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Poiché l’acquisizione di partecipazioni reciproche potrebbe essere motivata da
ragioni legate ad aggregazioni industriali o commerciali, il legislatore acconsente che
la soglia di partecipazione reciproca venga innalzata, rispettivamente dal 3 al 5% per
le quotate e dal 5 al 10% nelle pmi quotate, a condizione che il mercato sia
preventivamente posto in grado di esprimersi in ordine alle ragioni dell’aggregazione:
il superamento della soglia da parte di entrambe le società può aver luogo solamente
a seguito di un accordo tra le due società, il quale deve essere preventivamente
autorizzato dall’assemblea ordinaria delle due società.
La violazione del divieto di partecipazione reciproca comporta che la società, che per
seconda abbia superato il limite stabilito, non può esercitare il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti il limite e deve alienare tali azioni entro dodici mesi dalla data in
cui ha superato il limite; in caso di mancata alienazione entro il termine, la
sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione.
Se poi non fosse possibile accertare quale delle due società abbia superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si
estende a entrambe.
Il terzo comma della norma è poi rivolto a prevenire aggiramenti del divieto di
partecipazioni reciproche, disponendo che se un soggetto detiene una partecipazione,
in misura superiore alla soglia, in una società con azioni quotate, questa o il soggetto
che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in
una società quotata, a sua volta controllata dal primo soggetto. Ad essere dunque
vietate sono le partecipazioni triangolari nelle quali l’incrocio azionario avviene in
via indiretta.
Al fine di evitare che il divieto si traduca in un ostacolo alla circolazione dei diritti di
proprietà (si pensi all’ipotesi in cui la società che teme di essere oggetto di
un’acquisizione, proceda ad acquisire una partecipazione superiore al 3% del capitale
della società potenziale acquirente, impedendo così a quest’ultima di acquisire, a
propria volta, una partecipazione superiore al 3% del capitale della società bersaglio),
l’art. 121 espressamente dispone che i commi 1,2 e 3 non si applicano quando i limiti
indicati sono superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire
almeno il 60% delle azioni ordinarie.
I patti parasociali
4.
Precisiamo, innanzitutto che il Tuf si occupa solamente delle interferenze che le
pattuizioni extra statutari possono avere:
sulla trasparenza e sulla efficienza del mercato dei capitali (in pratica il Tuf fa
- in modo che venga meno ogni opacità e riservatezza dei patti);
sulla trasparenza ed efficienza del mercato del controllo societario (in pratica si
- vuole evitare che l’accordo parasociale divenga un comodo e poco costoso
strumento di alterazione del controllo societario);
Infatti, la disciplina della trasparenza dei patti parasociali la ritroviamo già nel codice
civile all’art. 2341-ter, all’interno del quale si rinvengono norme particolari per le
società che fanno ricorso al mercato dei capitali, con titoli diffusi in maniera rilevante
presso il pubblico risparmio.
L’art. dispone che i patti parasociali devono essere:
comunicati alla società;
- dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- la relativa dichiarazione deve essere trascritta nel verbale da depositarsi presso
- l’ufficio del registro delle imprese;
Per patti parasociali, in tal caso si intendono, i patti, in qualunque forma stipulati, che,
al fine di stabilizzare il governo della società, hanno per oggetto:
l’esercizio del diritto di voto;
- pongono limiti alla circolazione delle partecipazioni;
- hanno per oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza
- dominante all’interno delle assemblee di s.p.a. o di società che le controllano;
In caso di mancanza della sola dichiarazione in apertura dell’assemblea, i possessori
delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto
e le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono impugnabili.
Ben più ampia è invece la disciplina speciale, in tema di trasparenza dei patti
parasociali, prevista dal Tuf (art. 122) per le società quotate ed estesa anche ai patti
parasociali stipulati in società non quotate che esercitano un’influenza dominante su
una società quotata.
La norma, innanzitutto, amplia la categoria di patti parasociali, includendovi:
i patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del
- diritto di voto;
i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni o strumenti finanziari
- che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
patti che siano volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi
- di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, inclusi gli impegni a non
aderire a un’offerta;
si estende infine a tutti i patti che riuniscono partecipazioni complessivamente
- pari o superiori alla soglia del 3% (5% nelle pmi quotate);
ancora, ingloba pure i patti parasociale che solamente in potenza coinvolgono
- soci e attribuiscano l’esercizio di diritti sociali (come nell’ipotesi di patti volti a
disciplinare l’acquisto o la sottoscrizione futuri di azioni o di strumenti
finanziari partecipativi;
Quindi, impone una pubblicità tempestiva e assoluta: entro 5 giorni dalla data di
stipulazione il patto deve:
essere comunicato alla Consob;
- pubblicato per estratto sulla stampa quotidiana;
- depositato presso il registro delle imprese del luogo dove la società ha sede
- legale;
comunicato alla società quotata;
-
Anche sul piano della sanzione la disciplina delle società quotate è più rigorosa di
quella delle società con titoli diffusi: il mancato adempimento, nel termine unico di 5
giorni, di tutti e quattro gli adempimenti sopra citati comporta la nullità insanabile del
patto parasociale, nonché la sospensione del diritto di voto (in tutte le assemblee)
inerente alle azioni quotate sindacate nel patto.
Si ritiene che, dalla data di stipulazione del patto sino alla pubblicazione, il patto
parasociale comporti la sospensione del diritto di voto, la quale verrà meno o con la
pubblicazione del patto parasociale nel termine di 5 giorni, ovvero, trascorso il
termine, con la rinnovazione di un nuovo patto parasociale ad opera di tutti gli
aderenti al patto in sostituzione di quello precedente (ormai nullo), ovvero con la
sottoscrizione e la pubblicazione ad opera degli aderenti di una dichiarazione di
definitivo scioglimento del patto nullo.
Diversa è anche la disciplina inerente alla durata e l’efficacia dei patti parasociali. Per
le società con titoli diffusi i patti non possono avere durata superiore a 5 anni e si
intendono stipulati per tale durata se le parti hanno previsto un termine maggiore;
resta ferma la possibilità di rinnovare il patto alla scadenza, per mezzo di una volontà
espressa ad opera di tutti gli aderenti, per un uguale massima durata.
Nel caso di patti che non prevedono un termine di durata, ciascun contraente ha
diritto di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni.
Nelle società quotate, l’art. 123 del Tuf prevede che i patti parasociali non possono
avere durata superiore a 3 anni e si intendono stipulati per tale durata se la parti
hanno previsto un termine maggiore; sono rinnovabili alla scadenza, per uguale
durata, ma solo con espresso consenso di tutti i contraenti. Per i patti senza una
indicazione espressa di durata, resta fermo il diritto individuale di recesso, dandone
preavviso di 180 giorni e con gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 122 del Tuf.
La ragione della minor durata è ispirata dalla necessità di evitare che il patto possa
rendere irreversibile o comunque consolidare, per un periodo di tempo
eccessivamente lungo, l’assetto proprietario e di controllo della società quotata.
Infine l’ultimo comma dell’art. 123 del Tuf stabilisce che gli azionisti, che intendono
aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, possono recedere senza
preavviso dai patti parasociali indicati nell’ art.122; la dichiarazione di recesso non
produce effetto s non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
5.
L’art. 123 del Tuf impone all’ organo amministrativo della società quotata di
trasmettere al mercato, con cadenza annuale e pubblicazione sul sito internet, di un
documento che rappresenti una sintesi delle informazioni essenziali in termini di
assetti proprietari e di potere all’interno della società quotata e sul suo grado di
contendibilità.
Tale documento, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, può
costituire una sezione apposita della relazione sulla gestione, ovvero,
alternativamente, figurare in una relazione distinta, approvata congiuntamente alla
relazione sulla gestione e poi pubblicata sul sito internet.
La relazione ha un contenuto che si articola in due parti, una con contenuto
informativo dettagliato e l’altra con contenuto più sintetico.
Nella prima parte si rinvengono:
informazioni statutarie o deliberazioni assembleari, quali:
- la struttura del capitale sociale, con indicazione delle diverse categorie di
o azioni e i relativi diritti e obblighi connessi, nonché la percentuale di
capitale delle diverse categorie;
le restrizioni al trasferimento dei titoli;
o le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti degli
o organi sociali e le norme applicabili alle modifiche statutarie;
le eventuali deleghe relative ad aumenti di capitale, piuttosto che relative
o all’emissione di strumenti finanziari partecipativi, nonché relative
all’acquisto di azioni proprie;
dati extrastatutari, quali:
- le partecipazioni rilevanti nel capitale (dirette e indirette);
o glia accordi parasociali;
o i titoli che conferiscono diritti speciali di controllo;
o i meccanismi di voto in caso di partecipazioni detenute dai dipendenti;
o le eventuali restrizioni al diritto di voto;
o
contratti, quali:
- gli accordi che i modificano o si estinguono in caso di change of
o control;
gli accordi con amministratori o dipendenti che riconoscano indennità in
o caso di dimissioni o licenziamenti o di cessazione a seguito di offerte
pubbliche di acquisto;
Nella seconda parte si rinvengono:
adesioni a codici di comportamento, motivando le ragioni di eventuale mancata
- ado