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DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Infine, dopo la definitiva chiusura dei lavori, il 18 luglio 2003 Giscard d'Estaing ha presentato al presidente del Consiglio europeo (S. Berlusconi) un Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, comprendente, nella sua versione integrale, anche la Parte III (P ) e la Parte IV (D ).

Ora la Costituzione europea, così come è stata approvata dalla Conferenza Intergovernativa, dovrà essere ratificata dai 25 paesi membri dell'Unione per diventare così parte integrante delle Costituzioni nazionali.

TITOLO I DELLA PARTE I DEL PROGETTO DI TRATTATO: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA

La lettura della Parte I (ARCHITETTURA) evidenzia che sono stati inseriti nove titoli, di cui il primo, oltre a ipotizzare una definizione formale di Unione, ne indica anche gli obiettivi essenziali. L'ART.1, infatti, dichiara che l'UE

è istituita da una Costituzione «ispirata dalla volontà deid’Europa»; questi ultimi sono autorizzati a conferire le competenze cittadini e degli Stati necessarie a realizzare gli obiettivi comunitari, secondo il modello realizzatosi nel corso di cinquanta anni di integrazione europea.

Un radicale rinnovamento istituzionale riconfigura il soggetto UE, non più composto da tre ambiti di competenza distinti (CE, PESC, GAI), ma individuato in un unico protagonista, sorto dalla fusione dei tre pilastri e destinato ad operare nei rapporti internazionali.

Dal punto di vista giuridico, la formulazione piuttosto contorta del testo normativo presenta alcune ambiguità; il primo comma, infatti, non indica i soggetti istitutivi della Costituzione, ma solo quelli ispiratori, che non si limitano ai soli Stati membri che stipuleranno il Trattato, ma, come espresso dal secondo comma, comprendono tutti gli Stati europei che rispettano i valori dell’UE e si

impegnano a promuoverli congiuntamente.Ritenere l'Unione una realtà a tal punto policentrica, manifesta, quindi, la volontà della Convenzione di abbracciare non solo gli Stati membri attuali, ma anche quelli non ancora appartenenti;. in questo modo, l'Unione si identifica in un fenomeno giuridico unico nella sua specie, che non è circoscritto al proprio territorio (in altre parole, facendo riferimento alla nozione geografica di Europa), anzi esprime una potenzialità espansiva, che si traduce nell'indeterminatezza della propria stessa essenza.Questa definizione così vaga è inoltre in contraddizione con le norme relative all'ammissione di nuovi Stati attraverso il metodo internazionale classico; a tal proposito, si rileva un'ulteriore ambiguità di formulazione del testo normativo, in quanto, nonostante la principale obiezione sollevata all'UE sia la scarsa trasparenza e democraticità.

Il tema dell'ampliamento del panorama comunitario a nuovi soggetti statali non proprie procedure, coinvolge per nulla l'opinione pubblica europea, ma rimane ancora congelato in un meccanismo ormai superato, esclusivamente subordinato all'unanimità da parte di tutti gli Stati membri.

Inserito volutamente tra i primi articoli del Progetto, con l'intenzione di contribuire alla ristrutturazione dell'architettura europea, l'ART.2 riconferma i valori europei, già riconosciuti come principi costituzionali dall'ART.6 del Trattato dell'Unione europea (TUE).

Contrariamente ai precedenti progetti, in cui la loro trattazione si limitava ad un elenco sommario, questa disposizione sottolinea la loro condivisione da parte di tutti gli Stati, nel un'accettazione relativistica dei sistemi rispetto del principio del pluralismo, il quale implica giuridici e di valore, finalizzata, come scopo ultimo, all'integrazione.

Strettamente collegato al

Il precedente articolo è l'ART.3, che, tra i principali obiettivi, si prefigge contemporaneamente il benessere dei popoli dell'Unione e il mantenimento della pace, tematiche che hanno già portato alla stipulazione del Trattato CECA per evitare conflitti e gestire collettivamente le risorse.

Le altre finalità, disposte secondo una scala di valori diversa da quella attuale, sono relative a garanzie non solo sociali, ma anche economiche. Nel rispetto della diversità culturale e linguistica, emerge nuovamente il principio del pluralismo, uno dei cardini portanti del Progetto.

L'ART.5, a questo proposito, ribadisce la necessità di una società fondata sulla differenziazione e sulla democrazia. L'UE, infatti, rispettando l'autonomia statale, regionale e locale, permette agli Stati di scegliere la propria struttura istituzionale, a condizione che si impegnino a rispettare il principio.

Di leale collaborazione, secondo il quale è tenuto a cooperare e non ad ostacolare il raggiungimento degli scopi prefissati dalla Costituzione europea.

L'ART.6 tipizza invece la personalità giuridica dell'UE, quale soggetto di diritto internazionale a pieno titolo, operante sulla scena mondiale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

TITOLO II DELLA PARTE I DEL PROGETTO DI TRATTATO: DIRITTI FONDAMENTALI

L'ART.7.1, intitolato E CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA - Diritti fondamentali, integra nella Parte II del Progetto la Carta dei Diritti fondamentali del 2000, fornendole per la prima volta un valore giuridico vincolante; grazie alla sua funzione di "codice etico" degli Stati membri, infatti, questo documento normativo assegna un definitivo catalogo dei diritti fondamentali all'ordinamento comunitario, come ripetutamente richiesto in trenta anni di storia dell'integrazione europea.

Parallelamente, la Convenzione ha

ipotizzato l'adesione dell'UE alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata in seno al Consiglio d'Europa, nel tentativo di includere nel diritto comunitario, quali principi generali, tutti quei diritti ivi garantiti, ma anche comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Pur rielaborando le norme del Trattato della Comunità europea (TCE) relative alla cittadinanza dell'Unione, l'ART.8 non vi apporta alcuna innovazione quanto alla sua definizione e ai diritti che ne derivano, fatta eccezione per la facoltà concessa agli Stati membri di recedere dall'UE, sciogliendo così un vincolo precedentemente indissolubile. Indipendentemente dall'approvazione di questo Progetto, la questione dell'attribuzione della cittadinanza europea pone oggi delle complesse problematiche, poiché la sua varianza a seconda dell'ordinamento interno di acquisizione.

è soggetta a requisiti checiascun Stato membro.

12TITOLO III DELLA PARTE I DEL PROGETTO DI TRATTATO: LE COMPETENZEDELL’UNIONE EUROPEA - Seguendo le linee generali già precedentemente adottate ariguardo dalla Dichiarazione di Laeken, la Convenzione europea ha ritenuto indispensabileProgetto alle competenze dell’Unione, ampliando cosìdedicare il Titolo III della Parte I deluna materia che precedentemente era trattata, a livello generale, solo nell’ART.5 del TCELa Bozza di trattato risponde a questa esigenza, offrendo due formulazioni alternative: laprima richiama semplicemente la disciplina del TCE, senza apportare alcuna innovazione,diversamente dalla seconda, che propone una dettagliata selezione categorica dellecompetenze.Scegliendo la prima soluzione, l’ART.9, intitolato Principi fondamentali, esplica il principiogenerale di attribuzione delle competenze, che individua i poteri esclusivi dell’UE, inrelazione all’ART.1 del Progetto,

e fonda l'esercizio di dette competenze sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ripreso nell'ART.9.3, è sancito come operante. In particolare, il principio di sussidiarietà, solo nei settori di competenza non esclusiva dell'UE: pertanto, "interviene soltanto e solo nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri". Sebbene la sua enunciazione non muti rispetto alla versione precedente, per la prima volta, è permesso allo Stato membro lasciare libero spazio alle proprie realtà locali e regionali, le quali richiedono sempre maggior autonomia. Un'altra rilevante "novità" riguarda la procedura prevista dal PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE circa il meccanismo di controllo con cui i Parlamenti nazionali ne vigilano il rispetto; nell'attuale sistema, infatti, gli stessi.non hanno alcuna possibilità di denuncia della violazione del principio di sussidiarietà, se non nella misura in cui riescano a convincere il Governo ad impugnare successivamente l'atto presso la Corte di giustizia europea (P ).

PROCEDURA DI CONTROLLO SUCCESSIVO

Il sopra menzionato Protocollo, al contrario, stabilisce la Procedura di allarme preventivo, con cui i Parlamenti nazionali sono inseriti a pieno titolo nella fase di formulazione dell'atto normativo. In particolare, laddove la Commissione intenda attivare un procedimento legislativo nelle materie concorrenti, la stessa dovrà trasmettere il suo progetto motivato ai Parlamenti nazionali, oltre che al Consiglio dei ministri europeo e al PE, nel rispetto delle clausole dettate dalla sussidiarietà e dalla proporzionalità. A loro volta, detti organi dell'ordinamento legislativo interno, motivando la propria presa di posizione, dovranno indicare le eventuali ragioni per cui non condividono.

L'operazione in atto; in seguito, " qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta".

La proposta di legge potrà essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione stessa, che, a sua volta, dovrà fornire un'adeguata motivazione alla propria decisione, spesso fortemente influenzata dal peso politico detenuto dai Paesi europei che si oppongono.

Nell'eventualità in cui l'iter di adozione legislativa proceda, gli Stati membri contrari, o il Comitato europeo delle Regioni, potranno ricorrere davanti alla Corte di giustizia europea, che esaminerà il testo normativo in questione, constatandone la conformità o meno ai principi di

e di .
Dettagli
Publisher
A.A. 2003-2004
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Porchia Ornella.