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PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE
Nella pubblicità istituzionale, l’inserzionista veicola al pubblico il messaggio per
promuovere sé stesso. [es. Politico che augura buone feste a tutti]
La comunicazione pubblicitaria deve essere destinata ad un pubblico
indifferenziato, e deve essere veicolata indipendentemente dal mezzo di
comunicazione.
FONTI CHE DISCIPLINANO LA PUBBLICITÀ
1. FONTE DI ORIGINE STATUALE
La fonte è il legislatore, ovvero il , l’organo che ha il potere
PARLAMENTO
di fare le leggi; e in casi particolari il .
GOVERNO
Le regole di condotta diventano efficaci nei confronti dei cittadini, perché
sono emanate da un organo a cui i cittadini stessi hanno riconosciuto
questo potere. : include e considera la pubblicità ingannevole e la
CODICE DEL CONSUMO
pubblicità comparativa, le quali sono scorrette nei confronti dei
consumatori. : stabilisce il divieto di pubblicità ingannevole
DECRETO LEGISLATIVO 2005
e pubblicità comparativa, e prende in considerazione la pubblicità di un
professionista nei confronti di un altro operatore economico.
L’ della concorrenza del mercato è di natura
AUTORITÀ GARANTE
amministrativa, e verifica se una comunicazione commerciale è
ingannevole o comparativa scorretta. Si muove su impulso da parte dei
soggetti interessati (consumatori o impresa concorrente), i quali
denunciano la diffusione di un messaggio pubblicitario non corretto.
Sul sito web dell’autorità garante chiunque può segnalare una pubblicità
scorretta. L’autorità garante può agire anche autonomamente, aprendo
una procedura così da arrivare alla sanzione (inibitoria -> ordine di
cessare la diffusione della pubblicità; pene amministrative economiche).
2. FONTE AUTOREGOLAMENTARE
Alla fine degli anni ’60, gli operatori del settore hanno deciso di darsi delle
regole da rispettare. Così istituirono: il GIURÌ, il COMITATO DI
CONTROLLO, e lo IAP.
GIURÌ —> è il “giudice” che decide se un operatore economico, nel
diffondere una pubblicità, ha avuto un comportamento in contrasto o
meno con il codice di autodisciplina.
COMITATO DI CONTROLLO —> ha il compito di controllare se ci sono
messaggi pubblicitari in contrasto con il codice, e avvisare l’inserzionista
di cessare la diffusione del messaggio (l’inserzionista può rivolgersi al
Giurì e chiedere la revoca dell’ordine di ingiunzione; il Giurì diventa
vincolante, e spetta ad esso l’ultima decisione).
ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA —> insieme di regole
che disciplinano l’uso scorretto della pubblicità.
LA CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE
Gli operatori che aderiscono allo IAP accettano di rispettarne le regole. La clausola
di accettazione è un articolo all’interno di un contratto, nel quale la persona si
impegna ad osservare il codice di autodisciplina. La clausola ha lo scopo di rendere
il codice vincolante per i soggetti che non hanno ancora aderito.
LO SCOPO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
La pubblicità è anche uno strumento concorrenziale, attraverso il quale si svolge il
gioco della concorrenza, principio cardine del mercato. Quindi lo scopo del codice è
di avere un mercato concorrenziale libero, tutelando sia il concorrente che il
destinatario.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
ART. 1 — LEALTÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
“La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa
deve evitare tutto ciò che possa screditarla”.
ONESTA —> evitare che si incentrata su temi rispetto ai quali il consumatore
potrebbe nutrire una certa sensibilità. Non è vietato affrontare temi particolari, ma è
vietato farlo se la comunicazione non è onesta, quindi con il solo scopo di attirare il
consumatore senza dare informazioni utili. [ ]
FARE USO ETICO DELLA PUBBLICITÀ
VERITIERA —> non deve essere portatrice di messaggi non veritieri, che
affermano caratteristiche (qualità, destinazione, funzione, risultati dell’utilizzazione)
del prodotto, che esso invece non ha.
CORRETTA —> l’uso della pubblicità deve essere fatto in modo tale da non recare
danno alla pubblicità stessa (no espressioni volgari, no sfera privata delle persone,
no immagini violente, no argomenti in contrasto con il senso civico).
ART. 2 — COMUNICAZIONE COMMERCIALE INGANNEVOLE
“La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o
rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo
di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per
quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le
condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o
riconoscimenti.
Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come
parametro il del gruppo di riferimento”.
CONSUMATORE MEDIO
L’ingannevolezza può essere o nel contenuto del messaggio pubblicitario o nella
modalità di rappresentazione del messaggio.
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE DI ALCUNI PRODOTTI
PRODOTTI COSMETICI: evitare espressioni che promettono la completa
eliminazione di difetti estetici, quali cellulite, rughe ecc.
Comunicare che un prodotto risolva determinati problemi dell’organismo è molto
rischioso, perché il prodotto viene connotato di funzioni che in realtà non ha.
ART. 3 — TERMINOLOGIA, CITAZIONI, PROVE TECNICHE E
SCIENTIFICHE, DATI STATISTICI
“Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere
usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata
validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente
validi”.
L’articolo impone l’uso di espressioni tecniche e scientifiche, o la citazioni di dati
statistici, in modo .
APPROPRIATO
I dati devono essere , e l’informazione deve essere data in modo .
ESATTI COMPLETO
Quando una pubblicità contiene dati statistici o tecnici che risultano da prove
effettuate, occorre indicare il periodo temporale di riferimento, perché il dato
statistico può variare nel tempo in base alle attitudini dei consumatori.
ART. 4 — TESTIMONIANZE
“Le testimonianze e altre forme di accreditamento di un prodotto, con finalità
promozionali, devono rendere palese la loro natura ed essere autentiche e
responsabili”.
Le testimonianze riferiscono i commenti dei consumatori che hanno utilizzato il
prodotto e sono rimasti soddisfatti. Quindi devono essere , e devono
APPROPRIATE
essere come tali.
RICONOSCIBILI
ART. 5 — GARANZIE
“Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con modalità tali da fare
ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso.
Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle
obbligatorie, la comunicazione commerciale deve precisare il contenuto e le
modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa
indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili
presso il punto vendita o unite al prodotto”.
ART. 6 — DIMOSTRAZIONE DELLA VERITÀ DELLA COMUNICAZIONE
COMMERCIALE
“Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di
dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati,
delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze
usate”.
L’ingannevolezza della pubblicità, nelle varie forme, si presume in caso di una
contestazione davanti al Giurì. Spetta all’inserzionista l’onere di dimostrare che
invece la sua pubblicità non è ingannevole.
ART. 7 — IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
“La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei
mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti
e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere
nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti”.
LA PUBBLICITÀ REDAZIONALE
La pubblicità redazionale si realizza sulla carta stampata, e assume la veste di
articolo di giornale (spesso ha anche la firma di un articolista).
Questa forma di pubblicità rischia di confondersi con gli articoli di giornale che
hanno una funzione diversa, cioè di informare.
La distinzione avviene tramite che separano nettamente
SOLUZIONI TIPOGRAFICHE
l’articolo di giornali e l’articolo pubblicitario con scopo promozionale.
Spesso l’articolo pubblicitario contiene un interlinea all’interno di una cornice, con la
scritta in alto a sinistra “ ”,
COMUNICAZIONE A CURA DELLA REDAZIONE PUBBLICITARIA
oppure “ ”, “ ”. Se manca questo tipo
PUBBLICITÀ REDAZIONALE SPAZIO PUBBLICITARIO
di comunicazione esplicativo, c’è il rischio di incorrere in una forma di pubblicità
ingannevole, e quindi subire una condanna a cessare la comunicazione per
violazione del codice di autodisciplina.
Dov’è il discrimino tra un articolo di giornale che parla di un prodotto e un
giornalista che dà un’informazione du un prodotto/servizio?
Il divieto non può spingersi fino a non parlare dei prodotti o servizi. Bisogna però
mettersi nei panni di chi è chiamato a decidere se un articolo è pubblicità oppure
no.
Ecco gli elementi di cui tiene conto il Comitato di controllo per decidere:
utilizzata nel descrivere il prodotto;
• ENFASI (quante volte viene nominato);
• RIPRODUZIONE DEL MARCHIO
l’articolo parla del prodotto in un contesto generale o dà INFORMAZIONI PRECISE
• come se fosse una pubblicità? Sono presenti ?
PREZZI
ART. 8 — SUPERSTIZIONE, CREDULITÀ, PAURA
“La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura”.
ART. 9 — VIOLENZA, VOLGARITÀ, INDECENZA
“La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o
rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la
sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti”.
ART. 10 — CONVINZIONI MORALI, CIVILI, RELIGIOSE E DIGNITÀ DELLA
PERSONA
“La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzio