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Il caso Landru (1963)
Appare per la prima volta l'espressione "Diritto all'oblio" che però viene negato dal Tribunale francese cui si era rivolta la ricorrente Landru considerato il nuovo Barbablù: in una condizione economica precaria e per risolvere la sua situazione pubblica annuncio in cui si spaccia vedovo per attirare donne nubili, una donna abocca e dopo un po convince la donna a lasciargli il proprio patrimonio; dopo un po di tempo attira questa donna, la strangola e brucia nel camino il corpo e dissemina le ceneri nel giardino.
Nel giro di pochi anni fa la stessa cosa con almeno 10 donne. Una sopravvissuta dalla furia del serial killer aveva cercato di dimenticare per 50 anni questa storia si trova catapultata in una situazione che la costringe a ricordarsi.
Questione sollevata: capire quando vicende trascorse ed in passato lecitamente rese pubbliche possano costituire oggetto di nuova divulgazione o quando il semplice trascorrere del tempo possa garantire il diritto all'oblio.
temporenda tale diffusione illecita, attribuendo la possibilità di riconoscere a protagonisti di avvenimentinon più attuali il diritto di essere dimenticati
Il tribunale riconosce che esiste il diritto all’oblio ma lo nega alla donna perché fa riferimento a uncomportamento della donna che aveva pubblicato un libro riguardante il tema poco prima delfilm che racconta la storia di Landru
IN ITALIA
Trib.Roma 15 Maggio 1995 (Il killer del Messaggero)“La ripubblicazione, dopo circa 30 anni dall’accaduto, di un grave fatto di cronaca nera,con fotografia delreo confesso, ai fini di mera promozione commerciale, costituisce diffamazione a mezzo stampa trattandosidi notizia pubblica e non più di pubblico interesse e perciò inidonea ad integrare gli estremi del legittimoesercizio del diritto di informazione e di cronaca” (Sassano, p.20-21)
All'epoca la notizia era pubblica e di pubblico interesse, successivamente aveva perso la
La sua utilità sociale, per questo tribunale di Roma, accoglie il ricorso di colui che ha commesso l'omicidio.
Prima sentenza italiana a riconoscere espressamente il diritto all'oblio.
Caso:
Il 14 gennaio 1990 il quotidiano "Il Messaggero" promuove un gioco a premi basato sulla riproposizione più o meno casuale delle vecchie prime pagine dello stesso quotidiano. Quel giorno, a pag. 9, appare la fotografia della prima pagina dell'edizione del 6 dicembre 1961. La pagina è riprodotta in maniera ridotta, ma è ben visibile un titolo che si riferisce a un grave fatto di cronaca dell'epoca: "S.S. ha confessato di avere ucciso B.C.", con la foto dell'autore dell'omicidio. Il Messaggero ripropone dopo 30 anni la prima pagina di un vecchio quotidiano con un titolo che si riferisce ad un fatto accaduto nella cronaca passata. L'autore dell'omicidio lamentò che la riproposizione di quella vicenda risalente.
Ad almeno 30 anni prima lo esponeva a graviripercussioni sul piano sociale e lavorativo e non teneva conto dell'eccellente condotta tenuta incarcere che gli era valsa la grazia del Presidente della Repubblica. L'autore dell'omicidio lamenta un danno alla sua identità personale.
Decisione: il Tribunale ravvisa gli estremi dell'abuso del diritto di cronaca, condannando l'editore del quotidiano al risarcimento del danno patito dal ricorrente. Ritiene illegittima la ripubblicazione per assenza di utilità sociale dell'informazione. Afferma il principio per cui la ripubblicazione di una notizia - legittimamente pubblicata in passato - in alcuni casi può comportare un danno per il soggetto interessato. Ritiene che un evento che sia stato oggetto di cronaca trent'anni prima non può essere riproposto, a meno che non sorga un interesse pubblico alla sua rievocazione (che nel caso di specie si era affievolito).
un interesse pubblico alla sua ri-evocazione la dove il soggetto condannato 30 anni prima, si fosse macchiato di nuovo di omicidio. In quel caso sarebbe stato lecito? Il problema è individuare quale sia l'intervallo di tempo che fa venir meno l'interesse dell'opinione pubblica alla ripubblicazione di una notizia. C'è un lasso di tempo che giustifichi la prevalenza del diritto all'oblio? Non ci sono parametri o risposte giuste. Al livello giurisprudenziale si è affermato l'orientamento che la diffusione di informazioni che vanno a ledere il diritto all'oblio, una volta che l'intervallo di tempo nascosto renda impossibile considerarle di attualità, non è giustificata perché in grado di ostacolare il soggetto nella sua nuova personalità. ALTRA SENTENZA E CASO Caso: ripubblicazione a sei anni di distanza dalla prima pubblicazione di una notizia non aggiornata riguardante il coinvolgimento in fatti dimafia di un soggetto che nel frattempo era stato completamente scagionato
Cass.civ, sez. III, 9 aprile 1998, n.3679: ha affermato il "giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterate pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"
Ricapitolando:
- ci si interroga sulla sussistenza di un interesse a rientrare nell'anonimato una volta trascorso un sufficiente periodo di tempo
- emerge soprattutto in relazione ad episodi di cronaca nera in cui è innegabile un interesse alla loro conoscenza da parte dell'opinione pubblica al momento in cui si svolgono gli eventi
- contrasto tra l'interesse alla conoscenza ed il diritto alla riservatezza del soggetto coinvolto in caso di ripubblicazione della notizia dopo diverso tempo
- diritto che non vuole cancellare il passato ma proteggere il presente e la pace che il soggetto già "noto"
Il diritto all'oblio, al pari del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale, sorge e si qualifica in funzione protettiva della sfera individuale di fronte all'intrusione dei terzi e, pertanto, trova più frequente ragion d'essere nell'evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa che ha prodotto la c.d. società dell'informazione (Cass, Sez.III, 5 aprile 2012, n.5525).
La nozione "statica" di diritto all'oblio, propria di un assetto comunicativo tradizionale, trova una diversa formulazione nell'ambito di Internet e delle comunicazioni elettroniche.
Diritto all'oblio online (rapporto tra Internet e diritto all'oblio)
Internet ha modificato radicalmente il mondo dell'informazione e ha alterato il rapporto tra informazione, fatti e persone. Questo perché Internet e i motori di ricerca rendono le informazioni pubblicate sempre astrattamente disponibili.
internet e motori di ricerca rendono possibile il galleggiamento nel web di notizie a volte precise a volte poco accurate (poco aggiornate/notizie false) Novità = Internet garantisce a tutti la possibilità di accedere alle notizie in modo veloce, intuitivo ed immediato anche se le informazioni non sono più attuali (info vecchie) o aggiornate (e a volte parziali). Grazie ad internet abbiamo la sensazione di essere immessi in un flusso continuo di info che spesso ampliamo volontariamente con le info che immettiamo su internet. Tutto questo ha agevolato l'effetto di rimbalzo = grazie ad internet vengono proiettati nel presente degli accadimenti passati che i soggetti coinvolti avrebbero preferito relegare nel passato. Oggi non è più possibile distinguere su internet tra chi fa informazione e chi fruisce delle informazioni: chiunque può immettere in rete informazioni, anche di caratterepersonale e diventa accessibile a un pubblico più ampio. Questo può comportare rischi per la privacy e la sicurezza delle persone coinvolte. Tuttavia, l'accesso immediato alle informazioni su Internet offre anche numerosi vantaggi. È possibile ottenere notizie e aggiornamenti in tempo reale su qualsiasi argomento, senza dover aspettare la pubblicazione su giornali o programmi televisivi. Inoltre, Internet è una fonte infinita di conoscenza, con una vasta quantità di informazioni disponibili su ogni argomento immaginabile. È importante essere consapevoli di come utilizzare correttamente le informazioni trovate su Internet. Non tutte le fonti sono affidabili e può essere necessario verificare la veridicità delle informazioni prima di utilizzarle o condividerle. In conclusione, Internet ha rivoluzionato il modo in cui accediamo alle informazioni. È diventato un potente strumento di comunicazione e ricerca, ma è fondamentale utilizzarlo in modo responsabile e consapevole.disponibilità del suo autore o del sito sorgente (1° sito in cui notizia appare per la prima volta) in quanto può essere copiato e memorizzato da altri siti e può essere rintracciato da chiunque tramite i motori di ricerca Internet è una sconfinata banca dati: uno stesso dato può essere in diversi siti con diverse forme, contemporaneamente. Chiunque potrà utilizzare il dato, copiarlo e riservarselo da un'altra parte nella Rete. Il problema non è più quello della "ripubblicazione" della notizia, in quanto è un dato di fatto, ma quello della sua permanenza in Rete e della sua indicizzazione attraverso i motori di ricerca. Inoltre, in Google i risultati non seguono un ordine cronologico ma un ordine di rilevanza legato ad una serie complessa di fattori (es. il numero di clic). Indicizzazione = indici sono meccanismi che servono ai motori di ricerca per scegliere che pagina far vedere tenendo conto.delle necessità di quell'utente è la condizione fondamentale perché una pagina web possa essere conosciuta. Internet ci rende tutti più vulnerabili (in particolare donne e bambini) quando immettiamo dati dobbiamo stare attenti perché tutti possono arrivare a noi. Internet può essere utilizzato in modo ingenuo, lucido, idiota o violento. Tale utilizzo può danneggiare non solo chi immette il dato in Rete ma anche terzi (Tiziana Cantone). Altre considerazioni sul diritto all'oblio online. In questo scenario si è registrata in giurisprudenza una casistica complessa serie di casi in cui utenti lamentavano la visualizzazioni di risultati non graditi in quanto ritenuti danno al proprio diritto di identità personale. Gli interessati sono andati a interpellare sia i siti web sorgente dell'info sia i motori di ricerca che indicizzano le info avevano creato l'effetto rimbalzo. Tutto questo haportato ad una estrema incertezza sotto il profilo