vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Storia della conservazione della natura
Le prime normative a tutela della natura compaiono tra il 1861 ed il 1905 nell'ovest americano per poi continuare grazie all'espansione degli Stati Uniti verso ovest. A seguito comparvero le normative sui parchi nazionali tra il 1906 ed il 1935, il primo parco nazionale fu Yellowstone (nato prima della nascita dei tre stati in cui si trova), poi ci fu lo Yosemite (che grazie a Lincoln diventò area protetta).
C'è stato poi un periodo di quiescenza a causa della Seconda guerra mondiale tra il 1936 ed il 1960, tra il 1961 ed il 1973 nasce il movimento ambientalista, tra il 1974 ed il 1990 nascono le normative sui parchi regionali ed infine le nuove normative sulla biodiversità.
In Italia nel 1888 nasce la società botanica italiana, nel 1898 nasce il gruppo naturalistico ragazzoni di Bologna (oggi confluito in Federnatura). Nel 1902 venne introdotta la legge Nasi, la prima legge di tutela nell'Italia unita.
La legge riguardava i beni culturali, è una legge importante poiché diede il via al concetto di tutela. Nel 1922 ci fu l'istituzione del parco nazionale Gran Paradiso e del parco Nazionale d'Abruzzo. A differenza dell'America, il cui scopo era preservare i paesaggi, l'Italia introdusse il parco nazionale del Gran Paradiso a tutela dello stambecco introducendo il divieto di caccia allo stambecco per tutti ad eccezione del re. Nel 1930 viene inserito nel Codice penale un articolo riguardante la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali. Nel 1933 (periodo fascista) viene approvata la legge 1497 con oggetto la protezione delle bellezze naturali, molto importante perché prevede l'istituzione di un piano paesistico, ossia la possibilità di pianificare un paesaggio per valorizzare un territorio o in collegamento alle esigenze urbanistiche, nello stesso periodo vennero aggiunti il parco nazionale dello Stelvio e del Circeo.
LA LEGGE
Per gli ebrei,
I primi cinque libri della Bibbia (Pentateuco: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio) erano chiamati "la legge" in quanto costituiscono la base storica, religiosa e giuridica del popolo. Nell'opera sono presenti tradizioni e documenti che fino a quel momento erano tramandati oralmente e si parla di un periodo storico compreso tra Mosè (XIII a.C.) e la restaurazione del popolo d'Israele dopo l'esilio in Babilonia (V a.C.). A riguardo dell'ambiente c'è un chiaro messaggio di dominio dell'uomo sulla natura.
Per i musulmani il libro che regolava la vita era il Corano, anche in questo caso la natura è al servizio dell'uomo ma ci sono alcune attenzioni al mondo naturale, ad esempio la coscienza che anche gli animali formano delle comunità simili a quelle dell'uomo.
Per i nativi americani era molto importante il rapporto uomo - natura, consideravano la loro terra sacra ed avevano estrema attenzione.
nel non deturparla. Già nel 1800 avvertirono gli uomini bianchi che il loro comportamento avrebbe portato alla desertificazione e alla morte di molte specie animali. I romani crearono il diritto romano (insieme di normative ricomposte del digesto Giustiniano). Per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente, in quell'epoca possiamo notare la presenza di boschi sacri, aree lasciate intatte senza possibilità di deturparle, la fauna era considerata "res nullius", quindi cosa di nessuno, neanche dei proprietari del terreno in cui si trovavano e chiunque poteva cacciarli. Il diritto romano era composto da Ius Quiritium, l'insieme delle consuetudini ancestrali non scritte che riguardava ambiti di diritto di famiglia, matrimonio e proprietà privata, e lo Ius Civile che comprendeva le norme che regolavano i rapporti tra cives romani. Nel medioevo viene riproposto il diritto romano, nasce il concetto di feudo ossia il diritto concesso a una persona da unapersone” e “delle obbligazioni”. Nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche edaggiunte nuove sezioni, ad esempio quella relativa ai contratti di lavoro. Il Codice civile italiano èdiviso in articoli e contiene disposizioni su vari argomenti come il matrimonio, la proprietà e ilcontratto.STATO E POTERE
Anticamente lo stato – sovrano era coincidente con il re. Anche oggi si utilizza il termine stato sovranoma la sovranità è impersonale e non coincide con la corona, con lo Statuto Albertino il sovrano nonera più né il re né il popolo, bensì lo stato stesso che era quindi considerato come persona giuridica.Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui tramite potereeconomico, ideologico o politico. Il potere politico è l’unico a poter
Imporre la forza (forza legittima) per imporre la propria volontà, ma esso non si basa solo sulla forza, anche su un principio di legittimazione che nasce con la costituzione americana nel 1787 ed è il principio secondo cui il potere politico non agisce libero da vincoli giuridici ma è sottoposto al diritto con il fine di garantire la libertà dei cittadini contro l'abuso di chi detiene il potere. Affinché il potere sia legittimo deve anche essere accettato dal libero consenso popolare tramite elezioni, partiti, sindacati ecc.
Lo stato è il nome che diamo ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Nonostante ciò, gli stati possono organizzarsi in strutture più complesse come gli stati federali (USA, Germania) in cui parte della sovranità è ceduta a livello federale.
L'Italia aderisce all'unione europea (che non è uno stato federale ma è un'associazione di stati) e cede un po' della sua sovranità ad essa (ma in maniera ridotta rispetto agli stati federali) infatti alcune normative europee sono direttamente applicabili agli stati aderenti (anche in campo ambientale). La sovranità è il concetto giuridico che inquadra le caratteristiche dello stato, essa ha due aspetti, uno interno (il supremo potere di comando di un determinato territorio che è tanto forte da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. Possono esistere numerosi centri di potere all'interno di uno stato, ma nessuno è superiore o pari ad esso) ed uno esterno (uno stato è indipendente da qualunque altro stato). La sovranità popolare è un principio, principalmente del Novecento ed in particolare del secondo dopoguerra, che dice che "la sovranità appartiene al popolo".di esecutivo : attuazione delle leggi, governo del paese, in capo al presidente del consiglio dei ministri e ai ministriPotere giudiziario : applicazione delle leggi, giudizio delle controversie, in capo ai giudici indipendenti e imparzialiGaranzia dei diritti fondamentali : lo stato di diritto deve garantire i diritti fondamentali dei cittadini, come ad esempio la libertà di espressione, la libertà di religione, il diritto alla vita, ecc.Rispetto dei principi democratici : lo stato di diritto deve rispettare i principi democratici, come ad esempio il principio di uguaglianza, il principio di partecipazione, il principio di trasparenza, ecc.esecutivo : amministrazione, attuazione delle leggi, in capo al governo e non solo, lo stato è caratterizzato da un apparato organizzativo complesso formato da una burocrazia professionale (stabile ed impersonale) che funziona su regole predefinite a prescindere dalle persone che lo compongono, e sono le regioni, le province e comuni.
Potere giudiziario : giurisdizione. giudicare sul rispetto delle leggi, in capo alla magistratura.
L'ordinamento giudiziario è diviso in :
- Giurisdizione ordinaria : civile (norme del Codice civile e rapporti tra persone) e penale (reati e gravi sanzioni)
- Giurisdizioni speciali : amministrative (ad esempio il TAR che si occupa della corretta attuazione delle norme amministrative), Corte dei conti (si occupa dei danni che i dipendenti pubblici possono provocare alla pubblica amministrazione e le conseguenti sanzioni), tributaria (attuazione delle norme in materia di tasse), penale militare, tribunali delle acque e commissari usi
- civiciLibertà costituzionali: diritti e libertà fondamentali che sono preesistenti a qualsiasi organizzazione sociale o politica e che l'ordinamento giuridico è tenuto a garantire e tutelare, e sono ad esempio la libertà personale, di domicilio, di associazione, di riunione, di comunicazione, di pensiero, ecc.
- FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti dai quali originano le norme giuridiche di cui si compone il nostro ordinamento. L'insieme di tutti gli atti o fatti idonei ad originare norme giuridiche costituisce il sistema delle fonti del diritto. Le fonti possono essere:
- Fonti - atto: norme giuridiche contenute in provvedimenti scritti che manifestano la volontà di organi o enti aventi potestà normativa (leggi)
- Fonti - fatto: comportamenti consolidati nel tempo che l'ordinamento ritiene idonei a produrre regole vincolanti (consuetudini)
Le fonti possono anche essere divise in
- Fonti sovranazionali: sono fonti comunitarie, ad esempio i trattati, regolamenti, direttive, decisioni, ecc.
- Fonti nazionali: sono fonti - atto, derivano dall'azione di organizzazioni del