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Diritto dell’Unione Europea

Ordinamento giuridico

Un ordinamento giuridico è una realtà costituita da soggetti che si aggregano e si dotano di regole, scritte e non scritte, contenute nelle norme giuridiche.

Tali norme si dividono in due macrogruppi:

  • Norme di diritto privato: regolano i rapporti tra le singole persone;
  • Norme di diritto pubblico/istituzionale: regolano i rapporti tra i singoli cittadini e lo Stato.

Il Diritto dell’Unione Europea, in quanto organizzazione internazionale, fa parte del Diritto Pubblico Internazionale. Sono soggetti di diritto internazionale, vale a dire entità che fanno parte di un determinato ordinamento giuridico:

  1. Stato: lo Stato è un ente che mantiene la propria personalità all’interno della realtà internazionale. Le caratteristiche che uno Stato deve avere per esser definito tale sono:

    • Un’organizzazione interna, con persone che ivi lavorano;
    • Una popolazione su cui lo Stato esercita la sua attività;
    • Un territorio;
    • Una realtà indipendente, un atto costitutivo su cui lo Stato si fonda.
  2. Un’Organizzazione Internazionale: un’associazione tra Stati dotata di una propria personalità giuridica. La costituzione di un’organizzazione internazionale nasce con la creazione di un trattato, il quale pattuisce le regole e le modalità cui gli Stati aderenti si impegnano ad attenersi.

    Un’organizzazione internazionale:

    • Ha una propria organizzazione, una propria struttura;
    • Può emanare norme giuridiche, quindi dettare regole volte a disciplinare l’aggregazione fra Stati.

Peculiarità delle norme giuridiche elaborate dall’UE è il loro carattere vincolante per i singoli Stati; ossia esse non sono finalizzate al semplice regolamentare i rapporti all’interno dell’organizzazione, ma possono incidere direttamente sugli Stati membri.

Per quanto riguarda i cittadini facenti parte anche dell’Unione Europea, oltre che del proprio Stato di nascita, essi sono soggetti a due soggetti giuridici appartenenti al:

  • Lo Stato, il quale mantiene una sua autonomia e identità nazionale;
  • All’Unione Europea.

Al contempo, lo stesso Stato è quindi soggetto a diritto internazionale.

Gli interessi dell’organizzazione internazionale non sempre coincidono con gli interessi dei singoli Stati.

La struttura di un’organizzazione internazionale

  1. Rappresentanti dei singoli Stati, i quali tutelano gli interessi dei propri Stati; un membro per ciascun Stato;
  2. Soggetti indipendenti dagli Stati membri: organo preposto a tutelare gli interessi dell’organizzazione;
  3. Organi di natura parlamentare: organi preposti a dar voce ai cittadini degli Stati membri;
  4. Corte di giustizia: soggetto preposto a sanzionare coloro i quali dovessero violare le norme giuridiche.

Rapporti tra gli organi facenti parte di un’organizzazione internazionale

All’interno di un’organizzazione internazionale sussiste il principio di non separazione dei poteri, diversamente da come funziona all’interno, per esempio, dello Stato italiano in cui:

  • Il Parlamento, composto da Camera e Senato, è preposto all’esercizio del potere legislativo;
  • Il Governo è preposto all’esercizio del potere esecutivo;
  • La Magistratura esercita il potere giudiziario/giurisdizionale.

Per quanto riguarda l’UE, tale separazione non esiste. Infatti, le istituzioni partecipano tutte sia al potere legislativo, che a quello esecutivo e giudiziario, in un processo di collaborazione/cooperazione da parte di tutti gli organi.

Tipologie di votazioni all’interno di un’organizzazione internazionale

  1. All’unanimità: si ricerca la totalità di voti a favore o contro una determinata decisione, vale a dire che nel momento in cui anche un solo Stato si dice contrario, esso impone il veto. L’interesse del singolo Stato è maggiormente tutelato;
  2. A maggioranza: di diverse forme, la metà dei votanti +1 dev’essere favorevole alla decisione in causa. L’interesse dell’organizzazione internazionale è maggiormente tutelato, in quanto è sufficiente l’approvazione della metà +1 dei membri a far passare il provvedimento.

In passato, il voto all’unanimità prevaleva su quello a maggioranza. Nell’arco del tempo, esso è andato sempre più a scemare, dando spazio al voto di maggioranza e a un concetto volto a favorire l’insieme più che i singoli Stati.

Trattato

Il trattato è un elemento indispensabile per la vita di un’org. int. Dal punto di vista giuridico e terminologico, esso è identificato come una fonte del diritto, una norma giuridica, un documento contenente delle regole. La sua stesura si compone di più fasi:

  1. Negoziazione tra Stati: gli Stati volenti far parte dell’accordo, pattuiscono le regole, negoziandone il contenuto. La negoziazione viene discussa dai plenipotenziari di ogni Stato membro, soggetti che detengono tutti i poteri dello Stato, che in quel momento rappresentano ogni Stato in quanto soggetto internazionale;
  2. Firma: i plenipotenziari firmano in calce il documento dichiarando: “Questa è la bozza di trattato a cui siamo addivenuti”;
  3. Ratifica: è la fase più delicata e rilevante. Lo Stato, attraverso la ratifica, avvalla il lavoro del plenipotenziario, aderendo e accettando il contenuto del trattato. Quindi, da una prima fase in cui troviamo il plenipotenziario a rappresentare lo Stato, successivamente è lo Stato stesso che avvalla il trattato e lo accetta. Ogni Stato ha una propria modalità di ratifica. In Italia, questa spetta al Presidente della Repubblica, in Irlanda si svolge tramite referendum popolare;
  4. Entrata in vigore: varia da trattato a trattato e da Stato a Stato. Se si tratta di un’organizzazione includente due Stati: il trattato entra in vigore al momento dello scambio delle ratifiche; se include invece più Stati, si stabilisce se il trattato entrerà in vigore al momento del deposito delle ratifiche di tutti gli Stati, come è stato per l’UE (28 Stati), o in altre modalità. Il trattato di Nizza, con cui è stata creata l’UE, è stato elaborato dal 2001 al 2003.

In altre situazioni, com’è stato per la costituzione della Corte Penale Internazionale, il cui trattato è stato redatto a Roma, il trattato entra in vigore al raggiungimento di un numero X di ratifiche, per la Corte Penale, al raggiungimento di 60 ratifiche.

Cenni storici e nascita dell’UE

In seguito ai due conflitti mondiali, gli Stati facenti parti oggi dell’UE sentirono l’esigenza, oltre che la necessità, di creare rapporti di collaborazione tra gli stessi in una situazione di quiete. Ad aiutare gli Stati europei a intraprendere un percorso di cooperazione furono gli Stati Uniti, i quali favorirono economicamente, con il cosiddetto Piano Marshall del 1947, la ricrescita economica del Vecchio Continente. Lo stanziamento dei fondi prevedeva, però, per prevenire la nascita di nuovi conflitti, la creazione di un’organizzazione internazionale e non la ripartizione dei tali tra i singoli Stati.

Gli obiettivi degli Stati Uniti erano di duplice natura:

  • Interessi politici: creare un forte “alleato” da contrapporre, eventualmente, a possibili contrasti con l’Unione Sovietica;
  • Interessi economici: creare nuovi mercati nei quali inserirsi.

Nel 1948 nasce quindi l’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, un’organizzazione a carattere prettamente economico che portò subito alcuni vantaggi, tra cui la libera circolazione delle merci.

Essendo questo un primo tentativo di aggregazione, furono riscontrabili alcuni difetti:

  1. Ogni decisione prevedeva il voto all’unanimità, creando così numerose problematiche nell’approvazione delle tali;
  2. Era assente l’organo atto a sanzionare le violazioni delle norme.

L’organizzazione subisce in seguito delle modifiche e sarà ampliata. In particolare, nel 1960 verrà trasformata in quella che ancor oggi sussiste, ossia l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Altra organizzazione risalente a questi anni, precisamente al 1949, è il Consiglio d’Europa, la quale darà una prima occasione di rapporto congiunto tra Stati. Tuttora esistente, il Consiglio d’Europa si compone di 44 Stati ed ha come obiettivo primario la tutela degli interessi fondamentali dell’uomo. Al Consiglio si deve la redazione della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, documento in forza del quale lo Stato Italiano è stato ed è sovente sanzionato in quanto prevede processi troppo lunghi per coloro sotto processo, lasciando in una situazione di incertezza e lesione le vittime. Anche la Gran Bretagna venne spesso sanzionata per atti di tortura e trattamenti degradanti ai danni dei soggetti ritenuti partecipanti all’IRA, l’organizzazione irlandese che lottava per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord.

Il Consiglio d’Europa prevede una corte di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, una realtà ancora attiva a cui può accedere chiunque per appellarsi ai diritti dell’uomo.

Nel 1950 Robert Schumann, ministro degli esteri dello Stato Francese, presentò un nuovo progetto di aggregazione tra Stati cercando di superarne limiti e difetti. Tale progetto venne letto e reso noto il 9 maggio del 1950, data diventata l’anniversario dell’UE. Il documento redatto da Schumann era costituito soltanto da due pagine, ma dai contenuti fondamentali.

“La pace nel mondo, non può essere salvaguardata se non facendo sforzi costruttivi, proporzionati ai pericoli che la minacciano. L’apporto che un’Europa organizzata e attiva può dare alla civiltà è indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche. Rivestendo per più di vent’anni il ruolo di promotore di un’Europa unita, la Francia ha sempre avuto come scopo primario la PACE, l’unità europea non fu raggiunta e ci fu la guerra. L’Europa non si farà d’un tratto né secondo un unico patto generale, essa si farà attraverso delle relazioni concrete, creando anzitutto una solidarietà di fatto. L’unione delle nazioni europee richiede il superamento dell’antico contrasto tra Francia e Repubblica Federale Tedesca. In ogni azione intrapresa, il primo pensiero deve essere rivolto a questi 2 paesi”.

Sostanzialmente, quindi, la pace è necessaria affinché l’Europa possa intraprendere un percorso di crescita, il quale sarà lungo e graduale. Schumann è consapevole che un tale percorso sarà possibile soltanto con la collaborazione da parte di tutti gli Stati, i quali si dovranno adattare a rinunciare a determinate cose in favore di altre. Questo metodo di creazione dell’UE venne chiamato Metodo del Funzionalismo Europeo, ossia un percorso a tappe, fatto di progressive conquiste.

La prima fase di negoziazione, ossia la redazione del trattato, vedeva coinvolti sei Stati plenipotenziari: la Francia, la Germania, l’Italia e il Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), i quali partecipavano alla negoziazione allo scopo di instaurare una situazione di pace tra Francia e Germania, di fare un primo passo verso lo sviluppo economico e di creare un’organizzazione comune fondata sui presupposti già specificati.

Nel 1951 si giunse alla redazione del primo trattato istitutivo, la prima base dell’attuale UE. Sempre nel 1951 il trattato venne ratificato e entrò in vigore in tutti e sei gli Stati. Nacque così, in tempi molto brevi, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), allo scopo di creare un comune mercato carbosiderurgico, per il carbone e l’acciaio, mercato che aveva creato i principali contrasti tra la Francia e la Germania per via dei giacimenti di carbone esistenti al confine tra i due Stati, nella zona della Ruhr e della Saar, al nord della Francia e al confine con la Germania.

La CECA si occupava, quindi, proprio della commercializzazione di tali materiali e prevedeva la nascita di un organo, l’Alta Autorità, per la gestione del carbone e dell’acciaio ai benefici di ogni Stato membro.

L’organizzazione nata nel 1951 è quindi un’organizzazione internazionale sovranazionale, autonoma rispetto ai singoli Stati e con un interesse ben precisato.

Struttura della CECA

La struttura della CECA prevede 4 organi/istituzioni:

  1. Alta autorità: composta da individui indipendenti dagli Stati di appartenenza che operano negli interessi dell’organizzazione internazionale;
  2. Consiglio speciale dei ministri: composto dai rappresentanti degli Stati, preposto a tutelare gli interessi degli Stati membri;
  3. Assemblea comune: organo di natura parlamentare, prima volta in un’organizzazione internazionale, preposto a tutelare gli interessi dei cittadini;
  4. Corte di giustizia: organo giurisdizionale volto a sanzionare il non rispetto delle norme.

All’interno della CECA, per la prima volta, alcune decisioni vengono adottate a maggioranza e non all’unanimità. Si tratta di un passo fondamentale verso una maggiore tutela dell’organizzazione. A tal proposito, anche se le decisioni sono prese a maggioranza, esse vincolano gli Stati a non poter più decidere su tutti gli interessi statali ma a dover rispettare anche decisioni prese dagli altri Stati.

La CECA vivrà per 50 anni, terminando le proprie funzioni nel 2002. I residui interessi verranno assorbiti da altre organizzazioni internazionali.

Dopo le conquiste ottenute dalla CECA, l’entusiasmo dell’organizzazione diede luogo alla creazione di nuove organizzazioni, volte a creare aggregazioni anche per altri scopi. In particolare va menzionata la proposta di creare una Comunità Europea di Difesa, ovvero un unico esercito europeo, e di imporre il disarmo degli Stati a favore di un’organizzazione comune che avrebbe dovuto gestirne la difesa. Tale trattato, comunque, non entrò mai in vigore poiché gli Stati preferirono continuare a gestire la propria difesa e tale opposizione interdette i sostenitori di tale sviluppo. La situazione venne superata tra il 1955 e il 1956, quando vennero proposte nuove forme di organizzazioni.

Durante questi anni, numerose furono le riunioni formali in cui vennero avanzate nuove proposte. Da un lato venne proposta la creazione di un’organizzazione similare alla CECA che, però, avrebbe dovuto occuparsi dell’energia atomica. Dall’altro, invece, si rifletté sul buon funzionamento della CECA non solo dal punto di vista della gestione delle fonti di energia, ma a livello economico-commerciale. Nacque quindi la CEE, la Comunità Economica Europea.

Entrambe le proposte vennero trasformate in trattati, Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’energia atomica, la cui firma venne apposta a Roma nel 1957. A tali organizzazioni internazionali parteciparono sin da subito, come per la CECA, sei Stati: Italia, Francia, Germania e Benelux. Il 1 gennaio 1958 entrarono in vigore la CEE e la EURATOM, Comunità Europea Energia Atomica, composte di 4 organi ciascuno:

  1. Commissione europea: rappresentanti indipendenti dagli Stati;
  2. Consiglio dei ministri: rappresentanti degli Stati;
  3. Parlamento europeo: organo democratico per i cittadini;
  4. Corte di giustizia: finalizzato alle sanzioni.

Nel 1965 venne redatto il trattato di Fusione delle Istituzioni, in cui si dichiarava che, date le comuni strutture delle organizzazioni, da allora ci sarebbero stati soltanto 4 organi appartenenti a tutte le organizzazioni capaci di prendere decisioni in base all’argomento trattato.

EURATOM

Ha come oggetto specifico l’energia nucleare, di cui è fondamentale occuparsi per prevenire la creazione di problematiche già verificatesi con il carbone e l’acciaio. Si ritenne, quindi, che l’energia nucleare non venisse gestita singolarmente dagli Stati, ma da un’organizzazione superiore.

L’EURATOM si occupa dell’energia nucleare sotto tutti i suoi aspetti, dall’approvvigionamento delle materie prima alla loro gestione e vendita, nonché della sicurezza nell’utilizzo delle materie e delle ricerche scientifiche. Si tratta perciò di un’organizzazione ad ampio raggio di azione.

CEE

Nocciolo centrale su cui si baserà l’UE, la CEE ha come oggetto le attività economiche all’interno degli Stati membri e dell’organizzazione. Si occupa di:

  • Libera circolazione delle merci;
  • Libera circolazione dei lavoratori, i quali, come le merci, creano prodotti e reddito;
  • Libera circolazione dei capitali: favorendo il libero spostamento di soldi all’interno del territorio, l’economia può continuare a produrre.

Il Trattato di Roma e i trattati successivi

Come Schumann aveva premesso, la crescita dell’UE avvenne a piccoli passi, secondo il funzionalismo europeo, sviluppandosi di volta in volta attraverso delle modifiche apportate all’originario Trattato di Roma, ossia la “base di partenza” dell’organizzazione. Sin da tale trattato, infatti, era stato previsto un meccanismo di modifica dei trattati, un meccanismo di trasformazione e aggiornamento degli stessi, il quale è oggi disciplinato dall’art. 48 del Trattato sull’Unione Europea. Il “meccanismo di modifica” è stato nel tempo reso più complicato dall’ultimo trattato in vigore, ovvero il Trattato di Lisbona del 2009, tuttora in vigore.

L’art. 48 del Trattato

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcyt94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mattone Monica Chiara.
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