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TCE.- dimensione interna

Appartengono ad una dimensione interna all'ordinamento di ciascuno Stato membro, i rapporti giuridici interessati dal diritto comunitario che coinvolgono soggetti di tali ordinamenti. Talvolta si tratta di rapporti orizzontali (contrapposti sono soggetti privati), più spesso si tratta di rapporti verticali (sorgono tra un soggetto privato e un soggetto pubblico). Il diritto comunitario può intervenire su tali rapporti con intensità variabile.

In primo luogo, può darsi che il diritto comunitario fornisca la disciplina di tali rapporti. Ciò avviene, in particolare, nel campo d'applicazione dei regolamenti, i quali, essendo direttamente applicabili, disciplinano un'intera materia e si sostituiscono alle eventuali norme interne preesistenti (effetto di sostituzione). Tale effetto, seppur su scala più limitata, può derivare anche da altre fonti di diritto comunitario.

In secondo luogo il diritto comunitario

può interessare la disciplina di un rapporto giuridico dettando principi o regole che si limitano ad impedire l'applicazione di norme interne ad esse contrarie (effetto di opposizione). In questi casi, la disciplina del rapporto resta soggetta al diritto interno, dal quale vengono eliminate soltanto le norme incompatibili con il diritto comunitario. In entrambi i casi precedenti si suole dire che la norma comunitaria produce effetti diretti ovvero gode di efficacia diretta negli ordinamenti interni (non è possibile definire a priori il contenuto degli effetti diretti che una norma comunitaria può produrre, essendo questi strettamente legati al contenuto della norma stessa e al contesto in cui la norma è invocata). L'efficacia diretta di una norma comunitaria implica che il soggetto nei cui confronti la norma produce effetti favorevoli può pretenderne il rispetto da parte dell'altro soggetto del rapporto (efficacia diretta in senso sostanziale).caso di mancato rispetto, l'efficacia diretta comporta anche l'invocabilità in giudizio: i soggetti favoriti dellanorma comunitaria possono chiedere al giudice nazionale l'applicazione in giudizio dellanorma stessa, ottenendone la corrispondente tutela giurisdizionale. Occorre rilevare che in passato, la Corte usava indistintamente i termini efficacia diretta e applicabilità diretta. In realtà l'applicabilità diretta in senso stretto è riservata dall'art.249 TCE ai soli regolamenti. L'efficacia diretta è invece una caratteristica che può essere presente anche in altre fonti comunitarie, appare quindi opportuno distinguere le due nozioni ed utilizzare soltanto il termine efficacia diretta per riferirsi all'oggetto dellapresente Parte. Non sempre le norme comunitarie presentano le caratteristiche necessarie per produrre effetti diretti (persino di regolamenti). L'efficacia diretta non costituisce tuttavial'efficacia diretta, deve verificare se siano presenti i seguenti presupposti: 1. Chiarezza e precisione: la norma comunitaria deve essere formulata in modo chiaro e preciso, in modo tale da poter essere applicata direttamente senza bisogno di ulteriori misure di attuazione da parte degli Stati membri. 2. Incondizionato e inderogabile: la norma comunitaria deve essere incondizionata e non ammettere deroghe o limitazioni da parte degli Stati membri. Deve essere applicabile senza necessità di ulteriori atti normativi nazionali. 3. Non necessità di intervento legislativo: la norma comunitaria deve essere autosufficiente e non richiedere l'adozione di misure legislative o amministrative da parte degli Stati membri per poter essere applicata. 4. Diritti individuali: l'efficacia diretta si applica principalmente alle norme che conferiscono diritti individuali ai cittadini dell'Unione Europea, che possono far valere tali diritti direttamente davanti ai giudici nazionali. Una volta verificati questi presupposti, il giudice nazionale può applicare direttamente la norma comunitaria senza bisogno di una legge nazionale di attuazione.effetti diretti al fine di risolvere una controversia, ha l'onere di verificare d'ufficio se la norma presenti le caratteristiche necessarie, avvalendosi, se del caso, del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 (è una questione infatti che attiene all'interpretazione della norma stessa e rientra pertanto nella competenza pregiudiziale della corte di giustizia). Per stabilire se una norma comunitaria abbia o meno efficacia diretta, la Corte mira ad individuare nella norma in questione alcune caratteristiche sostanziali che la rendano suscettibile di essere applicata dal giudice. Le caratteristiche richieste sono espresse con formule variabili ma che ruotano sempre intorno al concetto di sufficiente precisione e incondizionatezza della norma. (V. sentenza Van Gend & Loos). 1) Sufficiente precisione: ha riguardo alla formulazione della norma: essa deve contenere un precetto sufficientemente definito perché i soggetti destinatari possano comprenderne la portata e

Il giudice possa applicarlo nei giudizi di propria competenza. La norma comunitaria deve specificare almeno tre aspetti:

  1. il titolare dell'obbligo;
  2. il titolare del diritto;
  3. il contenuto del diritto-obbligo creato dalla norma stessa. (V. sentenza Francovich e sent. CIA Security International).

La diretta efficacia si determina anche in funzione del contenuto del diritto che si intende azionare (v. sentenza Johnston e sent. von Colson).

2) incondizionatezza: attiene all'assenza di clausole che subordinino l'applicazione della norma ad ulteriori interventi normativi da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie, ovvero consentano agli Stati membri un certo margine di discrezionalità dell'applicazione (v. sentenza Becker). L'esistenza di norme che consentono agli Stati membri di derogare all'applicazione di un'altra norma per determinati motivi non esclude di per sé l'efficacia diretta di quest'ultima (sentenza Van).

Duyn). Inoltre ai fini della verifica dell'efficacia diretta, la destinatarietà formale della norma non ha alcun rilievo. In particolare la circostanza che la norma si rivolga agli Stati membri o alle istituzioni non comporta necessariamente che sia priva di efficacia diretta (v. sentenza Defrenne). In linea di massima, i presupposti dell'efficacia diretta sono gli stessi qualunque sia il tipo di norma comunitaria rispetto alla quale il problema si pone. Le caratteristiche proprie di ciascuna fonte portano ad alcune differenze di approccio e, talvolta, a soluzioni particolari. - Disposizioni del Trattato: alcune di esse si riferiscono espressamente a singoli. Esempio importante è dato dalle norme in materia di concorrenza (in particolare gli artt. 81 e 82), le quali sono senz'altro direttamente efficaci, nel senso che sono direttamente opponibili alle imprese interessate (v. sentenza Pronumptia e sentenza Manfredi). Quindi anche norme del Trattato formalmente rivolteagli Stati membri possono produrre effetti diretti qualora siano dotate delle caratteristiche della sufficiente precisione e dell'incondizionatezza (v. sentenza Van Gend & Loos, Defrenne, Van Duyn e Reyners). Le norme del Trattato producono effetti diretti tanto nei rapporti verticali, quanto nei rapporti orizzontali. Si parla pertanto di efficacia diretta verticale e di efficacia diretta orizzontale (v. sentenza Angonese e sentenza Deliège).- Accordi internazionali conclusi dalla Comunità (art. 300): anche per essi si pone il problema dell'efficacia diretta. È infatti possibile che soggetti privati siano interessati a far valere la disciplina contenuta in tali accordi, per contestare la legittimità di comportamenti o di provvedimenti degli Stati membri o delle istituzioni (v. sentenza Kupferberg e sentenza Sevince). La verifica svolta dalla Corte per decidere circa l'efficacia diretta delle disposizioni contenute in accordi internazionali sicaratterizza per una particolare attenzione rivolta al contesto. Dapprima occorre dimostrare che la natura e la struttura dell'accordo permettono di riconoscere effetti diretti alle sue disposizioni in generale. Successivamente, è necessario provare che la specifica disposizione invocata presenta le caratteristiche della sufficiente precisione e della incondizionatezza (v. sentenza Kupferberg). - Regolamenti: per essi il problema dell'efficacia diretta ha scarsa consistenza. Infatti la caratteristica della diretta applicabilità implica che, normalmente, le disposizioni dei regolamenti siano anche capaci di produrre effetti diretti. Il principio subisce una certa attenuazione nel caso di regolamenti che richiedono l'emanazione da parte degli Stati membri di provvedimenti di integrazione o di esecuzione. In mancanza quindi dei provvedimenti nazionali, non si può fare a meno di verificare che la disposizione regolamentare in questione presenti i presupposti della.

Sufficiente precisione e incondizionatezza (v. sentenza Leonesio e sentenza Azienda Agricola Monte Arcosu). Anche i regolamenti producono effetti diretti tanto nei rapporti verticali (efficacia diretta verticale) quanto in quelli orizzontali (efficacia diretta orizzontale).

Segue: il caso delle direttive e delle decisioni.

- Direttive: per quanto riguarda i presupposti sostanziali, anche le direttive per essere direttamente efficaci, devono presentare le caratteristiche della sufficiente precisione e incondizionatezza (v. sentenza Marshall). Le differenze dai casi precedenti riguardano invece il momento a partire dal quale l'efficacia diretta si produce e i soggetti nei confronti dei quali può essere fatta valere.

1) Portata temporale: per sua natura la direttiva non è concepita come fonte di effetti diretti. La disciplina dei rapporti giuridici interni rientranti nel suo oggetto viene posta dalle norme di attuazione emanate da ciascuno Stato membro (hanno

un'efficacia normativa interna meramente indiretta o mediata). Tuttavia, capita spesso che gli Stati membri attuino le direttive in ritardo oppure in forme non corrette o sufficienti, in modo da impedire il raggiungimento del risultato voluto. Solo in casi del genere si pone il problema di stabilire se, nonostante la mancanza o l'insufficienza delle misure nazionali d'attuazione, la direttiva possa produrre effetti diretti. Quindi di effetti diretti di una direttiva non può parlarsi se non dopo la scadenza del termine per l'attuazione concesso agli Stati membri. Prima di questo momento l'unico effetto giuridico che produce è quello di obbligare gli Stati membri ad attuarla. (L'unico caso di efficacia diretta anticipata potrebbe darsi nell'ipotesi di attuazione completa effettuata prima della scadenza del termine. V. sentenza Inter-Environnement Wallonie, sentenza Mangold e sentenza Adeneler). 2) portata soggettiva dell'efficacia diretta di una direttiva.direttiva: la giurisprudenza ha seguito un percorso argomentativo alquanto vario, ma coerente nel sottolineare.
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Publisher
A.A. 2008-2009
90 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Daniele Luigi.