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Estratto del documento

P.C.I.)

Se cosi però, i patti cadevano, restavano mera legge ordinaria alla

- mercè del Parlamento.

Dossetti (D.C.) convince Togliatti e a favore di formula: D.C. e P.C.I.

- contrari: liberali e socialisti.

Menzione dei patti circondata da norme (art. 8,19 e 20) che

- attenuassero, comunque, privilegio per Chiesa Cattolica.

Calamandrei: se inserisco i Patti nella Costituzione, questi diventeranno più

forti delle leggi costituzionali, perché diventerebbero leggi speciali in virtù

della specialità di questa materia.

Dossetti: l’art 7,2 ha una natura particolare, nominarli non significa

costituzionalizzarli, è una norma sulla produzione giuridica, è una norma sulle

fonti del diritto. Non è sostanziale ma procedurale. Lo scopo è quello di

trasformare la legge 810 del ’29 in una fonte atipica. Trasforma la legge 810

in una legge che resiste a tutte le modifiche o abrogazioni che si possono

fare con una legge ordinaria successiva. I patti Lateranensi vengono blindati

perché lo Stato non portà farne modifiche unilateralmente. L’unica via di

uscita sarà la lex 138. Le modifiche accettate bilateralmente entrano in vigore

come legge ordinaria.

Accordo di Villa Madama: nuovo Concordato del 1984, legge 121 del 1985

è una legge ordinaria che ha la forza di abrogare quella del ’29 perché

risultato di un accordo fra le parti. È un accordo di modifica benché

completamente diversa ma per fare in modo che resti comunque una fonte

atipica.

La legge 810 del ’29 può resistere a un sindacato di costituzionalità? Si

scontrano due opinioni: l’art 7 può essere sottoposto al controllo di

costituzionalità. La Cassazione dice che l’art 7 estende la specialità anche al

sindacato di costituzionalità.

La Corte Costituzionale risponde con la sentenza (30/1971)

«l’art 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da

volere nella disciplina del rapporto fra lo Stato e la Chiesa ma contiene altresì

un preciso riferimento al Concordato in vigore, e in relazione al contenuto di

questo, ha prodotto diritto». «tuttavia giacché esso riconosce allo Stato e alla

Chiesa Cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non

può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale

dello Stato». 12/3/’15

Art 8,3: “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze”

La bilateralità è una logica conseguenza dell’autonomia confessionale

Intesa = Concordato 8,3 = 7,2

• All’epoca non ce n’erano, diversamente dal Concordato

• «salto nel buio» di costituenti (all’epoca pluralismo religioso meno

• marcato di oggi)

Non c’è mai stata una legge generale che regolasse i culti diversi da quello

cattolico. Nelle intese dovrebbe esserci scritto solo quello che è necessario a

un culto religioso, dovrebbero avere uno scopo sussidiario. Le intese sono

delle garanzie di specificità.

Le intese sono diventate tutte uguali e non ad personam. Questo perché

manca una legge generale. Il diritto di libertà religiosa è sottoposto alla

discrezionalità amministrativa. Non c’è una legge generale sulla libertà

religiosa.

Qual è il rapporto tra intese e principio di uguaglianza?

L’uguaglianza ragionevole è trattare ciascun gruppo confessionale in

relazione alla loro particolarità.

Il diritto di libertà religiosa è sottoposto alla discrezionalità. Chi ha una buona

lobby firmerà un’intesa più favorevole.

Prassi procedurale

La prima intesa è stata la Tavola Valdese nel 1984. La procedura ricalca

quella di attivazione del Concordato. Il sottosegretario riceve del Presidente

la domanda, la gira al Ministero degli Interni, al Dipartimento libertà civili,

Direzione Generale dei Culti per avere informazioni riguardo il gruppo

religioso e perché per prassi possono fare domanda solo i gruppi riconosciuti

come enti di culto ai sensi della legge 1159 del ’29.

C’è una doppia discrezionalità: quella dell’intesa e quella del riconoscimento

come ente di culto del Ministero dell’Interno.

Se il Ministero da l’ok, il governo può decidere se aprire la trattativa o no.

Se apre la trattativa attiva due commissioni: Commissione Interministeriale

per le Intese con le Confessioni Religiose (composta da membri dei

ministeri e rappresentanti del culto e che ha il compito di redigere l’intesa) e

Commissione Consultiva per la Libertà Religiosa (dà il suo parere).

La bozza viene mandata al Consiglio dei Ministri, se l’approva questa viene

firmata dal Presidente del Consiglio e dal Rappresentante della confessione

religiosa.

Il Governo deve trasmettere l’intesa al Parlamento che deve approvarla. Il

Parlamento l’approva o la respinge, non può modificarla (nel caso di

Concordato «leggi di esecuzione», per le altre confessioni «leggi di

approvazione»).

Procedura di parlamentizzazione: audizioni preventive e presentazione dei

testi: la legge di approvazione dell’intesa è una fonte atipica, legge rinforzata,

l’intesa può essere abrogata unilateralmente solo con una legge

costituzionale.

Le intese firmate ed approvate (di prima generazione – filone ebraico

cattolico)

Tavola Valdese (1989)

• Assemblee di Dio in Italia ( 86-98)

• Unione delle Chiese Italiane Avventiste del 7 giorno (86-88)

• Unione Comunità Ebraiche in Italia (87-88)

• Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (93-95)

• Chiesa Evangelica Luterana italiana (93-95)

Le intese firmate ed approvate (di seconda generazione)

Santa Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa

• meridionale (07-12)

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (07-12)

• Chiesa Apostolica in Italia (07-12)

• Unione Buddista italiana (07-12)

• Unione Induista italiana (07-12)

Le intese di seconda generazione sono intese per iniziativa parlamentare,

approvate in commissione e non dall’aula.

Altri casi:

Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova (intesa firmata e non

• approvata)

Le intese mancanti: anglicani, Islam.

La Mosche di Roma ha solo un significato diplomatico.

Il problema:

Il Governo difende la discrezionalità affermando che l’intesa è un atto

- politico (insindacabile)

→l’insindacabilità va contro l’art 24 e l’art 113.

La svolta giurisprudenziale CdS 18/11/2011

L’intesa non è un atto politico perché non ha il requisito oggettivo (cioè non

riguarda la Costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri

nella loro organica struttura)

Il Governo è obbligato ad avviare le trattative se si tratta di confessioni

religiose (nel caso degli atei il Governo può non avviare le trattative).

Se non è una confessione religiosa si può non avviare la trattativa ma è

necessario motivare. Discrezionalità tecnica: non può fare quello che vuole.

La motivazione deve venire dal Consiglio dei Ministri. Non è obbligatorio

concludere positivamente le trattative.

S.U. Cassazione 16305/2013

L’aprire le trattative è una pretesa costituzionalmente presidiata ,tutto il

- resto, le trattative non sono tutelate.

L’art 8,1: la norma di chiusura

“ tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”

Ugualmente libere, non uguali (uguaglianza razionale). 19/03/’15

Gli articoli 19 e 20 della Costituzione

Art 19: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa

in qualunque forma, individuale e associata, di fare propaganda e di

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al

buon costume.

Diritto di libertà religiosa e i limiti alle sue manifestazioni

Diritto garantito a tutti

• Diritto di ogni singola persona

• Libertà positiva o anche negativa (si può credere o non credere) o può

• anche mutarla. Lo Stato non può interferire, non può imporre obblighi.

Il limite è il buon costume.

Il buon costume è un concetto suscettibile di variare nel tempo, indica un

limite che possa essere condiviso nella collettività.

Morale, come la risultante dell’osservanza libera ed obbligata, di un

• complesso di leggi, quelle di rilevanza penale in particolare, e in

generale di regole di condotta atte

La libertà religiosa configura un diritto che lo Stato riconosce in

• relazione ai fedeli (e organismi collettivi di cui fanno parte).

L’art 2 e 3 tutelano il fenomeno religioso per quanto riguarda le associazioni

religiose (la collettività).

È interesse del legislatore che ci sia questa tutela affinché l’individuo possa

raggiungere il suo sviluppo e per questo la collettività deve essere

indipendente.

Le formazioni sociali perché l’individuo deve poter raggiungere il suo pieno

sviluppo. Le associazioni religiose rispondono al bisogno espansivo

dell’individuo e anche al bisogno di rafforzamento della coscienza collettiva e

quindi una socialità matura e consapevole.

Lo Stato non può violare dei diritti riconosciuti come inviolabili per il singolo e

per l’associazione religiosa. L’art 2 si configura anche come una tutela dalle

comunità religiose qualora se esse arrivino a negare o limitare i diritti di

libertà inviolabili.

Art 20: “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una

associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni

legislative, né di speciali gravami fiscali per la Costituzione, capacità giuridica

e ogni forma di attività”.

Divieto di discriminazione delle confessioni e associazioni confini

religiosi. 24/3/’15

Diritto di libertà religiosa (diritto speciale)

Art 2: formazioni sociali

• Art 3: principio di uguaglianza

• Art 19 e 20: libertà dei singoli e delle associazioni a fini religiosi

• (latamente intesi) – religiosità

Art 7 e 8: (libertà delle confessioni religiose) – confessionalità

• Autonomia confessionale/riserva di statuto (7,1 e 8,2)

- Bilateralità (7,2 e 8,3) = divieto di leggi unilaterali statali su singole

- confessioni religios

Dettagli
A.A. 2014-2015
20 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa.faranda.7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ferrari Silvio.