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La riserva del pubblico impiego
L'articolo 45, comma 4 del TFUE, stabilisce che 'le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione'.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che ricadono nell'eccezione soltanto 'quegli impieghi che implicano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio di poteri pubblici, nonché le funzioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o di enti pubblici', ad esempio la carriera diplomatica, la carriera prefettizia oppure l'accesso alle forze armate o altri settori pubblici dove è importante una condizione di nazionalità... sono casi nazionali/estremi... si può mantenere dunque una riserva.
Quindi non ricade su tutti gli impieghi di pubblica amministrazione. Quindi per impieghi normali di pubblica amministrazione questa riserva non ci ricade. Ad esempio, i professori possono essere...
cittadini di un altro paese membro. Anche in questi casi, la Corte ha stabilito che la deroga va valutata caso per caso e non in relazione ad intere categorie. Eccezioni alla libera circolazione delle persone (art. 45.3 TFUE) In base all'art. 45.3 TFUE, il diritto del lavoratore alla libera circolazione può essere limitato per tre ordini di motivi (eccezioni): - Ordine Pubblico; - Pubblica Sicurezza; - Sanità Pubblica. L'art. 27 della Direttiva 2004/38 ha precisato che le restrizioni devono essere basate solo sul comportamento personale e specifico di un determinato soggetto. Ad esempio, pregiudicati o persone pluricondannate per paura che possa essere recidivo e creare un problema di ordine pubblico... però tutto ad un determinato/singolo soggetto e non su base generalizzata... quindi questo soggetto deve rappresentare una minaccia reale. Sulla sanità pubblica, se ci fosse stata una epidemia in uno stato membro allora questo avrebbepermesso di bloccare i cittadini provenienti da quel paese membro per un certo periodo.
La libertà di stabilimento (rientra nel macro-tema della libera circolazione delle persone)
Gli articoli 49-55 TFUE riguardano la libertà di stabilimento (diritto di stabilimento) e attività correlate (apertura di agenzie, succursali o filiali): Si applicano ai lavoratori autonomi.
Questo si applica sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
Art. 49 TFUE (ha la stessa filosofia che ispira i principi del art. 45 ma applicato a soggetti non subordinati) "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro."
Abbiamo due situazioni:
Restrizione alla libertà di stabilimento di cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato membro. Restrizioni a quello che si definisce lo stabilimento a titolo primario. Un qualsiasi consulente che svolge un lavoro autonomo.- La seconda possibilità è quella di aprire agenzie secondarie o succursali su un altro stato membro. Quindi lo spostamento a titolo primario è impedito ma è consentito lo spostamento a titolo secondario.
- Per le persone fisiche poter esercitare la propria professione
- Per le persone giuridiche
Possono aprire filiali o succursali. Ci deve essere sempre l'elemento transfrontaliero perché altrimenti il diritto dell'unione europea non è applicabile. Le situazioni interne sono regolamentate dal diritto interno.
Libertà di stabilimento: nozione
La libertà di stabilimento concerne qualsiasi attività economica o di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. Devono sussistere entrambe queste due condizioni ed usarle come check list.
Si tratta di una nozione diversa da:
- Libera circolazione dei lavoratori, che si applica ai lavoratori subordinati.
- Libera prestazione dei servizi, che concerne il lavoratore autonomo che presta servizi in uno Stato Membro diverso da quello di origine (ma non stabilmente).
Se una partita iva con sede in Italia firma un contratto di lavoro subordinato con un'impresa di un altro paese a questo punto c'è una subordinazione e quindi non saremmo nell'ambito dello stabilimento.
stabilimento: l'art. 45 del TFUE copre l'attività svolta da una persona che è soggetta a un vincolo di subordinazione e non l'art. 49. Non è sufficiente guardare al tipo di attività svolta, ma è necessario controllare se c'è o meno un vincolo di subordinazione. L'elemento della stabilità: se un'azienda con partita IVA in Italia apre una linea di consulenza in un paese membro diverso, può farlo aprendo una sede secondaria (e qui rientra la stabilità di stabilimento e quindi l'art. 49 del TFUE), ma potrebbe decidere di svolgere la stessa attività sotto forma di prestazione di servizi senza aprire una sede secondaria. In questo caso, l'attività viene svolta con una prestazione occasionale e quindi rientra nella libertà di prestazione di servizi e non nella libertà di stabilimento. La stessa attività lavorativa, a seconda di come viene combinata, può ricadere in tre tipologie differenti come viste in alto. Campo di applicazione materiale della libertà di stabilimento:stabilimentoLo stabilimento di colui che esercita un’attività economicamente rilevante di lavoro autonomo con unelemento transfrontaliero.La libertà di stabilimento si applica alle attività economiche, di carattere autonomo (quindi non salariate) ed al loro esercizio, quindi riguarda l’ipotesi di stabilimento professionalmente qualificato.
La nozione di stabilimento (del lavoratore autonomo) è più restrittiva rispetto a quella più generale dello“stabilimento dello straniero”, in quanto si riferisce solo all’esercizio di attività economicamente rilevanti.
Non deve trattarsi comunque di situazioni puramente interne, i cui elementi siano cioè circoscritti all’interno di un solo Stato Membro.
Campo di applicazione personale della libertà di stabilimento
Beneficiano della libertà di stabilimento sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Persone fisiche: devono essere in possesso della
cittadinanza di uno Stato Membro.
Persone giuridiche: l'art. 54 TFUE stabilisce che esse sono equiparate alle persone fisiche aventi cittadinanza dell'Unione, se costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.
Cioè società commerciali secondo le leggi dello stato membro e che hanno la propria sede centrale all'interno dell'UE.
Persone giuridiche ai sensi dell'art. 54 TFUE
L'art. 54 TFUE chiarisce che 'per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.'
Il trattato vuole dire che il diritto di stabilimento si applica a tutte quelle persone giuridiche
purché abbiano finalità commerciali e quindi sono escluse le società che non si prefiggono scopi di lucro.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, affinché esse siano equiparate alle persone fisiche con cittadinanza europea, la sede reale o effettiva deve essere all'interno dell'Unione (non è quindi sufficiente la sede sociale) (Caso Commissione c. Francia, 270/83)
Una società con sede legale in Italia ma fittizia e con una sede operativa in un paese terzo non UE, allora ci potrebbe essere un problema perché questa non è una società che sta all'interno della UE ma è solo fittiziamente. Forse non automaticamente e non necessariamente può esserli applicato il diritto di stabilimento come stabilito dal trattato.
Art. 51 TFUE: eccezione relativa all'esercizio dei pubblici poteri
L'Art. 51 TFUE stabilisce un'eccezione al beneficio della libertà di stabilimento:
'Sono escluse'
dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.' Il criterio è quello dell'attività che riguardano i poteri esercitati sotto delega dello stato. Un esempio in Italia è il Notaio, esegue un'attività di pubblico potere perché è lui che certifica con un atto pubblico la compravendita di beni registrati. Questo è possibile perché il notaio ha una delega da parte dello stato e diventa un pubblico ufficiale. Quindi lo stato può richiedere che al cittadino a cui vengono delegati questi poteri sia un cittadino con determinati requisiti e che abbia dei collegamenti con il paese... non c'è quindi un regime di concorrenza ma una privativa dell'esercizio di pubblici poteri che passa attraverso concorsi pubblici. LaLa professione di avvocato può, seguendo le regole del diritto europeo e le norme interne dei vari paesi, permettere a un italiano di lavorare in un altro paese membro, quindi non vale l'eccezione dei pubblici poteri. Solo una revisione del trattato può cambiare le norme, la corte di giustizia con la sua interpretazione può ampliare il campo di applicazione. La Corte ha precisato che l'eccezione non può avere una portata che vada al di là dello scopo per la quale è stata prevista: la norma consente di vietare quelle 'attività che, considerate in sé stesse, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri' (Caso Reyners, 2/74).
Stabilimento a titolo principale: L'ipotesi dello stabilimento a titolo principale è quella che riguarda l'esercizio di un'attività professionale o, più in generale, di un'attività economicamente rilevante, in
Un Paese membro diverso da quello di origine. La creazione o il trasferimento di un centro di attività economica o professionale, compresa la costituzione di una società, sono elementi importanti per l'espansione internazionale di un'azienda.