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PESCla: una politica per la cooperazione tra gli Stati comunitari

PESCla è una politica volta ad incentivare una maggiore cooperazione tra gli Stati comunitari in materia di politica estera, sicurezza militare e difesa comune. Entra a far parte degli obiettivi comunitari con il trattato di Maastricht, anche se gestita al di fuori delle strutture istituzionali delle Comunità. Gli articoli relativi alla PESC (art. 11-28) non sono integrati nei trattati istitutivi. Si prefigge diversi obiettivi:

  • La salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione in conformità con la carta delle Nazioni Unite
  • Il rafforzamento con ogni misura possibile dell'Unione
  • Il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità con la carta delle Nazioni Unite
  • La promozione della cooperazione internazionale
  • Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti

umani e delle libertà fondamentali

Gli strumenti attraverso i quali è attuata la PESC sono elencati all'art. 12 del Trattato sull'UE. Si tratta di:

  • principi e orientamenti generali;
  • strategie, azioni, e posizioni comuni;
  • cooperazione sistematica.

Il principio generale in materia di adozione degli atti relativi alla PESC è stabilito dall'art. 23, che impone sempre l'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione, salvo limitate eccezioni (nomina di un rappresentante speciale dell'UE, decisioni relative all'attuazione di un'azione comune).

GAI. Fu creato nel 1992 con il Trattato di Maastricht con il nome di Giustizia e affari interni (Gai): nel 1999 con il Trattato di Amsterdam trasferì le aree dell'immigrazione illegale, dei visti, dell'asilo e della cooperazione giudiziaria in materia civile nel primo pilastro (Comunità Europea). Dopo il '99 si deve parlare quindi più propriamente

di "Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale". Nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, si prefigge di garantire un livello di protezione elevato dei cittadini dell'Unione europea favorendo e rafforzando una cooperazione rapida ed efficace delle autorità giudiziarie e di polizia (articolo 29 del trattato sull'Unione europea). Essa intende prevenire ma anche lottare contro il razzismo e la xenofobia da un lato e, dall'altro, la criminalità organizzata, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani, i crimini contro i bambini e il traffico di droga e di armi, la corruzione o la frode. Viene applicata soprattutto per mezzo delle agenzie create dall'Unione nel quadro del terzo pilastro (Eurojust, Europol e la Rete giudiziaria europea). Un passo avanti nello sviluppo della GAI, necessario per costruire lo "Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia" dell'Unione, siavrà con l'adozione della Costituzione Europea che prevede l'abolizione dei tre pilastri e la "comunitarizzazione" della GAI che funzionerà con il Metodo comunitario. Importantissima, inoltre, l'introduzione dell'Unione Economica e Monetaria che ha portato in meno di dieci anni (il 1 gennaio 2002) all'introduzione di una moneta unica per i 12 paesi che a tale unione hanno poi aderito: l'Euro. Al suo timone si è collocata la Banca Centrale europea. Gli stati che hanno aderito il 1° maggio '04 non adotteranno, per il momento, l'euro come moneta nazionale. Il loro ingresso è rimandato fino a quando non dimostreranno di poter rispettare pienamente i criteri di convergenza stabiliti a Maastricht. Gli indicatori di rispetto dei criteri di convergenza sono: l'inflazione, il tasso di inflazione rilevato in tutti gli stati membri non può superare di 1,5% quello dei 3 stati membri con il

più basso tasso rilevato su base annua; le , l’indebitamento della pubblicaamministrazione non deve essere superiore al 3% del PIL; i tassi di interesse, non devono essere superiori del 2%monetarispetto a quelli che possono vantare la migliore performance in termini di stabilità di prezzi; la , nei dueanni precedenti alla verifica dei criteri di convergenza la moneta nazionale non deve aver subito svalutazionivolontarie.

Altre innovazioni molto significative sono: l’istituzione della cittadinanza europea (diritto di ogni cittadino dell’UE dicircolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri), l’affermazione del principio di sussidiarietà,l’ampliamento delle politiche comunitarie (sanità pubblica, educazione e cultura), la revisione dei poteri attribuiti adalcune istituzioni comunitarie –in particolare- l’ampliamento delle funzioni del Parlamento europeo (procedura dicodecisione).

codecisione: rappresenta un'assoluta novità in campo legislativo, per la prima volta, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE sono posti sullo stesso piano. Tale iter si articola in diverse fasi:

  1. 1° fase. Secondo l'art. 251 la proposta legislativa della Commissione viene presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, che formula un proprio parere. Se il parere non contiene emendamenti al testo iniziale o se il Consiglio accetta tutte le modifiche proposte, l'atto può essere immediatamente adottato. Se ciò non avviene il Consiglio delibera a maggioranza qualificata una posizione comune che verrà sottoposta all'esame del Parlamento.
  2. 2° fase. Il Parlamento può entro tre mesi:
    • a) approvare o non pronunciarsi. In ogni caso il Consiglio adotterà l'atto.
    • b) emendare la posizione comune, a maggioranza assoluta. Il Consiglio, entro tre mesi, può approvare gli stessi (a maggioranza qualificata se necessario).

Sono stati accettati dalla Commissione altrimentiall'unanimità) oppure avviare una procedura di conciliazione;

c) respingere la posizione comune a maggioranza assoluta. Anche in questo caso è prevista laprocedura di conciliazione.

3° fase. Interviene il Comitati di conciliazione, composta dai membri del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo. Esso ha il compito di predisporre un testo di compromesso, alla cui stesura partecipa anche la Commissione con funzione di mediatore. Se non si raggiunge un compromesso il testo è definitivamente abbandonato. Se invece è predisposto un testo comune:

a) può essere adottato dal Consiglio (a mag. qualificata) e dal Parlamento (a mag. assoluta) nel termine di 6 settimane dalla scadenza del tempo concesso al Comitato di conciliazione;

b) non si riesce a raggiungere un accordo tra Parlamento e Consiglio e il testo è abbandonato.

*Principio di sussidiarietà: "Nei settori che non

sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"

Il Trattato di Maastricht ha anche introdotto la figura del Mediatore europeo. È nominato dopo ogni elezione del Parlamento per la durata della legislatura e dispone di un mandato rinnovabile. Per tutta la durata del suo mandato non può esercitare alcuna attività professionale. È abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione europea o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono riguardare casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari.

(salvo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado). Si parla di cattiva amministrazione quando un'istituzione omette di compiere un atto dovuto, ad esempio, il rifiuto di fornire informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo o discriminatorio o di una mancanza di trasparenza.

Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia. Le denunce possono essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle indagini, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente raccomandazioni a cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi con un parere circostanziato. Se l'istituzione interessata non accetta di tenere conto delle raccomandazioni proposte, non può in alcun caso imporre una soluzione. Tuttavia

potrà trasmettere una relazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché prenda le misure necessarie. Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle indagini svolte. Trattato di Amsterdam: è il terzo trattato con il quale sono state apportate modifiche significative ai trattati istitutivi delle Comunità europee. Il trattato di Amsterdam è il risultato della Conferenza intergovernativa lanciata il 29 marzo 1996 in occasione del Consiglio europeo di Torino. Esso è stato adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam (16 e 17 giugno 1997) e successivamente firmato, in data 2 ottobre 1997, dai ministri degli affari esteri dei quindici Stati membri. È entrato in vigore il 1° maggio 1999 (primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica da parte dell'ultimo Stato membro) in seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali. La più

importante novità nell'ambito delle politiche comunitarie è l'impegno assunto per la promozione di un più alto livello occupazionale; nel trattato istitutivo della Comunità europea è stato aggiunto un nuovo titolo dedicato interamente alle politiche occupazionali.

Le innovazioni più significative di tale trattato sono sicuramente quelle che hanno radicalmente trasformato la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Quasi tutti i settori che rientravano nel terzo pilastro sono stati trasferiti nel primo, comunitarizzando materie che in precedenza erano state trattate esclusivamente in ambito intergovernativo (rilascio di visti, concessione d'asilo, cooperazione doganale e più in generale tutte le questioni attinenti alla libertà di circolazione delle persone).

La radicale modifica delle disposizioni contenute nel Trattato sull'UE si riflette anche nella nuova denominazione. Non più CGAI, ma

Cooperazione in materia di Polizia e Giudiziaria in materia Penale.
Comunitarizzazione: con questo termine si indica il sistema secondo cui un determinato settore che, nell'assetto istituzionale dell'Unione, è soggetto al metodo inter
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Converti Alberto.