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CATTIVA AMMINISTRAZIONE NELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI O DEGLI ORGANI COMUNITARI
Il Mediatore, ricevuto il ricorso, effettua le proprie indagini e se ritiene fondato il stesso, si rivolge all'istituzione interessata, la quale ha tre mesi per dare il proprio parere. Sulla base delle risposte, il Mediatore elabora una relazione finale che consegna all'istituzione interessata, al PE e di cui viene informato anche l'autore del ricorso d'infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario. DENUNCE Il PE può decidere per l'istituzione di una Commissione temporanea d'inchiesta, eccetto nel caso in cui i fatti siano pendenti dinanzi alla giurisdizione europea o dello Stato membro. Il PE ha però POTERI SANZIONATORI SOLO nei confronti della Commissione, alla quale può votare la MOZIONE DI CENSURA. Essa non entra in discussione prima che siano trascorsi 3 giorni dal deposito della stessa, deve essere votata.Con scrutinio pubblico e approvata da almeno due terzi dei voti espressi. In caso di approvazione i membri della Commissione dovrebbero immediatamente abbandonare le loro funzioni: uso il condizionale perché ciò non si è mai verificato, se non nel caso di MINACCIA di ricorrere alla mozione di censura, che portò delle dimissioni della Commissione nel 1999.
Il PE non ha, invece, alcun potere sanzionatorio sul Consiglio: sembra quasi inconcepibile che l'organo eletto dal popolo non possa in alcun modo inficiare l'operato dell'organo esecutivo, anche se ciò è legittimo in forza del fatto che il Consiglio non ha approvazione popolare. Le due istituzioni sono pertanto ben distinte e pari-ordinate, come sottolineato dal Trattato di Lisbona.
Il Parlamento, però, per tutelare le proprie prerogative può ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia, sollevando il fatto che il Consiglio abbia operato senza rispettare il ruolo del Parlamento.
Inizialmente al Parlamento non era concesso questo potere, garantito solo a partire dal giudizio positivo in proposito della Corte di Giustizia, poi estrinsecato nel Trattato di Nizza del 2001.
IL CONSIGLIO ED IL CONSIGLIO EUROPEO
Sia il Consiglio che il Consiglio europeo sono organi di stati in quanto composti da soggetti che rappresentano direttamente il proprio Stato membro. Ciò deriva da un'originaria applicazione del metodo tradizionale di cooperazione intergovernativa per il processo di integrazione europea.
Partiamo dal Consiglio, istituzione più longeva rispetto al Consiglio europeo, in quanto prevista dal TCE del 1957.
Esso è composto da un componente per ogni Stato membro, il quale deve avere il potere di impegnare lo Stato al quale appartiene per quanto concerne le decisioni da prendere. Occorre che tale soggetto sia un ministro, competente a seconda della materia all'ordine del giorno, o comunque un rappresentante regionale di rango ministeriale, il
che avviene soprattutto per gli Stati federali (es.Germania). Per quanto riguarda l'Italia anche un Presidente di giunta regionale o di una Provincia autonoma potrebbe rappresentare lo Stato italiano, qualora fosse delegato dallo stesso Governo in sede di Conferenza Stato - Regioni e solo nelle materie in cui le regioni hanno competenza esclusiva. Va segnalato, inoltre, che alle decisioni italiane in sede di Consiglio devono partecipare diversi organi dello Stato italiano, quali il Parlamento, le Regioni e le Province autonome, gli altri enti territoriali, le parti sociali e le categorie produttive: il Presidente del Consiglio italiano e/o il Ministro per le politiche comunitarie hanno l'OBBLIGO DI INFORMARE i suddetti per quanto concerne gli atti di matrice comunitaria da approvare in sede di Consiglio e i documenti preparatori. Inoltre occorre anche rispettare un obbligo di consultazione che varia a seconda dei soggetti interessati. Il Governo italiano, in sede di Consiglio,deve apporre una RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE, lasciando 20 giorni al Parlamento italiano per discutere dell'atto comunitario in questione. Questo meccanismo può essere attivato su iniziativa dello stesso Parlamento, qualora esso abbia iniziato l'esame di un progetto attinente, o su iniziativa del Governo, qualora la materia trattata abbia particolare rilevanza politica, economica e sociale. Un simile strumento può essere adottato per la partecipazione delle Regioni, qualora l'atto comunitario riguardi una materia su cui hanno competenza esclusiva le stesse: in tal caso in sede di Conferenza Stato - Regioni va raggiunta un "intesa" col Governo italiano, altrimenti potrà essere richiesta una riserva di esame simile a quella parlamentare. Il Consiglio, differentemente da altre istituzioni europee, non è un organo permanente, ossia esso si riunisce di volta in volta e con membri diversi: solitamente sono i ministri competenti perIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.
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materia all'ordine del giorno. Tuttavia è previsto dagli stessi TCE e TUE che alla riunione del Consiglio partecipino i Capi di Stato e di Governo, qualora si debba decidere su una grave infrazione da parte di uno Stato membro o sulla partecipazione di uno Stato all'UEM.
Il inoltre, ha previsto il CONSIGLIO AFFARI GENERALI & il CONSIGLIO AFFARI Trattato di Lisbona, ESTERI. Il primo si occuperà di preparare le riunioni del Consiglio Europeo, mentre il secondo si occuperà di elaborare l'azione esterna dell'Unione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Europeo e sarà presieduto dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La PRESIDENZA del Consiglio è affidata, a turno, ad un rappresentante di uno Stato membro e dura sei mesi. Il soggetto in questione è anche presidente del Consiglio Europeo e rappresenta l'Unione, oltre ad avere altri compiti: riunire il Consiglio,
Sceglierne l'ordine del giorno, firmare gli atti dello stesso, avere un ruolo preponderante nella PESC. L'art. 205 del TCE disciplina i modi di deliberazione del Consiglio: essi sono la maggioranza semplice (o assoluta), la maggioranza qualificata e l'unanimità. Con l'entrata in vigore del la regola è quella della maggioranza qualificata, salvo Trattato di Lisbona, che i Trattati non prevedono diversamente, al contrario di ciò che avveniva in passato, quando la regola era quella della maggioranza semplice. Mentre la maggioranza semplice prevede che per l'adozione di un atto occorre soltanto che i voti favorevoli siano in maggior numero rispetto a quelli sfavorevoli, nel computo della maggioranza qualificata la situazione si complica: tutto si basa su un sistema di ponderazione dei voti secondo cui il peso del voto di ogni Stato è determinato da un coefficiente. Il ha previsto che fino al 2014 si adotterà il sistema previsto dal
Trattato di Nizza
Trattato di Lisbona
del 2001 ed inoltre ogni Stato potrà chiedere l'applicazione del vecchio metodo addirittura fino al 2017.
Ma passiamo ad analizzare i due metodi, distinguendoli tra loro adoperando la terminologia VECCHIO E NUOVO metodo.
Il VECCHIO metodo prevede che per il raggiungimento della maggioranza qualificata debbano ricorrere 3 condizioni:
- Raggiungimento di una soglia minima di voti ponderati pari a 255 su 345 (gli Stati più grandi hanno 29 voti ciascuno, occorre il 73,91% dei voti favorevoli rispetto al totale);
- Voto favorevole della maggioranza dei membri, almeno 14, se la deliberazione è stata proposta dalla Commissione. In caso contrario occorrono almeno 18 voti favorevoli;
- Gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata devono rappresentare almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione (criterio demografico). Tale criterio va rispettato solo su richiesta di un membro del Consiglio che ne chiede la.
verifica.Il NUOVO metodo, invece, prevedrà:
- Un QUORUM NUMERICO MINIMO, dato da 15 voti favorevoli (anziché 14) ed almeno l'approvazione del 55% del totale dei membri del Consiglio (rispetto al precedente 73,91%).
- Qualora il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante occorrerà il 72% di voti favorevoli, per evitare che prevalgano gli interessi degli Stati e non quelli dell'Unione;
- Un QUORUM DEMOGRAFICO MINIMO: gli Stati che compongono la maggioranza qualificata devono rappresentare non meno del 65% della popolazione totale dell'Unione. L'importanza di tale quorum è attenuata dalla MINORANZA DI BLOCCO, che dovrà essere costituita da almeno 4 Stati. Se ad opporsi saranno meno di 4, il provvedimento passerà comunque nonostante non si sia raggiunto il quorum demografico.
- L'ultimo sistema di deliberazione è quello dell'UNANIMITÀ, richiesto talune volte dagli
stessi Trattati, il quale prevede che tutti i membri si esprimano a favore di un certo atto per la sua approvazione. Essi possono decidere anche di astenersi, in quanto l'astensione non risulta come voto contrario.
DISTINZIONI
Il Consiglio non va in alcun modo confuso con le riunioni dei RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI, le quali il più delle volte coincidono con le riunioni del Consiglio, ma non sono assolutamente un'istituzione comunitaria.
I trattati hanno voluto affidare alla competenza dei rappresentanti degli Stati membri alcuni temi quali la nomina dei giudici della Corte di giustizia o la sede delle Istituzioni.
Il Consiglio va, inoltre, distinto dal CONSIGLIO EUROPEO, organo nato per dare un maggior impulso allo stesso Consiglio. Esso ha assunto, pian piano nel tempo, sempre maggiore rilievo sino ad essere consacrato come Istituzione all'interno del Trattato di Lisbona. Originariamente era composto dal Presidente, coincidente con il Presidente del Consiglio in
carica per 6 mesi, dal Presidente della Commissione, dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, dai ministri degli Esteri degli stessi e da un membro della Commissione. Si potevano, quindi, distinguere due livelli: uno superiore del quale facevano parte i due presidenti del Consiglio e della Commissione e i Capi di Stato e di Governo, ed un livello inferiore che coadiuvava il lavoro del primo, composto dai ministri degli Esteri e dal rappresentante della Commissione. Col anche la composizione è variata: il Presidente del Consiglio Europeo è eletto a Trattato di Lisbona maggioranza qualificata e dura in carica 2 anni e mezzo. Egli rappresenta l'Unione, coordina il lavoro del Consiglio Europeo ed ha un ruolo di rilievo nella PESC. Alle riunioni del Consiglio Europeo non è necessario che partecipino i Ministri degli Esteri, bensì solo e solamente i Capi di Stato e di Governo, il Presidente della Commissione e l'Alto Rappresentante dell'Unione per.gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Trattato di Lisbona ha, inoltre, previsto che anche l'operato del Consiglio