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Le funzioni della Commissione
Previste dall'Art.17 par.1 TUE, esse si estendono a tutte le materie che rientrano nelle competenze dell'Unione:
- la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine
- vigila sul rispetto dei Trattati e del diritto dell'Unione anche attraverso il ricorso alla Corte di Giustizia affinché constati l'infrazione dello Stato
- da esecuzione al bilancio attraverso la riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese, competenza questa che condivide con gli Stati membri, specie per quanto riguarda la gestione decentrata dei fondi europei e ha la competenza di gestione dei programmi, cioè la competenza ad amministrare programmi e strumenti finanziari europei
- esercita funzioni di coordinamento, gestione ed esecuzione
- avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
- stipula accordi internazionali
Uno dei compiti più importanti è quello di...
vigilare sul rispetto del diritto dell'Unione. La Commissione appare in tal caso la custode dei Trattati stessi e vigila sulle istituzioni e sugli stati membri. Al potere di vigilanza si affianca un potere di carattere istruttorio, secondo il quale la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, per l'esecuzione dei compiti affidati. Altro compito attribuito alla Commissione è quello di formulare raccomandazioni o pareri nei settori definiti dai Trattati. Raccomandazioni e pareri non sono atti obbligatori, ma alcune volte possono produrre effetti giuridici. La Commissione dispone di un potere decisionale, seppur generale, ma i suoi atti non sono legislativi perché sono appunto adottati attraverso una procedura non legislativa; l'atto delegato può integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo, mentre quelli essenziali restano nella competenza esclusiva dell'atto.
legislativo. Per quanto riguarda la potestà esecutiva la Commissione la condivide con gli Stati membri anche se rimane una prerogativa di quest'ultimi. I Trattati attribuiscono alla Commissione anche la rappresentanza esterna dell'Unione anche se non esclusiva, infatti questa è esclusa nella materia della PESC. La Commissione partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo. Essa detiene infatti il monopolio delle "proposte di atti dell'Unione", senza le quali non è possibile avviare i procedimenti di adozione di tali atti. La forza della proposta è tale che essa, può si essere respinta maove il Consiglio intenda modificarla può farlo solo deliberando all'unanimità. La Commissione poi pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento, una relazione generale sull'attività dell'Unione.
L'ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI
AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
Organo "ibrido", poiché oltre ad essere il presidente del Consiglio "Affari esteri", riveste lo status di componente della Commissione, della quale è uno dei vicepresidenti. Il Consiglio europeo di comune accordo con il Presidente della Commissione ne determina sia la nomina che la fine del mandato. La sua nomina è inoltre subordinata all'approvazione del Parlamento europeo. Egli è qualificato inoltre come "mandatario" del Consiglio, soggetto quindi alle sue determinazioni. Per quanto riguarda le sue funzioni l'Alto rappresentante vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Riguardo alla materia della PESC compreso il settore della sicurezza e difesa comune, l'Alto rappresentante svolge una funzione di proposta nei confronti del Consiglio, di attuazione delle decisioni dello stesso Consiglio, così come del Consiglio europeo, di
Rappresentanza dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e di consultazione. Di particolare importanza sono le funzioni dell'Alto rappresentante nell'attuazione delle missioni, implicanti l'impiego di mezzi civili e militari. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'Alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione estera che potrebbe configurarsi come un servizio europeo di diplomazia. Tale servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri.
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Essa, originariamente, era l'unica istituzione giudiziaria delle Comunità europee con competenze e funzioni tali da assicurare il rispetto del diritto comunitario. Successivamente, con una decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, fu istituito un secondo organo giudiziario, il Tribunale di primo grado, che pur non avendo acquistato il rango di "istituzione", è stato formalmente inserito nei Trattati.
e insieme alla Corte di Giustizia è menzionato dall'art.19 TUE. Il Tribunale è stato creato per due esigenze: - per decongestionare la Corte di giustizia rispetto ai smisurati ricorsi che rischiava di minarne l'efficienza e la funzionalità - per garantire un doppio grado di giurisdizione, con il diritto di impugnare la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia Il doppio grado di giurisdizione non è tuttavia di generale applicazione perché vi sono importanti competenze riservate alla sola Corte. Riguardo alla prima esigenza, la creazione del Tribunale si è rilevato comunque insufficiente, soprattutto perché i ricorsi sono aumentati notevolmente e anche per la fiducia sempre più accresciuta, riposta nella Corte da parte degli Stati membri, istituzioni europee, giudici e avvocati. Al fine di alleggerire così il peso del contenzioso della Corte, il Trattato di Nizza ha previsto una "clausola abilitante".Che da la possibilità di affiancare al Tribunale di primo grado dei tribunali specializzati. Sulla base di questa disposizione è stata creato un tribunale specializzato e cioè il Tribunale della funzione pubblica dell'UE, competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra le Comunità e i loro agenti. Contro le sue decisioni può essere proposta impugnazione per soli motivi di diritto al Tribunale di primo grado che diventa giudice di secondo grado, qualora ci siano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse e si può far riesaminare alla Corte di giustizia le sue decisioni.
La disciplina delle istituzioni giudiziarie è contenuta nello Statuto della Corte di Giustizia che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. I regolamenti di procedura sono soggetti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La Corte di giustizia è composta
da un giudice per ogni Stato membro. I giudici sono nominati dagli Stati di comune accordo per sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Essi tuttavia non rappresentano tale Stato. Infatti l'art. 253TFUE che regola la loro nomina recita che i giudici devono essere scelti "tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza... che siano giureconsulti di notoria competenza". La nomina dei giudici è preceduta da un parere sulla loro adeguatezza fornito da un comitato composto da membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali proposto dal Parlamento europeo. I giudici poi, designano tra di loro, il Presidente per tre anni (rinnovabili); nella relazione generale annuale la Corte nomina il cancelliere, fissandone lo Statuto. La Corte di giustizia è assistita poi da 8 avvocati generali, il cui numero può essere aumentato dal Consiglio, all'unanimità, su proposta della Corte.richiesta della Corte. L'art 252 TFUE descrive il ruolo dell'avvocato generale che è quello di presentare pubblicamente, in piena indipendenza e in assoluta imparzialità, conclusioni sulle cause sottoposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cioè quella di garantire il rispetto del diritto. La Corte, ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni, può omettere le conclusioni dell'avvocato generale.
I giudici godono dell'immunità della giurisdizione, la quale si estende oltre la cessazione delle funzioni per quanto riguarda gli atti compiuti investe di ufficiale. L'immunità può essere tolta solo dalla Corte riunita in seduta plenaria.
La Corte ha sede a Lussemburgo. Essa si riunisce in sezioni composte da 3 o 5 giudici, o in una Grande sezione composta da 13 giudici e presieduta dal Presidente della Corte; eccezionalmente può riunirsi in seduta
La plenaria, cioè nella composizione di tutti i giudici. Il Tribunale, anche esso avente sede a Lussemburgo, è composto da almeno un giudice per Stato membro. Il loro numero è attualmente di 27.
I tribunali specializzati sono nominati dal Consiglio all'unanimità, comunque dietro consultazione di un comitato composto da 7 personalità.
La Banca Centrale Europea e gli organi monetari. Tali istituzioni sono attribuiti poteri estremamente incisivi in materia monetaria. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha come obiettivo principale il mantenimento della stabilità dei prezzi; i suoi compiti fondamentali sono: definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; svolgere operazioni sui cambi; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Il SEBC non è un autonomo organo, in quanto è composto dalla BCE, con sede a Francoforte, e dalle banche centrali nazionali ed è retto dagli organi decisionali della BCE.
E’ dunque la BCE, fornita di personalità giuridica.
La BCE ha il compito esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione.
Gli organi della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Il primo è composto dai membri del Comitato esecutivo della BCE e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati partecipanti all’euro. Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il vicepresidente e altri 4 altrimembri il cui mandato, di 8 anni, non è rinnovabile; esso svolge funzioni preparatorie ed esecutive ed in generale attua la politica monetaria sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo, il quale stabilisce le linee generali della politica monetaria.
La BCE è caratterizzata dalla sua posizione di indipendenza sia nei confronti degli Stati membri che nei confronti delle istituzioni politiche europee anche se tale indipendenza non implica l’incomunicabilità.
fra le autorità monetarie europee e le istituzioni. La BCE trasmette una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo. Di particolare importanza è anche il potere normativo: infatti la BCE può emanare regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri.