23/02/2021
Art. 21 Cost. co.1 hanno diritto di manifestare il proprio pensiero…”
“tutti norma che sancisce la libertà di
manifestazione del pensiero.
Nel contempo si parla di molte altre accezioni, sinonimi, libertà della rete, nella rete, di stampa ecc.
È stato poi individuato un diritto di informare, ad essere informati.
Diritto di cronaca, di critica, di satira.
Pluralismo dei media, interno, esterno (pluralità di mezzi di informazione)
Perché da un unico diritto sono gemmate così tante prospettive diverse? Perché è così poliedrico, ha così tante
sfaccettature diverse? È un diritto che ha una duplice natura; diritto tipico dell’individuo, ma anche un diritto che
è un valore fondamentale, una precondizione della democrazia.
Il diritto alla libertà d’espressione che viene definito inviolabile, ma in realtà è uno dei diritti che conosce molte
limitazioni ed uno dei diritti più contesi nelle aule di giustizia. Con lo sviluppo dei social queste controversie si
sono moltiplicate.
Perché questa apparente contraddizione tra un diritto che è ritenuto fondamentale sia come diritto individuale
sia come condizione della democrazia ed una così ampia limitazione del diritto di espressione? La libertà di
parola è una libertà pericolosa nel senso che attraverso l’esercizio di questo diritto si possono violare una
pluralità di altri diritti (la privacy, l’identità personale, diritto all’essere dimenticati —> diritto all’oblio. Questi diritti
tutela della dignità della persona).
rientrano in quella che è la Si possono anche violare una plurale di altri
interessi della collettività, violazione dei segreti istruttori, delle indagini, attraverso la libertà di espressione si può
mettere in pericolo il corretto funzionamento dei mercati finanziari (insider trading).
Si può fomentare l’odio nei confronti di gruppi, si può vilipendere il sentiamo religioso delle persone.
Tutti comportamenti che in qualche modo incidono sulla sfera della persona o su interessi della società.
Quindi abbiamo un diritto che pur essendo un diritto fondamentale, incontra una pluralità di limitazioni
significative.
Come si risolve questa contraddizione di un diritto fondamentale, ma allo stesso tempo pieno di limiti? D
a un lato, primo aspetto fondamentale che vale per diversi diritti, perché vi possa essere una limitazione alla
libertà di manifestazione del pensiero ci deve essere un interesse a livello costituzionale da tutelare. Ogni
limitazione deve discendere dalla garanzia di un diritto sancito direttamente o indirettamente dalla Costituzione.
Proprio perché si tratta di un diritto costituzionale necessita di un bene di pari livello.
Ma beni di pari livello costituzionale ce ne sono molti —> per esempio il diritto alla dignità della persona, se
interpretato in modo ampio include qualsiasi aspetto dei diritti della personalità. Quindi la questione è
individuare come avviene il bilanciamento, in presenza di due diritti di pari livello, quali dei due prevale? La
giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, ma anche CEDU (organo giurisdizionale che è sorto
nell’ambito del consiglio d’Europa e che ha un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dell’uomo per i paesi che
aderiscono alla convenzione) di Strasburgo. In alcune sentenze fondamentali la CEDU ha dato una serie di
regole per il bilanciamento di diritti tra di loro in conflitto —> la libertà di espressione deve essere la regola e i
diritti che entrano in conflitto sono l’eccezione che devono essere interpretati in modo restrittivo. Nel rapporto
tra diritto d’espressione e altri diritti, quest’ultimi devono essere interpretati restrittivamente. I giudici italiani poi
sono obbligati ad interpretare le norme italiani alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Questo vale ancora di più nel caso in cui il bene giuridico tutelato non sia un diritto dell’individuo, ma è un
interesse collettivo, pubblico. Perché nel momento in cui noi abbiamo un conflitto tra due diritti individuali, si
tratta comunque di diritti fondamentali della persona. Quando invece la libertà di espressione si incontra con
interessi pubblici, il bene giuridico tutelato è più sfumato —> per esempio l’ordine pubblico. Si può limitare la
libertà di espressione a garanzia dell’ordine pubblico o al prestigio delle istituzioni o a tutela dell’ordine
economico? Oppure a tutela della democrazia stessa in generale, togliendo la parola a chi si oppone ai valori
della democrazia?
La risposta è tendenzialmente sì —> esistono norme che tutelano la serenità del dibattimento, oppure che
tutelano il prestigio delle cariche istituzionali. Tuttavia questi interessi pubblici in qualche modo stridono rispetto
ad una visione degli stati liberali del free speech cioè tutto ciò che è di interesse pubblico si può criticare e
quindi tendenzialmente quando il bene giuridico tutelato non è un diritti individuale, ma è un interesse pubblico,
l’esame sulla necessarietà della limitazione sarà un esame più severo. diritto
Un altro aspetto che va sottolineato riguarda l’evoluzione e il legame con la tecnologia. Per esempio il
all’oblio, che nasce dalla giurisprudenza attraverso il riconoscimento di un interesse dell’individuo a non essere
continuamente rimesso sul palcoscenico per fatti molto lontani nel tempo.
Il caso da cui nasce questo diritto riguarda la ripubblicazione di una prima pagina di un giornale vecchio relativo
ad un caso giudiziario.
Nella evoluzione tecnologica, il tema del diritto all’oblio diviene sempre più centrale nel nostro ordinamento
perché attraverso i motori di ricerca, non esiste più una informazione che dura il tempo di una giornata, ma
rimane nel tempo. Il diritto “all’essere dimenticati” diventa molto importante, diritto di avere una
rappresentazione in rete corretta e aggiornata. Nascono quindi nuovi diritti che costituiscono limiti alla libertà
d’espressione —> per esempio diritto alla cancellazione di notizie che non sono più attuali.
Comunque la nozione di “diritto all’oblio” è abbastanza discutibile —> altro non è che per esempio il diritto alla
riservatezza. Perché nasce il diritto all’oblio? Perché una notizia di interesse pubblico, nel momento in cui viene
diffusa, sicuramente è una notizia interessante. Con il passare del tempo, la stessa notizia non è più di interesse
pubblico e quindi viene meno la ragione per la sua ripubblicazione. Quindi siccome è l’interesse pubblico che
consente di pubblicare una notizia anche lesiva della privacy di un soggetto, possiamo dire che il diritto all’oblio
altro non è che il venir meno di un requisito necessario per far prevalere la libertà del diritto di cronaca su altri
diritti che si confrontano con quest’ultimo.
Il concetto di diritto all’oblio quindi è difficilmente definibile.
Nel momento in cui viene commesso un delitto vi è l’interesse della società a sapere che cosa è successo, di
conseguenza anche la possibilità di pubblicare notizie sulle indagini. L’interesse pubblico si scontra con una
serie di altri diritti come per esempio quello alla presunzione di non colpevolezza, al diritto alla reputazione.
Questo è una degli equilibri più complessi e molte controversie riguardano proprio l’informazione in materia
giudiziaria, che deve essere la più precisa possibile.
Costituzionalismo liberale
Torniamo alle radici della libertà d’espressione per capire quale è stata l’evoluzione nel passaggio o dallo stato
liberale dove nasce l’affermazione moderna della libertà d’espressione allo stato democratico di ora.
La libertà d’espressione nel senso moderno del termine nasce con il costituzionalismo liberale che si sviluppa
dalla fine del 600 in Inghilterra alla fine del 700 in Francia e in USA sino a tutto l’800 dove ci sono molte nuove
costituzioni.
Per capire il costituzionalismo liberale partiamo dalle due grandi dichiarazioni dei diritti francese e americana di
fine 700.
La costituzione americana nasce senza un catalogo dei diritti, ma dopo pochissimi anni dall’entrata in vigore
della costituzione si fornisce, con una serie di emendamenti, di un catalogo di diritti. I primi emendamenti sono
l’elencazione dei diritti fondamentali degli USA.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789
Questa dichiarazione viene approvato un mese e mezzo dopo la presa della bastiglia e contiene un catalogo di
diritti che verranno poi ripresi da tutte le altre costituzioni.
L’art. 11 è dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero e riassume i principi liberali in materia di libera
espressione del pensiero.
Costituzione americana
Il primo emendamento afferma che il congresso non potrà fare nessuna legge per limitare il diritto dei cittadini di
riunirsi in forma pacifica o di limitare la stampa e la religione. Non abbiamo quindi una previsione di limiti, il
Congresso non può limitare la libertà d’espressione.
Il primo aspetto che si mette in evidenza è l’affermazione della libertà di pensiero come in qualche modo idea
che non vi possano essere verità assolute.
La libertà di pensiero non a caso è strettamente legata alla libertà di religione. Nella logica dello stato liberale vi è
un’idea di laicità dello stato. Lo stato deve garantire il dissenso soprattutto in quei settori nei quali il dissenso
non era mai stato garantito, anzi il dissenso era particolarmente punito.
L’eretico ha quindi il diritto non solo di parola, ma anche di professare la propria religione.
L’affermazione della libertà di pensiero nasce dalla necessità di affermare la libertà religiosa e dal superamento
dell’idea che ogni stato deve avere una religione.
Ogni credo può essere messo in discussione.
Tutela quindi le minoranze politiche e culturali di potersi esprimere.
La libertà di espressione è tendenzialmente una libertà negativa, ciò che si vuole proteggere è il singolo dalla
interferenza dei singoli poteri e in particolare dal potere politico. Quindi il vero grande lascito dello stato liberale
in materia di libertà di espressione è il divieto di interventi preventivi da parte dell’autorità pubblica —> libertà
dalla censura.
Il meccanismo quindi è di una tutela successiva e non preventiva.
L’altro aspetto che connota la libertà di espressione è che ogni limitazione a questo diritto deve essere previsto
da una legge, deve essere di competenza del parlamento che nella logica liberale rappresenta la collettività e il
parlamento è il difensore dei diritti. (Statuto Albertino art. 28).
Abbiamo un comportamento di astensione dei pubblici poteri per quanto riguarda la regolazione dei mezzi di
comunicazione. Non vi erano nemmeno finanziamenti da parte dello stato per l’editoria e “il mercato delle idee”
aveva esattamente le stesse regole di qualsiasi altro mercato di beni e servizi.
24/02/2021
Evoluzione della libertà d’espressione nello stato democratico
Abbiamo una rielaborazione dei principi liberali alla luce delle nuove esigenze dello stato democratico. Alcune
concezione relativista della verità
cose restano, come per esempio il pilastro della per cui non esistono verità
assolute, ma l’ordinamento deve accogliere qualsiasi pensiero, qualsiasi idea anche profondamente diversa o
contrastante con le idee prevalenti nella società.
In altri termini in linea di principio, anche chi professa idee contrastanti con i valori dello stesso stato
democratico deve avere accesso al libero mercato delle idee, sempre per quella concezione che le idee che
sono considerate migliori prevalgono solo nel confronto e dibattito con altre idee.
Questo pone una serie di interrogativi complessi: tema del negazionismo è uno dei temi più scottanti e difficile
che mettono a dura prova l’idea e il sistema libertario per cui ciascuna idea ha diritto di accedere al dibattito
pubblico.
Esempio: negazionismo della shoah —> soprattutto dagli anni 80 ci sono stati gruppi che hanno sostenuto
l’inesistenza dei campi di sterminio o quanto meno hanno minimizzato la shoah dando numeri più bassi rispetto
a quello che gli storici hanno accertato oppure dicendo che non vi era un progetto di sterminio.
Si è posto ovunque, soprattutto in Europa, un dibattito tra gli storici ma anche a livello politico e sovranazionale
sulle misure possibili per contrastare questo fenomeno.
I negazionisti commettono un reato? L’ordinamento può punire chi nega l’esistenza della shoah? Tocca
moltissimi temi tra cui la libertà degli storici, della ricerca storica, sui limiti della libertà d’espressione, sui limiti
alla libertà di raccontare menzogne.
Questo negazionismo poi nasce non per realizzare e creare un nuovo filone storico, ma è un fatto falso che è
diffuso probabilmente per una finalità precisa, che è quella comunque di mettere in discussione una verità che è
a fondamento del nuovo regime che si è instaurato in tante parti del mondo proprio dopo la caduta del nazismo,
cioè il regime democratico. Vi è quindi anche un discorso d’odio dietro a questa negazioni.
Quindi si può punire? Entro quali limiti si può punire? Una punizione della mera falsità mette in discussione poi il
principio della inesistenza delle verità assolute?
Lo stato, il legislatore può imporre una verità storica? La Polonia ha introdotto una legge che punisce chi
afferma che il popolo polacco è stato in qualche modo complice dello sterminio della shoah. Questa legge
punisce anche la ricerca storica volta a dimostrare e affermare la responsabilità dei polacchi nell’olocausto.
Il legislatore italiano, dopo il lunghissimo dibattito nella comunità scientifica e tra giuristi e politici, ha adottato
l’aggravante di negazionismo nei reati di
una soluzione intermedia rispetto ad altri ordinamenti e ha previsto
incitamento all’odio. La fattispecie penale è comunque la stessa, il negazionismo diviene un aggravante, anche
se comunque questa aggravante non ha ancora trovato applicazione nelle aule di giustizia, andando a
sottolineare come questa introduzione di questa aggravante sia più simbolica piuttosto che necessaria.
Questo non significa in se che anche un scelta più forte potesse essere in astratto ammissibile quindi la
possibilità di prevedere il reato di negazionismo.
falso
La libertà d’espressione copre anche ciò che è e ciò che il soggetto stesso sa essere falso? Questo è un
abuso del diritto, il soggetto non sta esercitando un diritto, ma sta abusando di un diritto a fine diversi —>
giurisprudenza della CEDU.
Probabilmente un reato di negazionismo nel nostro ordinamento pone più di un dubbio di legittimità
costituzionale. D’altra parte vi sono delle spinte a livello europeo che spingono comunque a contrastare il
negazionismo che potrebbero “salvare” e ritenere un reato del genere legittimo. Ma ovviamente stona con
l’impostazione dei nostri padri costituenti che avevano fiducia nella democrazia e volevano una democrazia
aperta nella quale tutte le voci hanno diritto di cittadinanza. Una democrazia nella quale sono inclusi nel dibattito
delle idee anche coloro che rifiutano, non condividono i valori dello stato democratico. Si preferisce che questi
siano progressivamente integrati nei valori della democrazia, piuttosto che questi siano esclusi con il rischio di
una ulteriore estremizzazione.
Per esempio in Francia e in Germania è stato introdotto un reato di negazionismo, in Francia in particolare non
solo contro la shoah, ma più in generale contro i crimini contro l’umanità.
Il diritto di libertà d’espressione non è un diritto assoluto, può avere delle limitazioni quindi che devono però
essere preordinate a tutela di un bene di rilievo costituzionale. Nel momento in cui si prevede la punizione del
negazionismo, quale è il bene giuridico tutelato?
L’idea che si debba punire la falsità non è tipico degli ordinamenti democratici, il falso in se non è vietato.
Alcuni hanno ragionato in tema di reputazione: nel momento in cui si afferma l’inesistenza della shoah, siccome
sulla shoah si è poi costruito anche un discorso pubblico relativo agli ebrei, nel momento in cui si nega allora si
lede anche la reputazione degli ebrei. Altri hanno ritenuto che vi sia un intrinseco discorso d’odio nel discorso
negazionista perchè è necessariamente finalizzato all’odio verso gli ebrei.
La nostra Costituzione, a parte il richiamo al divieto di ricostituzione del partito fascista, per il resto non
riconosce limiti ideologici alla libertà del pensiero proprio perché ha fiducia nel metodo democratico. Alla base
della nostra costituzione c’è una assunzione di speranza nei cittadini. La scommessa dei costituenti è proprio
quella di prevedere e sperare che la democrazia vincerà con le armi della stessa democrazia, con le armi del
dibattito pubblico i valori democratici prevarranno.
Simile al negazionismo è la questione che si è posta riguardo il diritto alla salute e affermazioni false riguardo
all’evoluzione della pandemia.
Si è posto a livello anche sovranazionale il problema di come contrastare questo tipo di informazione.
Per lo stato autoritario è molto semplice: la Cina per esempio per chi diffondeva notizie non filtrate dal potere
pubblico finiva in carcere. Ovviamente
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