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I GIUDIZI SUI COMPORTAMENTI DEGLI STATI MEMBRI
6.A) RICORSI DELLA COMMISSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI.
Tale competenza riguarda le azioni promosse dalla Commissione europea contro gli Stati membri per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
Obgetto delle procedure in esame è l'accertamento della sussistenza di un inadempimento da parte degli Stati membri degli obblighi a loro spettanti.
Tali obblighi sono quelli enunciati nei trattati istitutivi, nonché dagli atti vincolanti adottati dalle istituzioni e dagli accordi internazionali da queste stipulati; ma si deve ritenere che vi rientri anche il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione di Roma sulla salvaguardia di quei diritti e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali dell'ordinamento dell'Unione.
La responsabilità per l'inadempimento incombe allo Stato.
nella sua unità e complessità. L'inadempimento può concretizzarsi tanto in una azione quanto in una omissione (es. mancata trasposizione delle direttive comunitarie). Tale responsabilità ha carattere assoluto ed oggettivo: non rilevano né l'eventuale insussistenza di una colpa dello Stato agente, né la natura o la gravità dell'inadempimento commesso, né l'assistenza di un pregiudizio da questo provocato. Ad essa lo Stato può sottrarsi solo in caso di difficoltà insormontabili provocate da cause di forza maggiore, e per il periodo strettamente necessario ad un'amministrazione diligente di porvi rimedio. In tal senso, uno Stato non può invocare: - Norme o prassi del proprio ordinamento per giustificare un eventuale inadempimento. - Un'infrazione compiuta da un altro Stato membro per giudicare misure incompatibili, adottate unilateralmente a fini correttivi o di difesa e ciò.perché l'ordinamento dell'Unione esclude ogni forma di reciprocità o di ritorsione, dal momento che esso ha per l'appunto apprestato apposite procedure per reagire in via istituzionale agli eventuali illeciti di un altro Stato. Perché si possa escludere l'infrazione occorre che il rispetto degli obblighi ad essi incombenti sia assicurato dagli stati non su un piano meramente formale, ma in termini di effettività. Ad esempio, un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con le esigenze del diritto dell'Unione può essere di per sé idoneo a costituire un inadempimento. Oltre che la sostanza del risultato, però, alla Corte interessa anche la chiarezza delle situazioni. Di regola quindi una normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione non solo non deve essere applicata, ma va formalmente rimossa, perché non si possono tollerare situazioni di incertezza eambiguità. La procedura. 94 Il Trattato stabilisce una disciplina dettagliata delle varie fasi della procedura di accertamento della violazione commessa dagli Stati membri. Tale procedura si articola in due passaggi fondamentali:- FASE PRECONTENZIOSA, interamente nelle mani della Commissione;
- FASE GIUDIZIARIA, nella quale entra in scena la Corte per accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito e che terminerà con una pronuncia sul comportamento dello Stato (ed eventuali sanzioni).
si cui si discute non può essere esercitato in modo irragionevole. Ove comunque decida di contestare l'illecito, la Commissione avvia la FASEPRECONTENZIOSA, che si articola a sua volta in due fasi:
Fase della cd. lettera di messa in mora (o diffida);
Fase del parere motivato.
La Fase della cd. lettera di messa in mora: qui la Commissione comunica formalmente allo Stato interessato l'apertura della procedura e lo mette in condizione di presentare le proprie osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione.
In realtà però, già prima dell'invio della diffida, la Commissione chiede spiegazioni allo Stato e solo se insoddisfatta, invia la lettera di messa in mora che segna formalmente l'inizio della procedura. Tale fase è da considerarsi essenziale in quanto:
- Rappresenta l'ultimo tentativo di componimento extragiudiziale;
- Tende a garantire il rispetto del diritto di difesa dello Stato interessato;
- Definisce con
- è stata
Stato decidere le misure e le modalità dell'adempimento. Destinatario dell'obbligo di osservare la sentenza è lo Stato nella sua unità e non i singoli organi che in concreto abbiano esplicato l'attività ritenuta illecita. Tuttavia la segnalata libertà degli Stati membri nella scelta dei mezzi non attenua la rigidità dell'obbligo incombente ai medesimi di assicurare con effetto immediato la piena osservanza della sentenza. Nel caso questo non avvenisse, la Commissione potrebbe presentare un nuovo ricorso alla Corte per l'inadempimento di tale obbligo. In passato un simile ricorso avrebbe potuto, al più, ove accolto, portare ad una nuova sentenza di accertamento dell'illecito. Già nel 1992 il Trattato di Maastricht apportava modifiche volte a rafforzare il sistema; mai veri miglioramenti arrivano con il Trattato di Lisbona. Grazie a questo, la Commissione si è vista attribuire il potere di ricorrere.
nuovamente alla Co