DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
INTRODUZIONE: LE ORIGINI E LO SVILUPPO DEL
PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA
PARTE I: IL QUADRO ISTITUZIONALE
PARTE II: LE PROCEDURE DECISIONALI
PARTE III: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
PARTE IV: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E
SOGGETTI DEGLI ORDINAMENTI INTERNI
PARTE V: IL SISTEMA DI TUTELA
GIURISDIZIONALE
PARTE VI: LE COMPETENZE DELL’UNIONE
EUROPEA
INTRODUZIONE: LE ORIGINI E LO SVILUPPO DEL
PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA
Il processo d’integrazione europea si avvia subito dopo la II guerra mondiale e nasce sia per evitare
conflitti interni che avrebbero potuto generare una nuova serie di scontri e di guerre, sia per
contrapporsi maggiormente al blocco filo-sovietico che raggiunse ben presto una stabilità sotto il
profilo economico, tramite il Comecon, ed una stabilità sotto il profilo militare, tramite la firma del
Patto di Varsavia.
L’integrazione europea segue due metodi: uno TRADIZIONALE ed uno più innovativo, definito come
COMUNITARIO.
Il metodo tradizionale si fonda sulla “cooperazione intergovernativa”, basata a sua volta su 3 principi:
• Prevalenza di organi di Stati: organi in cui siedono soggetti direttamente dipendenti nonché
appartenenti al potere politico (e quindi al governo) dello Stato di appartenenza;
• Prevalenza del metodo decisionale dell’unanimità: ogni Stato quindi può porre il veto su una
determinata decisione;
• Assenza o rarità di atti vincolanti ed obbligatori: vi sono per lo più atti raccomandatori.
Seguendo il metodo tradizionale, la cooperazione intergovernativa si applicherà in 3 diversi campi:
1. CAMPO MILITARE:
• UEO (UNIONE EUROPA OCCIDENTALE): trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948; vi
parteciparono membri a pieno titolo, membri osservatori e membri partner. Organo
fondamentale era il Consiglio, che decideva all’unanimità ed era composto da rappresentanti
permanenti dei vari Stati. Attuò per un determinato periodo la PESC;
• NATO (ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO): trattato di Washington del 4
aprile 1949; organizzazione non solo europea sotto il profilo geografico, data la partecipazione
di Stati Uniti e Canada. Organo principale: Consiglio del Nord Atlantico, cui partecipano i
membri permanenti di ogni Stato, accompagnati dai ministri degli esteri e della difesa. Le
decisioni vengono prese all’unanimità e non hanno carattere vincolante.
occorreva dare applicazione al piano Marshall, il piano di aiuti economici da
2. CAMPO ECONOMICO:
parte degli USA nei confronti di un Europa distrutta dalla guerra.
• OECE (ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA): trattato di Parigi
del 16 aprile 1948. Organo principale: Consiglio, formato da un rappresentante per ogni Stato.
Esso decide all’unanimità o a maggioranza, qualora quest’ultima sia stata deliberata comunque
da tutti gli Stati. Tra l’altro agli Stati contrari non si applica tale disciplina (NO CARATTERE
VINCOLANTE). Esaurita la funzione originaria, l’OECE sarebbe dovuta diventare una zona di
libero scambio, il che avvenne per alcuni Stati, tra cui AUS-SVI-UK-SVE-NOR-DAN-POR, i quali
diedero vita all’AELE (ASSOCIAZIONE EUROPEA LIBERO SCAMBIO), anche detta EFTA. Altri
Stati invece, tra cui GER-ITA-FRA-BEL-OLA-LUX decisero di ampliare la cooperazione e diedero
vita alle 3 Comunità europee, alle quali aderiranno in seguito anche gli Stati dell’AELE. L’OECE,
invece, si trasformerà con il trattato di Parigi del 1960 in OCSE (ORGANIZZAZIONE PER LA
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO).
nacque l’esigenza di collaborare e di unirsi anche sotto
3. CAMPO POLITICO/SOCIALE/CULTURALE:
una serie di principi comuni, di salvaguardare alcuni interessi fondamentali e di favorire il
progresso.
• CONSIGLIO D’EUROPA: nacque con il trattato di Londra del 5 maggio 1949. Organo principale:
Comitato dei ministri, formato dai ministri degli esteri dei vari Stati. Strumento d’azione del
Comitato sono le Convenzioni internazionali, tra cui la più importante fra tutte è sicuramente
la CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI firmata a Roma il 4 novembre del 1950 (nacque anche la Corte europea dei
diritti dell’uomo).
Il metodo tradizionale, benché molto utile, presentava però delle importanti debolezze proprio nei
suoi punti chiave. Ecco perché si decise di applicare un metodo più innovativo, definito come
COMUNITARIO.
Il metodo comunitario si basa su 3 principi:
1. Presenza di organi di individui ≠dagli organi di Stati presenti nel metodo tradizionale: i
soggetti rappresentano se stessi e sono indipendenti dallo Stato di appartenenza;
2. Prevalenza del metodo decisionale maggioritario e presenza di atti vincolanti ed obbligatori
per tutti, anche per coloro in minoranza;
3. Presenza di un organo giurisdizionale di controllo di legittimità degli atti scaturenti dai vari
organi.
PROFILO STORICO METODO COMUNITARIO
Il metodo comunitario ed il concetto di Europa fortemente legata sotto diversi profili nacque con la
DICHIARAZIONE SCHUMAN del 9 maggio 1950. Schuman, l’allora ministro degli esteri francese, parlò
nel suo discorso di “Europa dei piccoli passi”, un’Europa più unita e coesa nei fatti che nelle parole e
propose di porre sotto il controllo di un’Alta Autorità, con potere vincolante ed indipendente, il settore
carbo-siderurgico francese e tedesco.
A tale accordo avrebbero potuto aderire anche altri Stati. In realtà la Francia mirava a diventare il
partner ideale degli Stati Uniti, sostituendo così il Regno Unito.
Inoltre gli USA premevano per un veloce riarmo tedesco per fronteggiare il blocco filo-sovietico, fatto
preoccupante per la Francia, dato che proprio dal riarmo della Germania era partita la Seconda Guerra
Mondiale.
Si arrivò quindi nel 1951 al Trattato istitutivo della CECA (Comunità Europea per il Carbone e
l’Acciaio), cui aderirono Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda ed Italia (la quale non voleva
rimanere fuori dagli stretti rapporti che sarebbero scaturiti da tale accordo). Si ebbe così il concetto di
PICCOLA EUROPA.
La CECA prevedeva un mercato comune carbo-siderurgico e si presentava come un ENTE
SOVRANNAZIONALE, ossia con potere di vincolare anche soggetti privati di quel settore.
Presentava, inoltre, 4 istituzioni:
1. L’ALTA AUTORITA’, organo di individui (un membro per ogni Stato) con il compito di applicare
il Trattato e con il potere di emanare atti vincolanti in tutti i loro elementi (direttive) o solo
negli scopi (raccomandazioni);
2. il Consiglio Speciale dei Ministri, che contava un rappresentante per ogni Stato ed aveva
funzione consultiva, con il solo potere di fornire PARERE VINCOLANTE su alcune materie
all’Alta autorità;
3. l’Assemblea Comune, formata dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che aveva funzione
consultiva;
4. la Corte di Giustizia, organo adibito al controllo giurisdizionale degli atti dell’Alta autorità.
In seguito si cercò di attuare la medesima cooperazione anche nel settore della difesa, tramite la
creazione della CED (Comunità Europea Difesa), all’interno della quale un’istituzione, definita come
Commissione, avrebbe avuto lo stesso ruolo dell’ Alta Autorità. In realtà il trattato sulla CED non venne
mai ratificato, specialmente dalla Francia.
Non avendo un potere politico comune alle spalle, la CED non avrebbe mai potuto garantire in egual
misura la difesa dei vari territori. Inoltre i singoli Stati avrebbero perso la propria sovranità,
rinunciando al supremo potere di comando.
Nella Conferenza di Messina del 1955 venne istituito un apposito Comitato con il compito di ampliare
l’esperienza della CECA anche ad altri ambiti.
Nel 1957 si arrivò, dunque, alla firma dei Trattati di Roma, definiti come TRATTATI DELLA
COMUNITA’ EUROPEA (TCE) con i quali vennero istituite la CEE (COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA)
e la CEEA (COMUNITA’ EUROPEA PER L’ENERGIA ATOMICA, anche detta Euratom).
Furono previste 4 istituzioni: la COMMISSIONE, corrispondente all’Alta Autorità della Ceca, il
CONSIGLIO, con ampio potere normativo, l’ASSEMBLEA PARLAMENTARE e la CORTE DI GIUSTIZIA.
I due trattati istitutivi della CECA e della CEE erano ben diversi tra loro. Il trattato istitutivo della CECA
era un trattato-legge, all’interno del quale era già prevista l’intera disciplina che, un organo
amministrativo, ossia l’ALTA AUTORITA’, avrebbe semplicemente dovuto applicare.
Il trattato della CEE, invece, era un trattato-quadro, ossia fissava semplicemente dei principi che, un
organo legislativo, ossia il CONSIGLIO, avrebbe dovuto meglio disciplinare. Ecco perché anche la stessa
Corte di Giustizia assunse due ruoli diversi: nei confronti della CECA era un giudice amministrativo,
mentre verso la CEE si presentava come organo di controllo della conformità degli atti legislativi del
Consiglio con il trattato-quadro.
In seguito si cercò di unificare le 3 Comunità, senza però mai riuscirci.
Già con i Trattati di Roma del 1957 si unificarono 2 istituzioni: l’Assemblea Parlamentare e la Corte di
giustizia.
Con il Trattato di Bruxelles del 1965 si unificarono le altre 2: Commissione e Consiglio (sparì quindi
l’Alta Autorità, sostituita in tutto e per tutto dalla Commissione).
Ovviamente, però, le istituzioni assumevano diversi ruoli di operatività a seconda della Comunità con
la quale si rapportavano. Va, inoltre, ricordato che la CECA è scomparsa nel 2001, benché ci fosse la
possibilità di rinnovarla.
ALLARGAMENTO DEI PAESI MEMBRI
Col passare del tempo il processo di integrazione ha coinvolto un numero sempre maggiore di Stati: si
è passati dai 6 membri originari (Piccola Europa) a ben 27 Stati (gli ultimi dei quali sono stati la
Romania e la Bulgaria nel 2007).
Altri Paesi, inoltre, hanno lo status di “candidati” e sono la Turchia, la Croazia e la Repubblica
indipendente di Macedonia.
PROBLEMA DEL DEFICIT DEMOCRATICO
Benché il metodo comunitario sia stato adottato sempre maggiormente dalla Comunità Europea ,
permane il mancato rispetto del principio della democrazia parlamentare: il Consiglio, che è l’organo
di maggior rilievo, è formato dai rappresentanti dei governi degli Stati, non dei loro parlamenti.
Sarebbe bastato dare maggior rilievo all’Assemblea Parlamentare, invece che al Consiglio.
Nel tempo, però, il ruolo ed i poteri dell’Assemblea Parlamentare sono notevolmente cresciuti.
Nel 1970 e nel 1975 si sono avuti, rispettivamente, il Trattato di Lussemburgo e quello
PRIMA TAPPA:
di Bruxelles, definiti come Trattati Bilancio: all’interno di essi è stato previsto il sistema delle RISORSE
PROPRIE, ossia l’Europa gode di un proprio bilancio e non di singoli finanziamenti da parte degli Stati
membri.
Inoltre il Bilancio delle Comunità deve essere approvato non solo dal CONSIGLIO, ma anche
dall’Assemblea Parlamentare, seppur in modo diverso. Si è osservato, infatti, che debba essere un
organo rappresentativo del popolo a provvedere all’approvazione delle spese.
In realtà sino all’entrata in vigore del del 2007, avvenuta nel dicembre 2009, il
Trattato di Lisbona
Consiglio poteva approvare SPESE OBBLIGATORIE E NON, mentre l’Assemblea poteva approvare solo
le SPESE NON OBBLIGATORIE, potendo solo proporre delle modifiche alle SPESE OBBLIGATORIE e
salvo il diritto di RIGETTARE L’INTERO BILANCIO X IMPORTANTI MOTIVI. Il ha
trattato di Lisbona
eliminato tale differenza.
si decise di dare applicazione ad una norma del TCE che prevedeva l’elezione a
SECONDA TAPPA:
suffragio universale diretto dei parlamentari europei, diversamente da ciò che avveniva in precedenza,
quando erano i Parlamenti nazionali a nominare i parlamentari europei.
nel 1986 venne firmato l’AUE (ATTO UNICO EUROPEO) con il quale:
TERZA TAPPA:
• L’Assemblea Parlamentare mutò il proprio nome in PARLAMENTO EUROPEO;
• Venne introdotta la procedura del PARERE CONFORME: occorreva l’assenso del Parlamento x
alcuni atti del Consiglio;
• Venne introdotta la procedura di COOPERAZIONE: il Parlamento proponeva delle modifiche ad
alcuni atti del Consiglio che, se NON ACCETTATE, avrebbero obbligato lo stesso a decidere
all’UNANIMITA’.
partendo dal progetto Spinelli del 1984, venne firmato il TRATTATO SULL’UNIONE
QUARTA TAPPA:
EUROPEA (TUE) il 7 febbraio 1992 a Maastricht, il quale introdusse la PROCEDURA DI
COODECISIONE: nessuna Istituzione avrebbe potuto imporre qualcosa ad un’altra.
Va sottolineato però che in due PILASTRI dell’Unione Europea, la PESC e la CGAI, il Parlamento ha
conservato poteri molto limitati, almeno sino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
LA RESIDUA ESISTENZA DEL METODO TRADIZIONALE
Nonostante l’ampliamento dei poteri del Parlamento Europeo, è sempre esistita una tendenza al
metodo tradizionale. E’ sufficiente pensare alla nascita del CONSIGLIO EUROPEO nel 1961, nato per
ovviare alle mancanze del Consiglio delle Comunità, incapace molto spesso di dare nuovi impulsi.
Al Consiglio Europeo prendono parte i capi di Stato o di governo dei vari Paesi, accompagnati dai
ministri degli esteri ed esso non è un organo delle Comunità, bensì dell’UNIONE.
Le proprie deliberazioni avvengono all’unanimità, o al massimo PER CONSENSUS, ossia senza
l’opposizione di alcuno.
Oppure possiamo sottolineare la continua opposizione di diversi Stati al metodo comunitario: la
Francia nel 1965 decise di non partecipare più alle riunioni del Consiglio delle Comunità Europee,
creando la cosiddetta CRISI DEL SEGGIO VUOTO.
In quell’occasione fu necessario il COMPROMESSO DI LUSSEMBURGO del 1966, che garantì, agli Stati
contrari ad una decisione del Consiglio per motivi d’interesse nazionale, una discussione più lunga per
raggiungere un accordo. Col tempo ciò si trasformò in un vero e proprio diritto di veto, prima di cadere
in desuetudine.
Poi vi fu il problema della MINORANZA DI BLOCCO, ossia del numero di voti utili per evitare la
formazione della MAGGIORANZA QUALIFICATA e bloccare una determinata decisione. Si temeva,
infatti, una scarsa salvaguardia dei diritti degli Stati contrari.
Per tale motivo si decise, con il COMPROMESSO DI IOANNINA del 1994, che dinanzi ad una minoranza
rilevante, benché non sufficiente ad evitare la formazione di una maggioranza qualificata, non si
passasse subito al voto, ma si discutesse per un tempo ragionevole.
INTRODUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
Con il passare del tempo l’esigenza di aumentare i settori di cooperazione tra i vari Stati europei ha
portato molto spesso alla modifica dei TCE. Nuove competenze furono attribuiti anche dall’AUE del
1986 e dal TUE del 1992. Il tutto, però, è sempre stato assoggettato al metodo comunitario, SALVO
CHE X ALCUNI ASPETTI, quali la POLITICA ESTERA: il TCE attribuiva competenza comunitaria solo
agli scambi internazionali commerciali.
Per quanto riguardava, invece, gli scambi di tipo NON commerciale occorreva che gli Stati stringessero
tra loro accordi specifici. Questo fino a quando l’AUE non disciplinò la CPE (COOPERAZIONE NEL
SETTORE DELLA POLITICA ESTERA).
Inizialmente CPE e CEE avevano organi e ruoli indipendenti. Il TUE, però, trasformò la CPE in PESC
(POLITICA ESTERA DI SICUREZZA COMUNE), creando un TERZO SETTORE, ossia la CGAI
(COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI).
3 CE + PESC + CGAI = sono i 3 pilastri dell’UNIONE EUROPEA, configurata come un tempio, il cui
frontone è costituito dalle disposizioni comuni contenute nel TUE, mentre il basamento è costituito
dalle disposizioni finali, specialmente quelle contenute negli articoli 48 e 49, inerenti rispettivamente
le procedura di modifica dei trattati e l’adesione di nuovi Stati.
I tre pilastri hanno istituzioni uniche: Consiglio, Parlamento e Commissione. Le ultime due, però,
hanno scarsa importanza all’interno della PESC e della CGAI.
Con i trattati di Amsterdam (1996) e di Nizza (2001) molte materie del pilastro GAI (diritto d’asilo,
visti, immigrazione) sono confluite nel primo pilastro e quindi sono state comunitarizzate. All’interno
dei GAI rimane solo la COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
Il metodo della maggioranza qualificata è stato introdotto anche nel II e III pilastro. All’interno di
quest’ultimo è stata inserita anche la Corte di Giustizia.
col è sparita del tutto la distinzione tra I & III PILASTRO, unificati
NOTA BENE: Trattato di Lisbona
nel TF (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA), mentre il II PILASTRO è rimasto
indipendente (nuovo testo TUE).
EUROPA A GEOMETRIA VARIABILE
Il passaggio dal metodo tradizionale a quello comunitario ha fatto in modo che quest’ultimo, nel
tempo, si modificasse notevolmente, accogliendo diverse soluzioni intergovernative:
• L’accrescimento del ruolo del Consiglio Europeo.
• 2. Forme di COOPERAZIONE DIFFERENZIATA, che hanno creato il concetto di EUROPA A
GEOMETRIA VARIABILE O EUROPA A PIU’ VELOCITA’: quando i Paesi membri si rendono
conto che, per poter inglobare un nuovo settore nella competenza comunitaria, occorrerebbe
la modifica di un trattato e quindi l’approvazione di tutti gli Stati membri e che alcuni di essi
potrebbero non essere d’accordo, OPTANO per accordi tra i singoli Stati, ai quali più in là nel
tempo potranno aderire tutti:
= ACCORDO DI SCHENGEN tra GER-FRA-BEL-OLA-LUS per eliminare i controlli alle
ESEMPIO 1
frontiere e coordinare la politica d’immigrazione (la disciplina è stata in
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