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I GIUDIZI SUI COMPORTAMENTI DEGLI STATI MEMBRI

6.A) RICORSI DELLA COMMISSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI.

Tale competenza riguarda le azioni promosse dalla Commissione europea contro gli Stati membri per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Obgetto delle procedure in esame è l'accertamento della sussistenza di un inadempimento da parte degli Stati membri degli obblighi a loro spettanti.

Tali obblighi sono quelli enunciati nei trattati istitutivi, nonché dagli atti vincolanti adottati dalle istituzioni e dagli accordi internazionali da queste stipulati; ma si deve ritenere che vi rientri anche il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione di Roma sulla salvaguardia di quei diritti e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali dell'ordinamento dell'Unione.

La responsabilità per l'inadempimento incombe allo Stato.

nella sua unità e complessità. L'inadempimento può concretizzarsi tanto in una azione quanto in una omissione (es. mancata trasposizione delle direttive comunitarie). Tale responsabilità ha carattere assoluto ed oggettivo: non rilevano né l'eventuale insussistenza di una colpa dello Stato agente, né la natura o la gravità dell'inadempimento commesso, né l'assistenza di un pregiudizio da questo provocato. Ad essa lo Stato può sottrarsi solo in caso di difficoltà insormontabili provocate da cause di forza maggiore, e per il periodo strettamente necessario ad un'amministrazione diligente di porvi rimedio. In tal senso, uno Stato non può invocare: - Norme o prassi del proprio ordinamento per giustificare un eventuale inadempimento. - Un'infrazione compiuta da un altro Stato membro per giudicare misure incompatibili, adottate unilateralmente a fini correttivi o di difesa e ciò.perché l'ordinamento dell'Unione esclude ogni forma di reciprocità o di ritorsione, dal momento che esso ha per l'appunto apprestato apposite procedure per reagire in via istituzionale agli eventuali illeciti di un altro Stato. Perché si possa escludere l'infrazione occorre che il rispetto degli obblighi ad essi incombenti sia assicurato dagli stati non su un piano meramente formale, ma in termini di effettività. Ad esempio, un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con le esigenze del diritto dell'Unione può essere di per sé idoneo a costituire un inadempimento. Oltre che la sostanza del risultato, però, alla Corte interessa anche la chiarezza delle situazioni. Di regola quindi una normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione non solo non deve essere applicata, ma va formalmente rimossa, perché non si possono tollerare situazioni di incertezza eambiguità. La procedura. 94 Il Trattato stabilisce una disciplina dettagliata delle varie fasi della procedura di accertamento della violazione commessa dagli Stati membri. Tale procedura si articola in due passaggi fondamentali:
  • FASE PRECONTENZIOSA, interamente nelle mani della Commissione;
  • FASE GIUDIZIARIA, nella quale entra in scena la Corte per accertare l'effettiva sussistenza dell'illecito e che terminerà con una pronuncia sul comportamento dello Stato (ed eventuali sanzioni).
La contestazione formale allo Stato è subordinata ad un giudizio discrezionale della Commissione: ai fini dell'avvio della procedura infatti, occorre solo che la Commissione reputi sussistente l'inadempimento. Questo non è un obbligo, ma una facoltà che può esercitare anche dopo molto tempo e questo vale anche per la durata della fase precontenziosa. Con l'avvertenza che, tuttavia, seppur ampiamente discrezionale, il potere della Commissione

si cui si discute non può essere esercitato in modo irragionevole. Ove comunque decida di contestare l'illecito, la Commissione avvia la FASEPRECONTENZIOSA, che si articola a sua volta in due fasi:

Fase della cd. lettera di messa in mora (o diffida);

Fase del parere motivato.

La Fase della cd. lettera di messa in mora: qui la Commissione comunica formalmente allo Stato interessato l'apertura della procedura e lo mette in condizione di presentare le proprie osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione.

In realtà però, già prima dell'invio della diffida, la Commissione chiede spiegazioni allo Stato e solo se insoddisfatta, invia la lettera di messa in mora che segna formalmente l'inizio della procedura. Tale fase è da considerarsi essenziale in quanto:

  • Rappresenta l'ultimo tentativo di componimento extragiudiziale;
  • Tende a garantire il rispetto del diritto di difesa dello Stato interessato;
  • Definisce con
chiarezza i termini della questione. Infatti è proprio nel corso di questa fase che si precisano le varie posizioni, attraverso la formulazione della contestazione da parte dell'esecutivo e le osservazioni presentate dallo Stato a propria difesa. I requisiti formali e sostanziali del passaggio procedurale in questione sono disciplinati in modo molto generico nel Trattato. Infatti emerge che: - La messa in mora non è sottoposta a particolari requisiti formali, essendo sufficiente una semplice lettera dell'esecutivo. Tuttavia la lettera deve contenere: - l'esplicito riferimento alla violazione contestata - gli elementi necessari alla preparazione della difesa - l'avvertimento che, in mancanza di risposta adeguata entro un termine fissato, la Commissione proseguirà nella procedura. La Fase del parere motivato: Lo Stato non è tenuto a reagire alla lettera di messa in mora: ove però non risponda o risponda con argomenti non convincenti,la Commissione deve fornire una giustificazione adeguata per qualsiasi modifica al termine originale. Il parere motivato è uno strumento importante utilizzato dalla Commissione per esprimere la propria posizione e sollecitare lo Stato a porre fine a un comportamento contestato entro un determinato termine. A differenza dei pareri tipici, il parere motivato deve essere adeguatamente motivato e non può modificare l'oggetto della contestazione indirizzata allo Stato. La motivazione adeguata richiede che il parere contenga un'esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che hanno spinto la Commissione a considerare lo Stato inadempiente. Il termine concesso allo Stato di solito è di due mesi, ma può essere ridotto o ampliato in base alle circostanze, sempre fornendo una giustificazione adeguata per tale modifica.sempre salvaguardando i diritti di difesa dello Stato. Se dopo la decorrenza del termine fissato, lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte. Inizia così la FASE GIUDIZIARIA del procedimento nella quale il presupposto necessario del ricorso è l'inosservanza del parere; mentre l'oggetto resta la violazione del diritto dell'Unione. Anche la decisione sul se e quando introdurre il ricorso rientra nella discrezionalità della Commissione: tuttavia essa non può ritardare la propria decisione fino al punto di incorrere in uno sviamento di procedura o comunque di rendere più difficile l'esercizio dei diritti di difesa da parte dello Stato. Anche il giudizio sul se lo Stato si sia conformato o meno al parere, o se comunque abbia posto fine alla trasgressione, è rimesso pienamente alla Commissione. Dunque, il ricorso della Commissione sarà ricevibile dalla Corte se:
  • è stata
svolta correttamente la fase precontenziosa;  vi è coincidenza tra le censure mosse dallo Stato nella fase precontenziosa e quelle invocate nel ricorso giurisdizionale;  è decorso inutilmente il termine fissato nel parere motivato. Nel merito, il ricorso potrà essere accolto se la Commissione prova la sussistenza dell'inadempimento contestato: quindi incombe su di essa l'onere di fornire alla Corte gli elementi necessari per l'accertamento della violazione, senza potersi fondare su alcuna presunzione. Allo Stato spetterà confutare le pretese della Commissione o provare eventuali circostanze giustificative. Solo un adempimento tempestivo ad opera dello Stato fa decadere la pretesa della Commissione. Per quanto concerne la disciplina processuale applicabile ai discorsi in esame, essa non si discosta molto da quella comune. 96 In primis, l'Art. 40 Statuto preclude alle persone fisiche e giuridiche di intervenire nelle controversie fra Stati membri.fra istituzioni, ovvero fra Stati e istituzioni dell'Unione. Questo comporta che non solo tali soggetti non hanno strumenti per imporre alla Commissione di avviare e proseguire la procedura, ma che neppure possono partecipare al giudizio. Infine va segnalato che la Corte può adottare provvedimenti urgenti e quindi può ad esempio ordinare la sospensione dell'applicazione di una normativa o di una prassi nazionale. La pronuncia della Corte e i suoi effetti. Ove accerti l'inadempimento, la Corte pronuncia una sentenza che, seppur definita nell'uso corrente come di condanna, è in realtà meramente dichiarativa, in quanto esaurisce la sua funzione nell'accertare l'esistenza dell'inadempimento. Quindi si comprende perché nella sentenza non vengano indicati i provvedimenti che lo Stato è tenuto ad assumere per porre termine all'inadempimento, né le misure riparatorie o sanatorie di questo. Spetta infatti allo

Stato decidere le misure e le modalità dell'adempimento. Destinatario dell'obbligo di osservare la sentenza è lo Stato nella sua unità e non i singoli organi che in concreto abbiano esplicato l'attività ritenuta illecita. Tuttavia la segnalata libertà degli Stati membri nella scelta dei mezzi non attenua la rigidità dell'obbligo incombente ai medesimi di assicurare con effetto immediato la piena osservanza della sentenza. Nel caso questo non avvenisse, la Commissione potrebbe presentare un nuovo ricorso alla Corte per l'inadempimento di tale obbligo. In passato un simile ricorso avrebbe potuto, al più, ove accolto, portare ad una nuova sentenza di accertamento dell'illecito. Già nel 1992 il Trattato di Maastricht apportava modifiche volte a rafforzare il sistema; mai veri miglioramenti arrivano con il Trattato di Lisbona. Grazie a questo, la Commissione si è vista attribuire il potere di ricorrere.

nuovamente alla Co

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A.A. 2012-2013
141 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Federico Giacomo.