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DIRITTO DELL’ECONOMIA DIGITALE I

NOZIONI GENERALI

DIRITTO = “complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni tra i membri di una

collettività in una determinata epoca storica al fine di prevenire o reprimere l’insorgere dei

conflitti”

Il diritto è un insieme di regole/condotte/norma le regole/norme a cosa servono? Servono a

disciplinare i rapporti tra individui che vivono in una determinata collettività ed determinata

epoca storica. Questi individui hanno avuto la necessità di avere queste regole per prevenire

conflitti. Prima infatti, gli individui si facevano giustizia da soli e per far ciò ricorrevano alla

violenza. La nascita del diritto è servito a prevenire e reprimere l’insorgere di conflitti. Quindi

l'insieme di queste norme e regole serve per disciplinare le relazioni tra individui. Inoltre il diritto

cambia a seconda dell’epoca storica: oggigiorno abbiamo il diritto dell'economia digitale che fino

a 10 anni fa non esisteva: ciò è avvenuto grazie all'avvento di internet. Il nostro diritto deriva dal

diritto romano, ma comunque il nostro diritto si è evoluto notevolmente rispetto a quello romano.

In altre parole il diritto evita che gli individui si facciano giustizia da soli; sana il conflitto tra

individui e varia a seconda dell’epoca storica (possiamo avere una norma di 100 anni fa ma che

deve essere adattata all’epoca odierna e quegli individui).

Distinguiamo tra:

DIRITTO PUBBLICO = complesso di norme che regola l’esercizio dei poteri autoritativi

➔ dello Stato. ES norme costituzionali, norme amministrative, diritto tributario. Tutto il

complesso di norme attraverso cui lo Stato esercita la sua autorità.

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti tra i privati/tra privati e lo Stato (province, regioni,

➔ comuni quando non esercitano i loro poteri autoritativi e si comportano come privati) che

non siano importanti dei poteri autoritativi > diritto dell’economia digitale fa parte di

questa categoria. ES diritto di proprietà

CREARE

AUTORITÀ CUI SPETTA IL DIRITTO:

STATO (Parlamento e Governo) = livello statuale

1. UNIONE EUROPEA (Consiglio dell’UE) = liv sovranazionale

2. REGIONI ED ENTI LOCALI (Consigli regionali, provinciali e comunali)

3. APPLICARE

AUTORITÀ CUI SPETTA IL DIRITTO

AUTORITÀ GIUDIZIARIA = es: giudici, tribunali, corti d’appello, corte di cassazione,

1. consiglio di stato.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.

NORMA GIURIDICA: unità minima del diritto = è un po’ come l’atomo del diritto. E’ la regola che

compone il diritto (o ordinamento giuridico). Le norme giuridiche devono contenere dei

precetti/comandi formulato in termini generali ed astratti . GENERALI = perché non si rivolge a

singole persone ma ad una serie di persone (art.575 codice penale punisce con la reclusione

chiunque cagioni la morte di un uomo). ASTRATTI = perché non prende in considerazione fatti

concreti ma una serie ipotetica di fatti (art.2043 codice civile).

Quando è che la regola da generale e astratta diventa concreta? Per far ciò è necessario

l’intervento del giudice che applica la norma.

DIRITTO OGGETTIVO = insieme delle norme giuridiche che disciplinano la civile convivenza fra gli

uomini (LAW)

DIRITTO SOGGETTIVO = pretesa di un soggeto a che altri assuma il comportamento indicato

dalla norma (RIGHT) art.832 codice civile = diritto di proprietà. Situazione giuridica complessa

che risulta da una serie di libertà, immunità e pretese (noi pretendiamo che gli altri non vadano a

titolare della pretesa

ledere il nostro diritto). Il rapporto tra il (il titolare del diritto soggettivo) ed il

soggetto passivo (individuo che deve astenersi dal tenere tutti quei comportamenti che vanno a

violare il diritto soggettivo di un altro individuo) è detto RAPPORTO GIURIDICO. I diritti soggettivi si

diritti reali:

distinguono tra diritti soggettivi assoluti = riconosciuti nei confronti di tutti sono

diritti della personalità

diritti sulle cose (es diritto di proprietà) e (diritto all'identità personale,

diritto alla riservatezza, diritto all’immagine, diritto all’onore ed alla reputazione e diritti

soggettivi relativi (conosciuti anche come diritti di credito) = spettano ad un soggetto nei

diritti di credito

confronti di una o più persone determinate o determinabili. Sono i (diritti di

diritti di famiglia

obbligazione) e i (obblighi)

FONTI DEI DIRITTI

DIRITTI LEGALI = attribuiti dalla legge es codice civile, tutte le leggi speciali legate al codice

civile. Es diritto all’oblio (diritto di non essere dimenticati) o alla riservatezza

DIRITTI CONTRATTUALI = nascono dai contratti. Nel nostro sistema giuridico a Costituzione rigida

un diritto soggettivo costituzionale non può essere limitato, sospeso, modificato o soppresso da

leggi ordinarie.

DIRITTI COSTITUZIONALI = sono conferiti dalla costituzione nei confronti dello stato e dei privati.

ES diritto al lavoro. Sono diritti fondamentali poichè contenuti nel testo costituzionale. Li

distinguiamo: contenuto:

per il

● diritti di libertà: di associazione (art.18), di riunione (art.17), di manifestazione del

○ pensiero

diritti sociali: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32)

○ titolarità:

per la

● diritti dell’uomo: conferiti a tutti gli uomini indipendentemente dalla cittadinanza

○ (diritto di professare la propria fede religiosa, diritto di manifestazione del

pensiero)

diritti del cittadino: diritto al voto, diritto di associazione

○ LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

NATURA:

- FONTI DI PRODUZIONE modi di formazioni delle norme giuridiche modi in cui si

→ →

formano le nostre leggi. E’ il processo di formazione della legge che si conclude quando la

legge viene approvata e applicata diventando una fonte di cognizione.

- FONTI DI COGNIZIONE testi che contengono le norme giuridiche. Fonti attraverso cui

possiamo avere conoscenza delle norme giuridiche. Es GPDR ossia il regolamento per la

protezione dei dati personali oppure il codice civile e anche la costituzione e tutte le leggi

speciali emanate. Quando una legge viene approvata diventa fonte di cognizione.

IL SISTEMA DELLE FONTI: pluralità (le fonti sono molte) ed eterogeneità delle fonti (diverse tra

loro)

(art.1 preleggi c.c.: leggi - regolamenti - norme corporative e usi). Il progenitore che conteneva

una prima elencazione delle fonti era l’art 1 preleggi ossia norme/ leggi collocate prima del

codice civile e che anticipano le norme del codice civile, ma non fanno parte di esso .

1) FONTI EUROPEE = atti normativi dell’UE

trattato CE

legislazione comunitaria o meglio dire legislazione europea

regolamenti = prevalgono sulla legge nazionale ad eccezione di quelli che sono i principi

● supremi della Costituzione e hanno valore direttamente nel territorio degli Stati Membri.

Tra i regolamenti c’è il GPDR = atti dell’UE che all’interno dei singoli stati dell’UE possono

essere osservati. I regolamenti sono quindi atti immediatamente esecutivi/operativi

all’interno dei singoli stati membri

direttive = rivolte agli Stati membri che sono obbligati ad adattarvisi attraverso leggi di

● recepimento. Le direttive non sono direttamente efficaci/esecutive ma devono essere

recepite ossia il legislatore italiano deve emanare una legge comunitaria che recepisce la

direttiva. Per essere osservate devono essere recepite attraverso leggi comunitarie

(chiamate così perché recepiscono le direttive) emanate ogni anno

DIRETTIVA DEVE ESSERE RECEPITA IL REGOLAMENTO NO > diversificano all'esecutività

2) FONTI COSTITUZIONALI

Costituzione = è rigida (per modificare la costituzione è necessario di un procedimento che

richiede l'approvazione doppia di entrambe camere del parlamento, quindi la modifica deve

essere approvata doppiamente) e garantita dalla Corte Costituzionale. E’ la legge fondamentale

della nostra Repubblica

Leggi costituzionali = emanate nelle materie in cui la Costituzione dispone una riserva di legge

costituzionale

3) LEGGI ORDINARIE STATALI

A. codice civile (diviso in 6 libri) scritto nel 1942 = ogni libro ha un titolo e tratta di una

tematica ad esempio il primo libro riguarda le persona e la famiglia.

B. leggi ordinarie dello Stato (leggi previste dall’art.70 Costituzione) = quelle leggi emanate

in merito a varie materie. Sono leggi ordinarie poiché non costituzionali

C. decreti legge (art.77, comma 2 Costituzione) emanati solo in casi di straordinaria

necessità ed urgenza. Devono essere ratificati dal Parlamento entro 60 giorni; se non

convertiti entro il tempo previsto avviene la decadenza. Vengono emanati direttamente

dal Parlamento. Il governo può agire autonomamente in caso di urgenza ma devono

essere ratificati dal Parlamento

D. decreti legislativi delegati (art.76 Costituzione) = emanati dal Governo ma su delega del

Parlamento e quindi non hanno bisogno di una successiva approvazione da parte del

Parlamento.

4) LEGGI REGIONALI: solo nelle materie indicate dalla Costituzione (art.117) e dalle Leggi

Costituzionali (ambito residuale)

5) REGOLAMENTI (art.4 Preleggi)

6) USI O CONSUETUDINI = fonti del diritto che non leggiamo da nessuna parte ma consistono nel

praticare uniformemente un comportamento nella convinzione che questi comportamenti siano

giuridicamente obbligatori. Sono fonti non scritte e non statuali, è una pratica uniforme di

comportamenti e convinzione della loro giuridica obbligatorietà

RAPPORTI TRA LE FONTI:

- CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE = tutte le fonti devono essere conformi alla

Costituzione = non bisogna confliggere con i principi della Costituzione

- PRINCIPIO GERARCHICO = la fonte che si trova in una posizione subordinata non puo’

confliggere con quella che si trova antecedentemente = fonti secondarie non possono

contenere precetti che confliggono con fonti primarie

EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

concetti fondamentali

efficacia temporale delle norme giuridiche (art.10 preleggi): leggi e regolamenti sono

● sottoposti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore entro il 15esimo

giorno dalla pubblicazione (salvo che non sia disposto altrimenti). L’ignoranza della legge

non scusa = non ci si può giustificare di una propria azione/comportamento dicendo che

non si conosceva la legge che lo vietava ad esempio.

abrogazione = una legge abrogata significa che non deve essere più rispettata, viene

● espressa

quindi annullata. L’abrogazione può essere (interviene legge successiva

tacita

espressamente lo dice e che non regola una materia precedentemente) o (nuova

legge interviene a regolare integralmente quanto contenuto precedentemente)

principio di irretroattività = legge non può avere effetto se non per avvenire = leggi non

● regolano eventi passati ma solo futuri.

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti = diritti che spettano al soggetto e fatti

valere nei confronti di tutti. Sono pretese che soggetto può far valere indifferentemente nei

confronti di coloro che possono interferire con l’esercizio del diritto

- diritti che tutelano l’integrità fisica della persona biologicamente intesa: diritto alla vita,

all’integrità fisica, alla salute

- Diritti che hanno ad oggetto la persona nel suo rapporto/relazionarsi con gli altri: diritto

al nome, all’immagine, all’onore ed alla reputazione, alla riservatezza, diritto morale

d'autore o inventore, diritto all’identità personale (creato dai giudici), diritto all’oblio =

diritto di essere dimenticati, è un diritto più recente.

I diritti alla personalità hanno una tutela di tipo:

- COSTITUZIONALE (art.2): la Costituzione riconosce le libertà fondamentali dell’individuo.

La costituzione è la nostra carta fondamentale e riconosce le libertà dell’individuo.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

(es associazione)

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- PENALE: abbiamo norme del codice penale che tutelano i diritti della personalità. Come?

Attraverso una previsione di una sanzione penale per chi viola tali diritti ovviamente le

sanzioni variano a seconda della gravità della violazione

- CIVILE: tutela civile nel senso che è attribuita ad es all’interno del codice civile. Il

legislatore quando tutto ciclicamente questi diritti prevede a carico di chi viola tali diritti di:

risarcimento del danno, reintegrazione in forma specifica > andare a ripristinare la

situazione che un sogg è andato a violare ossia ripristinare la situazione antecedente al

fatto che ha causato un danno al diritto della personalità (ad esempio scusandosi) e

pubblicazione della sentenza > quando soprattutto la sentenza dà ragione alla persona

lesa > si pubblica la sentenza per andare a riabilitare l’immagine della persona il cui diritto

non sono alternative, ma possono

è stato leso. Possono essere applicate tutte e tre,

essere cumulative.

CARATTERI GENERALI: valgono per tutti i diritti della personalità

1. ASSOLUTEZZA: fatti valere e sono protetti nei confronti di tutti

2. INDISPONIBILITÀ: il titolare di un diritto della personalità non può vendere (alienare) tale

diritto o rinunciarci. Il carattere dell’indisponibilità può subire delle attenuazioni per cui è

un carattere vero fino ad un certo punto: si può anche alienare o rinunciare ad alcuni

diritti (es. se cedo la mia immagine o per farla pubblicare o come influencer allora perdo

il diritto all’immagine). Il titolare non può alienarli né rinunciarvi

3. IMPRESCRITTIBILITÀ: diritti che non si estinguono per non uso prolungato nel tempo Se

non faccio valere il diritto, non per questo perdo il diritto

4. NON PATRIMONIALITÀ: non si possono cedere, non sono suscettibili di controvalore

economico anche in questo caso è un concetto valido ma fino ad un certo punto,

infatti con l’evolversi della situazione e con l’aumento di questi contratti di sfruttamento

dell’immagine, questo carattere è venuto man mano sfumando

5. INVIOLABILITÀ: non possono essere violati né dallo Stato (pubblica amministrazione) né

da altri individui > dell'inviolabilità si manifesta l’assolutezza di questi diritti

1) DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE:

Questo diritto non è stato riconosciuto subito e non è contenuto nel codice civile, ma è stato

elaborato dalla giurisprudenza e riconosciuto dai giudici e dai tribunali a partire degli anni 70. Si è

affermato in maniera faticosa. Ha per oggetto l’interesse della persona all’intangibilità (che non

venga intaccata all’esterno di fronte a terzi) della propria proiezione sociale (tutto quello che fa

parte del sua personalità, tutto quello che fa parte del suo patrimonio intellettuale quindi le nostre

idee/modo di pensare/ rapportarci con l’esterno) e a vedersi riconoscere all’esterno il proprio

patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico e religioso = le nostre idee, credenze

ecc. E’ il diritto di ogni persona a che non sia travisata la propria immagine intellettuale, politica,

etica, religiosa, professionale o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di

convinzioni dallo stesso non professare. E’ il diritto a che ad un soggetto non vengano attribuite

convinzioni/opinioni/azioni che il soggetto stesso non ha commesso. E’ incluso nel catalogo

aperto dei diritti della personalità (con integrità morale, identità sessuale, identità informatica,

riservatezza). Questo cosa significa? Non è chiuso il catalogo nel senso che non sono un numero

chiuso ma si possono sempre aggiungere diritti a quelli già esistenti, se la giurisprudenza dovesse

riconoscerne altri. Si specificherebbe nel diritto al nome, diritto all’identità sessuale e morale.

Come tutti i diritti della personalità trova il suo fondamento nell’art.2 della Costituzione. Presenta

caratteri tipici/generali dei diritti della personalità e inoltre presenta tutte le caratteristiche dei

diritti soggettivi. Ha natura giuridica di diritto soggettivo, assoluto, personalissimo, non

patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile e irrinunciabile.

CASO 1 → prof Veronesi

Caso: non consentita estrapolazione ai fini pubblicitari di una parte di un’intervista resa ad un

famoso settimanale (“Oggi”) dall’oncologo Prof.Veronesi avente ad oggetto la minore nocività

della sigaretta a basso contenuto di nicotina. La frase relativa alle sigarette leggere veniva

inserita nella pubblicità delle sigarette Milde Sorte e ciò rappresenta una subdola distorsione

dell’immagine del Prof.Veronesi.

Il prof Veronesi è un oncologo famoso che è sempre stato attivo nella lotto contro i tumori. Egli

rilascia un'intervista dove dice che le sigarette a basso contenuto di nicotina sono meno nocive

rispetto alle altre = questo frame di intervista rilasciata viene estrapolata a fini pubblicitari senza

il suo consenso e viene inserita in una pubblicità di un brand di sigarette chiamata Milde Sorte →

questo comporta a una subdola distorsione dell’immagine del prof Veronesi che si era sempre

battuto contro l’utilizzo di tabacco. Veronesi si rivolge così al tribunale che si esprime a favore di

Veronesi facendo riferimento al fatto che il diritto al nome del prof è stato intaccato.

Successivamente la Milde Sorte non contenta della s

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia_natta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia digitale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Iocca Maria Grazia.
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