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AEREO

I vettori aerei sono obbligati ad assicurare la propria responsabilità

per danni causati ai passeggeri, ai bagagli, alla merce, secondo la

normativa comunitaria.

Successivamente tale normativa è stata poi estesa a tutti i vettori,

anche quelli non comunitari, che effettuino voli all'interno, a

destinazione o in provenienza di uno Stato comunitario.

Al vettore che non prova di essere assicurato è vietato il decollo.

Inoltre, l'inadempimento dell'obbligo assicurativo sono puniti con

una pesante sanzione amministrativa.

Il codice della navigazione, con riferimento ai danni arrecati alle

persone, permette al danneggiato di ricorrere ad un'azione diretta

contro l'assicuratore per il danno subito.

E', inoltre, importante sottolineare come l'assicuratore non possa

opporre al terzo danneggiato, che agisce nei suoi confronti,

eccezioni derivanti dal contratto. Tuttavia, l'assicuratore ha diritto di

rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto

contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

IL RISCHIO

Presupposto fondamentale dell'assicurazione è l'esistenza del

rischio.

L'esatta determinazione del rischio nella stipulazione del contratto è

rimessa alle dichiarazioni dell'assicurato e l'assicuratore è tutelato

contro dichiarazioni false o inesatte dal codice civile.

Rischi della navigazione sono le cause, dipendenti spesso

dall'ambiente in cui si naviga, che possono determinare danni o

perdita delle cose assicurate. Il Codice della navigazione parla di

tempesta, naufragio, pirateria, incendio, saccheggio.

Accanto a queste cause, ne esistono delle altre che non sono

rilevabili nell'ambiente in cui si naviga.

L'assicurazione marittima è stata definita assicurazione contro

un'universalità di rischi, a differenza delle altre tipologie di

assicurazione, che fanno riferimento a dei precisi rischi.

IL RISCHIO PUTATIVO

Il contratto di assicurazione, generalmente, è nullo in caso di

inesistenza del rischio o di cessazione di esso prima della

conclusione del contratto.

Secondo l'articolo 514 del codice della navigazione, la nullità del

contratto non è posta al fatto obiettivo dell'inesistenza o della

cessazione del rischio o dell'avveramento del sinistro prima della

conclusione del contratto, bensì con riguardo alla circostanza che la

notizia non sia pervenuta alle parti prima della conclusione del

contratto, nel luogo della stipulazione.

Si presume, sino a prova contraria, che la notizia sia pervenuta nei

luoghi suddetti.

A tutela della buona fede dell'assicuratore, è inoltre disposto che in

caso di nullità del contratto, l'assicuratore che non è a conoscenza

dell'inesistenza del rischio o della sua cessazione o

dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese e

all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da

parte dell'assicurato.

L'aggravamento del rischio viene disciplinato dall'articolo 1898 del

codice civile.

L'articolo 522 del Codice civile, invece, distingue se tale mutamento

o aggravamento sia avvenuto per fatto imputabile all'assicurato o

all'assicuratore.

La legge dispone, tuttavia, che l'assicuratore non risponde se la

trasformazione o l'aggravamento del rischio sia tale che, se il nuovo

stato di cose fosse conosciuto dall'assicuratore al momento della

conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe mai dato il

proprio consenso a queste condizioni.

Nel secondo caso, invece, se il tutto fosse stato determinato dalla

volontà dell'assicuratore, si parla di responsabilità del medesimo.

CAMBIAMENTO DI VIA, DI VIAGGIO O DI NAVE

Una particolarmente modificazione del rischio può essere

determinata da un cambiamento di via, di viaggio o di nave.

Il cambiamento di via consiste nel mutamento della rotta prevista o

usuale; il cambiamento di viaggio consiste nella variazione del

viaggio programmato,con mutamento del porto di partenza o di

destinazione.

I cambiamenti di via e di viaggio incidono sia sull'assicurazione

della nave a viaggio sia su quella della merce, mentre il

cambiamento di nave incide sull'assicurazione della merce.

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da

cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato

cambiamento forzato di via anche la deviazione fatta allo scopo di

prestare assistenza o salvataggio a nave, a persone o ad

aeromobile.

In caso di cambiamento di nave o di viaggio da ascrivere a fatto

dell'assicurato, l'assicuratore risponde solo se il sinistro si verifica

solo nel percorso coperto dall'assicurazione.

Infine, nell'assicurazione di merce, l'assicuratore non risponde se la

merce è stata caricata su nave diversa da quella ascritta nella

polizza. Se, tuttavia, la polizza non contiene i dati della nave, essa

continua a produrre i suoi effetti e l'assicurato ha l'obbligo di riferire

all'assicuratore il nome e i dati della nave su cui la merce è stata

caricata, appena ne viene a conoscenza, anche se si tratta di navi

non di linea.

In linea generale, l'assicuratore non è obbligato verso i sinistri da

dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.

L'assicuratore, infatti, risponde solo se il sinistro è dovuto da colpa

del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purchè vi

sia rimasto estraneo l'assicurato.

Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave,

l'assicurato risponde limitatamente alle colpe nautiche del

medesimo.

Nell'assicurazione della merce, inoltre, l'assicuratore risponde

anche del dolo del comandante e degli altri componenti

dell'equipaggio. In questo caso, sia il comandante che l'equipaggio

non sono ausiliari dell'assicurato ma figurano come qualsiasi terzo

responsabile.

In definitiva, nel Codice della navigazione, l'agire del comandante e

del suo equipaggio si configura come un rischio della navigazione.

DANNI DA VIZIO DELLA COSA

Il danno prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non

sia stato denunciato, non induce la responsabilità dell'assicuratore.

Questo principio vale per l'assicurazione marittima della merce.

Diversamente, invece, per l'assicurazione di nave, l'assicuratore

risponde dei danni provocati da vizio occulto della nave, a meno

che non provi che tale vizio poteva essere regolarmente conosciuto

e denunciato dall'assicurato.

CLAUSOLE FRANCO AVARIA PARTICOLARE E ALL RISKS

Fra le clausole di delimitazione del rischio assicurato, si segnalano

la clausola franco avaria particolare e la clausola all risks.

Con la prima, le avarie particolari non sono coperte

dall'assicurazione della nave o della merce.

Un'estensione della copertura si ha con la clausola franco avaria

salvo, con cui restano coperte le avarie particolari derivate da

incendio, incaglio, collisione con nave o natante, sommersione.

La clausola all risks, invece, è introdotta allo scopo di ampliare al

massimo la copertura, estendendola a tutti i rischi, anche se non

attinenti alla navigazione, salvo quelli espressamente esclusi.

RISCHI DI GUERRA

Il Codice della navigazione non disciplina i rischi di guerra. In tempo

di pace, i rischi di guerra sono coperti dal normale mercato

amministrativo, sebbene non mediante le ordinarie polizze, che

espressamente li escludono ma attraverso particolari polizze ad

hoc.

L'assicurazione normalmente copre i danni materiali che colpiscono

le cose assicurate o la loro perdita a causa dei seguenti rischi:

guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione,

– sommossa

cattura, sequestro, arresto

– ordigni bellici, come mine, bombe

– scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone partecipanti a

– conflitti di lavoro

terroristi o persone che agiscono per motivi politici

– confisca o espropriazione

LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER ABBANDONO

L'assicurazione della nave e dell'aeromobile, della merce e del nolo

si distingue dalla facoltà dell'assicurato di abbandonare

all'assicuratore la nave, l'aeromobile, la merce o il nolo, per

ottenere l'intera indennità, dovuta per la perdita totale.

L'abbandono è per l'assicurato un onere. Esso deve essere fatto

senza condizioni e deve comprendere in modo inscindibile tutte le

cose in rischio per l'assicurato al momento del sinistro che dà luogo

all'abbandono e i diritti che spettano all'assicurato verso terzi.

Nel caso in cui l'assicuratore copra solo una parte del valore della

nave con la polizza, l'abbandono è proporzionale alla parte delle

cose in rischio.

PRESUPPOSTI

L'abbandono della nave o dell'aeromobile, secondo il Codice della

navigazione, può verificarsi:

Nel caso di perdita totale effettiva, quando la nave o

– l'aeromobile sono distrutti

nel caso di perdita totale funzionale, quando la nave o

– l'aeromobile sono divenuti inabili alla navigazione o mancano i

mezzi idonei alla riparazione della nave o dell'aeromobile

nel caso di perdita presunta: nel caso di aeromobile o nave

– devono essere trascorsi 4 mesi dall'ultima notizia, nel caso

delle altre navi otto mesi

nel caso di perdita totale economica, quando le spese di

– riparazione dei danni materiali della nave o dell'aeromobile

superano i 3/4 o i 4/5 del valore della nave o dell'aeromobile

L'abbandono della merce può effettuarsi nei seguenti casi:

perdita totale della merce

– la presunzione di perdita della nave e dell'aeromobile

– perdita totale effettiva o funzionale della nave o

– dell'aeromobile, se siano trascorsi rispettivamente tre mesi o

quindici giorni per la merce deperibile, oppure sei mesi o trenta

giorni per la merce deperibile, senza che la stessa sia stata

recuperata o fatta arrivare a destinazione

quando i danni superano i ¾ del valore assicurabile

L'abbandono del nolo, invece, può effettuarsi:

quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato

– quando la nave o l'aeromobile si presumono periti

DICHIARAZIONE DI ABBANDONO

La dichiarazione di abbandono deve essere fatta dall'assicurato

all'assicuratore per iscritto nel termine di due mesi o, se il sinistro è

avvenuto fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, di

quattro mesi dalla data del sinistro o dal giorno in cui l'ass

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessio.98.19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Latorre Umberto.
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