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ADOZIONE DEL MINORENNE
-‐ adozione nazionale
-‐ adozione internazionale
La differenza non riguarda esclusivamente la cittadinanza. Per l’ordinamento italiano il
minore straniero che si trovi in stato di abbandono in Italia ben può essere adottato secondo
le norme previste per l’adozione nazionale. Il tribunale per i minorenni (opera
esclusivamente) di fronte ad un minore in stato di abbandono utilizza le stesse norme
indipendentemente dalla cittadinanza del minore: sia nel caso in cui il bambino sia
marocchino (il Marocco è un paese che per ragioni religiose non contempla l’adozione, perché
nell’Islam ci sono due sure dalle quali si trae il divieto di adozione, e ci sono altri istituti di
protezione, ad esempio la kafala che è una forma di affidamento di lungo periodo,
sostanzialmente analoga all’adozione, con finalità di protezione dell’infanzia abbandonata, ma
che non costituisce un legame artificiale di filiazione, che viene ritenuto non ammissibile per
ragioni religiose) sia nel caso in cui il bambino sia italiano il tribunale applicherà in caso di
stato di abbandono sempre la legge nazionale.
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Quindi la distinzione tra adozione nazionale e adozione internazionale si basa sul luogo in cui
il minore si trova:
-‐ se il minore è straniero residente all’estero si applicano le norme sull’adozione
à
internazionale;
-‐ se il minore è in stato di abbandono in Italia è un adozione nazionale, e non
à
interessa la cittadinanza del minore.
Questa definizione di adozione internazionale si trova nella convenzione dell’AIA del 1993, in
uno dei suoi art. iniziali dà una definizione dell’adozione internazionale richiamando l’idea di
un viaggio. L’adozione internazionale è quell’adozione in cui ci sia un minore che dopo
l’adozione o per essere adottato deve compiere un viaggio dal paese di origine al paese di
residenza dei suoi futuri genitori. Quindi viaggio del minore come elemento caratterizzante
dell’adozione internazionale.
Sia l’adozione nazionale che l’adozione internazionale possono essere di due tipi:
[presupposti diversi,
itinera diversi, effetti diversi]:
-‐ adozione piena
-‐ adozione in casi particolari.
Quindi esiste un’adozione nazionale piena e in casi particolari; un’adozione internazionale
piena e in casi particolari.
Fino alla riforma della filiazione non si parlava di adozione piena; anche adesso è una
locuzione usata eminentemente dalla dottrina. Fino a ieri si chiamava “adozione legittimante”,
ma oggi è un termine improprio perché non esistono più i figli legittimi. Si chiamava adozione
legittimante perché il bambino adottato veniva inserito come figlio legittimo nella famiglia di
accoglienza, questo diceva l’art. 27 della legge 184, con tutti gli effetti che conseguono (il
minore adottato assume il miglior stato possibile all’interno della famiglia di accoglienza).
Con la riforma della filiazione tutti i figli sono uguali, quindi l’art. 27 è stato modificato, adesso
dice che il minore acquista lo stato di figlio. Adozione piena per sottolineare che il minore
adottato con questa modalità principale di adozione diventa in tutto e per tutto figlio degli
adottanti.
Un altro tipo di adozione, che in Francia viene chiamata “adozione semplice”, secondo il
legislatore italiano si chiama “adozione in casi particolari”, che ha degli effetti più limitati
dell’adozione piena, cioè il minore diventa figlio adottivo, che è un po’ meno. La disciplina
dell’adozione in casi particolari, in particolare art. 55 rimanda per gli effetti all’adozione del
maggiorenne.
Quindi:
-‐ adozione del maggiorenne
-‐ adozione nazionale in casi particolari
-‐ adozione internazionale in casi particolari
sono tre modalità di adozione semplice, cioè di adozione che produce effetti più limitati e
comunque diversi rispetto all’adozione piena, che esiste solo per il minorenne e che si
distingue in adozione nazionale e adozione in casi particolari.
Es. di adozione in casi particolari: il coniuge del genitore può adottare il figlio che l’altro
partner abbia avuto da una precedente relazione. Donna ha figlio con un uomo, si innamora di
un altro che non è il genitore biologico del bambino, si sposano, il marito può presentare
domanda di adozione (ci vuole anche il consenso del genitore, ma è possibile bypassarlo nel
caso in cui non sia nell’interesse del minore). Il bambino mantiene rapporti giuridici anche
con il genitore di origine. La differenza è che il marito della madre, che presumibilmente è il
genitore sociale, cioè quello che si occupa del bambino come se fosse padre nella quotidianità,
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assume insieme alla madre i doveri di istruzione, mantenimento, educazione; ma il vincolo di
filiazione continua a rimanere anche con il genitore di origine, e aggiunge il cognome del
marito della madre al proprio.
Non sono eccezionali rispetto alle adozioni piene: 1/3 delle adozioni circa sono adozioni in
casi particolari. Le cosiddette famiglie &nb