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LE PRESCRIZIONI
Facciamo riferimento agli articoli 20, 21, 22 e 23 del DPR 448/1988. Queste misure vengono definite a "cascata", cioè quando vengono trasgredite e violate si applica immediatamente quella successiva, quella più grave. L'art. 20 s'intitola Prescrizioni e stabilisce che: "1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. 2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delleprescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa”.
Spiegazione: Le prescrizioni possono consistere in obblighi di fare oppure in obblighi di non fare. Ad esempio il giudice può imporre al minorenne specifiche prescrizioni relative alle attività di studio, di lavoro o altre attività utili per la sua educazione. Può prescrivere anche ad esempio di non frequentare un determinato gruppo di amici, un determinato luogo, ecc.
Le prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite, possono essere rinnovate e non più per una volta.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
L'art. 21 s'intitola Permanenza in casa e stabilisce che: “Spiegazione: Permanenza in casa significa che il giudice dispone che il minorenne
Abiti presso la propria abitazione. Con questo provvedimento il giudice può anche impartire delle prescrizioni, quindi, stabilire dei limiti o dei divieti al minorenne di comunicare con persone diverse da quelle della sua famiglia e può anche consentire al minorenne di allontanarsi, però per svolgere delle attività utili per la sua educazione.
I genitori ovvero coloro che abitano con il minorenne hanno il dovere di vigilare sul minore unitamente all'assistenza e al sostegno dei servizi.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stabiliti dal giudice, si applica la misura immediatamente più restrittiva che è quella prevista dall'art. 22.
L'art. 22 s'intitola Collocamento in comunità e stabilisce che: "1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità, il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche."
prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione.
Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato della comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Spiegazione: Il giudice dispone il collocamento in comunità e ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni relative alle sue esigenze educative o di lavoro.
Il responsabile della comunità deve collaborare con i servizi sociali, che devono
sempre garantire quel sostegno, quella vigilanza, quel controllo della misura cautelare. Nel caso di grave e ripetute violazioni, il giudice può disporre l'ultima misura, che è quella più restrittiva in assoluto, la quale si applica per i reati gravi, cioè la misura della custodia cautelare IPM definita dall'art.23. N.B. Per i minorenni non si fa riferimento al carcere ma agli Istituti Penali per i Minorenni siglati IPM. L'art. 23 s'intitola Custodia cautelare e stabilisce che: "1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in- Ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
- Il giudice può disporre la custodia cautelare:
- se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
- se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
- se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
- I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal...
minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore".
Procedimenti speciali
Ci sono dei procedimenti per gli adulti che vengono detti "speciali", si chiamano i riti speciali e questi esistono anche per i minorenni. Questi riti speciali sono dei particolari meccanismi processuali, che consentono una definizione anticipata del processo, per esigenze sia di economia processuale, ma anche in relazione all'obiettivo sostanziale nel processo penale a carico dell'imputato minorenne e cioè la fuoriuscita del minorenne nel più breve tempo possibile dal circuito penale.
Questo risponde ad un principio ovvero il principio di minima offensività. Secondo questo principio si cerca di fare in modo che il minorenne possa subire il minor danno possibile dal processo e, quindi, si cerca di far sì che fuoriesca in modo rapido dal circuito penale e i riti speciali svolgono, in modo particolare per il minorenne, questa funzione/questo obiettivo. Ovviamente, poiché il processo penale a carico dell'imputato minorenne è un processo della personalità, ci sono delle esigenze educative da salvaguardare, ecco perché da un lato in risposta al principio di minima offensività, il legislatore vuole fare in modo che il minorenne fuoriesca rapidamente dal circuito, in questo modo si evita che quest'ultimo venga etichettato come delinquente, come piccolo uomo criminale e dall'altro lato, però, non deve essere intaccata la valenza educativa che il processo penale a carico dell'imputato minorenne deve conservare.
Per questo ci sono dei riti speciali che sono ammessi per gli adulti, ma non sono ammessi per i minorenni, come ad esempio il caso del patteggiamento, perché l'applicazione della pena su richiesta presuppone nell'imputato la capacità di valutazione delle decisioni che richiedono piena maturità e una consapevolezza di scelte. Il patteggiamento consiste nella riduzione della pena se ammetto di aver commesso il reato, quindi, è un po' un mercanteggiare sulla pena e questo non può essere ammesso sul minorenne, perché non avrebbe nemmeno valenza educativa per quest'ultimo ed essendo minorenne non ha la capacità piena di valutare. Per i minorenni non è ammesso nemmeno il procedimento per decreto, il quale si fonda sull'irrogazione di una pena pecuniaria, quindi, sul pagamento di una somma di denaro. Non è ammesso per i minorenni perché, innanzitutto i procedimenti per decreto vengono fatti in modo moltoRapido e, quindi, ciò non consentirebbe di andare a valutare la personalità del minorenne e poi proprio perché si tratta dell'irrogazione di una pena pecuniaria, il minorenne non gode di un'autonomia patrimoniale e questo avrebbe una scarsa incidenza educativa, perché ovviamente applicare una pena pecuniaria ad un minorenne significherebbe che qualcuno pagherebbe per lui.
Sono invece ammessi anche per i minorenni gli altri tre riti speciali, che sono il giudizio direttissimo, il giudizio abbreviato e il giudizio immediato.
Il giudizio direttissimo è sì ammesso, però, sempre a condizione che si possono fare quegli accertamenti sulla personalità del minorenne. Questo giudizio si applica di fronte all'arresto in flagranza. Nel caso in cui non ci sia l'arresto in flagranza, c'è una confessione da parte dell'indiziato e la richiesta del pubblico ministero di procedere entro brevissimi tempi.
dall'arresto. La condizione che viene posta dal legislatore consente ovviamente l'adozione di tale rito solo nel caso in cui il ragazzo sia già conosciuto dai servizi, s