Diritto minorile
Processo di procedura penale minorile
Premessa
Soltanto tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento iniziamo ad avere delle normative (leggi) specifiche per i minorenni ed infatti va detto che, in Italia soltanto con la Legge istitutiva del tribunale per i minorenni n. 1404/1934, la quale appunto istituisce quest’organo specializzato, cioè il tribunale per i minorenni, si ha una normativa un po’ più organica per quanto riguarda la figura del soggetto minorenne, il quale è un piccolo uomo in piedi, è un soggetto di in formazione e il legislatore presta particolare attenzione alla loro figura. Si dice che c’è un Favor minoris, cioè c’è questo favor nei confronti dei minorenni, proprio perché si tratta di soggetti deboli, soggetti che si stanno formando, stanno formando la loro personalità. Viene istituito quest’organo specializzato, ovvero il tribunale di cui sopra, il quale prevede accanto alla figura del tecnico, del giudice erogato la presenza di giudici specializzati ovvero di giudici che hanno particolari condizioni sociologiche, pedagogiche, psicologiche per poter affrontare e comprendere la personalità del minorenne.
In realtà già da tempo c’erano moltissimi movimenti, c’era il movimento di opinione mondiale, che sollecitava proprio la creazione di un organo specializzato, infatti il primo tribunale per i minorenni viene istituito nel 1899 a Chicago con la Juvenile Court Act e in Inghilterra nel 1908 con l’emanazione del Children Act e nello stesso anno anche in Belgio, Germania venivano promulgate delle leggi che istituivano proprio delle giurisdizioni (organi) speciali per i minorenni. In Italia la materia processuale penale veniva vagamente trattata, quindi non ancora in modo specifico dalla Legge del 1934 e solo successivamente viene, invece, organizzata la materia processuale penale minorile in modo più specifico ovvero con l’emanazione del DPR 22 settembre 1988, n. 448, cioè il nostro codice di procedura penale attualmente in vigore.
A questo DPR ha fatto seguito anche un Regolamento di attuazione del 1989, n. 272 e viene così a delinearsi in modo più specifico e completo il nuovo processo penale minorile.
Il processo penale a carico dell’imputato minorenne
Il processo penale a carico dell’imputato minorenne è un processo molto particolare, la particolarità sta proprio nel soggetto minorenne e infatti si dice che è un processo penale del fatto ma anche un processo penale della personalità. Processo penale del fatto perché ovviamente per poter punire una persona, per poterlo sottoporre ad un processo penale è necessario che venga accertato il fatto commesso dall’imputato minorenne, ma è anche un processo della personalità, espressione molto cara agli psicologi e in questo caso vi è da dire che mentre nel processo a carico degli adulti è vietato l’accertamento sulla personalità dell’adulto, nel processo penale minorile è proprio fondamentale andare ad assumere delle informazioni per comprendere la personalità del minorenne.
Sia per gli adulti che per i minorenni le fattispecie di reato sono sempre uguali, non è che i reati cambiano per i minorenni, non c’è un diritto penale diverso per questi ultimi. Le norme della parte speciale del codice penale, quindi, della seconda parte del codice penale prevede che i reati specifici si applicano così come ai maggiorenni, anche ai minorenni soltanto che per questi ultimi ci sarà una riduzione di pena oltre che nel processo una serie di attenzioni che il legislatore ha predisposto per i minorenni e che sono contenute nel DPR 448/1988 e che riguardano appunto la procedura penale minorile.
Mentre per la procedura penale minorile esiste una norma ad hoc, una norma specifica che regola il processo penale a carico dell’imputato minorenne, per il diritto penale sostanziale non c’è, nel senso che così come le fattispecie di reato si applicano all’adulto, si applicheranno in egual modo all’imputato minorenne. Per verificare, dunque, se un minorenne ha compiuto un reato di furto piuttosto che di violenza sessuale, ecc., si dovrà fare riferimento alle norme di parti speciale del diritto penale che sono contenute nel codice penale e quindi tutta la fattispecie, cioè la condotta, l’elemento psicologico, tutto ciò che è contenuto all’interno di quell’articolo così come dovrà accertarsi del fatto compiuto dall’adulto, dovrà accertarsi in egual modo del minorenne.
Principi costituzionali e norme relative
Le norme relative specifiche al processo penale sono l’art. 25, l’art. 27 e l’art. 111 della Costituzione.
L’art. 25 fissa il principio della irretroattività della legge penale e stabilisce che: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Spiegazione: Nessuno può scegliersi il giudice, ma egli è colui che secondo un sistema dell’ordinamento giudiziario viene stabilito proprio dalla legge, quindi è precostituito per legge e nessuno si può sottrarre. Il comma 2 fissa il principio della irretroattività, cioè dice che se viene commesso un fatto ci deve essere una legge in quel momento che stabilisce che quel fatto è reato. Anche misure di sicurezza devono essere espressamente disciplinate dalla legge. In quest’articolo troviamo il principio di legalità che si può riassumere nel Brocardo latino “Nullum crimen sine lege”, il quale in realtà riassume tutti e quattro i principi fondamentali che reggono il diritto penale, cioè non possiamo analizzare le peculiarità del processo penale a carico dell’imputato minorenne, se non abbiamo ben chiari quelli che sono i principi fondamentali che governano il diritto penale. Esso dice: “Nullum crimen sine lege, sine actione, sine iniuria, sine culpa”.
Principio di legalità “Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege” è il divieto di punire un fatto che al momento della sua commissione non sia espressamente previsto dalla legge come reato e con pene che non siano espressamente disciplinate dalla legge. Questo principio risponde all’esigenza di salvaguardare la libertà del singolo individuo e infatti c’è il cosiddetto Favor libertatis.
Principio di materialità “Nullum crimen sine actione”, cioè non c’è reato se non c’è azione. Il reato consiste innanzitutto in un fatto umano, un fatto commesso e quest’ultimo deve essere costituito da un elemento oggettivo, cioè da un elemento materiale, ovvero l’azione criminosa che si va a commettere. Il fatto deve essere costituito anche da un elemento soggettivo, cioè quello psicologico. La condotta è il requisito primo ed imprescindibile nell’illecito finale. La condotta può essere sia commissiva che omissiva, cioè può consistere sia in un’azione, che in un’omissione.
Principio di offensività “Nullum crimen sine iniuria”, cioè non c’è reato se non si procura un’offesa ad un bene giuridico tutelato dalla norma.
Principio di soggettività “Nullum crimen sine culpa”, cioè non c’è reato se non c’è la colpa. La colpa è l’elemento soggettivo, cioè per avere reato non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente, cioè deve sussistere un nesso causale non solo tra l’azione e il fatto materialmente criminoso, ma anche un nesso psichico ovvero che quel fatto criminoso appartenga psicologicamente a colui che l’ha commesso, proprio perché possa considerarsi opera di quella persona, di quel soggetto che in quel momento sta commettendo il reato.
L’art. 27 stabilisce che: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra].
Spiegazione: Quest’articolo dice che la responsabilità penale è personale. Il principio della responsabilità penale personale va inteso nel senso che alla gente si rimprovera un fatto compiuto proprio con un certo grado di partecipazione psichica. Il principio costituzionale disciplinato dall’articolo in questione, il quale prevede che le pene non solo possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono anche tendere alla rieducazione del condannato, si pone in stretta correlazione con gli art. 2 e 3 della Costituzione ovvero il diritto di inviolabilità dei diritti umani disciplinato dall’art. 2 e il principio di uguaglianza disciplinato dall’art. 3.
Le pene
Il comma 2 dell’art. 27 parla delle pene (vedi sopra) ed è molto importante per gli adulti e ancora più importante per i minorenni e in particolare il minorenne coinvolto nel processo penale, il quale è imputabile se capace di intendere e di volere, quindi, si trova nella fascia d’età compresa tra i diciotto e i quattordici anni. Per quest’ultimo vale ancor di più il principio che la pena deve rieducarlo. Nel momento in cui il minorenne viene condannato e si applica una sanzione, come ben sappiamo si applica la diminuzione della minore età prevista dall’art. 98 del codice penale. È possibile andare anche ad irrogare delle pene pecuniarie, anche se ciò è in contrasto col principio di rieducazione, poiché il minorenne non gode di un patrimonio personale e, quindi, dovrebbe rifarsi a quello dei propri genitori o di chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale e ciò non sarebbe ovviamente da esempio per il minorenne, per la sua rieducazione.
Ecco perché molto spesso si applica una conversione della pena pecuniaria nella sanzione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo. Nel momento in cui viene emessa la sentenza di condanna il giudice che si occupa dell’esecuzione della pena e, quindi, di verificare se il minorenne sta eseguendo la pena oppure se ci sono delle difficoltà o delle richieste da parte dei difensori rispetto al mutamento, la revoca o qualsiasi richiesta riguardo la fase esecutiva, cioè la fase successiva alla sentenza di condanna, è il magistrato di sorveglianza.
Le pene sostitutive in questione sono disciplinate nel Capo III - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento all’art. 30 del DPR 448/1988 che s’intitola Sanzioni sostitutive, quale stabilisce che: “1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne”.
Spiegazione: Innanzitutto l’articolo detta le condizioni per l’applicazione della sanzione sostitutiva e dice che, queste sanzioni possono essere irrogate se la pena detentiva non è superiore a due anni e tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. La libertà controllata stabilisce che il minorenne può rimanere nel suo ordinario ambiente di vita, ma al contempo deve essere sottoposto ad un programma educativo, il quale è costituito da prescrizioni negative (ad esempio i divieti sulle persone o i luoghi da frequentare) e positive (ad esempio l’obbligo di studio) e deve essere controllato dai servizi sociali minorili in collaborazione con i servizi degli enti locali. La semidetenzione, invece, indica l’obbligo per il minorenne di trascorrere almeno dieci ore al giorno in un apposito istituto minorile e, quindi, di seguire il programma di risocializzazione che gli verrà proposto.
Le misure di sicurezza
Nel Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza l’art. 36 che s’intitola Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni stabilisce che: “1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22”.
Spiegazione: Quest’articolo indica quali sono le due misure di sicurezza applicate nei confronti dei minorenni e cioè la misura di sicurezza della libertà vigilata e la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.
Premessa: Innanzitutto va detto che le misure di sicurezza rientrano nel discorso della pericolosità sociale, cioè qualora ci troviamo di fronte ad un minorenne non imputabile e cioè di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, incapace di intendere e di volere, che abbia un comportamento socialmente pericoloso possono essere applicate delle misure di sicurezza. La pericolosità è la probabilità che il soggetto commetta in futuro ulteriori fatti criminosi, cioè altri reati. Quest’ultima va accertata di volta in volta a seconda del reato commesso, a seconda del minorenne che in quel momento l’ha commesso e, quindi, questa indagine sulla pericolosità deve essere fatta secondo una tecnica casistica, cioè caso per caso dal giudice e le condizioni che quest’ultimo dovrà valutare sono quelle dettate dall’art. 133 del codice penale.
La libertà vigilata viene eseguita nelle forme degli articoli 20 e 21 e cioè le Prescrizioni ovvero il giudice può stabilire degli obblighi del fare o non fare nei confronti del minorenne e la Permanenza in casa, cioè tenendo il minore nella propria abitazione e si applica per i reati meno gravi. Il riformatorio giudiziario deve avere una misura personale detentiva, ha una durata minima di un anno, l’età massima per poter essere applicata è ventuno anni e può essere applicata per i minori non imputabili per ragione di età e anche per i minori di diciotto anni considerati dal giudice particolarmente pericolosi e si applica, però, per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è eseguita nelle forme dell'articolo 22, il quale riguarda il Collocamento in comunità del minorenne.
La fonte principale del diritto minorile
La fonte principale del diritto minorile, così come anche nel diritto di famiglia è la nostra Costituzione. Le due principali scuole di pensiero che hanno un po’ influenzato il codice anche di procedura penale sono la scuola classica e la scuola positiva. La scuola classica nasce sulla scorta delle dottrine illuministiche facenti capo a Cesare Beccaria muove dal postulato del libero arbitrio, da cui deriva la preclusione di ogni ricerca sulle condizioni morali, mentali e familiari del reo. Per la scuola classica c’è una concezione retributiva della pena “al male si risponde con il male”.
La scuola positiva si sviluppa nella prima metà dell’Ottocento e dà vita ad una nuova concezione del soggetto delinquente, un soggetto malato privo, quindi, di responsabilità. Questa scuola assegna ai servizi sociali il compito di interpretare la realtà e fa capo a Cesare Lombroso. Il Codice Penale Rocco del 1930, attualmente vigente, è il codice che subisce maggiormente l’influenza di queste due scuole di pensiero ed è per questo che adotta il sistema del doppio binario, perché recepisce entrambi i criteri, cioè il criterio retributivo della pena sostenuto dalla scuola classica, ma anche il criterio sostenuto dalla scuola positiva che è quello fondato sulla prevenzione e sulle misure di sicurezza.
Qui va detto che il fine del diritto penale è proprio la prevenzione, cioè in realtà non c’è nessun intervento che possa avere una riuscita sul soggetto che si trova ad entrare nel circuito penale se non si attua una vera politica di prevenzione e le vie della lotta contro il crimine sono tre:
- L’idea retributiva, per cui al bene segue il bene e al comportamento antisociale segue la reazione sociale negativa (al male segue il male)
- La prevenzione generale, che consiste nell’azione diretta a distogliere la generalità dei consociati (uniti in società/la società) dal commettere reati, ad esempio aumentare la pena per alcuni reati per scoraggiare i consociati a commetterli
- La prevenzione speciale, che consiste nell’azione diretta sul singolo, proprio per impedirgli di cadere o di ricadere nel delitto
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