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Preappello 10 gg prima dell’appello ordinario
Introduzione
Il codice della navigazione disciplina, sotto il profilo pubblicistico e privatistico, la
navigazione marittima ed aerea. Vi è un rapporto tra diritto civile (comune) e diritto
della navigazione (visto come diritto speciale).
Il diritto della navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che si riferisce al
fenomeno della navigazione per mare, per acque interne (fiumi, canali, laghi) e per
aria. Ha ad oggetto la materia della navigazione mercantile (contrapposta a quella
militare), avente ad oggetto il commercio, in particolare il trasporto di cose e persone
ai fini commerciali.
Le caratteristiche del diritto della navigazione sono:
Specialità (perché alla materia viene data una disciplina attraverso il complesso
o organico di norme coordinate, che si pone in posizione particolare rispetto alla
disciplina comune o generale, che è invece quella disposta dal diritto civile);
Autonomia (la disciplina particolare ed organica è contenuta in un codice
o apposito che ne costituisce la fonte più cospicua. L’autonomia si riflette nella
struttura e graduazione normativa delle fonti proprie della materia, perchè ha
una gerarchia delle fonti normative autonoma rispetto alla gerarchia delle fonti
del diritto comune).
Il codice della navigazione venne approvato con regio decreto il 30 maggio del
1942 n. 327, assieme al regio decreto che andò ad approvare il codice civile. in
L’articolo 1 del codice della navigazione elenca le fonti del diritto stabilendo che “
materia di navigazione marittima, interna ed area, si applica il presente codice, le
leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi Ove manchino le
.
disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia
gerarchia), si applica il diritto civile”.
(ultima fonte della
L’articolo 1 dà valore prevalente alle fonti proprie della materia, condizionando
l’operatività del diritto comune al preventivo ricorso a tutte le fonti speciali, anche di
grado inferiore, nonché all’impiego del procedimento analogico.
La normativa generale quindi assume una collocazione ed efficacia subordinata
rispetto alla disciplina propria della materia.
Ciò non vale per le fonti costituzionali e comunitarie che hanno sempre una posizione
gerarchica rispetto alle fonti di cui all’articolo 1 del codice della navigazione.
Le fonti elencate nell’articolo 1 del codice della navigazione combaciano
perfettamente con la gerarchia delle fonti di cui all’articolo 1 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice, il quale prevede:
Legge
o Regolamenti (in materia di navigazione emanati dal governo, dai ministri e
o dall’autorità sotto ridante ad essi, dalle regioni ed enti pubblici territoriali e
non);
Norme corporative (si fa riferimento oggi ai contratti collettivi di lavoro, a
o seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo);
Usi : hanno efficacia solo nelle materia non regolate in modo espresso da leggi o
o regolamenti (usi praeter legem); nelle materia regolate invece da leggi o
regolamenti hanno efficacia se da essi richiamati (usi secundum legem).
1 Se sono richiamati da leggi, gli usi prevalgono sul regolamento; se richiamati dal
regolamento prevalgono sulle norme subordinate.
Analogia (opera in mancanza di disposizioni espresse del diritto della
o navigazione nei limiti degli artt. 13 e 14 delle disposizioni preliminari del Codice
civile. Si ha un processo di astrazione, ovvero dalla norma particolare si risale
a principio che fissa una regola più ampia di quella espressa, comprensiva della
fattispecie non regolata. Il ricorso all’analogia ha comunque la precedenza,
nonostante sia una fonte sottordinata, rispetto all’applicazione diretta del diritto
comune, anche perchè la norma che si va a ricavare attraverso l’applicazione
del processo di astrazione, diviene una norma di diritto speciale).
Le norme del codice della navigazione si suddividono in:
Norme comuni a navigazione marittima ed aerea;
o Norme esclusive a navigazione marittima;
o Norme esclusive a navigazione aerea.
o
Vi sono rapporti anche tra navigazione marittima ed interna, in particolare:
Norme comuni alle due fattispecie;
o Norme esclusive alla navigazione marittima;
o Norme esclusive alla navigazione interna.
o
Nei rapporti tra navigazione marittima e interna il ricorso alla procedura analogica
deve essere preceduto dall’interpretazione estensiva (cioè una norma prevista per
una fattispecie viene estesa all’altra, in mancanza di una norma espressa).
Se le lacune nel diritto della navigazione non possono essere colmate con il ricorso
all’analogia, si ricorre al diritto civile.
Vi sono diversi tipi di norme contenute nel codice civile che interessano la materia
le disposizioni di questo
speciale, ad esempio l’articolo 1680 cc il quale stabilisce che “
capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua, d’aria e a quelli ferroviari o
postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi
speciali”.
L’articolo 1678 cc definisce il contratto di trasporto, definizione generale, valevole
anche con riguardo al trasporto marittimo ed aereo.
un contratto col quale una parte
In particolare si stabilisce che il trasporto è
(vettore) si obbliga a trasferire, mediante corrispettivo, cose o persone da un luogo ad
un altro.
L’impresa di navigazione
Caso Costa Concordia
I soggetti coinvolti nella vicenda sono il comandante della nave e la Costa Crociere
(armatore).
Il codice della navigazione non fornisce una definizione espressa di armatore, ma lo si
ricava dall’articolo 265 del codice, il quale nell’individuare un soggetto che deve
l’armatore è colui che assume
eseguire una serie di adempimenti, stabilisce che
l’esercizio della nave, ossia chi la gestisce, sia o meno proprietario. l’armatore
Nell’ambito della navigazione aerea, l’articolo 874 del codice stabilisce che
è chi assume l’esercizio di un aereomobile (anche qui si ha una mera individuazione di
un soggetto esercente di una serie di adempimenti, non una definizione espressa di
armatore).
2
Con riguardo al comandante non si ha un articolo che ne dia una definizione, ma una
serie di articoli che parlano di comandante della nave o dell’aereomobile, che
individuano i suoi compiti, funzioni ed obblighi come ad esempio:
tutte le persone che si trovano a bordo sono
Articolo 186 del codice:
o soggette all’autorità del comandante (il quale è la massima autorità a bordo
della nave); l’armatore nomina il comandante della nave e può in
Articolo 273 del codice:
o ogni momento dispensarlo dall’incarico;
il comandante rappresenta l’armatore
Articolo 292 co. 2 del codice: (per cui
o nei confronti dei terzi si pone in rappresentanza dell’armatore).
Per esercizio della nave o dell’aereomobile si intende quell’attività organizzata
inerente all’impiego della nave e dell’aereomobile in base alla destinazione propria
degli stessi, rivolta al conseguimento di un risultato economico, il quale deve essere
connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio del gestore ed accompagnata
dall’esistenza del rischio.
Il risultato economico non deve intendersi come il risultato di un’attività lucrativa, ma
in senso più ampio, cioè come il soddisfacimento dei bisogni propri del soggetto
agente.
Secondo una prima tesi, l’esercizio di nave configura l’impresa di navigazione e
l’armatore sarebbe il titolare dell’impresa di navigazione. Questo lo si ricava da
una lettura testuale del codice. impresa”
Secondo una seconda tesi, il termine “ utilizzato dal codice della
navigazione ha un significato diverso rispetto a quello del codice civile.
l’esercizio
In particolare, l’articolo 2082 del cc stabilisce che l’impresa è
professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o
scambio di beni o servizi.
L’esercizio della nave può avvenire però per scopi che non rientrano in quelli
previsti nell’articolo 2082 cc, in particolare a scopo di diporto (divertimento,
ludico, sportivo) o per spedizioni scientifiche o essere gestito in via meramente
occasionale. In questi casi non è possibile che vi sia un’impresa per la carenza
della finalità della produzione o dello scambio di beni o servizi e del requisito
della professionalità.
Inoltre l’articolo 2195 co. 3 del cc stabilisce che l’impresa commerciale è
l’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria . All’esercizio della
navigazione viene riconosciuto carattere commerciale con conseguente
applicazione della disciplina nei casi in cui a questo esercizio si rinvengano tutti
gli elementi che sono il presupposto dell’attività commerciale. Il diritto
commerciale investe l’esercizio della navigazione quando questo esercizio
realizza l’impresa ai sensi del 2082 cc, per cui se l’esercizio della navigazione ha
tutte quelle caratteristiche dell’articolo 2082 del cc allora è un’impresa
commerciale ai sensi del 2195 del cc, ma non preclude in ogni caso
l’applicabilità della disciplina del codice della navigazione con riferimento
all’esercizio nautico.
Riassumendo:
L’esercizio della nave o aereomobile è regolato dal diritto della navigazione;
o La disciplina dell’impresa commerciale si aggiunge alla disciplina del codice
o della navigazione per regolare l’ipotesi in cui l’esercizio della navigazione
assume la forma di impresa ai sensi dell’articolo 2082 cc.
3 Esercizio della nave ed impresa quindi possono coesistere quando ricorrono, nel
primo caso, gli elementi previsti dall’articolo 2082 cc ed in tal caso si ha
impresa commerciale ai sensi dell’articolo 2195 cc.
La dichiarazione di armatore
L’armatore può essere un soggetto distinto dal proprietario del mezzo nautico.
“chi assume l’esercizio della nave deve
L’articolo 265 del codice stabilisce che
preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave”.
L’articolo 874 “chi intende assumere l’esercizio
stabilisce analogamente che
dell’aereomobile deve fare dichiarazione di esercente al direttore dell’aereoporto nella
circoscrizione del quale è l’aereodromo di abituale ricovero dell’aereomobile e tale
dichiarazione deve essere trascritto nel registro tenuto dal diretto di aereo porto
competente”. questo si presume il
In mancanza di dichiarazione di armatore o di esercente,
proprietario del mezzo fino a prova contraria (artt. 272 e 876 del codice).
Se non c’è coincidenza tra essi e quindi il proprietario è un’altra persona, il
proprietario si assume tutte le responsabilità dell’armatore.
Il codice, per mitigare il rigore della presunzione, prevede all’articolo 265 co. 2 che
“quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la
dichiarazione può essere fatta dal proprietario”. Si evita quindi che il proprietario si
veda presuntivamente accollate le responsabilità per le obbligazioni assunte
dall’armatore.
Efficacia della dichiarazione
Vi sono due teorie:
1. Dichiarazione come pubblicità costitutiva: si ritiene che la pubblicità armatoriale
sia soggetta formalismi tali da rendere la dichiarazione non opponibile; non
viene ammessa alcuna prova contraria alle risultanze del registro di iscrizione
della nave nè dal dichiarante, nè dai terzi;
2. Dichiarazione come pubblicità dichiarativa: dottrina prevalente per la quale si
ritiene che la pubblicità armatoriale non sia condizione necessaria per l’acquisto
della qualità di armatore; chi assume concretamente l’esercizio della nave,
anche in mancanza di una dichiarazione, deve essere ritenuto armatore ed i
terzi possono fornire una prova contraria alle risultanze dei registri, dimostrando
la non conformista tra la situazione id fatto e quanto risulta dai registri.
Responsabilità dell’armatore
Viene inquadrata nei principi stabiliti in materia di responsabilità prevista dal codice
civile, per cui non essendo previsto dalla disciplina speciale del codice della
navigazione, risultano applicabili le disposizioni del codice civile. Per cui mentre la
responsabilità extracontrattuale è prevista dal codice della navigazione, non occorre
ricorrere al codice civile; mentre risulteranno applicabili gli artt. 2050 e 2051 del
codice civile relativi alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa e per danni
cagionati da cose in custodia. “l’armatore è responsabile dei fatti
L’articolo 274 del codice prevede che
dell’equipaggio (fatti illeciti posti in essere dall’equipaggio e dal comandante che
e delle obbligazioni contratte dal
danno luogo a responsabilità extracontrattuale)
comandate della nave (obbligazioni per le quali il comandante si obbliga in nome e
per conto dell’armatore che danno luogo ad una responsabilità contrattuale, per
per quanto riguarda la nave e la spedizione.
questo è responsabile l’armatore)
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli
obblighi di assistenza e di salvataggio comandante), nè di altri
(obblighi personali del
obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione”.
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Come capo della spedizione, in quest’ultimo caso il comandante è investito di poteri
diretti ad assicurare il successo della stessa, nell’interesse dei partecipanti della
navigazione, nell’interesse superiore dello stato alla sicurezza della navigazione e nel
complesso degli interessi pubblici e privati connessi alla navigazione.
Limitazione della responsabilità dell’armatore
Il concetto di limitazione di responsabilità è un istituto tipico del diritto della
navigazione, nato intorno al 1600 in relazione al trasporto di merci per via marittima,
previsto nei confronti dell’armatore, il quale era il più delle volte anche il proprietario
della nave, garantendogli così di non poter perdere somme ingenti che andassero
oltre il valore della nave, in caso di danni, e di assicurare la nave. Venne esteso poi
anche al settore aereo e terrestre, per garantire uniformità.
La limitazione della responsabilità era originariamente configurata come una forma di
protezione ed incoraggiamento del commercio marittimo, perché a fronte di un
sinistro e quindi di un risarcimento del danno, la responsabilità era limitata.
Oggigiorno risponde ancora all’esigenza di garantire una copertura assicurativa nella
responsabilità armatoriale.
Nel Regno Unito il concetto di limitazione della responsabilità armatoriale comparve
solo nel 1733, anno in cui le corti inglesi si trovarono a decidere un caso in cui i giudici
affermarono la piena responsabilità dell’armatore per la perdita di un carico di lingotti
d’oro, rubato dal comandante della nave.
Questa decisione fu duramente criticata dalla categoria degli armatori che si servirono
di questa sentenza per poter focalizzare l’attenzione sul fatto che i loro concorrenti
armatori europei potessero godere della limitazione della responsabilità. Venne
presentata una petizione al Parlamento inglese, il quale emanò un atto che
riconosceva all’armatore una limitazione della responsabilità per una somma limite
pari il valore della nave e del nolo pattuito (valuation system), ma solo in caso di
furto commesso dal comandante della nave.
Le ragioni che portarono all’emanazione di questo atto sono di natura commerciale.
Nel 18esimo secolo si avverti più forte l’esigenza di ampliare questo regime di
limitazione e nel 1786 venne esteso anche ad altre ipotesi diverse dal furto,
comprendendo tutte le conseguenze che derivassero dalla navigazione.
Nel 1860 vi fu un emendamento al Merchant Shipping Act con cui il Regno Unito
decise di distaccarsi dal concetto di limitazione della responsabilità, abbandonando il
criterio del valore della nave e del nolo pattuito, e privilegiando un criterio di calcolo
della somma limite ancorato al tonnellaggio della nave.
“per le obbligazioni contratte in occasione e
Articolo 275 del cod nav stabilisce che
per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo
stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave,
l’armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e
all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio”.
Per cui la somma limite è preventivamente individuabile ed assicurabile da parte
dell’armatore. La limitazione può essere richiesta esplicitamente dall’armatore davanti
ai giudici di fronte ai quali è stata adita la causa di risarcimento danni. Per cui la
limitazione non opera ex lege, direttamente.
Valore della nave – articolo 276 del codice
“Ai fini della determinazione del valore della somma limite, si assume il valore della
nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio,
sempre che tale valore non sia nè inferiore a un quinto, nè superiore ai due quinti del
valore della nave all’inizio del viaggio”.
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Per cui il giudice ha a disposizione il valore della nave all’inizio de
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