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ACCORDI BILATERALI
Il quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea nel settore della concorrenza. La cooperazione bilaterale in materia di concorrenza tra Unione europea e Paesi terzi è un fenomeno abbastanza recente: infatti è a partire dagli anni 60 che le regole aventi ad oggetto i comportamenti anticompetitivi si sono moltiplicate, e si è avvertita l'urgenza di risolvere eventuali controversie. La crescente interdipendenza delle economie nazionali e l'importanza della corretta applicazione del diritto della concorrenza per il buon funzionamento dei mercati e degli scambi, sono fattori che hanno spinto le autorità a predisporre meccanismi di cooperazione e di coordinamento delle loro attività nell'applicazione delle rispettive normative antitrust. Infatti l'assenza di collaborazione tra autorità competenti, aumenta i rischi di conflitti, sia per la possibilità che siano adottate decisioni contradditorie, sia perLa probabilità che siano messi in causa gli interessi fondamentali di un altro Paese. Pertanto è parso opportuno proporre schemi di relazioni che assicurino il superamento delle parzialità e che stabiliscano forme di stretta interdipendenza che contribuiscano alla stabilità di obiettivi comuni. Al di là dei pochi accordi specifici, va detto che nel settore in esame, la collaborazione è più spesso accessoria alla politica commerciale: accanto a generici obblighi politici di cooperazione per disciplinare l'intervento delle imprese sui mercati interessati, spesso contengono anche disposizioni importanti proprio sulla concorrenza (es. accordo di cooperazione informale tra Giappone e Comunità, del). 2003 Altre volte la collaborazione è invece la prima tappa verso una eventuale adesione: numerosi accordi di associazione accolgono disposizioni dirette a disciplinare il libero gioco della concorrenza tra le parti; per tal via, gli Stati terzi
si impegnano ad introdurre nel loro ordinamento disposizioni analoghe a quelle comunitarie, e il rispetto di tali obblighi assunti è sorvegliato da un comitato paritetico. Tuttavia tale sistema incontra un limite dovuto alla impossibilità di sanzionare i comportamenti anticoncorrenziali: infatti l'accordo lascia alla discrezionalità degli Stati prevedere sanzioni appropriate in caso di violazione della disciplina della concorrenza. Pertanto è solo nello spirito della leale collaborazione che il sistema predisposto dagli accordi può correttamente funzionare. Infine rilevano gli accordi conclusi tra Comunità europea ed i paesi in via di sviluppo, che però non impongono allo Stato terzo l'obbligo di disciplinare l'attività delle imprese sul mercato secondo i parametri comunitari, dato che in alcuni paesi in via di sviluppo, la nozione di concorrenza è addirittura sconosciuta. I meccanismi di collaborazione predispostinegli accordi della Comunità europea con gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone. Il modello più avanzato di cooperazione tra autorità antitrust è quello delineato dagli accordi conclusi dalla Comunità con gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Giappone. 1) Con gli Usa sono stati conclusi due accordi: il primo ( ) nel 1991 relativo a accordo di Washington tutte le fattispecie restrittive della concorrenza, che tra le altre cose, ha intensificato i rapporti di cooperazione tra la Commissione europea e il Dipartimento di giustizia statunitense, al fine di evitare che un approccio diverso nella regolamentazione delle pratiche anticoncorrenziali minacci le relazioni economiche tra la Comunità e gli Usa. Il secondo accordo è del 1998, e ha rafforzato il coordinamento tra Commissione e Dipartimento di giustizia statunitense attraverso il potenziamento dell'istituto della comitas gentium attiva. 2) L'accordo CE/Canada del 1999, costituisceun altro esempio di collaborazione tra autorità nell'alotta alle condotte anticoncorrenziali, significativo in positivo, poiché definisce un sistema normativo compatto ed efficiente per promuovere la collaborazione tra Commissione ed il Commissioner of Competition canadese; tuttavia tale accordo ricalcando l'accordo CE/USA, lascia irrisolti i problemi resi evidenti da quest'ultimo. 3) Ricalca i due accordi precedenti poi, quello concluso tra il Giappone e la CE, per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali; tale accordo è diretto a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di ciascuna parte, e a ridurre il rischio di controversie derivanti dall'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. Il coordinamento tra la Commissione e le autorità dei tre Paesi, poggia sostanzialmente su sofisticati meccanismi di: notifica, scambio di informazioni, consultazione, assistenza, coordinamento degli atti.- L'obbligo di notifica degli atti di esecuzione è previsto nei casi in cui siano coinvolti interessi rilevanti di una delle due parti contraenti. L'atto di notifica deve contenere informazioni sufficienti a permettere alla controparte di valutare l'impatto della procedura sui propri interessi, in modo che possa ricorrere agli strumenti di cooperazione più intensiva, anche eventualmente nella prospettiva della repressione della condotta anticoncorrenziale.
- Lo scambio di informazioni ha l'obiettivo di tessere una trama di relazioni amichevoli, e favorire i rapporti tra le autorità competenti al fine di facilitare l'applicazione delle regole di concorrenza, migliorare l'applicazione delle relazioni politiche e la conoscenza delle rispettive condizioni economiche. Si impone la comunicazione di ogni informazione e la trasmissione di ogni documento utile alla controparte.
attività correlate, soprattutto per un uso efficace delle rispettive risorse e capacità; in particolare gli accordi con Usa e Canada prevedono riunioni semestrali, mentre quello con il Giappone stabilisce che le autorità preposte alla concorrenza si riuniscano almeno una volta l'anno.
Segue: La comity negativa. Negli accordi in esame, grande rilievo ha l'istituto della comity negativa in base alla quale "ciascuna parte si impegna a prendere in considerazione le esigenze dell'altra nel decidere se ed entro quali limiti dare corso ad un'indagine o nel definire l'oggetto e la portata dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, oltre che la gravità delle sanzioni da applicare ad un'impresa che ha posto in essere comportamenti anticoncorrenziali". In questo modo viene praticato il bilancio degli interessi, elaborato dalla giurisprudenza statunitense; tuttavia, il bilanciamento degli interessi rilevanti non si fonda su
criteri vincolanti, magli accordi prevedono una lista non esaustiva di principi-guida. Per un equa composizione degli interessi in conflitto, nella valutazione si deve tenere in conto divarie circostanze: ( l'importanza dei comportamenti o delle operazioni poste in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni poste in essere nel territorio della controparte / la rilevanza degli attianticoncorrenziali sugli interessi dei contraenti / l'incidenza degli atti concorrenziali sul libero gioco della concorrenza dei due mercati / il livello di conflittualità tra gli atti di esecuzioni e le leggi, regolamenti, le politiche o gli interessi rilevanti dell'altro contraente). Alla luce di questi fattori, la parte che intende attivarsi potrebbe decidere di non agire a favore di una azione della controparte, oppure potrebbe mitigare l'impatto delle sue misure di attuazione. Segue: La comity positiva. L'istituto della comity positiva.costituisce l'aspetto più innovativo dell'intero sistema di collaborazione messo a punto dai tre accordi.
In base a tale principio: "ciascuna parte può invitare l'altra ad adottare le misure appropriate, sulla base delle disciplina che essa è chiamata ad applicare, concernenti pratiche anticoncorrenziali poste in essere sul proprio territorio, ma in contrasto con la normativa antitrust della parte destinataria della richiesta".
La parte gode di totale autonomia nel decidere se adottare o meno le misure richieste o se intensificare attività di controllo o repressione già in corso, ma in ogni caso è tenuto ad informare la parte richiedente.
Così gli accordi in esame attribuiscono rilevanza giuridica alla comitas gentium in virtù della quale ciascuna delle autorità di un determinato ordinamento si astiene dall'applicare le proprie norme qualora un siffatto intervento sia suscettibile di avere sugli
Interessi rilevanti dell'altro ordinamento: effetti negativi superiori agli effetti positivi dell'intervento stesso per i propri interessi.
Se il modello definito dai tre accordi ha attivato forme di cooperazione importanti ed adeguate a mantenere stabili i rapporti di forza sul mercato, esso presenta alcune zone d'ombra. Innanzitutto, la rete di collaborazione intrecciata tra le autorità competenti non esclude che esse giungano a soluzioni contrastanti e inconciliabili. Inoltre non è da trascurare la natura meramente programmatica delle disposizioni che danno attuazione alla comity negativa. Anche la positive comity, ha lati negativi, visto che è condizionata dall'autonomia decisionale di cui beneficia la parte richiesta. Le disposizioni antitrust incluse negli accordi di associazione. Ci sono poi vari accordi di associazione che si caratterizzano perché significative forme di collaborazione fondate su interazione dei mezzi e dei modi, per il
perseguimento di obiettivi comuni predeterminati. Importanti sono gli accordi stipulati con i Paesi dell'area mediterranea, quelli conclusi con il Messico