AEREO
I vettori aerei sono obbligati ad assicurare la propria responsabilità
per danni causati ai passeggeri, ai bagagli, alla merce, secondo la
normativa comunitaria.
Successivamente tale normativa è stata poi estesa a tutti i vettori,
anche quelli non comunitari, che effettuino voli all'interno, a
destinazione o in provenienza di uno Stato comunitario.
Al vettore che non prova di essere assicurato è vietato il decollo.
Inoltre, l'inadempimento dell'obbligo assicurativo sono puniti con
una pesante sanzione amministrativa.
Il codice della navigazione, con riferimento ai danni arrecati alle
persone, permette al danneggiato di ricorrere ad un'azione diretta
contro l'assicuratore per il danno subito.
E', inoltre, importante sottolineare come l'assicuratore non possa
opporre al terzo danneggiato, che agisce nei suoi confronti,
eccezioni derivanti dal contratto. Tuttavia, l'assicuratore ha diritto di
rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
IL RISCHIO
Presupposto fondamentale dell'assicurazione è l'esistenza del
rischio.
L'esatta determinazione del rischio nella stipulazione del contratto è
rimessa alle dichiarazioni dell'assicurato e l'assicuratore è tutelato
contro dichiarazioni false o inesatte dal codice civile.
Rischi della navigazione sono le cause, dipendenti spesso
dall'ambiente in cui si naviga, che possono determinare danni o
perdita delle cose assicurate. Il Codice della navigazione parla di
tempesta, naufragio, pirateria, incendio, saccheggio.
Accanto a queste cause, ne esistono delle altre che non sono
rilevabili nell'ambiente in cui si naviga.
L'assicurazione marittima è stata definita assicurazione contro
un'universalità di rischi, a differenza delle altre tipologie di
assicurazione, che fanno riferimento a dei precisi rischi.
IL RISCHIO PUTATIVO
Il contratto di assicurazione, generalmente, è nullo in caso di
inesistenza del rischio o di cessazione di esso prima della
conclusione del contratto.
Secondo l'articolo 514 del codice della navigazione, la nullità del
contratto non è posta al fatto obiettivo dell'inesistenza o della
cessazione del rischio o dell'avveramento del sinistro prima della
conclusione del contratto, bensì con riguardo alla circostanza che la
notizia non sia pervenuta alle parti prima della conclusione del
contratto, nel luogo della stipulazione.
Si presume, sino a prova contraria, che la notizia sia pervenuta nei
luoghi suddetti.
A tutela della buona fede dell'assicuratore, è inoltre disposto che in
caso di nullità del contratto, l'assicuratore che non è a conoscenza
dell'inesistenza del rischio o della sua cessazione o
dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese e
all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da
parte dell'assicurato.
L'aggravamento del rischio viene disciplinato dall'articolo 1898 del
codice civile.
L'articolo 522 del Codice civile, invece, distingue se tale mutamento
o aggravamento sia avvenuto per fatto imputabile all'assicurato o
all'assicuratore.
La legge dispone, tuttavia, che l'assicuratore non risponde se la
trasformazione o l'aggravamento del rischio sia tale che, se il nuovo
stato di cose fosse conosciuto dall'assicuratore al momento della
conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe mai dato il
proprio consenso a queste condizioni.
Nel secondo caso, invece, se il tutto fosse stato determinato dalla
volontà dell'assicuratore, si parla di responsabilità del medesimo.
CAMBIAMENTO DI VIA, DI VIAGGIO O DI NAVE
Una particolarmente modificazione del rischio può essere
determinata da un cambiamento di via, di viaggio o di nave.
Il cambiamento di via consiste nel mutamento della rotta prevista o
usuale; il cambiamento di viaggio consiste nella variazione del
viaggio programmato,con mutamento del porto di partenza o di
destinazione.
I cambiamenti di via e di viaggio incidono sia sull'assicurazione
della nave a viaggio sia su quella della merce, mentre il
cambiamento di nave incide sull'assicurazione della merce.
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da
cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato
cambiamento forzato di via anche la deviazione fatta allo scopo di
prestare assistenza o salvataggio a nave, a persone o ad
aeromobile.
In caso di cambiamento di nave o di viaggio da ascrivere a fatto
dell'assicurato, l'assicuratore risponde solo se il sinistro si verifica
solo nel percorso coperto dall'assicurazione.
Infine, nell'assicurazione di merce, l'assicuratore non risponde se la
merce è stata caricata su nave diversa da quella ascritta nella
polizza. Se, tuttavia, la polizza non contiene i dati della nave, essa
continua a produrre i suoi effetti e l'assicurato ha l'obbligo di riferire
all'assicuratore il nome e i dati della nave su cui la merce è stata
caricata, appena ne viene a conoscenza, anche se si tratta di navi
non di linea.
In linea generale, l'assicuratore non è obbligato verso i sinistri da
dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
L'assicuratore, infatti, risponde solo se il sinistro è dovuto da colpa
del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purchè vi
sia rimasto estraneo l'assicurato.
Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave,
l'assicurato risponde limitatamente alle colpe nautiche del
medesimo.
Nell'assicurazione della merce, inoltre, l'assicuratore risponde
anche del dolo del comandante e degli altri componenti
dell'equipaggio. In questo caso, sia il comandante che l'equipaggio
non sono ausiliari dell'assicurato ma figurano come qualsiasi terzo
responsabile.
In definitiva, nel Codice della navigazione, l'agire del comandante e
del suo equipaggio si configura come un rischio della navigazione.
DANNI DA VIZIO DELLA COSA
Il danno prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non
sia stato denunciato, non induce la responsabilità dell'assicuratore.
Questo principio vale per l'assicurazione marittima della merce.
Diversamente, invece, per l'assicurazione di nave, l'assicuratore
risponde dei danni provocati da vizio occulto della nave, a meno
che non provi che tale vizio poteva essere regolarmente conosciuto
e denunciato dall'assicurato.
CLAUSOLE FRANCO AVARIA PARTICOLARE E ALL RISKS
Fra le clausole di delimitazione del rischio assicurato, si segnalano
la clausola franco avaria particolare e la clausola all risks.
Con la prima, le avarie particolari non sono coperte
dall'assicurazione della nave o della merce.
Un'estensione della copertura si ha con la clausola franco avaria
salvo, con cui restano coperte le avarie particolari derivate da
incendio, incaglio, collisione con nave o natante, sommersione.
La clausola all risks, invece, è introdotta allo scopo di ampliare al
massimo la copertura, estendendola a tutti i rischi, anche se non
attinenti alla navigazione, salvo quelli espressamente esclusi.
RISCHI DI GUERRA
Il Codice della navigazione non disciplina i rischi di guerra. In tempo
di pace, i rischi di guerra sono coperti dal normale mercato
amministrativo, sebbene non mediante le ordinarie polizze, che
espressamente li escludono ma attraverso particolari polizze ad
hoc.
L'assicurazione normalmente copre i danni materiali che colpiscono
le cose assicurate o la loro perdita a causa dei seguenti rischi:
guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione,
– sommossa
cattura, sequestro, arresto
– ordigni bellici, come mine, bombe
– scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone partecipanti a
– conflitti di lavoro
terroristi o persone che agiscono per motivi politici
– confisca o espropriazione
–
LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER ABBANDONO
L'assicurazione della nave e dell'aeromobile, della merce e del nolo
si distingue dalla facoltà dell'assicurato di abbandonare
all'assicuratore la nave, l'aeromobile, la merce o il nolo, per
ottenere l'intera indennità, dovuta per la perdita totale.
L'abbandono è per l'assicurato un onere. Esso deve essere fatto
senza condizioni e deve comprendere in modo inscindibile tutte le
cose in rischio per l'assicurato al momento del sinistro che dà luogo
all'abbandono e i diritti che spettano all'assicurato verso terzi.
Nel caso in cui l'assicuratore copra solo una parte del valore della
nave con la polizza, l'abbandono è proporzionale alla parte delle
cose in rischio.
PRESUPPOSTI
L'abbandono della nave o dell'aeromobile, secondo il Codice della
navigazione, può verificarsi:
Nel caso di perdita totale effettiva, quando la nave o
– l'aeromobile sono distrutti
nel caso di perdita totale funzionale, quando la nave o
– l'aeromobile sono divenuti inabili alla navigazione o mancano i
mezzi idonei alla riparazione della nave o dell'aeromobile
nel caso di perdita presunta: nel caso di aeromobile o nave
– devono essere trascorsi 4 mesi dall'ultima notizia, nel caso
delle altre navi otto mesi
nel caso di perdita totale economica, quando le spese di
– riparazione dei danni materiali della nave o dell'aeromobile
superano i 3/4 o i 4/5 del valore della nave o dell'aeromobile
L'abbandono della merce può effettuarsi nei seguenti casi:
perdita totale della merce
– la presunzione di perdita della nave e dell'aeromobile
– perdita totale effettiva o funzionale della nave o
– dell'aeromobile, se siano trascorsi rispettivamente tre mesi o
quindici giorni per la merce deperibile, oppure sei mesi o trenta
giorni per la merce deperibile, senza che la stessa sia stata
recuperata o fatta arrivare a destinazione
quando i danni superano i ¾ del valore assicurabile
–
L'abbandono del nolo, invece, può effettuarsi:
quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato
– quando la nave o l'aeromobile si presumono periti
–
DICHIARAZIONE DI ABBANDONO
La dichiarazione di abbandono deve essere fatta dall'assicurato
all'assicuratore per iscritto nel termine di due mesi o, se il sinistro è
avvenuto fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, di
quattro mesi dalla data del sinistro o dal giorno in cui l'ass
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