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FASE DISCENDENTE
ART. 29 Legge di delegazione europea e legge europea
1. La regola è che se è stata assunta una decisione nell’Unione c’è un obbligo
giuridico di attenersi.
2. In fase discendente gli atti normativi e di indirizzo sono stati emanati e dà
attuazione.
3. Il ministro per gli affari europei deve verificare la conformità dell’ordinamento
interno allo stato dell’arte.
4. Se allo stato dell’arte si verificano una serie di inadempimenti per il
recepimento delle direttive, scadute o in scadenza, il ministro dopo aver fatto il
punto della situazione deve presentarsi con un elenco di direttive scadute. Il
disegno di legge chiamato legge di delegazione europea, il governo per la sua
rapidità avvia questi recepimenti.
5. Ministro presenta un disegno di legge alle camere, senza termine specifico.
ART. 30 Contenuti della legge di delegazione europea e della legge
europea
La delegazione conferisce al governo la delega legislativa volta solo all’attuazione
delle direttive europee. La legge europea si occupa di modificare o abrogare le
norme in conflitto.
ART. 41 poteri sostitutivi dello stato
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti
dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per
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le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali
recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi
sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza
legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti
interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che
la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo
adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del
presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 43 Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri
enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea
Ai primi commi si fa riferimento alle procedure di infrazione, tutti gli enti
territoriali devono essere adempienti.
Negli altri commi si descrive tecnicamente come avviene questa rivalsa.
Il sistema giurisdizionale dell’Unione europea
La corte di giustizia dell’Unione europea, gli aspetti soggettivi li ritroviamo
nelle istituzioni.
Prima della riforma del 2014 conclusa nel 2016 la corte era composta da tre
organi: corte di giustizia (1 giudice per stato membro + 11 avvocati generali),
tribunale (1 giudice per stato membro) e tribunale della funzione pubblica (7
giudici).
Oggi abbiamo solo la corte di giustizia (1 giudice per stato membro + 11 avvocati
generali) e il tribunale (2 giudici per stato membro).
Gli aspetti oggettivi, si distinguono in:
Ricorsi diretti o contenziosi:
Ricorsi per controllare il comportamento degli stati membri:
o Ricorso per infrazione o inadempimento degli stati membri
(258-260TFUE).
Ricorsi per controllare il comportamento delle istituzioni, organi e
o organismi dell’Unione:
Ricorso in annullamento degli atti UE (263 TFUE);
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Ricorso in carenza (265 TFUE);
Ricorso per danni (268 TFUE).
Ricorsi indiretti o non contenziosi:
Rinvio pregiudiziale di interpretazione (267 TFUE);
o Rinvio pregiudiziale di validità (267 TFUE).
o
Contenzioso versus non contenzioso.
Nei ricorsi contenziosi abbiamo due soggetti che sostengono due parti differenti e
la corte funge da arbitro. Nei ricorsi non contenziosi non abbiamo due parti che
litigano, un modo per aiutare i giudici nazionali sull’interpretazione delle norme
europee. Il giudice nazionale con il rinvio pregiudiziale chiede aiuto alla corte di
giustizia che emana un rinvio pregiudiziale di interpretazione o di invalidità.
Serve per applicare uniformemente il diritto dell’unione europea.
Il ricorso richiama gli strumenti contenziosi, mentre il rinvio richiama gli strumenti
non contenziosi.
Competenza della corte di giustizia e del tribunale (insieme = corte di
giustizia dell’UE)
Le competenze della corte di giustizia:
Rinvio pregiudiziale di interpretazione e di invalidità (267 TFUE),
competenza esclusiva della corte. L’idea è di accentrare in un unico organo
la funzione più importante di tutti, non si vuole frammentare
l’interpretazione. Nell’ 1989 viene creato il tribunale per alleggerire i
compiti della corte di giustizia, ma questa competenza non è mai stata
ceduta. Art. 225 A trattato di revisione di Nizza non è mai stato attuato,
prevedeva di cedere questa competenza di interpretazione.
Ricorso per inadempimento (258 – 260 TFUE) vengono riconosciuti
perché: istituzione vs stato membro o stato membro vs stato membro,
competenza esclusiva della corte.
Ricorsi in annullamento (263 TFUE), proposti dallo stato membro contro
il parlamento o contro il consiglio, fatta eccezione gli aiuti di stato,
dumping e competenze di esecuzione, o presentati da un’istituzione contro
un’altra istituzione.
Ricorso in carenza (265 TFUE) proposti da uno stato membro o da
un’istituzione contro un’istituzione, organo o organismo dell’Unione.
Impugnazione sentenze del tribunale.
Le competenze del tribunale:
Ricorso in annullamento (263 TFUE) proposti dalle persone fisiche o
giuridiche, esempio: proposto da un'impresa contro una decisione della
Commissione che le infligge un'ammenda.
Proposti dagli SM contro la Commissione e contro il Consiglio
riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato, le misure di
difesa commerciale («dumping») e gli atti mediante i quali il
Consiglio esercita competenze d'esecuzione.
Ricorso in carenza (265 TFUE) proposti dalle persone fisiche o
giuridiche diretti a far constatare un’astensione dal pronunciarsi di tali
istituzioni, organi o organismi. 72
Ricorso per danni (268 TFUE) diretti a ottenere il risarcimento dei danni
causati dalle istituzioni o dagli organi o dagli organismi.
Ricorsi fondati sui contratti stipulati dall’Unione.
Ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l’ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Controversie tra le istituzioni dell’Unione e il loro personale relative ai
rapporti di lavoro e al regime di previdenza sociale.
Ricorso per infrazione o per inadempimento (ricorso degli stati diretti o
contenziosi)
È necessario che vi sia un inadempimento, altrimenti manca il presupposto di
base per aprire un’azione di infrazione.
Esiste un inadempimento solo se grava su uno stato membro un obbligo
dell’Unione europea. Se c’è solo una facoltà non si potrà mai parlare di
inadempimento.
La violazione può essere integrata da:
Un comportamento omissivo come il mancato recepimento di una
direttiva entro il termine da essa stabilito, non ha adottato una legge
nazionale che dia contenuto alla normativa.
Un comportamento attivo, come il conflitto tra una norma interna e un
atto dell’Unione, risolvibile con il principio di supremazia, deve essere
disapplicato l’atto nazionale e applicato il diritto europeo che per sua
natura è superiore. Se c’è questo contrasto significa che lo stato membro
non ha armonizzato il sistema interno con la legislazione europea.
Un altro esempio è che la normativa nazionale è compatibile con il diritto
dell’unione, ma una prassi della norma nazionale è in contrasto con il
diritto dell’Unione, l’applicazione scorretta di una norma nazionale può
portare ad un inadempimento idoneo ad aprire una procedura di infrazione
(commissione vs. Germania C-441/02)
«A tale riguardo occorre comunque ricordare che l’inosservanza di un obbligo
imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un
inadempimento» (CG 4.3.2010, Comm. c. Italia, C-297/08)
La violazione dell’obbligo è valutata oggettivamente e non
soggettivamente, il carattere è assoluto.
È irrilevante l’elemento soggettivo. È ininfluente:
L’inadempimento risulti da volontà SM o da negligenza o da causa forza
maggiore (CG 1.10.1998, Comm. c. Spagna, C-71/97).
L’inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (CG 18.102007, C-19/05,
Comm. c. Danimarca).
Sono anche irrilevanti:
Lo scioglimento anticipato del parlamento nazionale che non ha potuto
trasporre le direttive entro il termine (CG 10.12.1968, Comm. c. Italia,
7/68).
Crisi di governo (CG 19.11.1970, Comm. c. Italia, 8/70).
La competenza a trasporre direttive di enti territoriali (CG 13.12.1991,
Comm. c. Italia, C-33/90). 73
L’esistenza di attività criminali nella regione in cui si verifica
l’inadempimento (CG 4.3.2010, Comm. c. Italia, C-297/08).
Ritardi dal compimento di attività costituzionali obbligatorie (CG 8.2.1973,
Comm. c. Italia, 30/72).
Chi sono i soggetti che con la loro inadempienza possono portare
all’apertura di un’infrazione? Kobler
Sentenza CG 30 settembre 2003, causa C-224/01,
«32 Se nell