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TITOLO VI

Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I - Delle società cooperative

Sezione I - Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

2511 (Società cooperative). - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

2512 (Cooperativa a mutualità prevalente). - Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

  1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
  2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per...

la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

  1. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell' articolo 2425, primo comma, punto A1;
  2. il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all' articolo 2425, primo comma, punto B9;
  3. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all' articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all' articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano

Contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente). - Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

  1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci.

cooperatori;d) l' obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell' intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l' introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l' assemblea straordinaria.

2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l' indicazione di società cooperativa. L' indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l' albo delle cooperative a mutualità prevalente.

2516 (Rapporti con i soci). - Nella costituzione e nell' esecuzione dei rapporti

mutualistici deveessere rispettato il principio di parità di trattamento.

2517 (Enti mutualistici). - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

2518 (Responsabilità per le obbligazioni sociali). - Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2519 (Norme applicabili). - Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore aventi ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520 (Leggi speciali). - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo,

in quanto compatibili. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II - Della Costituzione

2521 (Atto costitutivo). - La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

  1. il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  2. la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
  4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è
ripartizione in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci; 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato,

Si considera parte integrante dell' atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e regole inerenti allo svolgimento dell' attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell' atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall' assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

(Numero dei soci). - Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

2523 (Deposito dell' atto costitutivo e iscrizione della società). - Il notaio che ha ricevuto l' atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell' articolo 2330.

Gli effetti dell' iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

2524 (Variabilità del capitale). - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l' ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall' articolo 2528 non importa modificazione dell' atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell' atto.

costitutivo nelle formepreviste dagli articoli 2438 e seguenti.L' esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall' assemblea su propostamotivata degli amministratori.

Sezione III - Delle quote e delle azioni

2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore aventicinque euro né superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L' atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell' interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a

riserva indivisibile a norma dell' articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l' ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). - L' atto costitutivo può prevedere l' emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L' atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le

el trasferimento dei dati personali sono:
  • Il consenso dell'interessato: i dati personali possono essere trasferiti solo se l'interessato ha dato il suo consenso esplicito.
  • L'esecuzione di un contratto: se il trasferimento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento, allora il trasferimento è consentito.
  • Obblighi legali: se il trasferimento dei dati è richiesto per adempiere a un obbligo legale, allora il trasferimento è consentito.
  • Interessi vitali: se il trasferimento dei dati è necessario per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, allora il trasferimento è consentito.
  • Esecuzione di un compito di interesse pubblico: se il trasferimento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al titolare del trattamento, allora il trasferimento è consentito.
  • Interessi legittimi: se il trasferimento dei dati è necessario per il perseguimento di interessi legittimi del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che tali interessi non prevalgano sugli interessi o sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, allora il trasferimento è consentito.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Piscitello Paolo.