relazioni tra ordinamenti primari; peraltro trova convergenze nel filone francese (li ius
publicum voleva invece l’indiretta subordinazione dello Stato alla Chiesa)
• PRINCIPIO DELLA LAICITA’ DELLO STATO (o della non confessionalità dello
Stato: in questa accezione, risulta coerente con la cultura liberale, socialista, ma anche
cattolica), concetto ben distinto da quello di laicismo ed espresso da Giorgio la Pira in sede di
assemblea costituente: lo Stato laico è tale in quanto non prevede che i diritti civili, politici ed
economici derivino da una certa professione di fede, ma comunque rispetta l’intrinseca
orientazione religiosa della collettività e del singolo, e conforma ad essa tutta la sua struttura
gerarchica e sociale ----> è un concetto di laicità lontano da quello dello Stato tradizionale e
proprio del pensiero laico: il fenomeno religioso è tenuto in particolare rilievo e disciplinato
in modo più ampio e articolato rispetto a fenomeni di primaria importanza nell’ordinamento
democratico (sindacati e partiti politici): cd favor religionis.
• PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, configurata come diritto soggettivo
pubblico garantito ai singoli e alle formazioni social
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