Diritto dell’Unione Europea
ordinamento giuridico
Un è una realtà costituita da soggetti che si aggregano e si dotano di regole, scritte e
norme giuridiche.
non scritte, contenute nelle Tali norme si dividono in due macrogruppi:
Norme di diritto privato: regolano i rapporti tra le singole persone;
Norme di diritto pubblico/istituzionale: regolano i rapporti tra i singoli cittadini e lo Stato.
Diritto Pubblico Inter-
Il Diritto dell’Unione Europea, in quanto organizzazione internazionale, fa parte del
nazionale. Sono soggetti di diritto internazionale, vale a dire entità che fanno parte di un determinato ordi-
namento giuridico:
Stato:
1. Lo un ente che mantiene la propria personalità all’interno della realtà internazionale. Le carat-
teristiche che uno Stato deve avere per esser definito tale sono:
interna,
a. Un’organizzazione con persone che ivi lavorano;
popolazione,
b. Una su cui lo Stato esercita la sua attività;
territorio;
c. Un realtà indipendente,
d. Una un atto costitutivo su cui lo Stato si fonda.
Internazionale:
2. Un’Organizzazione un’associazione tra Stati dotata di una propria personalità giu-
ridica. La costituzione di un’organizzazione internazionale nasce con la creazione di un trattato, il
quale pattuisce le regole e le modalità cui gli Stati aderenti si impegnano ad attenersi.
Un’organizzazione internazionale:
a. Ha una propria organizzazione, una propria struttura;
emanare norme giuridiche,
b. Può quindi dettare regole volte a disciplinare l’aggregazione
fra Stati.
Peculiarità delle norme giuridiche elaborate dall’UE è il loro carattere vincolante per i singoli Stati; ossia es-
se non sono finalizzate al semplice regolamentare i rapporti all’interno dell’organizzazione, ma possono in-
cidere direttamente sugli Stati membri.
Per quanto riguarda i cittadini facenti parti anche dell’Unione Europea, oltre che del proprio Stato di nascita,
essi sono soggetti a due soggetti giuridici appartenenti al:
Lo Stato, il quale mantiene una sua autonomia e identità nazionale;
All’Unione Europea.
Al contempo, lo stesso Stato è quindi soggetto a diritto internazionale.
Gli interessi dell’organizzazione internazionale non sempre coincidono con gli interessi dei singoli Stati.
La struttura di un’organizzazione internazionale
Rappresentanti dei singoli Stati,
1. i quali tutelano gli interessi dei propri Stati; (un membro per cia-
scun Stato);
Soggetti indipendenti dagli Stati membri:
2. organo preposto a tutelare gli interessi
dell’organizzazione;
Organi di natura parlamentare:
3. ordini preposti a dar voce ai cittadini degli Stati membri;
Corte di giustizia:
4. soggetto preposto a sanzionare coloro i quali dovessero violare le norme giuridi-
che. 1
Rapporti tra gli organi facenti parte di un’organizzazione internazionale
non separazione dei poteri,
All’interno di un’organizzazione internazionale sussiste il principio di diversa-
Stato italiano
mente da come funziona all’interno, per esempio, dello in cui:
Il Parlamento, composto da Camera e Senato, è preposto all’esercizio del potere legislativo;
Il Governo è preposto all’esercizio del potere esecutivo;
La Magistratura esercita il potere giudiziario/giurisdizionale.
Per quanto riguarda l’UE, tale separazione non esiste. Infatti, le istituzioni partecipano tutte sia al potere legi-
collaborazione/cooperazione
slativo, che a quello esecutivo e giudiziario, in un processo di da parte di tutti
gli organi.
Tipologie di votazioni all’interno di un’organizzazione internazionale
All’unanimità:
1. si ricerca la totalità di voti a favore o contro una determinata decisione, vale a dire
che nel momento in cui anche un solo Stato si dice contrario, esso impone il veto. L’interesse del
singolo Stato è maggiormente tutelato;
A maggioranza:
2. (di diverse forme), la metà dei votanti +1 dev’essere favorevole alla decisione in
causa. L’interesse dell’organizzazione internazionale è maggiormente tutelato, in quanto è sufficien-
te l’approvazione della metà +1 dei membri a far passare il provvedimento.
In passato, il voto all’unanimità prevaleva su quello a maggioranza. Nell’arco del tempo, esso è andato sem-
pre più a scemare, dando spazio al voto di maggioranza e a un concetto volto a favorire l’insieme più che i
singoli Stati.
Trattato
Il trattato è un elemento indispensabile per la vita di un’org. int. Dal punto di vista giuridico e terminologico,
esso è identificato come una fonte del diritto, una norma giuridica, un documento contenente delle regole. La
sua stesura si compone di più fasi:
Negoziazione tra Stati:
1. gli Stati volenti far parte dell’accordo, pattuiscono le regole, negoziandone
plenipotenziari
il contenuto. La negoziazione viene discussa dai di ogni Stato membro, soggetti che
detengono tutti poteri dello Stato, che in quel momento rappresentano ogni Stato in quanto soggetto
internazionale; “Questa
Firma:
2. i plenipotenziari firmano in calce il documento dichiarando: è la bozza di trattato a
cui siamo addivenuti”;
Ratifica:
3. è la fase più delicate e rilevante. Lo Stato, attraverso la ratifica, avvalla il lavoro del pleni-
potenziario, aderendo e accettando il contenuto del trattato. Quindi, da una prima fase in cui trovia-
mo il plenipotenziario a rappresentare lo Stato, successivamente è lo Stato stesso che avvalla il trat-
tato e lo accetta. Ogni Stato ha una propria modalità di ratifica. In Italia, questa spetta al Presidente
della Repubblica, in Irlanda si svolge tramite referendum popolare;
Entrata in vigore:
4. varia da trattato a trattato e da Stato a Stato. Se si tratta di un’organizzazione in-
cludente due Stati: il trattato entra in vigore al momento dello scambio delle ratifiche; se include in-
vece più Stati, si stabilisce se il trattato entrerà in vigore al momento del deposito delle ratifiche di
tutti gli Stati, come è stato per l’UE (28 Stati), o in altre modalità. Il trattato di Nizza, con cui è stata
creata l’UE, è stato elaborato dal 2001 al 2003.
–
In altre situazioni com’è stato per la costituzione della Corte Penale Internazionale, il cui trattato è
–
stato redatto a Roma il trattato entra in vigore al raggiungimento di un numero X di ratifiche (per la
Corte Penale, al raggiungimento di 60 ratifiche).
2
Cenni storici e nascita dell’UE
In seguito ai due conflitti mondiali, gli Stati facenti parti oggi dell’UE sentirono l’esigenza, oltre che la ne-
cessità, di creare rapporti di collaborazione tra gli stessi in una situazione di quiete. Ad aiutare gli Stati euro-
pei a intraprendere un percorso di cooperazione furono gli Stati Uniti, i quali favorirono economicamente,
Piano Marshall
con il cosiddetto del 1947, la ricrescita economica del Vecchio Continente. Lo stanziamento
dei fondi prevedeva, però, per prevenire la nascita di nuovi conflitti, la creazione di un’organizzazione inter-
nazionale e non la ripartizione dei tali tra i singoli Stati.
Gli obiettivi degli Stati Uniti erano di duplice natura:
“alleato”
Interessi politici: creare un forte da contrapporre, eventualmente, a possibili contrasti con
l’Unione Sovietica;
Interessi economici: creare nuovi mercati nei quali inserirsi.
Europea per la Cooperazione Economica,
Nel 1948 nasce quindi l’Organizzazione un’organizzazione a
carattere prettamente economico che portò subito alcuni vantaggi, tra cui la libera circolazione delle merci.
Essendo questo un primo tentativo di aggregazione, furono riscontrabili alcuni difetti:
1. Ogni decisione prevedeva il voto all’unanimità, creando così numerose problematiche
nell’approvazione delle tali;
2. Era assente l’organo atto a sanzionare le violazioni delle norme.
L’organizzazione subisce in seguito delle modifiche e sarà ampliata. In particolare, nel 1960 verrà trasforma-
l’OCSE per la Cooperazione e lo Sviluppo
ta in quella che ancor oggi sussiste, ossia (Organizzazione
Economico). Consiglio d’Europa,
Altra organizzazione risalente a questi anni, precisamente al 1949, è il la quale darà
una prima occasione di rapporto congiunto tra Stati. Tuttora esistente, il Consiglio d’Europa si compone di
44 Stati ed ha come obiettivo primario la tutela degli interessi fondamentali dell’uomo. Al Consiglio si deve
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo,
la redazione della documento in forza del quale lo Stato Ita-
liano è stato ed è sovente sanzionato in quanto prevede processi troppo lunghi per coloro sotto processo, la-
sciando in una situazione di incertezza e lesione le vittime. Anche la Gran Bretagna venne spesso sanzionata
per atti di tortura e trattamenti degradanti ai danni dei soggetti ritenuti partecipanti all’IRA, l’organizzazione
irlandese che lottava per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Il Consiglio d’Europa prevede una corte di giustizia, la con sede a
Strasburgo, una realtà ancora attiva a cui può accedere chiunque per appellarsi ai diritti dell’uomo.
Robert Schumann,
Nel 1950 ministro degli esteri dello Stato Francese, presentò un nuovo progetto di ag-
gregazione tra Stati cercando di superarne limiti e difetti. Tale progetto venne letto e reso noto il 9 maggio
del 1950, data diventata l’anniversario dell’UE. Il documento redatto da Schumann era costituito soltanto da
due pagine, ma dai contenuti fondamentali.
“La pace nel mondo, non può essere salvaguardata se non facendo sforzi costruttivi, proporzionati ai perico-
li che la minacciano. L’apporto che un’Europa organizzata e attiva può dare alla civiltà è indispensabile al
mantenimento di relazioni pacifiche. Rivestendo per più di vent’anni il ruolo di promotore di un’Europa uni-
ta, la Francia ha sempre avuto come scopo primario la PACE, l’unità europea non fu raggiunta e ci fu la
… L’Europa
guerra. non si farà d’un tratto né secondo un unico patto generale, essa si farà attraverso delle
relazioni concrete, creando anzitutto una solidarietà di fatto. L’unione delle nazioni europee richiede il su-
peramento dell’antico contrasto tra Francia e Repubblica Federale Tedesca. In ogni azione intrapresa, il
primo pensiero deve essere rivolto a questi 2 paesi”. 3
Sostanzialmente, quindi, la pace è necessaria affinché l’Europa possa intraprendere un percorso di crescita, il
quale sarà lungo e graduale. Schumann è consapevole che un tale percorso sarà possibile soltanto con la col-
laborazione da parte di tutti gli Stati, i quali si dovranno adattare a rinunciare a determinate cose in favore di
Metodo del Funzionalismo Europeo,
altre. Questo metodo di creazione dell’UE venne chiamato ossia un
percorso a tappe, fatto di progressive conquiste.
La prima fase di negoziazione, ossia la redazione del trattato, vedeva coinvolti sei Stati plenipotenziari: la
Francia, la Germania, l’Italia e il Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), i quali partecipavano alla
negoziazione allo scopo di instaurare una situazione di pace tra Francia e Germania, di fare un primo passo
verso lo sviluppo economico e di creare un’organizzazione comune fondata sui presupposti già specificati.
Nel 1951 si giunse alla redazione del primo trattato istitutivo, la prima base dell’attuale UE. Sempre nel 1951
Co-
il trattato venne ratificato e entrò in vigore in tutti e sei gli stati. Nacque così, in tempi molto brevi, la
munità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), allo scopo di creare un comune mercato carboside-
rurgico (per il carbone e l’acciaio), mercato che aveva creato i principali contrasti tra la Francia e la Germa-
nia per via dei giacimenti di carbone esistenti al confine tra i due Stati, nella zona della Ruhr e della Saar, al
nord della Francia e al confine con la Germania.
La CECA si occupava, quindi, proprio della commercializzazione di tali materiali e prevedeva la nascita di
Autorità,
un organo, l’Alta per la gestione del carbone e dell’acciaio ai benefici di ogni Stato membro.
L’organizzazione nata nel 1951 è quindi un’organizzazione internazionale sovranazionale, autonoma rispetto
ai singoli Stati e con un interesse ben precisato.
struttura della CECA
La prevede 4 organi/istituzioni:
Alta autorità:
1. composta da individui indipendenti dagli Stati di appartenenza che operano negli inte-
ressi dell’organizzazione internazionale;
Consiglio speciale dei ministri:
2. composto dai rappresentanti degli Stati, preposto a tutelare gli inte-
ressi degli Stati membri;
Assemblea comune:
3. organo di natura parlamentare (prima volta in un’organizzazione internaziona-
le) preposto a tutelare gli interessi dei cittadini;
Corte di giustizia:
4. organo giurisdizionale volto a sanzionare il non rispetto delle norme.
maggioranza
All’interno della CECA, per la prima volta, alcune decisioni vengono adottate a e non
all’unanimità. Si tratta di un passo fondamentale verso una maggiore tutela dell’organizzazione. A tal propo-
sito, anche se le decisioni sono prese a maggioranza, esse vincolano gli Stati a non poter più decidere su tutti
gli interessi statali ma a dover rispettare anche decisioni prese dagli altri Stati.
La CECA vivrà per 50 anni, terminando le proprie funzioni nel 2002. I residui interessi verranno assorbiti da
altre organizzazioni internazionali.
Dopo le conquiste ottenute dalla CECA, l’entusiasmo dell’organizzazione diede luogo alla creazione di nuo-
ve organizzazioni, volte a creare aggregazioni anche per altri scopi. In particolare va menzionata la proposta
Comunità Europea di Difesa,
di creare una ovvero un unico esercito europeo, e di imporre il disarmo degli
Stati a favore di un’organizzazione comune che avrebbe dovuto gestirne la difesa. Tale trattato, comunque,
non entrò mai in vigore poiché gli Stati preferirono continuare a gestire la propria difesa e tale opposizione
interdette i sostenitori di tale sviluppo. La situazione venne superata tra il 1955 e il 1956, quando vennero
proposte nuove forme di organizzazioni.
Durante questi anni, numerose furono le riunioni formali in cui vennero avanzate nuove proposte. Da un lato
venne proposta la creazione di un’organizzazione similare alla CECA che, però, avrebbe dovuto occuparsi
dell’energia atomica. Dall’altro, invece, si rifletté sul buon funzionamento della CECA non solo dal punto di
4 CEE,
vista della gestione delle fonti di energia, ma a livello economico-commerciale. Nacque quindi la la
Comunità Economica Europea.
Entrambe le proposte vennero trasformate in trattati (Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;
Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’energia atomica), la cui firma venne apposta a Roma nel
1957. A tali organizzazioni internazionali parteciparono sin da subito, come per la CECA, sei stati: Italia,
1 gennaio 1958 CEE EURATOM
Francia, Germania e Benelux. Il entrarono in vigore la e la (Comunità
Europea Energia Atomica) composte di 4 organi ciascuno:
Commissione europea:
1. rappresentanti indipendenti dagli Stati;
Consiglio dei ministri:
2. rappresentanti degli Stati;
Parlamento europeo:
3. organo democratico per i cittadini;
Corte di giustizia:
4. finalizzato alle sanzioni.
Fusione delle Istituzioni,
Nel 1965 venne redatto il trattato di in cui si dichiarava che, date le comuni strut-
ture delle organizzazioni, da allora ci sarebbero stati soltanto 4 organi appartenenti a tutte le organizzazioni
capaci di prendere decisioni in base all’argomento trattato.
EURATOM
Ha come oggetto specifico l’energia nucleare, di cui è fondamentale occuparsi per prevenire la creazione di
problematiche già verificatesi con il carbone e l’acciaio. Si ritenne, quindi, che l’energia nucleare non venis-
se gestita singolarmente dagli Stati, ma da un’organizzazione superiore.
L’EURATOM si occupa dell’energia nucleare sotto tutti i suoi aspetti, dall’approvvigionamento delle mate-
rie prima alla loro gestione e vendita, nonché della sicurezza nell’utilizzo delle materie e delle ricerche scien-
tifiche. Si tratta perciò di un’organizzazione ad ampio raggio di azione.
CEE
Nocciolo centrale su cui si baserà l’UE, la CEE ha come oggetto le attività economiche all’interno degli Stati
membri e dell’organizzazione. Si occupa di:
Libera circolazione delle merci;
Libera circolazione dei lavoratori, i quali, come le merci, creano prodotti e reddito;
Libera circolazione dei capitali: favorendo il libero spostamento di soldi all’interno del territorio,
l’economia può continuare a produrre.
Il Trattato di Roma e i trattati successivi
Come Schumann aveva premesso, la crescita dell’UE avvenne a piccoli passi, secondo il funzionalismo eu-
ropeo, sviluppandosi di volta in volta attraverso delle modifiche apportate all’originario Trattato di Roma,
“base
ossia la di partenza” dell’organizzazione. Sin da tale trattato, infatti, era stato previsto un meccanismo
di modifica dei trattati, un meccanismo di trasformazione e aggiornamento degli stessi, il quale è oggi disci-
“meccanismo
48 del Trattato sull’Unione Europea.
plinato dall’art. Il di modifica” è stato nel tempo reso
Trattato di Lisbona
più complicato dall’ultimo trattato in vigore, ovvero il del 2009, tuttora in vigore.
L’art. 48 del Tratta
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