Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 101
Diritto Ecclesiastico Pag. 1 Diritto Ecclesiastico Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Ecclesiastico Pag. 91
1 su 101
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione

Gli argomenti che militano a favore della tesi sono vari, tra cui:

  • il fatto che l'Accordo del 1984 apporta modificazioni al Concordato del 1929 nei limiti dell'esigenza di armonizzazione costituzionale del testo (come risulta dal Preambolo, art 13 n1, premessa del Protocollo add), e la volontà dei contraenti espressa in tal senso non può essere disattesa come criterio di interpretazione dell'atto nel suo complesso: il sistema matrimoniale concordatario del 1929 è stato riaggiornato alle nuove esigenze, fermi restando i suoi capisaldi, tra cui la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici
  • il principio di laicità dello Stato (principio di struttura dell'ordinamento, sottratto al potere di revisione costituzionale) che fa divieto agli organi dello Stato di entrare nell'ordine proprio della Chiesa, al quale indubbiamente appartengono le cause

Relative alla validità di un sacramento (sentenze costituzionali a favore), l'espressa menzione della riserva (se era necessaria nel 1929) non era necessaria nel Accordo del 1984. Perché si trattava solo di recepire in ambito sovraordinamentale - anche tramite un semplice richiamo alla Costituzione - il principio di garanzia della Chiesa ec art 7.1 Cost. Il principio di laicità postula la fine della competenza delle competenze, anche in materia giurisdizionale, consentendo di replicare all'argomento a favore della fine della riserva consistente nel carattere eccezionale di ogni limitazione della giurisdizione dello Stato (che andrebbe dunque prevista con norma). L'art 8 n2 Accordo prevede che le sentenze di nullità pronunciate dall'autorità ecclesiastica sono dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana previa verifica della Corte d'appello che il giudice ecclesiastico era IL giudice competente a conoscere.

La causa, in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo (dall'articolo determinativo si ricava che quello ecclesiastico è l'unico giudice competente), art. 4 lett. b Protocollo add. stabilisce che ai fini dell'applicazione del procedimento di delibazione delle sentenze straniere (artt. 796-797, oggi abrogati per le sentenze straniere) si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale (tra cui sicuramente la riserva esclusiva): ciò vale particolarmente in relazione ai nn. 5 e 6 art. 797 sulla contrarietà ad altra sentenza pronunciata dal giudice civile e la litispendenza, che implicano per loro natura la giurisdizione concorrente. Ancora il Protocollo add., in deroga all'ordinario procedimento di delibazione (basato proprio sulla giurisdizione concorrente tra giudice italiano e straniero), "vieta in ogni caso il riesame del merito".

della causa” da parte della Corte d’Appello del fatto dedotto in giudizio nel foro canonico: deve limitarsi ad esaminare la sentenza canonica intesa come provvedimento (verifica se ricorrono i presupposti di deliberazione in base alla disciplina concordataria) sarebbe illogico riconoscere al giudice civile di primo grado la competenza per la pronuncia di nullità e negarla alla Corte d’appello (è evidente che le ragioni del divieto devono estendersi a maggior ragione al giudice di primo grado)
  • la tesi della fine della riserva di giurisdizione conduce a effetti pratici assurdi circa la scelta della legge in base alla quale il giudice civile dovrebbe giudicare: giudicando in base alla legge canonica, violerebbe il principio di laicità dello Stato; giudicando secondo la legge civile, violerebbe il Concordato, che vede il matrimonio disciplinato interamente dal diritto canonico
Peraltro, il diritto civile offre ridotta possibilità di impugnazione del matrimonio.

Sotto il profilo sostanziale e processuale. Esiste poi una terza ipotesi secondo cui la competenza del giudice italiano verterebbe sullavalidità dell'ATTO DI SCELTA (e dunque della successiva trascrizione) tra matrimonio civile e canonico con effetti civili, che precede la celebrazione matrimoniale ------> La tesisfocia nelle prime due: se si ritiene impugnabile davanti al giudice civile la validità dellatrascrizione:per la presenza di uno dei casi di intrascrivibilità previsti dal concordato, ricade nella• disciplina del 1929perl'esistenzadiunadellecausediimpugnazionedelmatrimoniocivile,ricadenellaconcorrenzadi• giurisdizionieviola il Concordatocon tale accordo, infatti, lo Stato si impegna a dichiarare efficaci in Italia le sentenzecanoniche: la delibazionesarebbe bloccata indefinitamente se se una delle parti adisse il giudice civile (l'art 797 n6del Protocolloaddizionale preclude la delibazione della sentenza straniera in caso di

litispendenza)-----------------IN DEFINITIVA, si può parlare di RIPARTO DI GIURISDIZIONI solo nel senso di DISTINZIONE TRA:

REGIME DELL'ATTO, retto dal diritto canonico, con la conseguenza che la cognizione dell'eventuale nullità spetta al giudice ecclesiastico

REGIME DEGLI EFFETTI, retto dal diritto civile, cosicché spetta ad esso decidere in materia di separazione e divorzio.

In base alla nuova disciplina concordataria, non possono più avere efficacia in Italia i PROVVEDIMENTI PONTIFICI DI DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO:

  • poiché non sono menzionati nell'Accordo
  • poiché la sentenza 18/1982 Corte Cost ha dichiarato illegittime le disposizioni concordatarie che ammettevano l'esecutività del provvedimento in base ad un procedimento di carattere meramente amministrativo di competenza della Corte d'appello, per contrasto con l'art 24 Cost nel caso di matrimonio canonico sciolto per tale dispensa pontificia
dunque, gli effetti civili possono venir meno ricorrendo alla Legge sul divorzio, che prevede la non consumazione del matrimonio come possibile motivo di scioglimento (NB: il concetto civilistico di consumazione non è del tutto coincidente con quello canonico). simile a quello di delibazione delle sentenze straniere ex art 796-797 cc, richiamati nel testo pattizio e ora abrogati dalla L. 218/1995> Il procedimento è introdotto su iniziativa di una o entrambe le parti, mediante trasmissione della sentenza dichiarativa di nullità e del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica (attestante il rispetto delle norme di diritto canonico) alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio dello stato civile ove è stato trascritto il matrimonio, la quale dovrà accertare: la competenza del

giudice ecclesiastico a conoscere della causa "in quanto matrimonio" celebrato a norma dell'art 8 n1 Accordo di revisione

che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (ordine pubblico)

che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, tenendo conto della specificità dell'ordinamento canonico (sentenza passata in giudicato è quella esecutiva secondo il diritto canonico; è precluso il riesame nel merito)

La Corte rende esecutiva la decisione ecclesiastica con sentenza, ordinandone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto (produce effetti ex tunc).

può statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia dichiarato nullo, rimandando le

parti al giudice competente di primo grado per la completa definizione della materia (essendo un'ipotesi di nullità, il giudice dovrà limitarsi ad applicare le norme sul matrimonio putativo - diritti del coniuge in buona fede, responsabilità del coniuge in mala fede). La conformità della sentenza all'ORDINE PUBBLICO che la Corte è chiamata ad accertare opera in relazione: alle NORME SOSTANZIALI che hanno trovato applicazione secondo il giudicato canonico. - È un concetto di ordine pubblico internazionale, che non coincide perfettamente con quello evocabile nella delibazione delle sentenze straniere, e consiste nella non contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira il diritto dello Stato in un dato momento storico e alle regole fondamentali di struttura dell'istituto matrimoniale, così che la differenza di disciplina tra le cause di nullità del matrimonio considerate nei due ordinamenti non superi quel livello di maggiore.

disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto al diritto canonico•alle NORME PROCESSUALI canoniche in base alle quali il giudicato si è prodotto: il procedimento dal quale è scaturita la sentenza canonica dev'essere stato rispettato il diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti nei suoi elementi essenziali

Recentemente si sta assistendo a pronunce giurisprudenziali che danno un'interpretazione difforme degli impegni assunti dall'Italia in sede concordataria circa la delibazione di tali sentenze, con particolare riferimento proprio all'ordine pubblico: la Cassazione• ha enunciato il principio per cui non ogni vizio del consenso accertato nella sentenza ecclesiastica consente di riconoscerne efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo in diritto canonico anche a motivi e al foro interno non significativi in rapporto al nostro ordine pubblico, per cui rilevano solo cause esterne ed oggettive• ha

negato la delibabilità ad una sentenza per contrarietà all'ordine pubblico considerando ostativa la prolungata convivenza per 20 anni dopo la celebrazione del matrimonio (viola l'obbligo del giudice della delibazione di tenere conto della specialità dell'ordinamento canonico).

RAPPORTO TRA GIUDICATO CIVILE DI DIVORZIO E SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ

Il giudice civile è dunque competente, oltre che per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità:

  • per le cause di SEPARAZIONE PERSONALE (nessuna altra competenza è riconosciuta al giudice ecclesiastico in materia, oltre alla declaratoria di nullità nel Concordato -> le norme sulla separazione personale e i relativi provvedimenti previsti dal diritto canonico svolgono effetti nei limiti di quell'ordinamento)
  • per le cause attinenti all'INVALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE (art 8 n1 lett a-b Accordo, art 4 lett a Protocollo add
Dettagli
A.A. 2020-2021
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicovinci94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Bucci Alessandro.