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Diritto civile successioni

Notaio Marco Jeva (27 marzo 2014)

Le successioni sono un microsistema quasi completo. L'indice del libro II presenta tre titoli. Nel secondo ci sono le successioni legittime che si hanno quando il soggetto non ha fatto testamento. Nel titolo I, il Capo V presenta le norme sui legittimari che fungono da limite sia alle successioni legittime che testamentarie, e quindi la loro collocazione nelle disposizioni generali è corretta.

Questi sono i grandi settori in cui è divisa la materia delle successioni. Nel titolo secondo troviamo anche le divisioni. La divisione regolata dal codice è solo quella giudiziaria e non anche quella secondo contratto, sebbene sia la più presente. C'è il diritto potestativo di sciogliere la comunione. Il codice vede la comunione come una situazione transitoria. Esistono dei limiti temporali entro i quali può essere stabilito l'obbligo di rimanere in una situazione di contitolarità.

Poi c'è il titolo quinto che è dedicato alle donazioni e ci si chiede perché un contratto sia nel libro II piuttosto che nel IV. Questo perché la donazione si inserisce a pieno titolo nella vicenda successoria. Ossia nel momento in cui si deve valutare ai fini della collazione o dell'eventuale esercizio di un'azione di riduzione, si può fare l'azione prevista dall'art. 556.

Art 556 cc: “Determinazione della porzione disponibile - Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 [ossia non il valore dei beni nel momento della donazione ma al momento dell'apertura della successione], e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.

La donazione è un titolo di acquisto instabile in quanto per un verso deve essere riconsiderato in ogni caso il valore donato ai fini del 556 ovvero della diversa operazione prevista dal 757 (collazione). La collazione è un'operazione divisionale. In base al 737 si presume che il testatore volesse mantenere i beni indivisi e quindi con la collazione.

Riunione fittizia

Esistono delle regole di tutela dei coniugi che prevedono che una quota del patrimonio deve essere donata ai legittimari anche contro la volontà del testatore. Bisogna fare una valutazione delle motivazioni storiche di questo istituto: quelle più lontane in realtà partono dal Code Napoleon con la volontà politica di frazionare le grandi proprietà tra i figli e quindi far perdere di potere all'aristocrazia. Nel tempo questa motivazione si è persa ma certi istituti nascono per certe motivazioni per assumere un valore completamente diverso.

Il significato magari cambia ma non vuol dire che l'istituto sia superato e non abbia più utilità. E quindi l'utilità sociale dei legittimari risiedeva nella responsabilità patrimoniale ossia per un principio di solidarietà non ci si può disinteressare della sorte del tuo coniuge o dei tuoi figli.

Verso la fine del secolo scorso, subentra una spinta forte verso un individualismo esasperato e queste regole che limitano la mia volontà sono vissute come una costrizione. Negli ultimi anni sono stati presentati provvedimenti che comprimevano o addirittura limitavano la tutela del legittimario figlio a favore del coniuge, cosa che sembra irragionevole visto che il rapporto di filiazione è eterno, quello di coniugio no.

Normativa sulla successione

Normalmente il pregiudizio all'acquisto di un bene dovrebbe derivare da rischi già conosciuti.

Art 456 cc

Art 457 cc: “Delazione dell'eredità - L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

A chi non è esperto di diritto delle successioni, il secondo comma del 457 sembra assolutamente semplice, ma in realtà su questo secondo comma sono stati scritti fiumi di inchiostro perché in realtà la dottrina prevalente dice che non è vero che il testamento prevale, perché siccome la successione è un evento naturale, è la legge che ricollega all'evento naturale conseguenze giuridiche. È la legge a dire che se un soggetto muore le sue situazioni passano a un altro. E quindi il testamento serve solo per modificare e temperare la legge in materia.

Quindi quella che sembrerebbe una prevalenza del testamento, e quindi della volontà sulla legge, in realtà è da leggere al contrario. Il terzo comma introduce al grandissimo limite sia delle successioni legittime che testamentarie. L'erede può però rinunciare all'eredità, quando per esempio consta solo di passività e ha quindi motivazioni economiche. Lo Stato non può rinunciare ma lui non risponde dei debiti. La seconda ipotesi è l’accettazione con beneficio d'inventario, in questo caso si instaura una procedura, estremamente complessa, attraverso la quale si fa l'inventario, si verifica l'attivo e il passivo, l'erede risponde solo nei limiti dell'attivo ereditario e, se avanza qualche cosa e il passivo dovesse essere superiore all'attivo, l'erede risponderà solo nei limiti dell'eredità e non sarà intaccato il suo patrimonio. La procedura è comunque complessa e prevede l'autorizzazione dal giudice ed è una procedura un po' rischiosa perché se per qualche motivo non si hanno tutte le autorizzazioni e non si compiono tutte le formalità e si perde il beneficio della responsabilità limitata.

Il legatario non risponde dei debiti ma il bene oggetto di legato era tra i beni dell'eredità e i legatari

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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