DIRITTO DELL’ECONOMIA DIGITALE I
NOZIONI GENERALI
DIRITTO = “complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni tra i membri di una
collettività in una determinata epoca storica al fine di prevenire o reprimere l’insorgere dei
conflitti”
Il diritto è un insieme di regole/condotte/norma le regole/norme a cosa servono? Servono a
→
disciplinare i rapporti tra individui che vivono in una determinata collettività ed determinata
epoca storica. Questi individui hanno avuto la necessità di avere queste regole per prevenire
conflitti. Prima infatti, gli individui si facevano giustizia da soli e per far ciò ricorrevano alla
violenza. La nascita del diritto è servito a prevenire e reprimere l’insorgere di conflitti. Quindi
l'insieme di queste norme e regole serve per disciplinare le relazioni tra individui. Inoltre il diritto
cambia a seconda dell’epoca storica: oggigiorno abbiamo il diritto dell'economia digitale che fino
a 10 anni fa non esisteva: ciò è avvenuto grazie all'avvento di internet. Il nostro diritto deriva dal
diritto romano, ma comunque il nostro diritto si è evoluto notevolmente rispetto a quello romano.
In altre parole il diritto evita che gli individui si facciano giustizia da soli; sana il conflitto tra
individui e varia a seconda dell’epoca storica (possiamo avere una norma di 100 anni fa ma che
deve essere adattata all’epoca odierna e quegli individui).
Distinguiamo tra:
DIRITTO PUBBLICO = complesso di norme che regola l’esercizio dei poteri autoritativi
➔ dello Stato. ES norme costituzionali, norme amministrative, diritto tributario. Tutto il
complesso di norme attraverso cui lo Stato esercita la sua autorità.
DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti tra i privati/tra privati e lo Stato (province, regioni,
➔ comuni quando non esercitano i loro poteri autoritativi e si comportano come privati) che
non siano importanti dei poteri autoritativi > diritto dell’economia digitale fa parte di
questa categoria. ES diritto di proprietà
CREARE
AUTORITÀ CUI SPETTA IL DIRITTO:
STATO (Parlamento e Governo) = livello statuale
1. UNIONE EUROPEA (Consiglio dell’UE) = liv sovranazionale
2. REGIONI ED ENTI LOCALI (Consigli regionali, provinciali e comunali)
3. APPLICARE
AUTORITÀ CUI SPETTA IL DIRITTO
AUTORITÀ GIUDIZIARIA = es: giudici, tribunali, corti d’appello, corte di cassazione,
1. consiglio di stato.
CORTE DI GIUSTIZIA UE
2.
NORMA GIURIDICA: unità minima del diritto = è un po’ come l’atomo del diritto. E’ la regola che
compone il diritto (o ordinamento giuridico). Le norme giuridiche devono contenere dei
precetti/comandi formulato in termini generali ed astratti . GENERALI = perché non si rivolge a
singole persone ma ad una serie di persone (art.575 codice penale punisce con la reclusione
→
chiunque cagioni la morte di un uomo). ASTRATTI = perché non prende in considerazione fatti
concreti ma una serie ipotetica di fatti (art.2043 codice civile).
Quando è che la regola da generale e astratta diventa concreta? Per far ciò è necessario
l’intervento del giudice che applica la norma.
DIRITTO OGGETTIVO = insieme delle norme giuridiche che disciplinano la civile convivenza fra gli
uomini (LAW)
DIRITTO SOGGETTIVO = pretesa di un soggeto a che altri assuma il comportamento indicato
dalla norma (RIGHT) art.832 codice civile = diritto di proprietà. Situazione giuridica complessa
→
che risulta da una serie di libertà, immunità e pretese (noi pretendiamo che gli altri non vadano a
titolare della pretesa
ledere il nostro diritto). Il rapporto tra il (il titolare del diritto soggettivo) ed il
soggetto passivo (individuo che deve astenersi dal tenere tutti quei comportamenti che vanno a
violare il diritto soggettivo di un altro individuo) è detto RAPPORTO GIURIDICO. I diritti soggettivi si
diritti reali:
distinguono tra diritti soggettivi assoluti = riconosciuti nei confronti di tutti sono
→
diritti della personalità
diritti sulle cose (es diritto di proprietà) e (diritto all'identità personale,
diritto alla riservatezza, diritto all’immagine, diritto all’onore ed alla reputazione e diritti
soggettivi relativi (conosciuti anche come diritti di credito) = spettano ad un soggetto nei
diritti di credito
confronti di una o più persone determinate o determinabili. Sono i (diritti di
diritti di famiglia
obbligazione) e i (obblighi)
FONTI DEI DIRITTI
DIRITTI LEGALI = attribuiti dalla legge es codice civile, tutte le leggi speciali legate al codice
→
civile. Es diritto all’oblio (diritto di non essere dimenticati) o alla riservatezza
DIRITTI CONTRATTUALI = nascono dai contratti. Nel nostro sistema giuridico a Costituzione rigida
un diritto soggettivo costituzionale non può essere limitato, sospeso, modificato o soppresso da
leggi ordinarie.
DIRITTI COSTITUZIONALI = sono conferiti dalla costituzione nei confronti dello stato e dei privati.
ES diritto al lavoro. Sono diritti fondamentali poichè contenuti nel testo costituzionale. Li
distinguiamo: contenuto:
per il
● diritti di libertà: di associazione (art.18), di riunione (art.17), di manifestazione del
○ pensiero
diritti sociali: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32)
○ titolarità:
per la
● diritti dell’uomo: conferiti a tutti gli uomini indipendentemente dalla cittadinanza
○ (diritto di professare la propria fede religiosa, diritto di manifestazione del
pensiero)
diritti del cittadino: diritto al voto, diritto di associazione
○ LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO
NATURA:
- FONTI DI PRODUZIONE modi di formazioni delle norme giuridiche modi in cui si
→ →
formano le nostre leggi. E’ il processo di formazione della legge che si conclude quando la
legge viene approvata e applicata diventando una fonte di cognizione.
- FONTI DI COGNIZIONE testi che contengono le norme giuridiche. Fonti attraverso cui
→
possiamo avere conoscenza delle norme giuridiche. Es GPDR ossia il regolamento per la
protezione dei dati personali oppure il codice civile e anche la costituzione e tutte le leggi
speciali emanate. Quando una legge viene approvata diventa fonte di cognizione.
IL SISTEMA DELLE FONTI: pluralità (le fonti sono molte) ed eterogeneità delle fonti (diverse tra
loro)
(art.1 preleggi c.c.: leggi - regolamenti - norme corporative e usi). Il progenitore che conteneva
una prima elencazione delle fonti era l’art 1 preleggi ossia norme/ leggi collocate prima del
codice civile e che anticipano le norme del codice civile, ma non fanno parte di esso .
1) FONTI EUROPEE = atti normativi dell’UE
trattato CE
legislazione comunitaria o meglio dire legislazione europea
regolamenti = prevalgono sulla legge nazionale ad eccezione di quelli che sono i principi
● supremi della Costituzione e hanno valore direttamente nel territorio degli Stati Membri.
Tra i regolamenti c’è il GPDR = atti dell’UE che all’interno dei singoli stati dell’UE possono
essere osservati. I regolamenti sono quindi atti immediatamente esecutivi/operativi
all’interno dei singoli stati membri
direttive = rivolte agli Stati membri che sono obbligati ad adattarvisi attraverso leggi di
● recepimento. Le direttive non sono direttamente efficaci/esecutive ma devono essere
recepite ossia il legislatore italiano deve emanare una legge comunitaria che recepisce la
direttiva. Per essere osservate devono essere recepite attraverso leggi comunitarie
(chiamate così perché recepiscono le direttive) emanate ogni anno
DIRETTIVA DEVE ESSERE RECEPITA IL REGOLAMENTO NO > diversificano all'esecutività
2) FONTI COSTITUZIONALI
Costituzione = è rigida (per modificare la costituzione è necessario di un procedimento che
richiede l'approvazione doppia di entrambe camere del parlamento, quindi la modifica deve
essere approvata doppiamente) e garantita dalla Corte Costituzionale. E’ la legge fondamentale
della nostra Repubblica
Leggi costituzionali = emanate nelle materie in cui la Costituzione dispone una riserva di legge
costituzionale
3) LEGGI ORDINARIE STATALI
A. codice civile (diviso in 6 libri) scritto nel 1942 = ogni libro ha un titolo e tratta di una
tematica ad esempio il primo libro riguarda le persona e la famiglia.
B. leggi ordinarie dello Stato (leggi previste dall’art.70 Costituzione) = quelle leggi emanate
in merito a varie materie. Sono leggi ordinarie poiché non costituzionali
C. decreti legge (art.77, comma 2 Costituzione) emanati solo in casi di straordinaria
necessità ed urgenza. Devono essere ratificati dal Parlamento entro 60 giorni; se non
convertiti entro il tempo previsto avviene la decadenza. Vengono emanati direttamente
dal Parlamento. Il governo può agire autonomamente in caso di urgenza ma devono
essere ratificati dal Parlamento
D. decreti legislativi delegati (art.76 Costituzione) = emanati dal Governo ma su delega del
Parlamento e quindi non hanno bisogno di una successiva approvazione da parte del
Parlamento.
4) LEGGI REGIONALI: solo nelle materie indicate dalla Costituzione (art.117) e dalle Leggi
Costituzionali (ambito residuale)
5) REGOLAMENTI (art.4 Preleggi)
6) USI O CONSUETUDINI = fonti del diritto che non leggiamo da nessuna parte ma consistono nel
praticare uniformemente un comportamento nella convinzione che questi comportamenti siano
giuridicamente obbligatori. Sono fonti non scritte e non statuali, è una pratica uniforme di
comportamenti e convinzione della loro giuridica obbligatorietà
RAPPORTI TRA LE FONTI:
- CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE = tutte le fonti devono essere conformi alla
Costituzione = non bisogna confliggere con i principi della Costituzione
- PRINCIPIO GERARCHICO = la fonte che si trova in una posizione subordinata non puo’
confliggere con quella che si trova antecedentemente = fonti secondarie non possono
contenere precetti che confliggono con fonti primarie
EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
concetti fondamentali
efficacia temporale delle norme giuridiche (art.10 preleggi): leggi e regolamenti sono
● sottoposti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore entro il 15esimo
giorno dalla pubblicazione (salvo che non sia disposto altrimenti). L’ignoranza della legge
non scusa = non ci si può giustificare di una propria azione/comportamento dicendo che
non si conosceva la legge che lo vietava ad esempio.
abrogazione = una legge abrogata significa che non deve essere più rispettata, viene
● espressa
quindi annullata. L’abrogazione può essere (interviene legge successiva
tacita
espressamente lo dice e che non regola una materia precedentemente) o (nuova
legge interviene a regolare integralmente quanto contenuto precedentemente)
principio di irretroattività = legge non può avere effetto se non per avvenire = leggi non
● regolano eventi passati ma solo futuri.
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti = diritti che spettano al soggetto e fatti
→
valere nei confronti di tutti. Sono pretese che soggetto può far valere indifferentemente nei
confronti di coloro che possono interferire con l’esercizio del diritto
- diritti che tutelano l’integrità fisica della persona biologicamente intesa: diritto alla vita,
all’integrità fisica, alla salute
- Diritti che hanno ad oggetto la persona nel suo rapporto/relazionarsi con gli altri: diritto
al nome, all’immagine, all’onore ed alla reputazione, alla riservatezza, diritto morale
d'autore o inventore, diritto all’identità personale (creato dai giudici), diritto all’oblio =
diritto di essere dimenticati, è un diritto più recente.
I diritti alla personalità hanno una tutela di tipo:
- COSTITUZIONALE (art.2): la Costituzione riconosce le libertà fondamentali dell’individuo.
La costituzione è la nostra carta fondamentale e riconosce le libertà dell’individuo.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
(es associazione)
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- PENALE: abbiamo norme del codice penale che tutelano i diritti della personalità. Come?
Attraverso una previsione di una sanzione penale per chi viola tali diritti ovviamente le
sanzioni variano a seconda della gravità della violazione
- CIVILE: tutela civile nel senso che è attribuita ad es all’interno del codice civile. Il
legislatore quando tutto ciclicamente questi diritti prevede a carico di chi viola tali diritti di:
risarcimento del danno, reintegrazione in forma specifica > andare a ripristinare la
situazione che un sogg è andato a violare ossia ripristinare la situazione antecedente al
fatto che ha causato un danno al diritto della personalità (ad esempio scusandosi) e
pubblicazione della sentenza > quando soprattutto la sentenza dà ragione alla persona
lesa > si pubblica la sentenza per andare a riabilitare l’immagine della persona il cui diritto
non sono alternative, ma possono
è stato leso. Possono essere applicate tutte e tre,
essere cumulative.
CARATTERI GENERALI: valgono per tutti i diritti della personalità
1. ASSOLUTEZZA: fatti valere e sono protetti nei confronti di tutti
2. INDISPONIBILITÀ: il titolare di un diritto della personalità non può vendere (alienare) tale
diritto o rinunciarci. Il carattere dell’indisponibilità può subire delle attenuazioni per cui è
un carattere vero fino ad un certo punto: si può anche alienare o rinunciare ad alcuni
diritti (es. se cedo la mia immagine o per farla pubblicare o come influencer allora perdo
il diritto all’immagine). Il titolare non può alienarli né rinunciarvi
3. IMPRESCRITTIBILITÀ: diritti che non si estinguono per non uso prolungato nel tempo Se
non faccio valere il diritto, non per questo perdo il diritto
4. NON PATRIMONIALITÀ: non si possono cedere, non sono suscettibili di controvalore
economico anche in questo caso è un concetto valido ma fino ad un certo punto,
→
infatti con l’evolversi della situazione e con l’aumento di questi contratti di sfruttamento
dell’immagine, questo carattere è venuto man mano sfumando
5. INVIOLABILITÀ: non possono essere violati né dallo Stato (pubblica amministrazione) né
da altri individui > dell'inviolabilità si manifesta l’assolutezza di questi diritti
1) DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE:
Questo diritto non è stato riconosciuto subito e non è contenuto nel codice civile, ma è stato
elaborato dalla giurisprudenza e riconosciuto dai giudici e dai tribunali a partire degli anni 70. Si è
affermato in maniera faticosa. Ha per oggetto l’interesse della persona all’intangibilità (che non
venga intaccata all’esterno di fronte a terzi) della propria proiezione sociale (tutto quello che fa
parte del sua personalità, tutto quello che fa parte del suo patrimonio intellettuale quindi le nostre
idee/modo di pensare/ rapportarci con l’esterno) e a vedersi riconoscere all’esterno il proprio
patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico e religioso = le nostre idee, credenze
ecc. E’ il diritto di ogni persona a che non sia travisata la propria immagine intellettuale, politica,
etica, religiosa, professionale o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di
convinzioni dallo stesso non professare. E’ il diritto a che ad un soggetto non vengano attribuite
convinzioni/opinioni/azioni che il soggetto stesso non ha commesso. E’ incluso nel catalogo
aperto dei diritti della personalità (con integrità morale, identità sessuale, identità informatica,
riservatezza). Questo cosa significa? Non è chiuso il catalogo nel senso che non sono un numero
chiuso ma si possono sempre aggiungere diritti a quelli già esistenti, se la giurisprudenza dovesse
riconoscerne altri. Si specificherebbe nel diritto al nome, diritto all’identità sessuale e morale.
Come tutti i diritti della personalità trova il suo fondamento nell’art.2 della Costituzione. Presenta
caratteri tipici/generali dei diritti della personalità e inoltre presenta tutte le caratteristiche dei
diritti soggettivi. Ha natura giuridica di diritto soggettivo, assoluto, personalissimo, non
patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile e irrinunciabile.
CASO 1 → prof Veronesi
Caso: non consentita estrapolazione ai fini pubblicitari di una parte di un’intervista resa ad un
famoso settimanale (“Oggi”) dall’oncologo Prof.Veronesi avente ad oggetto la minore nocività
della sigaretta a basso contenuto di nicotina. La frase relativa alle sigarette leggere veniva
inserita nella pubblicità delle sigarette Milde Sorte e ciò rappresenta una subdola distorsione
dell’immagine del Prof.Veronesi.
Il prof Veronesi è un oncologo famoso che è sempre stato attivo nella lotto contro i tumori. Egli
rilascia un'intervista dove dice che le sigarette a basso contenuto di nicotina sono meno nocive
rispetto alle altre = questo frame di intervista rilasciata viene estrapolata a fini pubblicitari senza
il suo consenso e viene inserita in una pubblicità di un brand di sigarette chiamata Milde Sorte →
questo comporta a una subdola distorsione dell’immagine del prof Veronesi che si era sempre
battuto contro l’utilizzo di tabacco. Veronesi si rivolge così al tribunale che si esprime a favore di
Veronesi facendo riferimento al fatto che il diritto al nome del prof è stato intaccato.
Successivamente la Milde Sorte non contenta della s
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale
-
Diritto dell'economia
-
Introduzione al diritto e diritto dell'economia digitale 1
-
Diritto dell'economia