Diritto ecclesiastico e rapporti tra Stato e Chiesa
Diritto ecclesiastico: studia quel settore dell’ordinamento giuridico che interagisce con il fenomeno religioso. Nasce per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha un apparato giuridico molto complesso, per questo lo Stato ha bisogno di regolare i rapporti con la Chiesa e per contenerla.
Giurisdizionalismo e diritto ecclesiastico
Giurisdizionalismo: origine storica del diritto ecclesiastico. Differenza tra diritto ecclesiastico e diritto canonico: quello ecclesiastico studia il diritto prodotto dallo Stato, quello canonico il diritto prodotto dalle religioni. In tutti gli stati europei è presente il diritto ecclesiastico (2, 3, 7, 8, 19, 20: articoli che richiamano il fenomeno religioso).
Böckenförde: lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire. Perdita della rilevanza sociale della religione. Presupposti = valori, volontà che non sono normativi ma sono essenziali, lo Stato non è in grado di garantirli perché limiterebbe l’autonomia.
Pluralismo giuridico
Non esiste solo il diritto dello Stato, vi è pluralismo giuridico: coesistenza nel medesimo spazio e tempo di norme prodotte da più attori, più o meno organizzati ed i cui rapporti variano nel tempo. Tre produttori di diritto: lo Stato, le comunità religiose e le norme sociali.
Triangolo di Menski:
- Morali religiose
- Diritto positivo statuale
- Consuetudini sociali
Tutti i produttori sono influenzati dalle altre fonti: esistono norme miste. Lo Stato è un ente territoriale mentre le norme delle religioni sono di tipo universale. I rapporti variano nel tempo e nello spazio.
Forme di Stato
Tre forme di Stato: Stato medioevale, Stato moderno, Stato contemporaneo.
Stato medioevale
C’era pluralismo giuridico, la religione era inglobante, assicurava la tenuta del sistema. In Europa solo la Chiesa Cristiana. Lo Stato applica direttamente le norme religiose. Non c’è distinzione fra sfera pubblica e sfera privata. Sistema più teocratico: potestas directa in temporalibus. Al vertice ci sono religione e consuetudini.
Riforma protestante
Nel 1600 avviene la Riforma protestante: nascono gli Stati Nazionali, ognuno con la sua religione. Dalle guerre religiose si afferma lo Stato. I sovrani non hanno più la necessità della religione per garantire l’unità.
Leviatano: creatura che esprimeva la forza divina ma anche diabolica. Lo Stato ha in mano il potere civile e quello religioso. Si impone su tutti gli altri produttori del diritto (Hobbes).
Il cristallo di Hobbes: chi è la verità? Gesù Cristo chi interpreterà? L’autorità non la verità fa la legge. Obbedienza allo Stato e affermazione dell’autorità statale.
Stato moderno
Fine dell’omogeneità religiosa. Stato monopolista: l’unico diritto è quello statale, nasce il positivismo giuridico, stato piramidale e gerarchico. Distinzione fra sfera privata (di libertà) e sfera pubblica (controllata dallo Stato). Pluralismo controllato dallo Stato. Giurisdizionalismo, separatismo (Chiesa e Stato separate), potestas indirecta in temporalibus.
Stato contemporaneo
1948: dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale, Shoah, decolonizzazione e diritti umani. Globalizzazione. Lo Stato subisce delle pressioni dall’alto (istanze sovranazionali, organizzazioni internazionali e lex mercatoria) e dal basso (unioni di fatto, statuti personali). Migrazioni. Messa in discussione del principio di territorialità (transplanted law).
Libertà religiosa e diritto di libertà religiosa
La libertà religiosa può essere interpretata in diversi modi, invece quando vi è il diritto interviene lo Stato che compie un riconoscimento. Lo Stato afferma il suo primato sulla Chiesa.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): nessuno deve essere inquietato per le sue opinioni, anche religiose, a patto che la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge [art 10].
Opinioni: garantisce anche le libertà religiose negative (atei, agnostici, eretici). Sottintende che per lo Stato questa opinione possa essere vera o falsa. Il credo è solo un’opinione. La prima parte tutela il foro interno, sfera dell’intimità personale, nella seconda parte si afferma che la manifestazione è subordinata alla tutela dell’ordine pubblico stabilita dalla legge. → foro interno ≠ foro esterno.
Reazioni ecclesiastiche
Pio IX: Sillabo degli errori (1864). Enciclica, lettera universale, in cui indica delle linee guida: Quanta cura: preoccupazione di Pio di rispondere agli errori della modernità, alla fine si trova il Sillabo degli Errori:
- XXXIX: Lo Stato non è il primo ordinamento giuridico, condanna che sia lo Stato a garantire i diritti.
- XLII: Rivendica quantomeno una parità fra ordinamento religioso e statale.
- XLIII: Condanna la posizione di supremazia dello Stato di sciogliere unilateralmente i legami che ha con la Chiesa.
- XV: Condanna l’idea che la libertà religiosa sia una mera opinione.
- LXXVII: Si condanna il pluralismo religioso.
John Locke: pensatore inglese liberale, autore della Lettera sulla tolleranza (Epistola de Tolerantia 1685). Stato: società di uomini, Stato secolare, si occupa solo delle cose che sono sulla Terra, cose temporali, non si occupa della salvezza delle anime. Lo Stato è separato dalla legge perché la religione non deve avere forza coercitiva, è libertà personale.
Chiese: per Locke è una libera società di uomini (per la Chiesa invece è fondata da Dio, non dagli uomini) non può avere forza coercitiva e lo scomunicato resta cittadino → separazione fra Stato e Chiesa. Stato e Religioni: lo Stato può deliberare solo su cose utili per la società, solo quando è davvero necessario.
Tema dell’obiezione di coscienza: per Locke dovrebbe rispettare la propria coscienza solo nel caso in cui la legge interviene in ambiti su cui non si dovrebbe legiferare.
Caratteri del liberalismo settecentesco
Stato separatista distinto da sacerdozio. Primato di una legge statale concepita come neutra, cioè indifferente alla religione. Libertà religiosa: libertà «da» più che libertà «di» e libertà «negativa» e non «positiva»: Stato mentale e indifferente. Chiese come libere e private associazioni. Nessuna bilateralità e nessuna considerazione specifica qualifiche confessionali: Stato tutela libertà religiosa soprattutto come diritto individuale dei cittadini.
Limiti e proporzionalità negli interventi dell’autorità statale nei confronti della manifestazione della libertà religiosa, limiti nel solo foro esterno. Libertà assoluta di foro interno. Laicità ottocentesca, espressione del trionfo del monopolio statale su altri formanti del diritto. Epoca di positivismi: scientifico e giuridico. Tra giurisdizionalismo e separatismo.
Cavour e la "Libera Chiesa in libero Stato"
Cavour: «Libera Chiesa in libero Stato» [17 Marzo 1861]. Cavour cerca di risolvere la Questione Romana, l’Italia ha bisogno di Roma, per questo deve fare i conti con la Chiesa. Cavour con questa frase pensa di risolvere la Questione Romana, questa frase esprime separatismo anche se c’è l’IN che sottintende il primato della Chiesa sullo Stato. La Chiesa non deve essere al pari dello Stato. Per questo la Questione Romana non si risolve.
Statuto Albertino
Statuto Albertino (1848-1944): la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi che li riguardano. [art 1]
L’interpretazione dell’Italia liberale di questo articolo è una funzione cerimoniale.
Separatismo italiano
- 1849 Legge Sineo: afferma il principio di uguaglianza. La differenza di culto non deve essere discriminante nell’ammissibilità alle cariche civili o militari.
- 1850 Legge Siccardi: legge che toglie efficacia civile alla giurisdizione canonica (i tribunali della Chiesa non hanno efficacia civile).
- Manomorta: impedisce la concentrazione eccessiva di beni nelle mani delle istituzioni ecclesiastiche, è necessario il permesso del prefetto per le donazioni o eredità.
- 1853: Sfoltimento delle festività religiose riconosciute civilmente.
- 1855 Legge sulle congregazioni religiose: condividono dei voti religiosi, lo Stato decide di sopprimere gli ordini religiosi e demanializza i loro beni. Opera di esproprio, tranne per gli ordini che si dedicavano all’assistenza, alla predicazione e all’educazione.
- 1865: Il Codice civile riconosce il solo matrimonio civile.
- 1866 Legge su congregazioni religiose: si sopprimono tutti gli ordini religiosi che comportano la vita in comune.
- 1869: Anche i sacerdoti devono sottoporsi all’obbligo di leva.
- 1873: Vengono abolite le facoltà di teologia.
- 1877 Legge Coppino: abolito l’insegnamento della religione cattolica dalla scuola pubblica.
- 1890 Codice Zanardelli: codice penale, elimina la tutela penale ai culti.
Patti Lateranensi
Patti Lateranensi: diritto di libertà religiosa come espressione della logica totalitaria fascista, un ordinamento. Non si considerano i soggetti. Legislazione sui culti ammessi: a seconda delle istituzioni a cui apparteneva (la Chiesa Cattolica aveva più diritti perché era un’istituzione più forte). Il regime cerca di nascondere i favori fatti alla Chiesa Cattolica.